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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12555/2023
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
11 Controparte_12
12 Controparte_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Verbale di causa Udienza 11.03.2025 alle ore 08,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. anche in sostituzione dell'avv. CP_2 CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità d'Italia Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 1255/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12555 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_17
[...]
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
11 Controparte_12
12 Controparte_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 2
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 11.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.09.2023
1. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], 400, apto 2002, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.631-450
2. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...]. dos da Península 100, bl. 2 apto 305, C.F._2 CP_18 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.776-070
3. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._3 residente in [...]. , 1580, apto 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP Persona_1
29.101-010, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._4
5. nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._5 entrambe residenti in [...]. , 1580, apto 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES, Persona_1
CEP 29.101-010
6. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_7
, residente in [...],400, apto 204, Barra da C.F._6 Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.631-450, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
7. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_19
C.F._7
8. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_20
, entrambi residenti in [...], 400, apto C.F._8 204, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.631-450
9. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_10
, residente in [...]. dos da Península 100, bl. 2 apto 305, C.F._9 CP_18 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.776-070
10. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...], 40 casa 101, Icaraí Niterói- C.F._10
RJ, CEP 24. 220-213
11. nata in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_12 C.F._11 in Rua Cláudia Botelho – 17 Bloco 29, apto 101 - Bairro Candeias, Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, CEP 45. 028-190 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore 12. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_21 C.F._12 Rua Cláudia Botelho – 17, Bloco 29, apto 101 - Bairro Candeias, Vitória da Conquista, Estado da Bahia, CEP 45. 028-190
Dott. Giovanni Calasso 3
13. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_14 residente in [...]2/51 Teemangum Street - Currumbin - C.F._13
(Queensland) QLD - 4223 – Australia
14. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_15
, residente in [...], 37 – Araçás – Vila Velha, ES, CEP: C.F._14 29103-160
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_16 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_16 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a Persona_2
RT (VI) il 05/02/1865, coniugato il 03/01/1892 con la Sig.ra Persona_3
ed emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi. Dalla predetta coppia di coniugi
[...] nasceva:
• il 26/06/1900 OS IS che il 19/06/1920 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. e, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912 Persona_4 perdeva la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano:
➢ il 02/01/1922 il sig. che si sposava il 09/03/1946 con la Persona_5 sig.ra e procreavano: Persona_6
✓ il 21/08/1948 il sig. che si univa in Controparte_1 matrimonio il 22/05/1971 con la sig.ra e Controparte_22 dalla loro unione nascevano:
❖ il 26/02/1973 il sig. che Controparte_3 si sposava il 17/02/1995 con la sig.ra da CP_23
e dalla loro unione nasceva: CP_10
▪ la sig.ra il Controparte_10
24/11/2003
❖ il 02/08/1978 il sig. che si Controparte_4 sposava con la sig.ra e dall'unione Persona_7 nascevano:
▪ la sig.ra il 09/02/2013 Parte_1
▪ la sig.ra il 16/05/2016 Controparte_5
❖ il 30/05/1980 la sig.ra Controparte_7 che si sposava il 20/04/2004 con il sig.
[...] [...]
e procreavano: Controparte_24
Dott. Giovanni Calasso 4
▪ la sig.ra Controparte_20 il 15/10/2006
▪ il sig. il Controparte_19
15/10/2006
➢ il 30/03/1927 il sig. che si univa in matrimonio il Parte_2
22/07/1950 con la sig.ra e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
✓ il 23/02/1952 la sig.ra . Dall'unione di tra la Controparte_11 predetta e il sig. nasceva: Persona_9
❖ il 22/11/1977 la sig.ra che con il sig. Controparte_12
procreava: Controparte_25
▪ il sig. il 10/03/2008 . CP_21
Dal matrimonio del 27/10/2006 tra la sig.ra Controparte_11
e il sig. nasceva: Controparte_26
❖ la sig.ra Controparte_14 il 09/05/1988
➢ il 06/12/1933 la sig.ra che si univa in matrimonio il Parte_3
24/07/1964 con il sig. e dalla loro unione nasceva: CP_27 Persona_10
✓ la sig.ra il 24/08/1965 Controparte_15
Ai figli di - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la Persona_11 cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non veniva riconosciuta la cittadinanza italiana.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2
nato a [...] il [...] prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto R.D. n. 3300 del 04.11.1866, non 1861 come per il Lazio)
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Persona_2
Dott. Giovanni Calasso 5
nato a [...] il [...], che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia
[...]
che il 19/06/1920 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Per_11 Persona_4
e, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la
[...] cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 6
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_16 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_16 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_16 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale
Lecce-Venezia,11.03.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8