Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2866/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2866/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale
TRA
, elettivamente domiciliata in Gragnano, alla via San Giovanni n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Maria Pia Di Maio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, alla via Reola n. 52, Controparte_1 presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stessa
CONVENUTA
NONCHE'
elettivamente domiciliato in Gragnano, alla via Roma n.14, presso il Controparte_2 proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso
CONVENUTO
1
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Milano, al Corso Garibaldi n. 86, presso lo studio dell'avvocato Nicolò Nadir Durzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio dell'avvocato Marco Ferraro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale;
risarcimento del danno.
Conclusioni: come da documentazione depositata in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, e nella qualità di propri Controparte_1 Controparte_2 difensori nei giudizi di primo grado e d'appello (r.g.1203/2008; r.g. 64/2013), incardinati, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata- ex Sezione distaccata di
Castellammare di Stabia, e alla Corte d'Appello di Napoli, al fine di accertarne la responsabilità professionale, per violazione delle norme codicistiche e deontologiche nella conduzione delle difese loro affidate, e per l'effetto sentirli condannare al pagamento, in proprio favore, di euro 20.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti, e al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
A tal fine premetteva che: con procura del 18-12-2008, l'attrice conferiva mandato all'avvocato , al fine di essere difesa nel giudizio di opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 419/98 del Tribunale di Torre Annunziata, con il quale le veniva ingiunto di pagare euro 11.700, in favore di , a titolo di corrispettivo Parte_2 per i canoni di locazione dovuti per il godimento dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia, alla via Dogana Regia n. 4, di proprietà di . In quella sede, Parte_2
contestava il diritto vantato in giudizio dall'opposto deducendo in Parte_1
2 compensazione il proprio credito, sorto per aver pagato alla ditta euro 10.397,20, a CP_5 titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria svolti in favore del fabbricato sito in Castellammare di Stabia. CP_6
Costituitosi regolarmente, chiedeva, in via principale, il rigetto Parte_2 della domanda attorea, contestando l'eccezione di compensazione proposta da Parte_1
sul punto, precisava che secondo l'art.14 del contratto di locazione sottoscritto dalle
[...] parti, gravavano sul conduttore tutte le spese per la riparazione sia dell'appartamento che dell'edificio condominiale. In ogni caso, deduceva di essere venuto a conoscenza dei lavori di straordinaria amministrazione del fabbricato soltanto al momento della notifica dell'atto di opposizione, non avendo ricevuto convocazioni assembleari e non avendo mai autorizzato l'opponente al pagamento in sua vece.
Tutto quanto premesso, il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.760 del 2011, dichiarava l'opposizione improcedibile, per la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta oltre il termine previsto dalla legge.
Con atto del 2 dicembre 2012, conferiva incarico all'avvocato Parte_1
al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 760/2011, resa dal Controparte_2
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata. Proposto appello, la Corte di Appello di
Napoli, VI sezione civile, con sentenza n. 4611/17, resa in data 9 novembre 2017, così statuiva: “accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarata la procedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo già promossa dall'appellane in prime cure, la rigetta nel merito confermando il decreto stesso.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio”.
Orbene, al termine dei due gradi di giudizio, , conveniva, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, e deducendo che l'esito infausto dei Controparte_1 Controparte_2 suddetti giudizi doveva ricondursi alla violazione, da parte di questi ultimi, dell'obbligo di diligenza professionale ex art.1176 comma 2. c.c., nonché al mancato rispetto delle norme codicistiche e deontologiche, per aver omesso di depositare diligentemente in giudizio la documentazione comprovante il proprio diritto. Per questa ragione, chiedeva l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, e per l'effetto la condanna di questi ultimi al pagamento in proprio favore di euro 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della loro condotta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio l'avvocato , la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.; nonché, in subordine, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa soc. Nel Controparte_3 merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo di aver svolto l'attività difensiva con la dovuta diligenza. La convenuta precisava, altresì, che l'attrice non aveva dato alcuna prova della responsabilità dei due professionisti, tantomeno dell'effettivo esborso della somma pretesa in giudizio a titolo di
3 risarcimento del danno. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese processuali con distrazione in proprio favore.
Si costituiva, altresì, in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l'avvocato il quale chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata Controparte_2 in causa ex art. 269 c.p.c. della nonché, nel merito, il rigetto della domanda CP_7 attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, essendo dovuto, a proprio dire, l'esito negativo dei due gradi di giudizio alla condotta negligente dell'avvocato . Controparte_1
Il convenuto essendo stato incaricato soltanto in data 2 dicembre 2012, al fine di impugnare la sentenza di prime cure, dichiarava di non poter essere ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dalle preclusioni documentali intervenute in primo grado. Per questo, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
Il giudice, con i decreti del 20-07-2022 e del 22-07-2022, autorizzava la chiamata in causa rispettivamente della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., e della in persona del legale rappresentante p.t., fissando CP_7
l'udienza del 20.12.2022, per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_3
(c.f. ), la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione
[...] P.IVA_1 decennale del diritto vantato in giudizio dall'attrice nei confronti dei convenuti, ex art. 2946 c.c.; nonché, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei propri riguardi, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, chiedeva rispondere nei limiti previsti nella polizza assicurativa, così come espressamente descritto in atti.
L'avvocato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31-01- CP_2
2023, dichiarava di aver erroneamente indicato la come società assicurativa, CP_7 rappresentando essa soltanto un'agenzia di mediazione;
chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla rinnovazione della chiamata in giudizio della società assicurativa
[...] che gli veniva concessa dal giudicante all'udienza del 31-03-2023, CP_4 fissando per la novella comparizione delle parti l'udienza del 13-06-2023.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Controparte_4
, in persona del procuratore speciale, riportandosi alle difese già formulate
[...] dall'avvocato e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea Controparte_2 poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Secondo la società assicuratrice, l'attrice non allegava elementi utili ad un giudizio prognostico, attraverso il quale dimostrare l'entità del danno subito, nonché il nesso di causalità tra lo stesso e il comportamento dell'assicurato; tuttavia, chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di limitare la responsabilità del convenuto assicurato ex artt. degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., nonché la propria
4 responsabilità in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile (così come meglio precisato in atti).
Il giudice, concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c., ascoltate le parti all'udienza del 12-03-2024, dato atto che veniva depositata la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza n. 4611/2017, all'udienza del 22-04-2025 riservava la causa in decisione.
2. In via preliminare va, innanzitutto, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto vantato in giudizio dall'attrice, avanzata dalla Controparte_3
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione giudiziale di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, va rintracciato nel momento in cui è divenuto definitivo l'esito del processo. In particolare, ha stabilito che: “nel caso in cui l'inadempimento viene commesso in relazione ad un incarico di difesa processuale, l'esito del processo e la definitività di tale esito non possono non incidere sulla identificazione del dies a quo del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto risarcitorio del soggetto difeso.
L'inserimento dell'esecuzione del rapporto contrattuale entro la complessiva struttura processuale non può certo essere privo di conseguenze: l'effetto dannoso dell'inadempimento, a ben guardare, non discende esclusivamente dall'inadempimento stesso, ma altresì dall'esito definitivo del processo, qualora questo sia tale da attribuirgli una causalità concreta ed effettiva. Il complesso fenomeno giuridico processuale, infatti, può raggiungere esiti anche causalmente svincolati dall'inadempimento del mandato da parte del difensore: è ovvio che un esito potrebbe essere comunque favorevole al mandante che ha subito l'inadempimento, come nell'ipotesi in cui il giudice a sua volta erroneamente decida e la sua decisione non sia oggetto di impugnazione o non sia impugnabile. La corte territoriale si è evidentemente riferita a questo, laddove ha rimarcato la necessità di un danno "attuale": rectius, quel che occorre è il danno effettivo, giacchè, fino a quando non si è formato l'esito stabile del processo, la conseguenza dannosa dell'inadempimento ontologicamente è solo potenziale, indipendentemente dal grado, più o meno elevato, di prevedibilità del suo sopravvenire. Deve pertanto affermarsi, quale principio di diritto, che, nel caso in cui l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (Corte di Cass., sezione terza, ordinanza n. 24270, del 3 novembre 2020).
Quanto detto è stato confermato anche da una recente pronuncia, secondo la quale: “in tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio” (Corte di
Cassazione 14 marzo 2024, n. 6947).
5 Nel caso concreto, dunque, ad avviso dello scrivente, non può considerarsi prescritto il diritto vantato in giudizio dall'attrice, non essendo trascorso il termine decennale di prescrizione previsto per l'azione di responsabilità professionale, iniziando a decorrere lo stesso dal passaggio in giudicato della sentenza, e non dal deposito dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, datato 18-12-2008, come eccepito dalla convenuta.
3. Va, oltretutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., proposta dalla convenuta . Controparte_1
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti con condanna al risarcimento dei danni patiti.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati.
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato va rammentato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. – parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici» (Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032). 6 In buona sostanza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone
(v. da ultimo Cass. 33466/2022, nonché i numerosi precedenti in essa richiamati). Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (v. ex multis Cass. 33442/2022, Cass. 23434/2021, Cass. 7064/2021 e
Cass. 26516/2020: v. altresì Cass. 410/2021, in cui si è affermato che il ricorrente, al fine di ottenere una condanna dell'avvocato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avrebbe dovuto allegare e provare in quale misura l'inerzia dell'avvocato avesse pregiudicato, "più probabilmente che non", un esito favorevole dei giudizi amministrativi da lui incardinati).
Ordunque, grava sul cliente l'onere della prova circa il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno prodotto, nonché l'entità del danno subito e l'eventuale conseguimento delle proprie ragioni, nel diverso caso in cui il professionista avesse tenuto una condotta diligente.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, deve ritenersi che l'odierna attrice non abbia assolto tale onere.
Invero, ha allegato genericamente la riconducibilità dell'esito Parte_1 negativo dei due gradi di giudizio alla condotta negligente di entrambi i difensori, non avendo essi depositato nei termini la documentazione comprovante il proprio diritto, senza nulla aggiungere in proposito all'esistenza di un nesso eziologico tra tali condotte e il risultato derivatone, tantomeno tra l'entità del danno subito e l'eventuale conseguimento delle proprie ragioni.
L'attrice, infatti, ha dichiarato che i difensori “non potevano ignorare che la mancata iscrizione della causa e la mancata allegazione della documentazione nel giudizio di primo grado avrebbe determinato una pronuncia di improcedibilità per violazione di una norma codicistica” (pag. 4 dell'atto di citazione).
Tuttavia, quanto al primo dedotto profilo di responsabilità ( tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione), come chiarito dalla sentenza n. 4611/2017, intervenuta in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal giudice di prime cure, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 419/98 del Tribunale di Torre
Annunziata deve considerarsi proposta nei termini, e dunque, procedibile, non emergendo alcuna responsabilità in tal senso a carico dell'avvocato . CP_1
Quanto al secondo profilo ( tardiva allegazione di documentazione idonea all'accoglimento dell'opposizione), va detto che, anzitutto, le relative doglianze, seppur
7 rivolte ad entrambi i difensori, si riferiscono principalmente al mancato deposito in primo grado, da parte dell'avvocato , della documentazione probante il suddetto diritto di CP_1 credito da opporre in compensazione.
Orbene, sotto siffatto profilo, come sopra evidenziato, non basta l'allegazione della condotta negligente del professionista, come l'omesso deposito di un documento, ad accertarne la responsabilità; sull'attore grava, invece, l'onere di provare, tramite una valutazione prognostica di natura probabilistica, che se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Ebbene, ad avvisto dello scrivente, tale onere della prova non è stato soddisfatto dall'attrice nel presente giudizio, essendosi essa limitata ad eccepire in via generica la condotta negligente dei difensori, unitamente alla violazione di non meglio precisate norme codicistiche e deontologiche, senza nulla dire sulla connessione eziologica tra tali condotte e l'esito dei giudizi.
Invero, non risulta in alcun modo provato che il tempestivo deposito documentale, avvenuto solo in appello, delle ricevute di pagamento alla ditta nonché dello stato di CP_5 avanzamento dei lavori svolti in favore del suddetto fabbricato, avrebbe almeno probabilmente condotto ad un accoglimento dell'opposizione; infatti, come evidenziato dal giudice pronunciatosi sulla domanda di appello, il rigetto nel merito dell'opposizione non è dipesa principalmente dall'omesso deposito della suddetta documentazione, ma dalla mancata contestazione del rapporto di locazione da parte dell'opponente, e dal fatto che non ricorresse il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 14 del contratto di locazione, in virtù della quale sarebbe stata necessaria una specifica sottoscrizione. A ciò si aggiunga che l'istante non ha provato né che il germano fosse a conoscenza dei lavori de quibus da prima che gli venisse notificata l'opposizione al decreto ingiuntivo, né che gli fosse stata rimessa alcuna richiesta di pagamento o alcuna convocazione da parte dell'amministratore ovvero di altri condomini (cfr. pagg. 13-14 della sentenza n.
4611/2017).
Da ultimo, rispetto al dedotto danno asseritamente subìto in ragione del rigetto dell'opposizione, deve precisarsi che non risulta in alcun modo provato il pagamento, in favore di , - in esecuzione della sentenza resa dalla Corte d'appello Parte_2 di Napoli -, dell'importo pari ad euro 11.700,00; tantomeno, viene motivata la richiesta del maggior importo pari ad euro 20.000,00.
In considerazione di quanto esposto, non vi è prova dell'esistenza di una responsabilità professionale a carico dei convenuti per l'attività difensiva svolta in favore dell'attrice; pertanto, la domanda attorea deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del carattere meramente documentale del
8 giudizio, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta la domanda attorea;
B. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 0,00 per spese vive ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti;
C. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che liquida in euro 0,00 per spese vive ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti;
D. Condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti;
E. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in euro 0,00
[...] per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.5.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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