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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2231 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PREGLIASCO MARCO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in Kiev (Ucraina) in data 21.04.2012, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio
[...]
del Comune di Millesimo (SV al numero 11, parte II, serie C, anno 2012.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 759 emessa dal Tribunale di Savona in data 11.10.2023
pubblicata il 13.10.2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti è nato in data [...] il figlio Per_1
Per ciò che attiene alle questioni relative all'affidamento ed al collocamento del figlio minore delle parti, si osserva che già in sede di separazione era emersa “l'impossibilità di ricostituire il consorzio
famigliare atteso che il rifiuto della resistente di sottoporsi a visite presso il Dipartimento di Salute
Mentale e ai trattamenti farmacologici da tale Dipartimento prescritti ha comportato un
progressivo aggravamento delle di lei manifestazioni patologiche e ha definitivamente
compromesso l'unità coniugale, allontanando i coniugi e rendendo intollerabile la prosecuzione
della convivenza”. (cfr. pag. 3 sentenza di separazione). Sempre dalla medesima decisione, adottata a seguito dell'ascolto del figlio minore delle parti, pur all'epoca di età inferiore ai 12 anni, Per_1
è emerso che lo stesso “ha mostrato di essere legato alla madre da un profondo affetto, ma nel
contempo ha dato atto di come la madre sia spesso assente anche per lunghi periodi (“molte volte la mamma non è a casa di sera, va in altri posti come in Francia”), ha spesso creato problemi a
scuola dimostrandosi litigiosa (“due volte mi ha preso prima da scuola, è salita in classe, è
scoppiato un casino, sono venuti i dirigenti tutti”), ha palesato di non essere sempre adeguata ad
assumere le decisioni che lo riguardano (“ha provato a portarmi in Ucraina con la guerra ma per
fortuna non ci sono andato grazie a papà”), ha manifestato anche profili di inadeguatezza
nell'accudimento del figlio, ad esempio lasciandolo con terzi invece di trascorrere il proprio tempo
con lui (“la mamma mi prende poco e quando mi prende mi lascia con il mio migliore amico in
farmacia”). Le allegazioni del ricorrente risultano, dunque, sostanzialmente confermate” (cfr.
pagg. 3 e 4 sentenza).
Tale situazione di disinteresse e di fragilità psicologica in capo alla madre risulta tuttora presente:
dalle dichiarazioni rese dal ricorrente – non smentite dalla resistente che, anche in questo giudizio è
rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica – è infatti emerso che, attualmente, la madre viva all'estero e, segnatamente, a Londra e che la stessa non veda il figlio minore Per_1
ormai a far data da ottobre 2023, limitandosi ad avere con il minore solo sporadici contatti telefonici, peraltro non sempre adeguati (cfr. verbale di udienza del 20.03.2025). Non risulta,
inoltre, che la madre, nonostante le disposizioni emesse in sede di separazione, si sia mai recata presso i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di attivare gli incontri protetti, che infatti,
secondo quanto dichiarato dal padre, non sono mai stati celebrati. A livello economico, sempre secondo quanto dichiarato dal padre e non smentito dalla resistente, la madre non ha mai versato alcunché per il mantenimento del figlio minore, nonostante le disposizioni contenute nella sentenza di separazione. Le dichiarazioni rese dal padre nel corso del presente giudizio non sono state smentite dalla madre, che, rimasta contumace, ha omesso di fornire elementi idonei a contrastare la versione resa dal ricorrente.
Risulta, pertanto, evidente l'inidoneità genitoriale materna, alla luce del totale disinteresse, morale e materiale, manifestato dalla resistente nei confronti del figlio minore, nonché tenuto conto della situazione di fragilità psicologica nella quale versa la madre. Viceversa, non sono emersi elementi di criticità in relazione alle capacità genitoriali del ricorrente,
che quantomeno sin dall'anno 2023 si occupa in via esclusiva della crescita del figlio minore.
Pertanto, tenuto conto dell'inidoneità genitoriale materna, considerata l'irreperibilità, il totale disinteresse e le fragilità psicologiche manifestate dalla madre, valutate, invece, le buone capacità
genitoriali paterne, deve confermarsi anche in questa sede l'affidamento con competenze genitoriali concentrate in capo al padre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò
nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute,
educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un
provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr.
Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse della madre e della sua irreperibilità,
nonché delle sue fragilità psicologiche.
Quanto alla collocazione del minore, deve ovviamente disporsi che resti prevalentemente Per_1
collocato presso l'abitazione paterna, essendo pacifico in atti che il minore abbia sempre convissuto con il padre, anche a seguito della dissoluzione famigliare, nonché tenuto conto dell'idoneità
genitoriale della figura paterna.
Conseguentemente, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale al padre affinché vi coabiti con il figlio minore, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo.
In relazione alle visite madre-figlio, tenuto conto delle fragilità psicologiche della madre e considerata la permanenza di “un forte rischio che la madre possa risultare pregiudizievole per il
figlio a causa dei problemi psichiatrici da cui è affetta e che non risultano stabilmente compensati
a causa del suo rifiuto di assumere i farmaci necessari” (cfr. pag. 5 sentenza n. 759/2023), devono confermarsi le condizioni già stabilite in sede di separazione e, pertanto, deve disporsi che la Sig.ra possa vedere il figlio minore esclusivamente: Controparte_1 Per_2
a) previa valutazione del suo stato da parte del Dipartimento di Salute Mentale territorialmente competente il quale dovrà accertare se la stessa risulti o meno compensata mediante la regolare assunzione dei farmaci prescritti, sì da non avere col figlio un'interazione che possa risultare pregiudizievole;
b) in ambiente protetto, alla presenza di un educatore, secondo il calendario che i Servizi Sociali
territorialmente competenti provvederanno ad elaborare.
I Servizi Sociali incaricati, d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale, dovranno disporre l'immediata interruzione degli incontri madre-figlio, qualora gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per il minore.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. il padre, di anni 58, svolge la professione di funzionario commerciale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire da tale attività un reddito mensile netto pari ad Euro 1.700,00 oltre ai rimborsi per le spese di trasferta ed agli eventuali premi ricevuti al raggiungimento di determinati obiettivi;
2. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, il ricorrente ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 31.432,00 (e, segnatamente Euro 36.937,00 nell'anno
2021; euro 27.705,00 nell'anno 2022 ed Euro 293.655,00 nell'anno 2023);
3. il ricorrente ha dichiarato di vivere, unitamente al figlio minore, nella ex casa coniugale in comproprietà con la sulla quale grava un mutuo con rata mensile di circa Euro 400,00 integralmente pagata CP_1
dallo ;
4. il ricorrente ha altresì dichiarato di essere proprietario esclusivo di un Pt_1
appartamento sito in Millesimo affittato al canone di euro 350,00 mensili, nonché di aver recentemente venduto al proprio fratello la quota del 50% della proprietà relativa ad un immobile sito in provincia di Vercelli, ricavando un corrispettivo di euro 37.000,00; 5. il ricorrente risulta titolare di un conto corrente a sé intestato acceso presso BPer Banca che presentava un saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad Euro 5.322,00; 6. lo risulta inoltre titolare di investimenti Pt_1
per un controvalore totale alla data del 31.12.2023 pari ad euro 8.902,48; 7. viceversa, la madre,
rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento idoneo a valutare la sua situazione economico-patrimoniale;
8. dalla sentenza n. 759/2023 emerge che la , che CP_1
quest'anno compirà 42 anni, fosse all'epoca della separazione “disoccupata ma, malgrado le
patologie psichiatriche da cui è affetta, già in passato ha svolto qualche attività lavorativa, sia pure
in modo incostante. Non pare esistere al momento alcuna certificazione che ne escluda la capacità
lavorativa”, nonché che la stessa fosse “titolare di un immobile in Chernighiv (Ucraina) dal quale
percepisce un affitto ed è comproprietaria di altro immobile in Ucraina, adibito ad abitazione della
di lei famiglia”;
9. secondo quanto dichiarato dal ricorrente, inoltre, la resistente avrebbe recentemente avuto un figlio e vivrebbe a Londra in una “casa con degli assistenti sociali e altre
persone con problemi”.
Ciò posto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, considerata l'età del figlio minore delle parti e le esigenze di vita ad esso correlate, tenuto altresì conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore (attualmente integralmente a carico del padre), valutata la capacità lavorativa della madre a seguito del periodo di maternità, il Collegio
ritiene di dover porre a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore,
come peraltro richiesto dal ricorrente e già previsto in sede di separazione, la somma di Euro 150,00
oltre al 20% delle spese straordinarie, individuate come segue, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e delle difficoltà di comunicazione esistenti tra i genitori. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza
(Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura,
vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di
Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi
''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Kiev (Ucraina) in data 21.04.2012, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Millesimo (SV al numero 11, parte II, serie C, anno 2012;
* ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Millesimo (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con facoltà in capo allo Per_1
stesso di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con collocazione
presso il padre;
* assegna la casa coniugale al padre affinché vi coabiti con il figlio minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo;
* stabilisce il regime delle visite meglio specificato in parte motiva, incaricando: a) il Dipartimento
di Salute Mentale territorialmente competente di valutare lo stato di , accertare Controparte_1
se la stessa risulti o meno compensata mediante la regolare assunzione dei farmaci prescritti, sì da non avere col figlio un'interazione che possa risultare pregiudizievole, attivare nell'interesse di i trattamenti e percorsi ritenuti necessari;
b) i Servizi Sociali territorialmente Controparte_1
competenti di organizzare gli incontri protetti fra madre e figlio, da tenersi alla presenza di un educatore, e provvedere alla loro calendarizzazione, previa valutazione del Dipartimento di Salute
Mentale. I Servizi Socio-Sanitari potranno non avviare o sospendere gli incontri, se pregiudizievoli per il minore;
* pone a carico di , a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1
minore, la somma mensile di euro 150,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1
che liquida in Euro 2.906,00 per compensi professionali ed in Euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 25.03.2025 Il Giudice Estensore
dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
dott.ssa Lorena Canaparo