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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8420 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39568/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
IA AN Presidente
ON Di LL CE
Corrado Bile CE relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (cod. fisc.: Parte_1
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._1
Campagna (cod. fisc.: ) del Foro di Foggia nei confronti del C.F._2 [...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, avverso e per CP_1
annullamento del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex. art. 19. c.
1.2 emesso dal Questore di Roma in data 14.08.24 e notificato in data
03.09.2024
*****
Il ricorrente, premesso di era stato, precedentemente, destinatario di protezione umanitaria a seguito del provvedimento della Commissione nel 2014, in ragione del profilo conseguente alla giovane età, ha presentato istanza per il rinnovo della protezione speciale (FG0010216), osservata la sua personale integrazione lavorativa, acquisita in data 17.01.2024.
Ciò nonostante, facendo affidamento al parere “sfavorevole in merito al permanere del permesso di soggiorno venute a mancare le condizioni di cui all'art. 32 c. 3 Dec. Lgs 25/08”, emesso della
Commissione Territoriale del 30.7.24, la Questura di Roma, con provvedimento del 14.8.24, ha rigettato la domanda “dal momento che non sussistono i motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che non vi siano ragioni per emettere il permesso di soggiorno ad altro titolo”. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha eccepito il difetto di motivazione per non essere stato comunicato il contenuto del parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
Ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione le risultanze del percorso lavorativo effettuato dal ricorrente sul territorio italiano, nonché
l'instabilità della situazione sociopolitica della Gambia.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano determinerebbe un gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo ormai trascorsi molti anni dall'allontanamento del ricorrente dal Paese di origine e attesa, dunque, la vulnerabilità dello stesso in caso di rimpatrio.
Il non si è costituito. Controparte_1
****
Con il primo motivo di ricorso la parte ha lamentato il difetto di motivazione, basata sostanzialmente sul rinvio al parere sfavorevole della Commissione territorial.
Il motive non può essere accolto.
Premesso, in termini generali, che il richiamo all'atto presupposto è legittimo, a condizione che la motivazione per relationem indichi chiaramente gli estremi dell'atto cui si rinvia, può osservarsi che, nella specie, non solo sono stati ben esplicitati gli estremi dell'atto richiamato, ma l'amministrazione ha comunque individuate la carenza dei requisiti di cui all'art. 32 c. 3
d.lgs. 25/08.
In relazione alla eccepita situazione di instabilità sociopolitica in Gambia, paese di provenienza del ricorrente, dalla consultazione delle fonti più autorevoli, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile (UN Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the
Sahel; Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC - UN Human Rights Council,
Gambia; Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG. , 8 novembre 2024, Email_1
https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; Controparte_2 [...]
May 2024, 25 giugno 2024, https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3- Controparte_3
74a8-4c2e-8cd0-86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; CP_4
The State of the World's Human Rights;
Gambia 2023, 24 aprile 2024,
[...]
https://www.ecoi.net/en/document/2107898.html; Department of State, 2023 Country CP_5 Report on Human Rights Practices: The Gambia, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107647.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
The Gambia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Federal Office for Migration and CP_6
Refugees (Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefi ng_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.12.202
3.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2; Report Controparte_7 Controparte_4
2022/23; The State of the World's Human Rights;
Gambia 2022, 27 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html; USDOS – US Department of State, 2022 Country
Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Freedom House (Author), Freedom in the World
2023 - The Gambia, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2097704.html).
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento comp iuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto del quadro ricostruttivo della situazione lavorativa, il ricorrente ha depositato documentazione relativa all'attività di lavapiatti presso la società TI ERMINIO
SRL, con sede a Roma, con relativa comunicazione Unilav e copia delle buste paga.
Inoltre, ha prodotto un certificato da cui risulta la residenza a Marcellina (RM) via Monte Gennaro
n.
8. L'inserimento nel mondo del lavoro stabile nonché l'aver trovato una soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, atteso il tempo trascorso in Italia sin da quando il ricorrente era molto giovane, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Per_1
Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, AS c. Austria,
n. 1638/03).
Concludendo, il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso reca data successiva a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a (cod. fisc.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
01.04.1995), il diritto il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025
La Presidente
IA AN
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
IA AN Presidente
ON Di LL CE
Corrado Bile CE relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (cod. fisc.: Parte_1
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._1
Campagna (cod. fisc.: ) del Foro di Foggia nei confronti del C.F._2 [...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, avverso e per CP_1
annullamento del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex. art. 19. c.
1.2 emesso dal Questore di Roma in data 14.08.24 e notificato in data
03.09.2024
*****
Il ricorrente, premesso di era stato, precedentemente, destinatario di protezione umanitaria a seguito del provvedimento della Commissione nel 2014, in ragione del profilo conseguente alla giovane età, ha presentato istanza per il rinnovo della protezione speciale (FG0010216), osservata la sua personale integrazione lavorativa, acquisita in data 17.01.2024.
Ciò nonostante, facendo affidamento al parere “sfavorevole in merito al permanere del permesso di soggiorno venute a mancare le condizioni di cui all'art. 32 c. 3 Dec. Lgs 25/08”, emesso della
Commissione Territoriale del 30.7.24, la Questura di Roma, con provvedimento del 14.8.24, ha rigettato la domanda “dal momento che non sussistono i motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e che non vi siano ragioni per emettere il permesso di soggiorno ad altro titolo”. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha eccepito il difetto di motivazione per non essere stato comunicato il contenuto del parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
Ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione le risultanze del percorso lavorativo effettuato dal ricorrente sul territorio italiano, nonché
l'instabilità della situazione sociopolitica della Gambia.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano determinerebbe un gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo ormai trascorsi molti anni dall'allontanamento del ricorrente dal Paese di origine e attesa, dunque, la vulnerabilità dello stesso in caso di rimpatrio.
Il non si è costituito. Controparte_1
****
Con il primo motivo di ricorso la parte ha lamentato il difetto di motivazione, basata sostanzialmente sul rinvio al parere sfavorevole della Commissione territorial.
Il motive non può essere accolto.
Premesso, in termini generali, che il richiamo all'atto presupposto è legittimo, a condizione che la motivazione per relationem indichi chiaramente gli estremi dell'atto cui si rinvia, può osservarsi che, nella specie, non solo sono stati ben esplicitati gli estremi dell'atto richiamato, ma l'amministrazione ha comunque individuate la carenza dei requisiti di cui all'art. 32 c. 3
d.lgs. 25/08.
In relazione alla eccepita situazione di instabilità sociopolitica in Gambia, paese di provenienza del ricorrente, dalla consultazione delle fonti più autorevoli, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile (UN Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the
Sahel; Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC - UN Human Rights Council,
Gambia; Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG. , 8 novembre 2024, Email_1
https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; Controparte_2 [...]
May 2024, 25 giugno 2024, https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3- Controparte_3
74a8-4c2e-8cd0-86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; CP_4
The State of the World's Human Rights;
Gambia 2023, 24 aprile 2024,
[...]
https://www.ecoi.net/en/document/2107898.html; Department of State, 2023 Country CP_5 Report on Human Rights Practices: The Gambia, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107647.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
The Gambia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Federal Office for Migration and CP_6
Refugees (Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefi ng_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.12.202
3.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2; Report Controparte_7 Controparte_4
2022/23; The State of the World's Human Rights;
Gambia 2022, 27 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html; USDOS – US Department of State, 2022 Country
Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Freedom House (Author), Freedom in the World
2023 - The Gambia, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2097704.html).
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento comp iuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto del quadro ricostruttivo della situazione lavorativa, il ricorrente ha depositato documentazione relativa all'attività di lavapiatti presso la società TI ERMINIO
SRL, con sede a Roma, con relativa comunicazione Unilav e copia delle buste paga.
Inoltre, ha prodotto un certificato da cui risulta la residenza a Marcellina (RM) via Monte Gennaro
n.
8. L'inserimento nel mondo del lavoro stabile nonché l'aver trovato una soluzione abitativa costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, atteso il tempo trascorso in Italia sin da quando il ricorrente era molto giovane, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Per_1
Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, AS c. Austria,
n. 1638/03).
Concludendo, il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso reca data successiva a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a (cod. fisc.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
01.04.1995), il diritto il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025
La Presidente
IA AN