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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Componente dott. Eugenio Bolondi Giudice Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3050 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SILVIA SANTUNIONE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avvocati TOMBA SILVIA e BENTIVOGLI MARCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte depositate da ambo le parti il 28/01/2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Denizli (Turchia) in data
30/07/2009 e dalla loro unione sono nati i figli n data 29/09/2010 e in Per_1 Per_2
data 09/05/2015.
2. Con ricorso del 12/05/2023, ha chiesto la separazione dal marito, Parte_1
oltre ad ulteriori questioni accessorie di carattere patrimoniale e inerenti i rapporti tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, concordando con la richiesta di separazione personale dalla coniuge ma chiedendo una differente regolamentazione sulle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza del 13/09/2023 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. Si è proceduto all'ascolto del figlio minore ll'udienza del 24/10/2023 e poi nuovamente Per_1
all'udienza del 8/10/2024. Con ordinanza del 01/11/2023 è stato incaricato il
Servizio Sociale Unione del Sorbara per il monitoraggio e sostegno del nucleo familiare.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Muzza
Corona n.37/C alla signora Parte_1
4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori. Per quanto concerne il figlio che manterrà la residenza ai fini anagrafici presso Per_2
l'abitazione materna, il medesimo, proseguendo il regime di frequentazione stabilito all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata in data 18/09/2023, starà con il padre a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
per un pomeriggio a settimana (di regola il giovedì) dall'uscita di scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola nelle settimane in cui il figlio passerà il fine settimana con il padre, per due pomeriggi a settimana (di regola il mercoledì e il giovedì)
pagina 2 di 5 dall'uscita di scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola nelle settimane in cui il figlio passerà il fine settimana con la madre. Per quanto riguarda invece il figlio minore i genitori – considerato anche il desiderio che era stato Per_1
espresso dal figlio medesimo - concordano una collocazione e un regime di frequentazione paritetico tra gli stessi per 14 giorni ogni quattro settimane, che tuttavia, stante la manifestata attuale volontà del minore di non trascorrere lassi temporali di permanenza con la madre, allo stato non risulta potersi attuare ed auspicano che possa attuarsi nel prossimo futuro.
Per quanto concerne le vacanze estive, i genitori, salvo quanto già indicato in ordine al figlio trascorreranno con i figli quindici giorni anche non Per_1
consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e in difetto di accordo la prima metà di luglio e la prima metà di agosto negli anni pari e la seconda metà di luglio e la seconda metà di agosto negli anni dispari (nei mesi di giugno e settembre, salvo diverso accordo tra le parti, si applicherà il regime ordinario); per le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
per le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5. Disporre, con decorrenza da agosto 2024, il mantenimento diretto dei figli in capo a ciascun genitore il quale provvederà alle esigenze degli stessi durante i relativi periodi di permanenza con previsione della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno cosi come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena che si riporta di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets e sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Disporre che l'importo degli assegni familiari sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti mantengano la presa in carico ed il supporto del nucleo familiare in particolare del figlio Per_1 finalizzato al riavvicinamento dello stesso alla madre onde consentire l'attuazione della concordata collocazione paritaria.
8. Disporre che ciascuna parte sostenga integralmente ed in via esclusiva gli oneri e i compensi per l'assistenza del proprio avvocato.
§
pagina 4 di 5 6. – Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e si applica la legge italiana.
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori, anche alla luce dell'ascolto del figlio minore Per_1
Le spese di lite vanno compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...]
TURCHIA il 15/09/1990) e (nato in [...] il CP_1
20/11/1985) che hanno contratto matrimonio in data 30/07/2009 a Denizli, non trascritto nei registri dello Stato Civile italiano;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/02/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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