TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 362/16 R.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 362/16 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 284/2015 emessa dal giudice di pace di Rossano, depositata il 30.07.2015, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. NATALE VITERITTI, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE – E
(c.f. ), in proprio e quale genitore Controparte_1 CodiceFiscale_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. , elettivamente CP_2 Parte_2 domiciliato come in atti
- APPELLATO – CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 09.07.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti l'11 Ottobre 2024 e il 31 Ottobre 2024 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 12.07.2024). Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, che qui si intendono richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei
1 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. Il giudizio di primo grado
in proprio e nella qualità spiegata ha citato in giudizio Controparte_1 Parte_1
innanzi al giudice di pace di Rossano deducendo che il proprio appartamento sito
[...] in Corigliano alla via Garetti ha subito danni a causa di infiltrazioni derivanti dal sovrastante Parte immobile di proprietà del Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che i fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità presenti nel proprio appartamento Parte sono riconducibili a lavori eseguiti dal nel suo appartamento non a regola d'arte; per Parte l'effetto, di condannare il al risarcimento dei danni a provocati all'attore e ai suoi figli il tutto nei limiti della competenza del giudice adito;
di condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario. Parte Si è costituito in giudizio il deducendo: che le infiltrazioni non derivano dai lavori di ristrutturazione effettuati sul proprio terrazzo a livello e sulle pareti esterne ma da opere realizzate dallo stesso attore nonché dall'omessa manutenzione di parti condominiali;
che, pertanto, dei danni devono rispondere anche gli altri condomini. Ha, quindi, concluso chiedendo: di ordinare la chiamata in causa dell'intero condominio ai sensi dell'art. 107 c.p.c., assegnando un termine all'attore perché solleciti la nomina di un curatore speciale al quale notificare l'atto di chiamata in causa (sempre che non preferisca citare i singoli condomini); all'esito della chiamata in causa del terzo e, quindi, dell'integrazione del contraddittorio verso il , di ritenere l'infondatezza della domanda attrice CP_3 affermando che la causa di ogni infiltrazione lamentata dall'attore è imputabile all'intero
, dipendendo da omessa manutenzione e/o inefficienza dei beni ed impianti CP_3 condominiali;
per l'effetto, di imputare gli eventuali danni sofferti dal se e nella CP_1 misura in cui saranno accertati, a responsabilità del , che dovrà farsene carico CP_3 mediante riparto del relativo importo tra tutti i condomini in ragione dei valori millesimali delle rispettive proprietà; di condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di causa, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96, comma 3 c.p.c. Con la sentenza qui impugnata, il giudice di pace di Rossano ha accolto parzialmente la Parte domanda del condannando il al pagamento, in favore dell'odierno appellato, CP_1 della somma di euro 1.889,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado Parte Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato il ha appellato la suddetta sentenza deducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la sua esclusiva responsabilità per le infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello, mentre avrebbe dovuto accertare la corresponsabilità degli altri condomini, ex art. 1126 c.c., verso i quali doveva essere integrato il contraddittorio, nonché nella parte in cui il giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione dei danni in modo arbitrario.
2 Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché, in riforma della stessa: di affermare, sulla scorta di quanto accertato dal CTU nominato in primo grado, che le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono prodotte da una duplice causa, la prima da imputarsi a responsabilità dell'intero in quanto dipendente da inefficienza di CP_3 una tubazione discendente di scarico delle acque nonché da cattivo convogliamento delle acque piovane provenienti da una parte della copertura del fabbricato, la seconda riconducibile a responsabilità concorrente (ex art. 1126 c.c.) dell'odierno appellante e dell'intero , in quanto dipendente da omessa manutenzione della CP_3 pavimentazione della terrazza a livello (che, benché sottoposta a calpestio da parte dell'appellante, funge anche da lastrico-copertura dei piani sottostanti, la cui titolarità - mediante generalizzazione dei rispettivi proprietari - è stata anche accertata dal CTU); conseguentemente, di ritenere che i danni sofferti da parte attrice anche per la parte derivante da omessa manutenzione della pavimentazione della terrazza a livello, siano imputabili a responsabilità dell'intero (e non del solo appellante); per l'effetto CP_3 dichiarare che dei danni sofferti da parte attrice debba farsi carico l'intero e CP_3 che le operazioni di quantificazione di detti danni, al pari delle altre, volte al relativo riparto, debbono avvenire nel contraddittorio di tutti i condomini interessati (ben individuati dal CTU quanto alla porzione di edificio rispetto alla quale la terrazza svolge le funzioni di lastrico), avuto altresì riguardo ai criteri di cui all'articolo 1126 c.c. per la ripartizione dei danni derivanti dal terrazzo;
di assolvere quindi l'odierno appellante dall'osservanza della domanda per come nei suoi confronti formulata da parte attrice con citazione notificata il 06/04/2011; di porre a carico di parte appellata il pagamento delle spese e compensi del doppio grado ivi comprese quelle di CTU. La prima udienza è stata differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c. al 08.02.2017. Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 08.02.2017, si è costituito l'appellato il quale ha contestato ampiamente l'appello e ha concluso chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. Acquisito il fascicolo di primo grado e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa – pervenuta alla scrivente all'udienza del 01.04.2020, differita poi a causa dell'emergenza Covid - dopo alcuni rinvii per esigenze del ruolo è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata, quindi, posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti l'11 Ottobre 2024 e il 31 Ottobre 2024 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 12.07.2024). Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini concessi, che qui si intendono richiamate e trascritte.
3. Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, si è formato il giudicato interno, con esonero del
3 Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito. Inoltre, si rileva che – essendosi l'appellato costituito tardivamente – le richieste istruttorie da questi reiterate vanno dichiarate inammissibili. Sempre in via preliminare va rilevato che parte appellante ha depositato tre comparse conclusionali (la prima in data 08.10.2024 alle ore 11.35, una seconda e una terza alle ore 19.02) ma si terrà conto solo della prima atteso che con il deposito di una memoria si consuma il relativo potere e non è, dunque, possibile procedere a una successiva integrazione, ciò anche a tutela del diritto di difesa della controparte dal momento che esso, prevedendo la legge il deposito di una sola comparsa conclusionale per ciascuna parte costituita, potrebbe ben venire compromesso dalla legittima convinzione che l'avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con la prima comparsa conclusionale e che ad essa sola si debba contraddire con la memoria di replica. Ancora in via preliminare va rilevata la tardività delle deduzioni contenute nell'atto di appello alle pagine 11 e 12 atteso che esse andavano formulate in primo grado, al più all'udienza successiva al deposito della CTU, il che non è avvenuto. Si deve rilevare, inoltre, la tardività dei motivi di appello come formulati da parte appellante per la prima volta solo Parte nella comparsa conclusionale: al riguardo, si rammenta che nell'atto di appello il ha censurato la sentenza del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto la sua esclusiva responsabilità per le infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello, mentre avrebbe dovuto accertare la corresponsabilità degli altri condomini, ex art. 1126 c.c., verso i quali, a suo dire, doveva essere integrato il contraddittorio, mentre solo nella predetta comparsa, per la prima volta, l'appellante si duole che il giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda del non essendo CP_1 stato provata la riconducibilità dei danni alla ristrutturazione del proprio immobile. Del pari tardive sono le doglianze, pure formualte per la prima volta nella predetta comparsa conclusionale, relative alla genericità dell'originaria domanda ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma, 4 c.p.c., nullità peraltro nemmeno mai eccepita in primo grado. Parimenti, del tutto nuove sono le conclusioni rassegnate dall'appellante sia nelle note scritte del
03.07.2024 e successivamente reiterate in comparsa conclusionale, nonché le doglianze e le censure formulate per la prima volta dall'appellante nella memoria di replica.
4. Il merito. Ciò premesso, l'appello è infondato e, conseguentemente, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata, anche se va integrata la motivazione resa dal giudice di prime cure. Invero, rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza,
o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il predetto giudice, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 696/2002). E, infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della
4 corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante” (in tal senso Cass. iv. n. 20652/2009). Innanzitutto, occorre rilevare che nella sentenza impugnata il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellato solo in riferimento ai danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo oggetto di controversia per cui del tutto inammissibili si palesano le doglianze dell'appellante relative ai danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal cattivo convogliamento delle acque meteoriche derivante da una parte della copertura dell'intero edificio, atteso che su di esse nessuna statuizione è stata adottata dal Giudice di primo grado. Ciò chiarito, quanto al primo motivo di appello, si osserva quanto segue. Parte appellante si duole che il giudice di pace lo avrebbe ritenuto erroneamente unico ed esclusivo responsabile delle conseguenze dannose derivanti dalle infiltrazioni dovute all'omessa manutenzione e impermeabilizzazione della pavimentazione della terrazza a livello, non tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 1126 c.c., tutti i condomini sono tenuti a rispondere dei danni lamentati dal il quale avrebbe dovuto, quindi, integrare la CP_1 domanda nei loro confronti. La doglianza non coglie nel segno. In punto di diritto si rileva che la controversia va risolta alla luce dell'art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità di coloro che hanno un effettivo potere sulle cose e un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni a terzi e dell'art. 1126 c.c. trattandosi nella specie di una terrazza a livello. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare” [cfr. Cass S.U. n. 9449/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 3239/2017 che ha precisato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con l'effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla CP_3
5 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria]. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri (Cass. civ. n. 516/2022; n. 20692/2016; n. 1674/2015). Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità concorrente solidale di cui all'articolo 2055, il creditore può agire nei confronti anche di uno solo dei condebitori in solido che eventualmente sarà onerato della necessità di chiamare in causa il condominio qualora voglia essere garantito attraverso gli effetti della condanna in solido. Ebbene, nella fattispecie l'odierno appellante in primo grado aveva chiesto al giudice di pace di essere autorizzato a chiamare in causa il , richiesta che è stata disattesa CP_3 dal giudice di prime cure (vedi provv. del 08.09.2011), né in tale sede l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto tale profilo limitandosi a dolersi del fatto che la legittimazione passiva spettasse anche agli altri condomini, verso i quali a suo dire doveva essere integrato il contraddittorio (vedi pp. 8 e 9 dell'atto di appello). Pertanto, facendo applicazione dei suddetti principi, va disatteso il primo motivo di Parte appello avendo il giudice di pace condannato il tenendo conto degli esiti della CTU espletata in primo grado la quale non è stata contestata dall'appellante nella parte in cui ha riconosciuto quale causa delle infiltrazioni anche la carente manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello. Conseguentemente, anche l'eccezione di parte appellante circa l'applicabilità dell'art. 1126 c.c. in ordine al riparto dei costi dovuti a titolo risarcitorio risulta inconferente atteso che l'imputabilità delle spese rileva esclusivamente nei rapporti interni tra il condominio e l'appellante, risultando inopponibile al danneggiato. In altri termini, resta ferma - in assenza di regolare evocazione in giudizio dei soggetti ritenuti corresponsabili - la responsabilità diretta e per l'intero dell'appellante in relazione al danno prodotto dalla cosa e alle conseguenti obbligazioni risarcitorie e riparatorie. Pertanto, correttamente l'appellante, in qualità di proprietario e usuario esclusivo del terrazzo dal quale si sono verificate le infiltrazioni, è stato condannato a rispondere per l'intero del danno da subito dall'appellato, fermo restando – in considerazione della solidarietà che caratterizza l'obbligazione da fatto illecito gravante sui condomini e qualora sia accertata in contraddittorio la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto – il suo diritto di agire in regresso e pro quota, in ordine alla parte corrisposta eccedente il criterio di riparto ex art. 1126 c.c., nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, relativamente alle quali il terrazzo a livello funge da copertura. Del resto, ad abundantiam, si osserva che l'odierno appellante sin dal primo grado non ha nemmeno provato chi siano effettivamente i proprietari delle altre unità immobiliari sottostanti, non essendo sufficiente al tal fine né la mera elencazione contenuta nel doc. n.
6 Parte 5 di cui alla produzione di primo grado del né tantomeno le sole visure catastali che nulla provano circa la proprietà degli altri appartamenti. Va rigettato anche il secondo motivo di appello inerente alla quantificazione dei danni derivanti dall'omessa pavimentazione del terrazzo. Invero, da un lato, per le medesime ragioni già esposte, non era necessario integrare il contraddittorio con gli altri condomini, d'altra parte, le doglianze dell'appellante si palesano inammissibili. Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742). Ebbene, nel caso di specie appare palese ed evidente come l'appellante abbia censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha liquidato i danni subiti nel complessivo importo di € 1889,00, ma non ha corroborato tali considerazioni con elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum. In altre parole, al di là di generiche affermazioni circa la presunta inintellegibilità e arbitrarietà dei criteri di liquidazione adottati dal giudice di prossimità, parte appellante non ha invece chiarito come, nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di pace possa essere superata: non ha chiarito, cioè, quale avrebbe dovuto essere, e sulla base di quali parametri o documenti, la corretta liquidazione, il che consentirebbe ora al Tribunale di sovvertire il decisum del primo Giudice e, dunque, di pervenire ad una soluzione di senso diametralmente opposta rispetto a quella assunta, in parte qua, in primo grado, ciò soprattutto ove si consideri che nella sentenza impugnata il giudice di pace ha operato la liquidazione dei danni limitatamente a quelli derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo. In definitiva, per gli esposti motivi l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza n. 284/2015 emessa dal giudice di pace di Rossano.
5. Le spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della causa come dichiarato e della attività svolta, con distrazione in favore dell'avv. Parte_2
.
[...]
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Spetterà all'amministrazione giudiziaria
7 verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA PARTE APPELLANTE al pagamento, IN FAVORE DI PARTE APPELLATA delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre contributo forfettario del 15%, IVA e C.P.A., come per legge, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. ; Parte_2
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 21.02.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 362/16 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 284/2015 emessa dal giudice di pace di Rossano, depositata il 30.07.2015, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. NATALE VITERITTI, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE – E
(c.f. ), in proprio e quale genitore Controparte_1 CodiceFiscale_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. , elettivamente CP_2 Parte_2 domiciliato come in atti
- APPELLATO – CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 09.07.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti l'11 Ottobre 2024 e il 31 Ottobre 2024 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 12.07.2024). Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, che qui si intendono richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei
1 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. Il giudizio di primo grado
in proprio e nella qualità spiegata ha citato in giudizio Controparte_1 Parte_1
innanzi al giudice di pace di Rossano deducendo che il proprio appartamento sito
[...] in Corigliano alla via Garetti ha subito danni a causa di infiltrazioni derivanti dal sovrastante Parte immobile di proprietà del Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che i fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità presenti nel proprio appartamento Parte sono riconducibili a lavori eseguiti dal nel suo appartamento non a regola d'arte; per Parte l'effetto, di condannare il al risarcimento dei danni a provocati all'attore e ai suoi figli il tutto nei limiti della competenza del giudice adito;
di condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario. Parte Si è costituito in giudizio il deducendo: che le infiltrazioni non derivano dai lavori di ristrutturazione effettuati sul proprio terrazzo a livello e sulle pareti esterne ma da opere realizzate dallo stesso attore nonché dall'omessa manutenzione di parti condominiali;
che, pertanto, dei danni devono rispondere anche gli altri condomini. Ha, quindi, concluso chiedendo: di ordinare la chiamata in causa dell'intero condominio ai sensi dell'art. 107 c.p.c., assegnando un termine all'attore perché solleciti la nomina di un curatore speciale al quale notificare l'atto di chiamata in causa (sempre che non preferisca citare i singoli condomini); all'esito della chiamata in causa del terzo e, quindi, dell'integrazione del contraddittorio verso il , di ritenere l'infondatezza della domanda attrice CP_3 affermando che la causa di ogni infiltrazione lamentata dall'attore è imputabile all'intero
, dipendendo da omessa manutenzione e/o inefficienza dei beni ed impianti CP_3 condominiali;
per l'effetto, di imputare gli eventuali danni sofferti dal se e nella CP_1 misura in cui saranno accertati, a responsabilità del , che dovrà farsene carico CP_3 mediante riparto del relativo importo tra tutti i condomini in ragione dei valori millesimali delle rispettive proprietà; di condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di causa, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96, comma 3 c.p.c. Con la sentenza qui impugnata, il giudice di pace di Rossano ha accolto parzialmente la Parte domanda del condannando il al pagamento, in favore dell'odierno appellato, CP_1 della somma di euro 1.889,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado Parte Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato il ha appellato la suddetta sentenza deducendo l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la sua esclusiva responsabilità per le infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello, mentre avrebbe dovuto accertare la corresponsabilità degli altri condomini, ex art. 1126 c.c., verso i quali doveva essere integrato il contraddittorio, nonché nella parte in cui il giudice di prime cure ha proceduto alla liquidazione dei danni in modo arbitrario.
2 Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché, in riforma della stessa: di affermare, sulla scorta di quanto accertato dal CTU nominato in primo grado, che le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono prodotte da una duplice causa, la prima da imputarsi a responsabilità dell'intero in quanto dipendente da inefficienza di CP_3 una tubazione discendente di scarico delle acque nonché da cattivo convogliamento delle acque piovane provenienti da una parte della copertura del fabbricato, la seconda riconducibile a responsabilità concorrente (ex art. 1126 c.c.) dell'odierno appellante e dell'intero , in quanto dipendente da omessa manutenzione della CP_3 pavimentazione della terrazza a livello (che, benché sottoposta a calpestio da parte dell'appellante, funge anche da lastrico-copertura dei piani sottostanti, la cui titolarità - mediante generalizzazione dei rispettivi proprietari - è stata anche accertata dal CTU); conseguentemente, di ritenere che i danni sofferti da parte attrice anche per la parte derivante da omessa manutenzione della pavimentazione della terrazza a livello, siano imputabili a responsabilità dell'intero (e non del solo appellante); per l'effetto CP_3 dichiarare che dei danni sofferti da parte attrice debba farsi carico l'intero e CP_3 che le operazioni di quantificazione di detti danni, al pari delle altre, volte al relativo riparto, debbono avvenire nel contraddittorio di tutti i condomini interessati (ben individuati dal CTU quanto alla porzione di edificio rispetto alla quale la terrazza svolge le funzioni di lastrico), avuto altresì riguardo ai criteri di cui all'articolo 1126 c.c. per la ripartizione dei danni derivanti dal terrazzo;
di assolvere quindi l'odierno appellante dall'osservanza della domanda per come nei suoi confronti formulata da parte attrice con citazione notificata il 06/04/2011; di porre a carico di parte appellata il pagamento delle spese e compensi del doppio grado ivi comprese quelle di CTU. La prima udienza è stata differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c. al 08.02.2017. Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 08.02.2017, si è costituito l'appellato il quale ha contestato ampiamente l'appello e ha concluso chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. Acquisito il fascicolo di primo grado e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa – pervenuta alla scrivente all'udienza del 01.04.2020, differita poi a causa dell'emergenza Covid - dopo alcuni rinvii per esigenze del ruolo è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata, quindi, posta definitivamente in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti l'11 Ottobre 2024 e il 31 Ottobre 2024 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 12.07.2024). Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini concessi, che qui si intendono richiamate e trascritte.
3. Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, si è formato il giudicato interno, con esonero del
3 Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito. Inoltre, si rileva che – essendosi l'appellato costituito tardivamente – le richieste istruttorie da questi reiterate vanno dichiarate inammissibili. Sempre in via preliminare va rilevato che parte appellante ha depositato tre comparse conclusionali (la prima in data 08.10.2024 alle ore 11.35, una seconda e una terza alle ore 19.02) ma si terrà conto solo della prima atteso che con il deposito di una memoria si consuma il relativo potere e non è, dunque, possibile procedere a una successiva integrazione, ciò anche a tutela del diritto di difesa della controparte dal momento che esso, prevedendo la legge il deposito di una sola comparsa conclusionale per ciascuna parte costituita, potrebbe ben venire compromesso dalla legittima convinzione che l'avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con la prima comparsa conclusionale e che ad essa sola si debba contraddire con la memoria di replica. Ancora in via preliminare va rilevata la tardività delle deduzioni contenute nell'atto di appello alle pagine 11 e 12 atteso che esse andavano formulate in primo grado, al più all'udienza successiva al deposito della CTU, il che non è avvenuto. Si deve rilevare, inoltre, la tardività dei motivi di appello come formulati da parte appellante per la prima volta solo Parte nella comparsa conclusionale: al riguardo, si rammenta che nell'atto di appello il ha censurato la sentenza del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto la sua esclusiva responsabilità per le infiltrazioni derivanti dall'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello, mentre avrebbe dovuto accertare la corresponsabilità degli altri condomini, ex art. 1126 c.c., verso i quali, a suo dire, doveva essere integrato il contraddittorio, mentre solo nella predetta comparsa, per la prima volta, l'appellante si duole che il giudice di pace avrebbe dovuto rigettare la domanda del non essendo CP_1 stato provata la riconducibilità dei danni alla ristrutturazione del proprio immobile. Del pari tardive sono le doglianze, pure formualte per la prima volta nella predetta comparsa conclusionale, relative alla genericità dell'originaria domanda ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma, 4 c.p.c., nullità peraltro nemmeno mai eccepita in primo grado. Parimenti, del tutto nuove sono le conclusioni rassegnate dall'appellante sia nelle note scritte del
03.07.2024 e successivamente reiterate in comparsa conclusionale, nonché le doglianze e le censure formulate per la prima volta dall'appellante nella memoria di replica.
4. Il merito. Ciò premesso, l'appello è infondato e, conseguentemente, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata, anche se va integrata la motivazione resa dal giudice di prime cure. Invero, rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza,
o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il predetto giudice, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 696/2002). E, infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della
4 corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante” (in tal senso Cass. iv. n. 20652/2009). Innanzitutto, occorre rilevare che nella sentenza impugnata il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellato solo in riferimento ai danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo oggetto di controversia per cui del tutto inammissibili si palesano le doglianze dell'appellante relative ai danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal cattivo convogliamento delle acque meteoriche derivante da una parte della copertura dell'intero edificio, atteso che su di esse nessuna statuizione è stata adottata dal Giudice di primo grado. Ciò chiarito, quanto al primo motivo di appello, si osserva quanto segue. Parte appellante si duole che il giudice di pace lo avrebbe ritenuto erroneamente unico ed esclusivo responsabile delle conseguenze dannose derivanti dalle infiltrazioni dovute all'omessa manutenzione e impermeabilizzazione della pavimentazione della terrazza a livello, non tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 1126 c.c., tutti i condomini sono tenuti a rispondere dei danni lamentati dal il quale avrebbe dovuto, quindi, integrare la CP_1 domanda nei loro confronti. La doglianza non coglie nel segno. In punto di diritto si rileva che la controversia va risolta alla luce dell'art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità di coloro che hanno un effettivo potere sulle cose e un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni a terzi e dell'art. 1126 c.c. trattandosi nella specie di una terrazza a livello. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare” [cfr. Cass S.U. n. 9449/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 3239/2017 che ha precisato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con l'effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla CP_3
5 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria]. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri (Cass. civ. n. 516/2022; n. 20692/2016; n. 1674/2015). Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità concorrente solidale di cui all'articolo 2055, il creditore può agire nei confronti anche di uno solo dei condebitori in solido che eventualmente sarà onerato della necessità di chiamare in causa il condominio qualora voglia essere garantito attraverso gli effetti della condanna in solido. Ebbene, nella fattispecie l'odierno appellante in primo grado aveva chiesto al giudice di pace di essere autorizzato a chiamare in causa il , richiesta che è stata disattesa CP_3 dal giudice di prime cure (vedi provv. del 08.09.2011), né in tale sede l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto tale profilo limitandosi a dolersi del fatto che la legittimazione passiva spettasse anche agli altri condomini, verso i quali a suo dire doveva essere integrato il contraddittorio (vedi pp. 8 e 9 dell'atto di appello). Pertanto, facendo applicazione dei suddetti principi, va disatteso il primo motivo di Parte appello avendo il giudice di pace condannato il tenendo conto degli esiti della CTU espletata in primo grado la quale non è stata contestata dall'appellante nella parte in cui ha riconosciuto quale causa delle infiltrazioni anche la carente manutenzione della pavimentazione del terrazzo a livello. Conseguentemente, anche l'eccezione di parte appellante circa l'applicabilità dell'art. 1126 c.c. in ordine al riparto dei costi dovuti a titolo risarcitorio risulta inconferente atteso che l'imputabilità delle spese rileva esclusivamente nei rapporti interni tra il condominio e l'appellante, risultando inopponibile al danneggiato. In altri termini, resta ferma - in assenza di regolare evocazione in giudizio dei soggetti ritenuti corresponsabili - la responsabilità diretta e per l'intero dell'appellante in relazione al danno prodotto dalla cosa e alle conseguenti obbligazioni risarcitorie e riparatorie. Pertanto, correttamente l'appellante, in qualità di proprietario e usuario esclusivo del terrazzo dal quale si sono verificate le infiltrazioni, è stato condannato a rispondere per l'intero del danno da subito dall'appellato, fermo restando – in considerazione della solidarietà che caratterizza l'obbligazione da fatto illecito gravante sui condomini e qualora sia accertata in contraddittorio la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto – il suo diritto di agire in regresso e pro quota, in ordine alla parte corrisposta eccedente il criterio di riparto ex art. 1126 c.c., nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, relativamente alle quali il terrazzo a livello funge da copertura. Del resto, ad abundantiam, si osserva che l'odierno appellante sin dal primo grado non ha nemmeno provato chi siano effettivamente i proprietari delle altre unità immobiliari sottostanti, non essendo sufficiente al tal fine né la mera elencazione contenuta nel doc. n.
6 Parte 5 di cui alla produzione di primo grado del né tantomeno le sole visure catastali che nulla provano circa la proprietà degli altri appartamenti. Va rigettato anche il secondo motivo di appello inerente alla quantificazione dei danni derivanti dall'omessa pavimentazione del terrazzo. Invero, da un lato, per le medesime ragioni già esposte, non era necessario integrare il contraddittorio con gli altri condomini, d'altra parte, le doglianze dell'appellante si palesano inammissibili. Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742). Ebbene, nel caso di specie appare palese ed evidente come l'appellante abbia censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha liquidato i danni subiti nel complessivo importo di € 1889,00, ma non ha corroborato tali considerazioni con elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum. In altre parole, al di là di generiche affermazioni circa la presunta inintellegibilità e arbitrarietà dei criteri di liquidazione adottati dal giudice di prossimità, parte appellante non ha invece chiarito come, nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di pace possa essere superata: non ha chiarito, cioè, quale avrebbe dovuto essere, e sulla base di quali parametri o documenti, la corretta liquidazione, il che consentirebbe ora al Tribunale di sovvertire il decisum del primo Giudice e, dunque, di pervenire ad una soluzione di senso diametralmente opposta rispetto a quella assunta, in parte qua, in primo grado, ciò soprattutto ove si consideri che nella sentenza impugnata il giudice di pace ha operato la liquidazione dei danni limitatamente a quelli derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo. In definitiva, per gli esposti motivi l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza n. 284/2015 emessa dal giudice di pace di Rossano.
5. Le spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della causa come dichiarato e della attività svolta, con distrazione in favore dell'avv. Parte_2
.
[...]
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Spetterà all'amministrazione giudiziaria
7 verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA PARTE APPELLANTE al pagamento, IN FAVORE DI PARTE APPELLATA delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre contributo forfettario del 15%, IVA e C.P.A., come per legge, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. ; Parte_2
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 21.02.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8