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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.06.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 28 per l'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago, 9, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marco Orlando, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso depositato il 25.03.2024.
Ricorrente
E
, nella qualità di co – amministratore, legale rappresentante pro – tempore, CP_1 della società elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via Controparte_2
Maestrale, 95, presso lo studio dell'avv. Daniele Barbieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 07.05.2024.
Resistente
Oggetto: liquidazione giudiziale. Conclusioni: per parte ricorrente come da verbale dell'udienza del 11.06.2024.
1. In rito
Con ricorso presentato il 25.03.2024 ha – in particolare – dedotto: Parte_1
- di essere creditore della società resistente per Euro 7.858,60 oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in ragione di decreto ingiuntivo n. 67/2023 reso il 06.06.2022 nell'ambito del procedimento n.r.g. 1057/2022 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione lavoro;
- di aver proposto con esito negativo nei confronti della società resistente un procedimento esecutivo individuale;
- l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare “l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore”.
La notifica eseguita dalla cancelleria – in ragione della disposizione ex art. 40, VI co., c.c.i.i.
– ha avuto esito positivo
Con memoria presentata il 07.05.2024 si è costituito nella qualità di co – CP_1 amministratore e legale rappresentante pro – tempore della società ed ha Controparte_2 dedotto che “Parte istante, si è limitata a chiedere il fallimento in relazione ad un credito di
€. 7.858,60. Le norme di riferimento, in materia fallimentare, esplicitano la sussistenza di elementi fattuali concreti affinchè il Giudice, esperita la fase pre-fallimentare, posso emettere sentenza di fallimento. Nel caso di specie nessun elemento, previsto dalla vigente
Legge Fallimentare, sussiste concretamente”.
Parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – “l'attività di autotrasporti nazionali ed internazionali, sia per conto proprio che per conto terzi, per mare, per aria e per terra – l'assunzione di lavori di trasloco”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
Parte resistente non ha contestato il dovoto per Euro 7.858,60 tanto che parte ricorrente ha prodotto provvedimento reso il 22.09.2022 di apposizione della formula esecutiva del decreto ingiuntivo n. 67/2022 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 1057/2022 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia e verbale di pignoramento negativo.
2 Peraltro, dalle acquisizioni disposte in ragione delle disposizioni ex artt. 40 e 41 c.c.i.i. risulta l'esistenza di un credito vantato nei confronti della società resistente dall'
[...]
per Euro 199.903,84 a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo. Controparte_3
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
La società resistente non ha provato di essere un'impresa minore posto che non ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione del ricorso, posto che – peraltro
– risulta che la stessa non deposita dal 2020 bilanci e che per il 2023 non ha prodotto le dichiarazioni tributarie.
Ne consegue l'assenza di trasparenza e continuità delle scritture contabili e fiscali.
Peraltro, parte resistente non ha prodotto altra documentazione o articolato mezzo di prova per dare conto della sua natura di impresa minore.
Ne discende che parte resistente non – ex artt. 121 c.c.i.i. – ha provato di essere un'impresa minore.
Peraltro, la presenza di un credito vantato dall' per Euro Controparte_3
199.903,84 a titolo di debito scaduto ed iscritto a ruolo depone per il superamento della soglia per Euro 30.000,00 quale soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 17.10.2022 n. 30435).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:
- non ha pagato il credito di parte ricorrente;
- ha accumulato un rilevante debito erariale;
3 - non presenta i bilanci dal 2020 ed ha omesso per il 2023 le dichiarazioni fiscali;
- l'esito negativo del procedimento esecutivo individuale presentato da parte ricorrente.
In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente ha cessato di fatto la sua attività e che risulta – quantomeno ex art. 2729 c.c. – priva di un patrimonio idoneo a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni.
Ne discende che la società resistente è priva di un patrimonio netto idoneo con cui provvedere ad adempiere con regolarità le sue obbligazioni e lo scopo della liquidazione.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Civitavecchia (RM), via Maestrale, 95;
nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina
Curatore il dott. Persona_1
ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 28 – 1/2024, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39;
stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 17.10.2024 h.
9.30 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna
4 ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
ordina
alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina
alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 19.06.2025
Il Presidente
dott. Francesco Vigorito
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti
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