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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1670/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1670/2023, promossa da: nata in [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. De Nittis Donata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso D'Augusto n. 81,
PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente contro
nato in [...] il [...], (C.F. ), CP_2 C.F._2 resistente-contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.03.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 25.05.2023, la sig. ha convenuto in giudizio il sig. Controparte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Cerrik, (Albania) in data 8.01.2010, trascritto ai CP_3 sensi dell'art. 19 del DPR 396/00 presso lo Stato Civile del Comune di Rimini, n. 271, Parte II, Serie C, e che dalla loro unione sono nati due figli (09.11.2014) e (17.06.2017). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha rappresentato che, nei primi mesi del 2021, erano divenuti frequenti i conflitti di coppia, determinati dalla scoperta dei numerosi tradimenti del marito che, dedito all'abuso di alcol e pagina 1 di 9 droghe, ha manifestato condotte fisicamente e verbalmente aggressive nei suoi confronti. La ricorrente, a riguardo, ha dichiarato che in data 13.03.2021, al culmine di una violenta lite, si è vista costretta a chiamare le Forze dell'Ordine poiché minacciata di morte dal marito con un grosso coltello da cucina;
minacce e atteggiamenti intimidatori che sono stati testimoniati anche dal personale di polizia intervenuto sul posto.
Per tali ragioni la sig.ra ha riferito che in data 14.03.2021 ha formalizzato denuncia-querela nei CP_1 confronti del marito il quale è stato indagato ai sensi degli artt. 572 co. 1 e 2 ult. co. c.p., 337 c.p., 56, 582 e
585 in relazione agli artt. 576 e 577 c.p. e che detto procedimento è stato definito con sentenza di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione (sentenza n. 640/22 del 14.12.22).
La sig.ra ha dichiarato che la coppia ha di fatto cessato la convivenza dal momento in cui il CP_1
Tribunale dei minorenni (attivato in via d'urgenza dal PM), con decreto 9.9.2021, ha ordinato l'allontanamento immediato del marito dall'abitazione familiare. Con il medesimo provvedimento è stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e la loro collocazione presso la madre, con delega agli operatori del servizio di regolamentare in forma protetta i rapporti padre/figli, valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e predisporre un intervento di sostegno educativo, formativo e psicologico in favore dei minori. La ricorrente ha riferito che il sig. non ha più avuto contatti con i figli, essendo CP_2 divenuto irreperibile, visto il suo probabile rientro nel paese d'origine.
Con riferimento all'attività lavorativa, la sig.ra ha affermato di lavorare in strutture alberghiere CP_1 della riviera con contratti stagionali a tempo determinato.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la sua residenza e assegnazione della casa coniugale;
incontri protetti padre/figli e obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della prole con il versamento della somma mensile complessiva di euro
700,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il sig. non si è costituito in giudizio. CP_3
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 14.12.2023, dichiarata la contumacia del resistente (nei cui confronti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si
è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 19.12.2023 è stato confermato l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, la loro collocazione presso la madre, la delega ai Servizi di disciplinare le visite padre/figli. Infine, con il medesimo provvedimento è stato disposto l'obbligo del sig. di versare in favore della moglie la somma mensile CP_2 di euro 700,00 a titolo di mantenimento della prole.
All'udienza del 10.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status, richiesta dalla ricorrente con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. In data 12.04.2024 è stata emessa pagina 2 di 9 sentenza parziale n. 444/24 e con ordinanza del 12.04.2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio con richiesta di deposito di relazione aggiornata per parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 11.03.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi precisate e parzialmente modificate dal procuratore della parte costituita, con espressa rinuncia ai termini per note conclusive.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 14.07.2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.444/2024 del 12.04.2024 in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI . Per_1 Per_2
Parte in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato “l'affido superesclusivo alla madre dei minori con collocazione presso di lei;
visite protette solo quando il padre si mostrerà collaborante”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza pagina 3 di 9 comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di pagina 4 di 9 responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Il collocamento dei figli presso una terza persona (generalmente un familiare) costituisce una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa e non siano in grado di realizzare compiutamente, nell'immediato, l'interesse morale e materiale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi e si prospetta nel caso in cui non sia possibile affidare i minori a terzi familiari ovvero laddove il giudice della famiglia reputi più opportuno conferire il mandato a operatori professionisti chiamati a supplire le carenze di genitori con interventi di sostegno e supporto alla famiglia (c.d. mandato di vigilanza e supporto) o con interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, con ordinanza presidenziale del 19.12.2023, è stato confermato, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali “ritenuto che sia più tutelante per i minori l'affido degli stessi al Servizio Sociale, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 16/9/2021 (nel proc.to 849/2021), in ragione della tendenza della madre a minimizzare le violenze subite da parte del marito, atteso che la sig.ra . CP_1
Tanto premesso, in merito all'evento separativo, si osserva, preliminarmente, come la crisi matrimoniale sia stata determinata dal comportamento violento ed aggressivo del sig. destinatario di misura CP_2 cautelare restrittiva della libertà personale (carcere e arresti domiciliari) e, con sentenza 640/22 del
14.12.203, di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione pena sospesa “subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti/associazioni per la prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti maltrattanti per il periodo di anni 1”; nonché già della misura “dell'allontanamento immediato dall'abitazione familiare, con obbligo di tenersi lontano e ad una distanza di almeno 600 metri dalla compagna e dai minori, nonché dall'abitazione e dai luoghi frequentati dagli stessi”. In data 30.10.2024, la sig.ra ha sporto nuovamente denuncia-querela nei CP_1 confronti del sig. per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. e 570 bis c.p. Dalla narrazione in atti di parte CP_2 ricorrente, è emerso, inoltre, che il sig. è soggetto dedito ad abuso di alcol e di sostanze stupefacenti CP_2
e si è sottratto agli obblighi di sostegno sia morale che economico della prole e, nelle more del giudizio, si è trasferito all'estero, rendendosi irreperibile ai familiari e agli operatori del Servizio Sociale. La condotta processuale del sig. che ha mancato di costituirsi in giudizio, è indicativa del suo disinteresse per le CP_2 vicende matrimoniali e familiari.
Con riferimento all'attività istruttoria, occorre dare atto di quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Con relazione depositata in data 1.09.2023, il Servizio Sociale ha riferito che l'andamento degli incontri padre/figli è stato discontinuo e, a far data del 18.08.2022, il padre ha sempre annullato le visite protette pagina 5 di 9 previste, rendendosi irreperibile al servizio. In più occasioni è emerso che il padre ha violato le disposizioni giudiziarie, mantenendo contatti telefonici con i figli e incontrandoli al di fuori degli incontri protetti previsti. Nel maggio 2023 il sig. ha comunicato di essersi trasferito all'estero e di voler mantenere CP_2 solo contatti telefonici con i figli. Il sig. inoltre, si è sottratto alla valutazione delle competenze CP_2 genitoriali e ai colloqui finalizzati a redigere un profilo di personalità e si è opposto all'attivazione di percorso, anche solo di consulenza, presso il e/o presso il CSM. Nelle Controparte_4 occasioni di incontro con il Servizio, il sig. ha sempre minimizzato i propri agiti mostrando di non CP_2 riconoscere alcuna responsabilità rispetto alle supposte condotte violente. Rispetto alla figura paterna, i
Servizi hanno, dunque, concluso “ad oggi, l'assenza del padre sul territorio di Rimini, la mancata collaborazione dello stesso con il Servizio, l'interruzione degli incontri tra padre e figli, l'assenza di un contributo al mantenimento dei minori da parte del padre, sono indici di una totale abdicazione da parte dello stesso al proprio ruolo genitoriale. Di conseguenza si ritiene opportuno che l'Autorità giudiziaria adotti un provvedimento limitativo nei confronti della responsabilità genitoriale del padre”. Con relazione di aggiornamento del 15.02.2024, i Servizi hanno confermato la completa assenza del padre dalla vita dei minori e la sua inadempienza ai doveri di genitore tanto da ritenere opportuno lo svolgimento del diritto di visita padre/figli, in forma protetta, ma subordinato alla seria dimostrazione di continuità da parte del genitore e solo se non disturbante per i minori. Dette osservazioni hanno trovato conferma nella relazione conclusiva del 31.01.2025, in occasione della quale il Servizio ha altresì riferito che il sig. risultava detenuto in carcere poiché, in data 01.11.2024 si era tolto il braccialetto elettronico ed CP_2 aveva tentato l'evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con riferimento alla figura materna, gli operatori del Servizio Sociale hanno registrato un'emancipazione della sig.ra che ha dimostrato di sapersi affrancare fisicamente e psicologicamente dal marito, CP_1 recuperando un ruolo genitoriale propositivo nell'interesse dei figli. I Servizi hanno riferito che la madre si
è sempre dimostrata collaborante e partecipativa, puntuale agli incontri del gruppo di supporto alla genitorialità ed ai colloqui organizzati dagli operatori, adeguata nella cura dei figli e seriamente impegnata nel lavoro al fine del sostegno economico della famiglia. La Dott.ssa ha concluso deducendo che CP_5
“la madre dimostra consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti e pregiudizievoli tenuti dal padre, non tende più
a sottovalutarne o sminuirne la portata. La stessa ha dichiarato di voler portare avanti il progetto separativo, di non aver più incontrato e frequentato il marito, di essersi allontanata sia fisicamente che psicologicamente da esso”. Si osserva, infine, che in data 25.05.2023 la sig.ra ha presentato ricorso per la separazione dal marito, così CP_1 dimostrando di avere acquisito consapevolezza della censurabilità delle condotte del marito e della necessità di garantire l'interesse dei figli minori.
All'esito dell'attività di indagine cognitiva, si sono dunque registrate importanti lacune a carico del sig. il quale ha sempre tenuto un comportamento abdicativo del ruolo genitoriale, ha mancato di CP_2 collaborare con il Servizio per la definizione di incontri protetti padre/figli e si è opposto all'attivazione di pagina 6 di 9 percorsi di recupero dalle dipendenze e di sostegno a condotte di violenza assistita. Il sig. inoltre, ha CP_2 continuato a negare gli agiti violenti contro la moglie, si è dimostrato intemperante alle disposizioni giudiziarie sull'esercizio del diritto di visita e trasgressivo delle norme di legge. Deve essere altresì valorizzata la circostanza che il resistente, trasferitosi all'estero, si è reso irreperibile.
Diversamente, la ricorrente, diligente e costante nel perseguimento del progetto offerto dal , ha CP_6 conquistato l'indipendenza necessaria a garantire il corretto assolvimento della sua responsabilità genitoriale.
Apprezzando le predette circostanze di fatto in funzione della tutela dell'interesse dei minori, ritiene il presente Collegio che debba dirsi accertata l'incapacità genitoriale specifica del sig. con conseguente CP_2 impossibilità di disporre l'affido condiviso della prole. Lo stato di irreperibilità ed il verosimile abbandono e disinteresse del padre, rendono necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono-affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, essendo oramai cessate le ragioni che avevano determinato l'affidamento della prole ai Servizi Sociali, si impone l'affidamento dei minori in via Per_1 Per_2 esclusiva rafforzata alla madre, quale unica figura genitoriale garante del completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, con rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Ritenuta la irreperibilità del sig. il Collegio demanda ai servizi la organizzazione degli eventuali CP_2 incontri padre/figli nel caso di ritorno del resistente.
SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Sotto il profilo del mantenimento economico dei figli minori, parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto un contributo paterno per il mantenimento della prole di euro 400,00 mensili, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
La sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento, ha dichiarato CP_1
e documentato di svolgere attività lavorativa in strutture ricettive con contratti stagionali e, da relazione dei
Servizi Sociali, si è sempre impegnata nel lavoro pur permanendo le oggettive difficoltà economiche determinate dalle inadempienze del sig. CP_2
Alla luce delle capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre che deve provvedere in via esclusiva al pagamento degli oneri locatizi di appartamento in affitto ove vive con la prole, il presente Collegio, in accoglimento della domanda economica precisata da parte ricorrente, ritiene congruo disporre in euro 400,00 mensili l'assegno che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_2 CP_1 Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_2
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna alle spese della parte resistente contumace soccombente nel presente giudizio. Si evidenzia che, vista la non particolare complessità delle questioni trattate, verrà fatta applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti con riferimento a tutte le fasi svolte.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Revoca l'affidamento della prole ai Servizi Sociali e dispone l'affidamento, in regime esclusivo rafforzato, dei figli minori alla madre con collocazione abitativa prevalente Per_1 Per_2 presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone, la prosecuzione della vigilanza dei Servizi Sociali demandando loro il monitoraggio del nucleo e la predisposizione di un calendario di visite padre/figli in caso di ritorno del resistente in
Italia;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla CP_3 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il rimborso del Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali e di lite che si liquidano in CP_3 euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1670/2023, promossa da: nata in [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. De Nittis Donata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso D'Augusto n. 81,
PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente contro
nato in [...] il [...], (C.F. ), CP_2 C.F._2 resistente-contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.03.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 25.05.2023, la sig. ha convenuto in giudizio il sig. Controparte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Cerrik, (Albania) in data 8.01.2010, trascritto ai CP_3 sensi dell'art. 19 del DPR 396/00 presso lo Stato Civile del Comune di Rimini, n. 271, Parte II, Serie C, e che dalla loro unione sono nati due figli (09.11.2014) e (17.06.2017). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha rappresentato che, nei primi mesi del 2021, erano divenuti frequenti i conflitti di coppia, determinati dalla scoperta dei numerosi tradimenti del marito che, dedito all'abuso di alcol e pagina 1 di 9 droghe, ha manifestato condotte fisicamente e verbalmente aggressive nei suoi confronti. La ricorrente, a riguardo, ha dichiarato che in data 13.03.2021, al culmine di una violenta lite, si è vista costretta a chiamare le Forze dell'Ordine poiché minacciata di morte dal marito con un grosso coltello da cucina;
minacce e atteggiamenti intimidatori che sono stati testimoniati anche dal personale di polizia intervenuto sul posto.
Per tali ragioni la sig.ra ha riferito che in data 14.03.2021 ha formalizzato denuncia-querela nei CP_1 confronti del marito il quale è stato indagato ai sensi degli artt. 572 co. 1 e 2 ult. co. c.p., 337 c.p., 56, 582 e
585 in relazione agli artt. 576 e 577 c.p. e che detto procedimento è stato definito con sentenza di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione (sentenza n. 640/22 del 14.12.22).
La sig.ra ha dichiarato che la coppia ha di fatto cessato la convivenza dal momento in cui il CP_1
Tribunale dei minorenni (attivato in via d'urgenza dal PM), con decreto 9.9.2021, ha ordinato l'allontanamento immediato del marito dall'abitazione familiare. Con il medesimo provvedimento è stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e la loro collocazione presso la madre, con delega agli operatori del servizio di regolamentare in forma protetta i rapporti padre/figli, valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e predisporre un intervento di sostegno educativo, formativo e psicologico in favore dei minori. La ricorrente ha riferito che il sig. non ha più avuto contatti con i figli, essendo CP_2 divenuto irreperibile, visto il suo probabile rientro nel paese d'origine.
Con riferimento all'attività lavorativa, la sig.ra ha affermato di lavorare in strutture alberghiere CP_1 della riviera con contratti stagionali a tempo determinato.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la sua residenza e assegnazione della casa coniugale;
incontri protetti padre/figli e obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della prole con il versamento della somma mensile complessiva di euro
700,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il sig. non si è costituito in giudizio. CP_3
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 14.12.2023, dichiarata la contumacia del resistente (nei cui confronti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si
è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 19.12.2023 è stato confermato l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali, la loro collocazione presso la madre, la delega ai Servizi di disciplinare le visite padre/figli. Infine, con il medesimo provvedimento è stato disposto l'obbligo del sig. di versare in favore della moglie la somma mensile CP_2 di euro 700,00 a titolo di mantenimento della prole.
All'udienza del 10.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale sullo status, richiesta dalla ricorrente con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. In data 12.04.2024 è stata emessa pagina 2 di 9 sentenza parziale n. 444/24 e con ordinanza del 12.04.2024 è stata disposta la prosecuzione del giudizio con richiesta di deposito di relazione aggiornata per parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 11.03.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi precisate e parzialmente modificate dal procuratore della parte costituita, con espressa rinuncia ai termini per note conclusive.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 14.07.2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.444/2024 del 12.04.2024 in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI . Per_1 Per_2
Parte in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato “l'affido superesclusivo alla madre dei minori con collocazione presso di lei;
visite protette solo quando il padre si mostrerà collaborante”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza pagina 3 di 9 comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di pagina 4 di 9 responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Il collocamento dei figli presso una terza persona (generalmente un familiare) costituisce una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa e non siano in grado di realizzare compiutamente, nell'immediato, l'interesse morale e materiale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi e si prospetta nel caso in cui non sia possibile affidare i minori a terzi familiari ovvero laddove il giudice della famiglia reputi più opportuno conferire il mandato a operatori professionisti chiamati a supplire le carenze di genitori con interventi di sostegno e supporto alla famiglia (c.d. mandato di vigilanza e supporto) o con interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, con ordinanza presidenziale del 19.12.2023, è stato confermato, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali “ritenuto che sia più tutelante per i minori l'affido degli stessi al Servizio Sociale, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto provvisorio del 16/9/2021 (nel proc.to 849/2021), in ragione della tendenza della madre a minimizzare le violenze subite da parte del marito, atteso che la sig.ra . CP_1
Tanto premesso, in merito all'evento separativo, si osserva, preliminarmente, come la crisi matrimoniale sia stata determinata dal comportamento violento ed aggressivo del sig. destinatario di misura CP_2 cautelare restrittiva della libertà personale (carcere e arresti domiciliari) e, con sentenza 640/22 del
14.12.203, di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione pena sospesa “subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti/associazioni per la prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti maltrattanti per il periodo di anni 1”; nonché già della misura “dell'allontanamento immediato dall'abitazione familiare, con obbligo di tenersi lontano e ad una distanza di almeno 600 metri dalla compagna e dai minori, nonché dall'abitazione e dai luoghi frequentati dagli stessi”. In data 30.10.2024, la sig.ra ha sporto nuovamente denuncia-querela nei CP_1 confronti del sig. per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. e 570 bis c.p. Dalla narrazione in atti di parte CP_2 ricorrente, è emerso, inoltre, che il sig. è soggetto dedito ad abuso di alcol e di sostanze stupefacenti CP_2
e si è sottratto agli obblighi di sostegno sia morale che economico della prole e, nelle more del giudizio, si è trasferito all'estero, rendendosi irreperibile ai familiari e agli operatori del Servizio Sociale. La condotta processuale del sig. che ha mancato di costituirsi in giudizio, è indicativa del suo disinteresse per le CP_2 vicende matrimoniali e familiari.
Con riferimento all'attività istruttoria, occorre dare atto di quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Con relazione depositata in data 1.09.2023, il Servizio Sociale ha riferito che l'andamento degli incontri padre/figli è stato discontinuo e, a far data del 18.08.2022, il padre ha sempre annullato le visite protette pagina 5 di 9 previste, rendendosi irreperibile al servizio. In più occasioni è emerso che il padre ha violato le disposizioni giudiziarie, mantenendo contatti telefonici con i figli e incontrandoli al di fuori degli incontri protetti previsti. Nel maggio 2023 il sig. ha comunicato di essersi trasferito all'estero e di voler mantenere CP_2 solo contatti telefonici con i figli. Il sig. inoltre, si è sottratto alla valutazione delle competenze CP_2 genitoriali e ai colloqui finalizzati a redigere un profilo di personalità e si è opposto all'attivazione di percorso, anche solo di consulenza, presso il e/o presso il CSM. Nelle Controparte_4 occasioni di incontro con il Servizio, il sig. ha sempre minimizzato i propri agiti mostrando di non CP_2 riconoscere alcuna responsabilità rispetto alle supposte condotte violente. Rispetto alla figura paterna, i
Servizi hanno, dunque, concluso “ad oggi, l'assenza del padre sul territorio di Rimini, la mancata collaborazione dello stesso con il Servizio, l'interruzione degli incontri tra padre e figli, l'assenza di un contributo al mantenimento dei minori da parte del padre, sono indici di una totale abdicazione da parte dello stesso al proprio ruolo genitoriale. Di conseguenza si ritiene opportuno che l'Autorità giudiziaria adotti un provvedimento limitativo nei confronti della responsabilità genitoriale del padre”. Con relazione di aggiornamento del 15.02.2024, i Servizi hanno confermato la completa assenza del padre dalla vita dei minori e la sua inadempienza ai doveri di genitore tanto da ritenere opportuno lo svolgimento del diritto di visita padre/figli, in forma protetta, ma subordinato alla seria dimostrazione di continuità da parte del genitore e solo se non disturbante per i minori. Dette osservazioni hanno trovato conferma nella relazione conclusiva del 31.01.2025, in occasione della quale il Servizio ha altresì riferito che il sig. risultava detenuto in carcere poiché, in data 01.11.2024 si era tolto il braccialetto elettronico ed CP_2 aveva tentato l'evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con riferimento alla figura materna, gli operatori del Servizio Sociale hanno registrato un'emancipazione della sig.ra che ha dimostrato di sapersi affrancare fisicamente e psicologicamente dal marito, CP_1 recuperando un ruolo genitoriale propositivo nell'interesse dei figli. I Servizi hanno riferito che la madre si
è sempre dimostrata collaborante e partecipativa, puntuale agli incontri del gruppo di supporto alla genitorialità ed ai colloqui organizzati dagli operatori, adeguata nella cura dei figli e seriamente impegnata nel lavoro al fine del sostegno economico della famiglia. La Dott.ssa ha concluso deducendo che CP_5
“la madre dimostra consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti e pregiudizievoli tenuti dal padre, non tende più
a sottovalutarne o sminuirne la portata. La stessa ha dichiarato di voler portare avanti il progetto separativo, di non aver più incontrato e frequentato il marito, di essersi allontanata sia fisicamente che psicologicamente da esso”. Si osserva, infine, che in data 25.05.2023 la sig.ra ha presentato ricorso per la separazione dal marito, così CP_1 dimostrando di avere acquisito consapevolezza della censurabilità delle condotte del marito e della necessità di garantire l'interesse dei figli minori.
All'esito dell'attività di indagine cognitiva, si sono dunque registrate importanti lacune a carico del sig. il quale ha sempre tenuto un comportamento abdicativo del ruolo genitoriale, ha mancato di CP_2 collaborare con il Servizio per la definizione di incontri protetti padre/figli e si è opposto all'attivazione di pagina 6 di 9 percorsi di recupero dalle dipendenze e di sostegno a condotte di violenza assistita. Il sig. inoltre, ha CP_2 continuato a negare gli agiti violenti contro la moglie, si è dimostrato intemperante alle disposizioni giudiziarie sull'esercizio del diritto di visita e trasgressivo delle norme di legge. Deve essere altresì valorizzata la circostanza che il resistente, trasferitosi all'estero, si è reso irreperibile.
Diversamente, la ricorrente, diligente e costante nel perseguimento del progetto offerto dal , ha CP_6 conquistato l'indipendenza necessaria a garantire il corretto assolvimento della sua responsabilità genitoriale.
Apprezzando le predette circostanze di fatto in funzione della tutela dell'interesse dei minori, ritiene il presente Collegio che debba dirsi accertata l'incapacità genitoriale specifica del sig. con conseguente CP_2 impossibilità di disporre l'affido condiviso della prole. Lo stato di irreperibilità ed il verosimile abbandono e disinteresse del padre, rendono necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono-affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, essendo oramai cessate le ragioni che avevano determinato l'affidamento della prole ai Servizi Sociali, si impone l'affidamento dei minori in via Per_1 Per_2 esclusiva rafforzata alla madre, quale unica figura genitoriale garante del completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, con rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Ritenuta la irreperibilità del sig. il Collegio demanda ai servizi la organizzazione degli eventuali CP_2 incontri padre/figli nel caso di ritorno del resistente.
SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Sotto il profilo del mantenimento economico dei figli minori, parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto un contributo paterno per il mantenimento della prole di euro 400,00 mensili, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
La sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento, ha dichiarato CP_1
e documentato di svolgere attività lavorativa in strutture ricettive con contratti stagionali e, da relazione dei
Servizi Sociali, si è sempre impegnata nel lavoro pur permanendo le oggettive difficoltà economiche determinate dalle inadempienze del sig. CP_2
Alla luce delle capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre che deve provvedere in via esclusiva al pagamento degli oneri locatizi di appartamento in affitto ove vive con la prole, il presente Collegio, in accoglimento della domanda economica precisata da parte ricorrente, ritiene congruo disporre in euro 400,00 mensili l'assegno che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_2 CP_1 Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_2
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna alle spese della parte resistente contumace soccombente nel presente giudizio. Si evidenzia che, vista la non particolare complessità delle questioni trattate, verrà fatta applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti con riferimento a tutte le fasi svolte.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Revoca l'affidamento della prole ai Servizi Sociali e dispone l'affidamento, in regime esclusivo rafforzato, dei figli minori alla madre con collocazione abitativa prevalente Per_1 Per_2 presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone, la prosecuzione della vigilanza dei Servizi Sociali demandando loro il monitoraggio del nucleo e la predisposizione di un calendario di visite padre/figli in caso di ritorno del resistente in
Italia;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla CP_3 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Controparte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il rimborso del Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese processuali e di lite che si liquidano in CP_3 euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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