Art. 1279. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
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9 ottobre 2010
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- art. 1338 c.c.·
- art. 1341 c.c.·
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- nullità contratto di appalto·
- autorizzazioni canoniche·
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