Articolo 1279 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1279. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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