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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ; P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) – già quale incorporante di P.IVA_2 Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avv.to Fabio Alberici in virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 31/01/2025 ed elettivamente
1 domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via delle Fornaci n.
38;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Dominella Agostino e
AN ZZ in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio
, rep. N 54368 racc. n. 15494, registrato a Roma l'11 Persona_1
settembre 2020 ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9850/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/07/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:< notificato, la citava in giudizio , Parte_2 Controparte_5
dinanzi l'intestato Tribunale Civile di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità della spa in relazione CP_5
ai medesimi, ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. ed ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 25.000,00, nonché dell'ulteriore somma pari ad €
40.000,00 a fronte dell'ulteriore attività legale svolta, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della
[...]
di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in Parte_1
2 parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di CP_5
legittimazione attiva dell'attrice; nel merito ed in via principale il rigetto della domanda per la corretta negoziazione dell'assegno bancario;
in subordine instava per il concorso di colpa dell'attrice che aveva omesso ogni controllo in sede di stanze di compensazione, da riconoscere ex art.
1227 c.c. La causa perveniva a questo giudice, dopo una serie di rinvii
d'ufficio e due precedenti assegnazione, in assenza di attività istruttoria, in fase di conclusioni all'udienza del 15.11. 2019, allorquando, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c, veniva trattenuta per la decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9850/2020 così statuiva: << ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda avanzata da condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in CP_6
favore della convenuta che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, Iva e CPA di legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del presente giudizio risultando esperita, e conclusa con verbale negativo in atti, la procedura obbligatoria di mediazione. (all. 9 fasc. Unipol) In via preliminare va poi rigettata l'eccezione di in merito alla carenza di legittimazione attiva di CP_5 CP_2
quest'ultima avendo dedotto e dato prova documentale di agire per ottenere la restituzione della somma pagata all'effettivo beneficiario del titolo, dopo il pagamento irregolare, perché fatto a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, effettuato dalla convenuta . (all. 1 memoria istruttoria CP_5
Unipol) Thema decidendum è quindi l'accertamento della responsabilità di
3 nella erronea negoziazione dell'assegno bancario non trasferibile CP_5
emesso dalla per € 25.000,00 e trasmesso al beneficiario a mezzo del CP_2
servizio postale e la conseguenziale condanna della prima al risarcimento del danno conseguito da tale condotta e quantificato in € 65.000,00, quale somma corrisposta all'effettivo beneficiario dopo l'incasso del titolo da parte di soggetto apparente prenditore, anche a titolo di non meglio specificate
“ spese legali sostenute “. La ha agito in giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c. e dell'art. 43 r.d. 21.12.1933 n. 1736 secondo cui, per quel che qui interessa. “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore del titolo risponde del pagamento. “ Il lungo e risalente nel tempo contrasto di giurisprudenza in merito alla natura della responsabilità – contrattuale, aquiliana, oggettiva- che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento recente della Suprema Corte a
Sezioni Unite che ha stabilito: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n.
1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018). Trattandosi quindi, di responsabilità di natura contrattuale, è rimesso al giudice di merito l'esame in concreto della condotta tenuta da nella negoziazione affetta da CP_5
falsificazione. Quest'ultima, quindi, ai fini di essere mandata esente da responsabilità deve dimostrare, ex art. 1218, la non imputabilità alla sua condotta dell'incasso dell'assegno di traenza da parte di un soggetto non legittimato. Nella specie, ha dedotto che il presentatore CP_5
all'incasso aveva le stesse generalità del soggetto indicato nel modulo di assegno, che era stato identificato mediante carta di identità e codice fiscale
4 (all 1 e 3 fasc. ); che il titolo non presentava abrasioni o cancellature;
CP_5
che l'assegno non era stato pagato contestualmente alla presentazione per l'incasso ma dopo l'apertura di un libretto di risparmio postale nel quale le somme furono accreditate (all 2 fasc. Poste); che medio tempore il titolo era stato portato all'esame della banca emittente e che era stato pagato dopo quindici giorni senza alcuna segnalazione e solo a seguito dell'accreditamento sul conto del titolo. Dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta e riguardo alle modalità in cui è maturata in concreto la falsificazione ( titolo e documenti anagrafici prodotti in fronte retro integri ed esenti da alterazioni o abrasioni evidenti ad un esame accorto, visivo o tattile, da parte di un soggetto qualificato), non emergono elementi tali da poter indurre in sospetto un accorto banchiere, né elementi idonei a ritenere responsabile per l'abusivo incasso dell'assegno da parte di un CP_5
apparente legittimato cartolare. Le cautele poste in essere appaiono integrare appieno l'adozione di una diligenza media da parte dell' anche tenuto CP_7
conto che, trattandosi di assegno non trasferibile di traenza, mancava, sia presso il negoziatore che presso la banca emittente il titolo, uno specimen di firma, utile per valutarne la conformità, con conseguente impossibilità, qualora il presentatore all'incasso presenti le medesime generalità del beneficiario indicato nel titolo, come è avvenuto nel caso in esame, di dubitare e quindi ricercare ulteriori controlli in merito all'identità del prenditore del titolo, identificato e corrispondente al nominativo inserito nel titolo per la firma di traenza. Restano assorbite nella pronuncia di rigetto le domande - connesse alla prima - di restituzione e risarcimento dei danni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un Parte_1
motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia all'Ill.ma Corte adita In via principale: accogliere lo
5 spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 9850 del 2020 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 81843272-04 è stato negoziato dalla società Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione
[...]
degli artt. 43 della Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € 25.000,00 pari all'importo Parte_2
del titolo incassato da soggetto non legittimato, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì controparte a restituire alla quanto eventualmente da Parte_1
quest'ultima corrisposto per le spese di lite liquidate in primo grado. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_5
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia codesta ecc.ma
Corte, nel merito, in via principale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, riconoscere ex art. 1227, c.c. la responsabilità concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria del titolo;
Ci si oppone ad eventuali istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili, perché vertenti su circostanze documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.>>
6 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 21 maggio 2021 la Corte rinviava la causa all'udienza del 5 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre
2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ha depositato note il difensore di parte appellante. Il difensore di ha CP_5
depositato giurisprudenza di legittimità favorevole.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – Il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il motivo titolato: < delle prove documentali fornite dalle parti e conseguentemente sulla responsabilità di > evidenziava che la motivazione era Controparte_5
errata nella parte in cui il primo giudice aveva riscontrato che le cautele poste in essere da integravano la diligenza media poiché, per un verso << CP_5
trattandosi di assegno non trasferibile di traenza mancava sia presso il negoziatore che presso la banca emittente il titolo, uno specimen di firma, utile per valutarne la conformità, con conseguente impossibilità, qualora il presentatore all'incasso presenti le medesime generalità del beneficiario indicato nel titolo come è avvenuto nel caso in esame, di dubitare e quindi ricercare ulteriori controlli in merito all'identità del prenditore del titolo, identificato e corrispondente al nominativo inserito nel titolo per la firma di traenza.>> e, per altro verso l'assegno ed i documenti erano integri e non
7 presentavano segni di contraffazione. Evidenziava che il comportamento atteso di , per poter essere qualificato diligente, avrebbe dovuto CP_5
considerare, innanzitutto, che < stesso giorno in cui il titolo è stato versato sul richiamato libretto>> e questo avrebbe dovuto suscitare sospetto ed indurre l'operatore ad effettuare controlli e verifiche accurate sui documenti di identificazione;
che l'identificazione era stata carente poiché la donna che aveva presentato il titolo per l'incasso era stata identificata per mezzo di un solo documento munito di fotografia (la carta d'identità) ed il tesserino di codice fiscale (non munito di fotografia), così violando le prescrizioni contenute nella circolare
ABI n. che prescrivevano che venisse richiesto un secondo Numero_1
documento munito di fotografia;
che aveva violato anche le proprie CP_5
direttive interne, circolare n.182/2005 in cui l'Istituto aveva raccomandato ai propri operatori la massima cautela e prudenza in caso di contestualità tra apertura del libretto postale e versamento di assegno di traenza;
che ove l'operatore avesse inserito nel sito dell'Agenzia delle Entrate il codice fiscale ed i dati anagrafici della sedicente sarebbe emerso che tali Persona_2
dati erano NON VALIDI. Richiamava precedenti di merito (Corte appello
Roma sent. n. 755/2020 e n. 748/2020). Sottolineava altresì che non risultava presa in considerazione la denuncia sporta dall'effettiva beneficiaria presso la stazione Carabinieri di Aversa e confrontando la firma dell'effettiva beneficiaria con quella della sedicente la difformità sarebbe Persona_2
stata evidente dal momento che l'identificazione compiuta dai Carabinieri doveva ritenersi più qualificata di quella effettuata dall'operatore di . CP_5
§ 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – Il motivo non è fondato.
Unipolsai evidenzia quali indici di negligenza di nel pagamento a CP_5
soggetto non legittimato, l'errore nella procedura di identificazione per non
8 aver chiesto un secondo documento di identità – come da circolare ABI - a colei che aveva presentato il titolo all'incasso dal momento che risultava pacifico che trattavasi di soggetto che non era cliente abituale;
inoltre,
l'apparente beneficiaria per poter procedere all'incasso del titolo aveva aperto un libretto postale versandovi l'assegno di traenza n. 81843272 non trasferibile.
ha evidenziato che l'assegno appariva regolare, non presentava segni CP_5
di cancellatura o abrasione;
l'identificazione della persona indicata come beneficiaria era avvenuta mediante esibizione di idonei documenti di identificazione (a mezzo carta d'identità e tesserino codice fiscale);
l'assegno essendo di importo superiore ad € 3.000,00 risultava regolato in stanza di compensazione ed essa non aveva ricevuto alcun messaggio CP_5
di irregolarità o di impagato sicché aveva proceduto al pagamento.
Tanto premesso osserva, in iure, il Collegio che la banca negoziatrice - o
- è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per CP_5
avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta (che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve). Come enunciato dalla Suprema Corte con le pronunce rese a
Sezioni unite n. 12477 e n. 12478 del 2018 :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile
a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento -nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale,
9 tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Orbene, nel caso di specie si tratta di negoziazione dell'assegno di traenza n. 81843272 ovvero di un titolo che presenta peculiarità costituite dal fatto che è privo di firma quando viene inoltrato dalla banca trattaria al beneficiario (essendo la firma apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso) e dal fatto che né la banca trattaria, né tantomeno la banca negoziatrice, possiedono lo specimen di firma del beneficiario (per la constatazione che l'assegno di traenza non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno cfr. Cass. n. 9842/2021 e n. 13152/2021 partendo dall'esame delle pronunce a Sezioni Unite n. 14712/2007 e n. 1247/2018).
Quanto all'onere di diligenza in capo a nell'attività di controllo della CP_5
rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno considerati i principi enunciati da Cass. n. 34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella
10 realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass.
n. 15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte
d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non avesse adottato la diligenza necessaria Controparte_5
nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti.). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio
Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell'assegno). Trattasi dei principi che, ove osservati, avrebbero dovuto indurre ad un controllo maggiormente CP_5
accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Invero, non vi era prova che avesse seguito nella CP_5
identificazione dei beneficiari degli assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli
11 assegni. Orbene, la Suprema Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio enunciato da Cass. n. 34107/2019 poneva in risalto la circostanza che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> e così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità
12 della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio)
- avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità
(e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale
13 normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato nella CP_5
identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>
Tanto premesso si osserva che, anche nel caso in esame, è incontestato che l'assegno non presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione;
il nominativo del beneficiario indicato nel titolo coincideva con l'identità del soggetto che aveva presentato il titolo all'incasso, il quale a sua volta aveva fornito, per l'identificazione, documento di identità (carta d'identità) in corso di validità e che non presentava anomalie ictu oculi riscontabili;
la presentatrice del titolo aveva fornito altresì il tesserino del proprio codice fiscale.
, come già evidenziato, ai fini della dimostrazione della propria CP_5
diligenza idonea a fornire la prova liberatoria ex art. 1176 co. 2 cod. civ., ha valorizzato: la pacifica e palese assenza di segno di contraffazione o abrasione di sorta sul titolo presentato per il pagamento;
il pagamento a soggetto che aveva aperto il libretto postale presso la filiale;
l'avvenuta
14 identificazione per mezzo di carta di identità l'acquisizione di altra documentazione (tesserino di codice fiscale), oltre alla messa a disposizione della somma di cui al titolo negoziato solo all'esito del suo precedente invio in stanza di compensazione all'istituto trattario, con corresponsione dell'accredito al cliente solo a seguito del mancato pervenimento nel termine di legge di alcun messaggio di impagato o altro warning da parte di detto istituto.
Osserva conclusivamente il Collegio che, dando applicazione ai principi enunciati dalla Suprema Corte, l'accensione di libretto postale è elemento neutro perché corrisponde anche ad una cautela che le banche/Poste adottano sistematicamente per evitare il pagamento immediato ed avere il tempo di verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione, così come sostenuto da nelle proprie difese e dalla CP_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. 15934/2022). La Cassazione ha chiarito che la mancanza di precedenti versamenti è una conseguenza dell'apertura del nuovo conto corrente (o libretto postale) sicché non può destare in sé sospetto. ha effettuato la verifica dell'identità di colei che ha presentato CP_5
il titolo per l'incasso a mezzo di carta di identità e tesserino del codice fiscale e non aveva necessità di effettuare altri accertamenti in presenza di documenti che non presentavano tracce di alterazione ed erano in corso di validità, avendo la sedicente versato all'incasso un assegno Persona_2
che non presentava alcun segno di contraffazione ictu oculi rilevabile.
In tema di adempimento dell'obbligo di identificazione la Cassazione con la pronuncia n. 27570/2023 ha ribadito che l'attività di identificazione di una persona fisica avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (anche Cass. n. 34107/2019). Cass. n.
23390/2024 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (in cui la CP_8
aveva lamentato la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. non potendosi ravvisare alcuna responsabilità del cassiere, laddove il titolo non presentava
15 segni di alterazione e contraffazione ed era stato legittimamente negoziato in favore di un soggetto identificato e corrispondente dal punto di vista anagrafico al beneficiario indicato nell'assegno) ha ribadito il principio che a fronte di tali circostanze il funzionario di banca non aveva alcun ulteriore obbligo di accertamento ai fini della identificazione del prenditore così argomentando: << In sintesi, la censura si fonda sulla individuazione della condotta richiesta alla banca, nel caso in cui l'eventuale irregolarità dei requisiti esteriori del titolo non sia immediatamente rilevabile usando la normale diligenza inerente all'attività bancaria. Al riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, nel caso in cui l'irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza, non è tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata dal punto di vista tecnologico al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 1377/2016; Cass. 16332/2016; Cass.
26947/2016). In particolare, la questione sottoposta allo scrutinio di questa
Corte riguarda la identificazione dello sforzo di diligenza richiesto all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni (...) è da rilevarsi che nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.>>
La sentenza va quindi confermata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore
16 della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa Parte_1 Controparte_5
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9850/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre CP_5
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ; P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) – già quale incorporante di P.IVA_2 Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avv.to Fabio Alberici in virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 31/01/2025 ed elettivamente
1 domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via delle Fornaci n.
38;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Dominella Agostino e
AN ZZ in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio
, rep. N 54368 racc. n. 15494, registrato a Roma l'11 Persona_1
settembre 2020 ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9850/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/07/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:< notificato, la citava in giudizio , Parte_2 Controparte_5
dinanzi l'intestato Tribunale Civile di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità della spa in relazione CP_5
ai medesimi, ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. ed ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 25.000,00, nonché dell'ulteriore somma pari ad €
40.000,00 a fronte dell'ulteriore attività legale svolta, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della
[...]
di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in Parte_1
2 parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di CP_5
legittimazione attiva dell'attrice; nel merito ed in via principale il rigetto della domanda per la corretta negoziazione dell'assegno bancario;
in subordine instava per il concorso di colpa dell'attrice che aveva omesso ogni controllo in sede di stanze di compensazione, da riconoscere ex art.
1227 c.c. La causa perveniva a questo giudice, dopo una serie di rinvii
d'ufficio e due precedenti assegnazione, in assenza di attività istruttoria, in fase di conclusioni all'udienza del 15.11. 2019, allorquando, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c, veniva trattenuta per la decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9850/2020 così statuiva: << ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda avanzata da condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in CP_6
favore della convenuta che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, Iva e CPA di legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del presente giudizio risultando esperita, e conclusa con verbale negativo in atti, la procedura obbligatoria di mediazione. (all. 9 fasc. Unipol) In via preliminare va poi rigettata l'eccezione di in merito alla carenza di legittimazione attiva di CP_5 CP_2
quest'ultima avendo dedotto e dato prova documentale di agire per ottenere la restituzione della somma pagata all'effettivo beneficiario del titolo, dopo il pagamento irregolare, perché fatto a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, effettuato dalla convenuta . (all. 1 memoria istruttoria CP_5
Unipol) Thema decidendum è quindi l'accertamento della responsabilità di
3 nella erronea negoziazione dell'assegno bancario non trasferibile CP_5
emesso dalla per € 25.000,00 e trasmesso al beneficiario a mezzo del CP_2
servizio postale e la conseguenziale condanna della prima al risarcimento del danno conseguito da tale condotta e quantificato in € 65.000,00, quale somma corrisposta all'effettivo beneficiario dopo l'incasso del titolo da parte di soggetto apparente prenditore, anche a titolo di non meglio specificate
“ spese legali sostenute “. La ha agito in giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c. e dell'art. 43 r.d. 21.12.1933 n. 1736 secondo cui, per quel che qui interessa. “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore del titolo risponde del pagamento. “ Il lungo e risalente nel tempo contrasto di giurisprudenza in merito alla natura della responsabilità – contrattuale, aquiliana, oggettiva- che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento recente della Suprema Corte a
Sezioni Unite che ha stabilito: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n.
1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018). Trattandosi quindi, di responsabilità di natura contrattuale, è rimesso al giudice di merito l'esame in concreto della condotta tenuta da nella negoziazione affetta da CP_5
falsificazione. Quest'ultima, quindi, ai fini di essere mandata esente da responsabilità deve dimostrare, ex art. 1218, la non imputabilità alla sua condotta dell'incasso dell'assegno di traenza da parte di un soggetto non legittimato. Nella specie, ha dedotto che il presentatore CP_5
all'incasso aveva le stesse generalità del soggetto indicato nel modulo di assegno, che era stato identificato mediante carta di identità e codice fiscale
4 (all 1 e 3 fasc. ); che il titolo non presentava abrasioni o cancellature;
CP_5
che l'assegno non era stato pagato contestualmente alla presentazione per l'incasso ma dopo l'apertura di un libretto di risparmio postale nel quale le somme furono accreditate (all 2 fasc. Poste); che medio tempore il titolo era stato portato all'esame della banca emittente e che era stato pagato dopo quindici giorni senza alcuna segnalazione e solo a seguito dell'accreditamento sul conto del titolo. Dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta e riguardo alle modalità in cui è maturata in concreto la falsificazione ( titolo e documenti anagrafici prodotti in fronte retro integri ed esenti da alterazioni o abrasioni evidenti ad un esame accorto, visivo o tattile, da parte di un soggetto qualificato), non emergono elementi tali da poter indurre in sospetto un accorto banchiere, né elementi idonei a ritenere responsabile per l'abusivo incasso dell'assegno da parte di un CP_5
apparente legittimato cartolare. Le cautele poste in essere appaiono integrare appieno l'adozione di una diligenza media da parte dell' anche tenuto CP_7
conto che, trattandosi di assegno non trasferibile di traenza, mancava, sia presso il negoziatore che presso la banca emittente il titolo, uno specimen di firma, utile per valutarne la conformità, con conseguente impossibilità, qualora il presentatore all'incasso presenti le medesime generalità del beneficiario indicato nel titolo, come è avvenuto nel caso in esame, di dubitare e quindi ricercare ulteriori controlli in merito all'identità del prenditore del titolo, identificato e corrispondente al nominativo inserito nel titolo per la firma di traenza. Restano assorbite nella pronuncia di rigetto le domande - connesse alla prima - di restituzione e risarcimento dei danni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un Parte_1
motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia all'Ill.ma Corte adita In via principale: accogliere lo
5 spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 9850 del 2020 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 81843272-04 è stato negoziato dalla società Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione
[...]
degli artt. 43 della Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € 25.000,00 pari all'importo Parte_2
del titolo incassato da soggetto non legittimato, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì controparte a restituire alla quanto eventualmente da Parte_1
quest'ultima corrisposto per le spese di lite liquidate in primo grado. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_5
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia codesta ecc.ma
Corte, nel merito, in via principale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, riconoscere ex art. 1227, c.c. la responsabilità concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria del titolo;
Ci si oppone ad eventuali istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili, perché vertenti su circostanze documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.>>
6 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 21 maggio 2021 la Corte rinviava la causa all'udienza del 5 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre
2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ha depositato note il difensore di parte appellante. Il difensore di ha CP_5
depositato giurisprudenza di legittimità favorevole.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – Il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il motivo titolato: < delle prove documentali fornite dalle parti e conseguentemente sulla responsabilità di > evidenziava che la motivazione era Controparte_5
errata nella parte in cui il primo giudice aveva riscontrato che le cautele poste in essere da integravano la diligenza media poiché, per un verso << CP_5
trattandosi di assegno non trasferibile di traenza mancava sia presso il negoziatore che presso la banca emittente il titolo, uno specimen di firma, utile per valutarne la conformità, con conseguente impossibilità, qualora il presentatore all'incasso presenti le medesime generalità del beneficiario indicato nel titolo come è avvenuto nel caso in esame, di dubitare e quindi ricercare ulteriori controlli in merito all'identità del prenditore del titolo, identificato e corrispondente al nominativo inserito nel titolo per la firma di traenza.>> e, per altro verso l'assegno ed i documenti erano integri e non
7 presentavano segni di contraffazione. Evidenziava che il comportamento atteso di , per poter essere qualificato diligente, avrebbe dovuto CP_5
considerare, innanzitutto, che < stesso giorno in cui il titolo è stato versato sul richiamato libretto>> e questo avrebbe dovuto suscitare sospetto ed indurre l'operatore ad effettuare controlli e verifiche accurate sui documenti di identificazione;
che l'identificazione era stata carente poiché la donna che aveva presentato il titolo per l'incasso era stata identificata per mezzo di un solo documento munito di fotografia (la carta d'identità) ed il tesserino di codice fiscale (non munito di fotografia), così violando le prescrizioni contenute nella circolare
ABI n. che prescrivevano che venisse richiesto un secondo Numero_1
documento munito di fotografia;
che aveva violato anche le proprie CP_5
direttive interne, circolare n.182/2005 in cui l'Istituto aveva raccomandato ai propri operatori la massima cautela e prudenza in caso di contestualità tra apertura del libretto postale e versamento di assegno di traenza;
che ove l'operatore avesse inserito nel sito dell'Agenzia delle Entrate il codice fiscale ed i dati anagrafici della sedicente sarebbe emerso che tali Persona_2
dati erano NON VALIDI. Richiamava precedenti di merito (Corte appello
Roma sent. n. 755/2020 e n. 748/2020). Sottolineava altresì che non risultava presa in considerazione la denuncia sporta dall'effettiva beneficiaria presso la stazione Carabinieri di Aversa e confrontando la firma dell'effettiva beneficiaria con quella della sedicente la difformità sarebbe Persona_2
stata evidente dal momento che l'identificazione compiuta dai Carabinieri doveva ritenersi più qualificata di quella effettuata dall'operatore di . CP_5
§ 6 – L'analisi del motivo
§ 6.1 – Il motivo non è fondato.
Unipolsai evidenzia quali indici di negligenza di nel pagamento a CP_5
soggetto non legittimato, l'errore nella procedura di identificazione per non
8 aver chiesto un secondo documento di identità – come da circolare ABI - a colei che aveva presentato il titolo all'incasso dal momento che risultava pacifico che trattavasi di soggetto che non era cliente abituale;
inoltre,
l'apparente beneficiaria per poter procedere all'incasso del titolo aveva aperto un libretto postale versandovi l'assegno di traenza n. 81843272 non trasferibile.
ha evidenziato che l'assegno appariva regolare, non presentava segni CP_5
di cancellatura o abrasione;
l'identificazione della persona indicata come beneficiaria era avvenuta mediante esibizione di idonei documenti di identificazione (a mezzo carta d'identità e tesserino codice fiscale);
l'assegno essendo di importo superiore ad € 3.000,00 risultava regolato in stanza di compensazione ed essa non aveva ricevuto alcun messaggio CP_5
di irregolarità o di impagato sicché aveva proceduto al pagamento.
Tanto premesso osserva, in iure, il Collegio che la banca negoziatrice - o
- è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per CP_5
avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta (che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve). Come enunciato dalla Suprema Corte con le pronunce rese a
Sezioni unite n. 12477 e n. 12478 del 2018 :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile
a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento -nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale,
9 tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Orbene, nel caso di specie si tratta di negoziazione dell'assegno di traenza n. 81843272 ovvero di un titolo che presenta peculiarità costituite dal fatto che è privo di firma quando viene inoltrato dalla banca trattaria al beneficiario (essendo la firma apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso) e dal fatto che né la banca trattaria, né tantomeno la banca negoziatrice, possiedono lo specimen di firma del beneficiario (per la constatazione che l'assegno di traenza non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno cfr. Cass. n. 9842/2021 e n. 13152/2021 partendo dall'esame delle pronunce a Sezioni Unite n. 14712/2007 e n. 1247/2018).
Quanto all'onere di diligenza in capo a nell'attività di controllo della CP_5
rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno considerati i principi enunciati da Cass. n. 34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella
10 realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass.
n. 15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte
d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non avesse adottato la diligenza necessaria Controparte_5
nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti.). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio
Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell'assegno). Trattasi dei principi che, ove osservati, avrebbero dovuto indurre ad un controllo maggiormente CP_5
accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Invero, non vi era prova che avesse seguito nella CP_5
identificazione dei beneficiari degli assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli
11 assegni. Orbene, la Suprema Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio enunciato da Cass. n. 34107/2019 poneva in risalto la circostanza che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> e così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità
12 della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio)
- avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità
(e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale
13 normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato nella CP_5
identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>
Tanto premesso si osserva che, anche nel caso in esame, è incontestato che l'assegno non presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione;
il nominativo del beneficiario indicato nel titolo coincideva con l'identità del soggetto che aveva presentato il titolo all'incasso, il quale a sua volta aveva fornito, per l'identificazione, documento di identità (carta d'identità) in corso di validità e che non presentava anomalie ictu oculi riscontabili;
la presentatrice del titolo aveva fornito altresì il tesserino del proprio codice fiscale.
, come già evidenziato, ai fini della dimostrazione della propria CP_5
diligenza idonea a fornire la prova liberatoria ex art. 1176 co. 2 cod. civ., ha valorizzato: la pacifica e palese assenza di segno di contraffazione o abrasione di sorta sul titolo presentato per il pagamento;
il pagamento a soggetto che aveva aperto il libretto postale presso la filiale;
l'avvenuta
14 identificazione per mezzo di carta di identità l'acquisizione di altra documentazione (tesserino di codice fiscale), oltre alla messa a disposizione della somma di cui al titolo negoziato solo all'esito del suo precedente invio in stanza di compensazione all'istituto trattario, con corresponsione dell'accredito al cliente solo a seguito del mancato pervenimento nel termine di legge di alcun messaggio di impagato o altro warning da parte di detto istituto.
Osserva conclusivamente il Collegio che, dando applicazione ai principi enunciati dalla Suprema Corte, l'accensione di libretto postale è elemento neutro perché corrisponde anche ad una cautela che le banche/Poste adottano sistematicamente per evitare il pagamento immediato ed avere il tempo di verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione, così come sostenuto da nelle proprie difese e dalla CP_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. 15934/2022). La Cassazione ha chiarito che la mancanza di precedenti versamenti è una conseguenza dell'apertura del nuovo conto corrente (o libretto postale) sicché non può destare in sé sospetto. ha effettuato la verifica dell'identità di colei che ha presentato CP_5
il titolo per l'incasso a mezzo di carta di identità e tesserino del codice fiscale e non aveva necessità di effettuare altri accertamenti in presenza di documenti che non presentavano tracce di alterazione ed erano in corso di validità, avendo la sedicente versato all'incasso un assegno Persona_2
che non presentava alcun segno di contraffazione ictu oculi rilevabile.
In tema di adempimento dell'obbligo di identificazione la Cassazione con la pronuncia n. 27570/2023 ha ribadito che l'attività di identificazione di una persona fisica avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (anche Cass. n. 34107/2019). Cass. n.
23390/2024 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (in cui la CP_8
aveva lamentato la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. non potendosi ravvisare alcuna responsabilità del cassiere, laddove il titolo non presentava
15 segni di alterazione e contraffazione ed era stato legittimamente negoziato in favore di un soggetto identificato e corrispondente dal punto di vista anagrafico al beneficiario indicato nell'assegno) ha ribadito il principio che a fronte di tali circostanze il funzionario di banca non aveva alcun ulteriore obbligo di accertamento ai fini della identificazione del prenditore così argomentando: << In sintesi, la censura si fonda sulla individuazione della condotta richiesta alla banca, nel caso in cui l'eventuale irregolarità dei requisiti esteriori del titolo non sia immediatamente rilevabile usando la normale diligenza inerente all'attività bancaria. Al riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, nel caso in cui l'irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza, non è tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata dal punto di vista tecnologico al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 1377/2016; Cass. 16332/2016; Cass.
26947/2016). In particolare, la questione sottoposta allo scrutinio di questa
Corte riguarda la identificazione dello sforzo di diligenza richiesto all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni (...) è da rilevarsi che nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.>>
La sentenza va quindi confermata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore
16 della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa Parte_1 Controparte_5
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9850/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre CP_5
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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