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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/11/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2014/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
VI RI, con elezione di domicilio in Pordenone, piazzetta Nino
Bixio n. 7, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
VI RI, con elezione di domicilio in Pordenone, piazzetta Nino
Bixio n. 7, presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nato il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “disporsi l'affidamento in forma condivisa del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
1 prevalente e residenza presso la madre a Maniago, Via Selva n. 2. 2. Disporsi il collocamento del bambino presso la casa di ciascun genitore secondo il seguente piano trisettimanale: prima settimana (in cui i turni lavorativi paterni saranno declinati dalle ore 19,30 alle ore 2,30): il bambino trascorrerà dalla madre la settimana dal lunedì al venerdì con i relativi pernottamenti, trascorrendo con il padre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo-ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 18,30- 19,00 di norma con cena. seconda settimana (quando i turni lavorativi paterni seguiranno l'orario 12,30-19,30): il figlio trascorrerà la settimana dal lunedì al venerdì con i relativi pernottamenti presso la casa paterna, trascorrendo con la madre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo-
ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 19,30- 20,00 di norma con cena.
terza settimana (in cui i turni lavorativi paterni saranno declinati dalle ore 5,30
alle ore 12,30): il bambino trascorrerà dalla madre la settimana dal lunedì al venerdì, trascorrendo con il padre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 20,30 con cena. trascorrerà i finesettimana alternati dal papà e dalla Per_1
mamma. Quando il fine settimana da un genitore inizierà il venerdì sera,
terminerà la domenica sera prima di cena. Quando inizierà il sabato mattina,
terminerà il lunedì mattina.
3. Disporsi che, salvo il ricorso anche ai mezzi di trasporto pubblico o in uso a (ad es. la bicicletta) e nel rispetto del grado Per_1
di autonomia già raggiunto e migliorabile dal figlio, il suo accompagnamento/prelievo a/da scuola, così come alle/dalle attività
parascolastiche, sportive, ricreative e di relazione sarà onere di ciascun genitore durante il rispettivo turno di responsabilità, anche attraverso l'ausilio di persone di propria assoluta fiducia.
4. Disporsi che l'ordinaria turnazione non venga modificata durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra le Parti solo i giorni di Natale e di Santo Stefano (entrambi con relativo pernottamento), indipendentemente dalla parte di cui sarebbero di competenza
2 le predette festività in base al calendario ordinario.
5. Disporsi la previsione durante l'estate di due settimane continuative ciascuno con il figlio sia a favore del padre che della madre. I periodi estivi di vacanza andranno comunicati e,
possibilmente, concordati tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizioni, salva la possibilità dei genitori di concordare la suddivisione tra loro dei periodi di vacanza eventualmente coincidenti, qualora le parti non addivenissero ad un accordo, negli anni pari avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre. In caso di mancata comunicazione all'altro del periodo prescelto entro il 15 maggio, il genitore inadempiente all'onere di tempestiva comunicazione, salvo diverso accordo, dovrà utilizzare il periodo rimanente tolte le vacanze esclusive dell'altro che invece vi abbia adempiuto con mezzo riscontrabile.
6. Disporsi che i “ponti” -intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività ed il weekend o viceversa- e le vacanze pasquali o comunque infrannuali del figlio non modifichino l'ordinaria turnazione, salvo diverso accordo.
7. Prendersi atto dell'impegno a discutere e concordare tra i genitori le prioritarie decisioni relative al figlio aventi ad oggetto salute, scuola, sport, educazione civica e religiosa, senza utilizzarlo quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse del bambino. A questo fine, salvo diverso accordo successivamente intervenuto, le parti faranno espresso riferimento all'estratto del piano genitoriale allegato quale doc. 4. 8. Disporsi che il mantenimento ordinario diretto del figlio sia a carico di ciascun genitore nel rispettivo tempo di responsabilità, senza previsione di assegni perequativi tra le parti.
9. Disporsi
la perfetta suddivisione tra i genitori di tutte le spese straordinarie così come individuate e con le modalità descritte dal Protocollo d'intesa vigente presso il
Tribunale di Pordenone, dandosi atto che le parti hanno convenuto di includervi anche quelle: per tutti i capi di vestiario (ad esclusione della biancheria) che i genitori concorderanno e si scambieranno tra loro anche assecondando i desideri del figlio;
telefoni cellulari e relative ricariche da
3 concordare tra le parti;
materiale informatico da concordare (ad es. computer e dispositivi elettronici); spese per la cura personale (ad es. per taglio di capelli) e la vita di relazione (eventuale paghetta mensile;
regali per gli amici); eventuale mensa scolastica;
costi per la patente di guida per scooter e auto, eventuali motorini ed auto con costi per assicurazione bollo, rifornimento, tutti da concordare tra i ricorrenti. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori utilizzando il conto corrente comune destinato dagli stessi per gli esborsi relativi a alimentato da ciascuna parte con Per_1
versamenti mensili di pari importo dagli stessi concordati (attualmente €. 100 a testa). Qualora però le spese straordinarie fossero anticipate da una parte,
andranno rimborsate previa esibizione di documenti giustificativi entro i successivi 15 giorni. In ogni caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate all'altro genitore corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Disporsi la suddivisione paritaria tra i genitori delle detrazioni e di eventuali rimborsi provenienti da terzi per le spese sostenute per (ad es.: dote famiglia, rimborsi per punti verdi e pulmino). Per_1
11. Porsi l'attribuzione dell'intero assegno unico universale a favore della madre a far tempo dalla sentenza del Tribunale, con onere per entrambi i ricorrenti di porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria ai fini dell'ottenimento dello stesso. 12. Prendersi atto del reciproco assenso delle Parti
per il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore. 13. Spese compensate”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
4 scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2014/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
VI RI, con elezione di domicilio in Pordenone, piazzetta Nino
Bixio n. 7, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
VI RI, con elezione di domicilio in Pordenone, piazzetta Nino
Bixio n. 7, presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nato il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “disporsi l'affidamento in forma condivisa del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
1 prevalente e residenza presso la madre a Maniago, Via Selva n. 2. 2. Disporsi il collocamento del bambino presso la casa di ciascun genitore secondo il seguente piano trisettimanale: prima settimana (in cui i turni lavorativi paterni saranno declinati dalle ore 19,30 alle ore 2,30): il bambino trascorrerà dalla madre la settimana dal lunedì al venerdì con i relativi pernottamenti, trascorrendo con il padre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo-ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 18,30- 19,00 di norma con cena. seconda settimana (quando i turni lavorativi paterni seguiranno l'orario 12,30-19,30): il figlio trascorrerà la settimana dal lunedì al venerdì con i relativi pernottamenti presso la casa paterna, trascorrendo con la madre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo-
ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 19,30- 20,00 di norma con cena.
terza settimana (in cui i turni lavorativi paterni saranno declinati dalle ore 5,30
alle ore 12,30): il bambino trascorrerà dalla madre la settimana dal lunedì al venerdì, trascorrendo con il padre i pomeriggi dal rientro da scuola (o dalle sue attività para-scolastiche o sportivo ricreative nel periodo non scolastico) fino alle 20,30 con cena. trascorrerà i finesettimana alternati dal papà e dalla Per_1
mamma. Quando il fine settimana da un genitore inizierà il venerdì sera,
terminerà la domenica sera prima di cena. Quando inizierà il sabato mattina,
terminerà il lunedì mattina.
3. Disporsi che, salvo il ricorso anche ai mezzi di trasporto pubblico o in uso a (ad es. la bicicletta) e nel rispetto del grado Per_1
di autonomia già raggiunto e migliorabile dal figlio, il suo accompagnamento/prelievo a/da scuola, così come alle/dalle attività
parascolastiche, sportive, ricreative e di relazione sarà onere di ciascun genitore durante il rispettivo turno di responsabilità, anche attraverso l'ausilio di persone di propria assoluta fiducia.
4. Disporsi che l'ordinaria turnazione non venga modificata durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra le Parti solo i giorni di Natale e di Santo Stefano (entrambi con relativo pernottamento), indipendentemente dalla parte di cui sarebbero di competenza
2 le predette festività in base al calendario ordinario.
5. Disporsi la previsione durante l'estate di due settimane continuative ciascuno con il figlio sia a favore del padre che della madre. I periodi estivi di vacanza andranno comunicati e,
possibilmente, concordati tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizioni, salva la possibilità dei genitori di concordare la suddivisione tra loro dei periodi di vacanza eventualmente coincidenti, qualora le parti non addivenissero ad un accordo, negli anni pari avrà priorità di scelta la madre, in quelli dispari il padre. In caso di mancata comunicazione all'altro del periodo prescelto entro il 15 maggio, il genitore inadempiente all'onere di tempestiva comunicazione, salvo diverso accordo, dovrà utilizzare il periodo rimanente tolte le vacanze esclusive dell'altro che invece vi abbia adempiuto con mezzo riscontrabile.
6. Disporsi che i “ponti” -intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività ed il weekend o viceversa- e le vacanze pasquali o comunque infrannuali del figlio non modifichino l'ordinaria turnazione, salvo diverso accordo.
7. Prendersi atto dell'impegno a discutere e concordare tra i genitori le prioritarie decisioni relative al figlio aventi ad oggetto salute, scuola, sport, educazione civica e religiosa, senza utilizzarlo quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse del bambino. A questo fine, salvo diverso accordo successivamente intervenuto, le parti faranno espresso riferimento all'estratto del piano genitoriale allegato quale doc. 4. 8. Disporsi che il mantenimento ordinario diretto del figlio sia a carico di ciascun genitore nel rispettivo tempo di responsabilità, senza previsione di assegni perequativi tra le parti.
9. Disporsi
la perfetta suddivisione tra i genitori di tutte le spese straordinarie così come individuate e con le modalità descritte dal Protocollo d'intesa vigente presso il
Tribunale di Pordenone, dandosi atto che le parti hanno convenuto di includervi anche quelle: per tutti i capi di vestiario (ad esclusione della biancheria) che i genitori concorderanno e si scambieranno tra loro anche assecondando i desideri del figlio;
telefoni cellulari e relative ricariche da
3 concordare tra le parti;
materiale informatico da concordare (ad es. computer e dispositivi elettronici); spese per la cura personale (ad es. per taglio di capelli) e la vita di relazione (eventuale paghetta mensile;
regali per gli amici); eventuale mensa scolastica;
costi per la patente di guida per scooter e auto, eventuali motorini ed auto con costi per assicurazione bollo, rifornimento, tutti da concordare tra i ricorrenti. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori utilizzando il conto corrente comune destinato dagli stessi per gli esborsi relativi a alimentato da ciascuna parte con Per_1
versamenti mensili di pari importo dagli stessi concordati (attualmente €. 100 a testa). Qualora però le spese straordinarie fossero anticipate da una parte,
andranno rimborsate previa esibizione di documenti giustificativi entro i successivi 15 giorni. In ogni caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate all'altro genitore corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Disporsi la suddivisione paritaria tra i genitori delle detrazioni e di eventuali rimborsi provenienti da terzi per le spese sostenute per (ad es.: dote famiglia, rimborsi per punti verdi e pulmino). Per_1
11. Porsi l'attribuzione dell'intero assegno unico universale a favore della madre a far tempo dalla sentenza del Tribunale, con onere per entrambi i ricorrenti di porre tempestivamente in essere ogni attività necessaria ai fini dell'ottenimento dello stesso. 12. Prendersi atto del reciproco assenso delle Parti
per il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore. 13. Spese compensate”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
4 scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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