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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2178/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c, nella causa civile in grado d'appello iscritta a ruolo il
24.12.2024, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Cristofaro del foro di Padova;
C.F._2 attori in riassunzione nei confronti di
AVV. (C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 Controparte_1 C.F._3
c.p.c.;
e
C.F.: ), LIBERA (C.F.: Controparte_2 C.F._4 Parte_3 [...]
), (C.F.: ), quale erede di C.F._5 Parte_4 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), quale erede di Persona_1 Parte_5 CodiceFiscale_7
1 , (C.F.: ), Per_2 Parte_6 CodiceFiscale_8 CP_3
(C.F.: ), contumaci;
[...] CodiceFiscale_9 convenuti in riassunzione
Oggetto: “Proprietà”. Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1030/2020 (R.G. n. 1820/2018) con ordinanza della Corte di Cassazione
n. 26024/2024 depositata il 4.10.2024;
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione e : Parte_1 Parte_2
“Nel merito: accertare e dichiarare che i IG.ri e hanno Parte_1 Parte_2 acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. – avendone mantenuto il possesso esclusivo, in modo pacifico, non clandestino e non interrotto da oltre vent'anni – il diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, così identificato:
- Catasto Terreni Comune di Padova: Foglio 156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110;
- Catasto Fabbricati Comune di Padova, Foglio 156, mappale 375;
- vano ad oggi non censito perché bene comune, riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio, ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”, come illustrato alle pp. 9 e 10 dell'elaborato peritale definitivo del C.T.U. Geom.
d.d. 11.7.2016, ove è pure ripotata la planimetria;
Persona_3
Nel merito, in via conseguenziale: ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza di accertamento della proprietà del suddetto vano in favore dei IG.ri (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_10
G) e (C.F.: ): bene come individuato al punto che
[...] Parte_2 CodiceFiscale_11
2 precede, e comunque come risultante da eventuale variazione catastale atta all'identificazione del bene o altro atto inerente e conseguente la pronunciata usucapione del bene oggetto di causa;
Sempre nel merito: respingere la riconvenzionale della convenuta IG.ra , oltre che CP_4
la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con integrale vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese di C.T.U. in conformità all'esito finale dello stesso, e con condanna della convenuta
a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co.3, c.p.c.; CP_4
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì i convenuti IG.ri e Controparte_5
, quest'ultimo quale erede della IG.ra Bolla, alla restituzione a favore dei IG.ri Parte_4
e , ex art. 389 c.p.c., delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 Parte_2
di CTP e C.T.U., nonché di appello già corrisposte a questi ultimi, con interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
In via istruttoria: in via puramente eventuale, si insiste per l'ammissione della prova diretta per testi formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Sempre in via istruttoria: come da richiesta di Codesta Ecc.ma Corte, si allega sub All. A versione pdf in formato digitale nativo ed editabile dell'atto di citazione in rinvio.
Per il convenuto in riassunzione : Controparte_1
“A seguito della riassunzione del giudizio di appello, con il presente atto, si costituisce, l'avv.
, confermando la propria aquiescenza alla domanda di usucapione degli Controparte_1 appellanti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.9.2013 e citavano avanti al Parte_1 Parte_7
Tribunale di Padova i condomini , Controparte_2 Per_2 Parte_6 CP_3
e , domandando l'accertamento dell'avvenuto
[...] Controparte_5 Controparte_1 acquisto per usucapione da parte degli attori del diritto di proprietà del locale uso cantina posto
3 nel sottoscala dell'immobile sito a Padova, in via Goethe 26/D, particella 1261, con ordine al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di detto acquisto a favore dei medesimi. Essi esponevano di essere proprietari di un appartamento sito al terzo piano lato est del sito per l'appunto in Padova, Parte_8
Via Goethe 26/D, censito al NCEU Comune di Padova, sezione G, foglio 3, particella 1261, sub
5, per effetto di compravendita sottoscritta con la venditrice F.lli Salmaso il Controparte_6
29.12.1982 per il tramite del Notaio divenendo in tal modo i primi acquirenti Persona_4
ed abitanti del condominio;
rappresentavano che sin dal loro ingresso nello stabile, avvenuto negli ultimi giorni del 1982, avevano avuto il possesso esclusivo, pacifico pubblico e non interrotto di un locale posto nel sottoscala poi adibito ad uso cantina, chiudendolo, CP_7
sin da subito, con una porta la cui chiave era da allora sempre stata esclusivamente in loro possesso, con esclusione dell'accesso e dell'utilizzo da parte dei restanti condomini.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2014 si costituivano e , Controparte_2 Controparte_1 confermando le tesi attoree e dichiarando di non opporsi all'accoglimento delle loro domande.
Costituitasi mediante comparsa del 20.3.2014, con la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, , proprietaria di un appartamento sito nel medesimo condominio Controparte_5 per effetto di contratto di compravendita n. 406.440 Rep. Notaio stipulato il Persona_5
28.1.2009 con la venditrice contestava la sussistenza dei presupposti necessari Persona_1 per l'usucapione di un bene comune, affermando che la sua dante causa aveva avuto accesso al suddetto spazio dal 1983 fino agli inizi del 2009, così impedendo, di fatto, sia la continua ed esclusiva relazione del bene da parte degli attori sia l'animus rem sibi habendi. Deduceva altresì che lo spazio de quo non potesse essere usucapito poiché utilizzato come deposito dagli attori, e dunque in modo improprio rispetto alla sua originaria destinazione d'uso, in quanto
4 prolungamento del sottoscala attraversato dai tubi delle utenze di acqua, telefono e luce, e pertanto contrastante sia con gli interessi dei condomini sia con i limiti architettonici imposti dal
Regolamento edilizio del Comune di Padova, chiedendo, in via riconvenzionale, lo sgombero del locale occupato e la rimozione dei beni ivi risposti. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, domandava la chiamata in causa della sua dante causa al fine di far valere nei Persona_1 suoi confronti la garanzia per evizione parziale ex art. 1480 e 1484 c.c., indicata nella riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile.
Costituitasi, la terza chiamata affermava che fin dall'acquisto dell'appartamento Persona_1 poi di proprietà della convenuta , avvenuto il 21.4.1983, lei ed il defunto marito, CP_4
, avevano segnalato nel corso delle assemblee condominiali, sia dinanzi agli altri Persona_6
condomini che all'amministratore, l'abusiva occupazione delle parti comuni da parte degli attori, protrattasi per lungo tempo solo per tolleranza, richiedendone la liberazione. Concludeva altresì per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla convenuta , poiché CP_4
infondate.
Dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi, veniva esperita, con esito negativo, la mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, sicché il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con ordinanza del 23.11.2015, disponeva C.T.U. con il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti disponibili, eseguite le necessarie verifiche presso i competenti uffici comunali e catastali;
svolto sopralluogo presso i luoghi di causa: - descriva il
c.t.u. il bene / spazio di cui è causa, lo identifichi catastalmente, ne accerti la titolarità e ne descriva la funzione. Accerti la regolarità urbanistica ed edilizia del bene e la conformità degli impianti in esso eventualmente esistenti.”.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente rilevava che lo spazio contestato era costituito da un vano posto nel sottoscala condominiale ubicato nel piano interrato del fabbricato, isolato
5 dall'esterno mediante una porta di accesso con serratura a cui si accedeva dal medesimo vano scala situato sotto il corridoio dell'ingresso comune, avente forma rettangolare delle dimensioni interne, misurate in sede di sopralluogo, pari a m 2,02 x m 3,46; altezza m 1,63, ed al cui interno si rilevava la presenza di: tubazioni con cavi elettrici e telefonici della linea montante condominiale, tubazione dell'acqua condominiale, un punto luce con quattro prese elettriche collegate al contatore privato degli attori, scaffalature in ferro con oggetti domestici vari e un congelatore. Con riguardo ai contatori, invece, il C.T.U. evidenziava che gli stessi si trovavano fuori dal predetto vano, a ridosso delle pareti della scala. Pur essendo il vano regolarmente riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte il fabbricato
, in caso di usucapione dello spazio de quo, il consulente ravvisava la necessità di Parte_8
procedere alla sua variazione catastale, identificandone la funzione in quella di un vano tecnico destinato all'ispezione delle condutture dell'acqua, dell'energia elettrica e dei telefoni che lo percorrono. Da ultimo, accertava sia la regolarità urbanistica ed edilizia del vano, poiché conforme alle concessioni ed autorizzazioni rilasciate a favore dei costruttori, sia la conformità degli impianti in esso esistenti.
Esaurita la fase istruttoria, con sentenza depositata in data 24.11.2017 n. 2703, il Tribunale di
Padova rigettava le domande attoree, e per l'effetto condannava e a lasciare il Pt_1 Pt_2 vano contestato libero da persone e cose, anche interposte. Poneva inoltre le spese della C.T.U. definitivamente a carico degli attori, e condannava altresì i medesimi alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta e della terza chiamata. Confermati i diritti di proprietà in capo alle parti ed il possesso del bene discusso da parte degli attori, il Tribunale, recependo le risultanze dell'esame peritale, riteneva che lo spazio controverso dovesse essere definito vano tecnico, ossia spazio comune necessario per consentire l'ispezione di tubi e servizi, ed in quanto tale, non potesse essere oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino. Per tal ragione, non potendosi alterare la normale ed originaria destinazione della cosa comune e/o impedire l'uso
6 della stessa, il Tribunale affermava l'illegittimità dell'occupazione da parte degli attori, avente ad oggetto una parte del ritenuta necessariamente comune a tutti i condomini, e ne Parte_8 ordinava la liberazione.
Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello e , Parte_1 Parte_2
impugnando la decisione del Tribunale di Verona, censurando: la qualificazione del bene operata dal Tribunale, essendo irrilevante che il vano controverso non fosse collegato ad altra unità immobiliare, e dunque da considerarsi comune fino alla maturazione dei presupposti per l'usucapione; la definizione meramente catastale di vano tecnico e l'attribuita rilevanza ostativa alla presenza di tubi e servizi da ispezionare, non impedendo essa che il locale diventi di proprietà esclusiva di un solo condomino;
l'errata interpretazione dell'art. 1102 c.c., per cui l'uso di un bene condominiale in modo contrario ai limiti di cui al citato articolo, non impedisce l'usucapione del bene stesso, bensì ne costituisce una situazione che normalmente lo precede;
l'omessa valutazione della conferma delle tesi attoree resa dai riconoscimenti fatti negli scritti avversari, talché, a fronte della domanda di usucapione del bene condominiale proposta nei confronti dei condomini, due di essi, costituendosi, hanno confermato la ricostruzione attorea, tre sono rimasti contumaci, mentre le sole e , pur contestando le richieste CP_4 Per_1
avversarie, non hanno smentito i fatti allegati, bensì li hanno espressamente riconosciuti (la convenuta aveva peraltro acquistato l'appartamento solo nel 2009, ossia dopo la CP_4 maturazione del requisito del possesso ventennale del vano da parte degli appellanti, iniziato nel
1982); l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria avanzata nei loro confronti,
e la condanna alla refusione delle spese di lite e di CTU poste interamente a loro carico.
e (quest'ultimo erede testamentario di , Controparte_5 Parte_4 Persona_1 separatamente costituitisi in appello mediante i rispettivi difensori, eccepivano l'inammissibilità del gravame, e nel merito domandavano il rigetto dell'appello e la conferma integrale della
7 sentenza impugnata.
ed costituitisi, confermavano invece la propria aquiescenza alla Controparte_1 Controparte_2 domanda di usucapione degli appellanti.
Con sentenza n. 1030/2020, pubblicata il 31.03.2020, la Corte d'Appello di Venezia, pur respingendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati e , CP_4 Pt_4 rigettava il gravame, qualificando la situazione posta in essere dai in Parte_9 relazione al bene comune quale semplice detenzione, non avendo essi allegato e provato, ex art. 2697 c.c., di aver goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. L'attività valorizzata dagli appellanti, secondo la Corte, atteneva alle modalità di esercizio del compossesso, e come tale era inidonea a configurare la volontà di escludere gli altri compossessori, sicché, anche ove provata, non er significativa di un possesso incompatibile con il permanere del compossesso altrui. Valutati gli elementi probatori, la situazione di fatto ancora esistente, e le risultanze della C.T.U., emergeva secondo il giudice di secondo grado un contesto di possesso promiscuo incompatibile con l'esclusività necessaria per dar luogo all'usucapione del diritto di proprietà. La Corte giudicava inoltre infondate le doglianze espresse avverso la condanna alla rifusione delle spese di lite e di
C.T.U., poste correttamente a carico della parte soccombente.
e proponevano ricorso per Cassazione, articolando cinque Parte_1 CP_8 motivi coi quali contestavano: la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del giudicato interno, laddove il Collegio giudicante, pur avendo il Tribunale accertato positivamente la sussistenza di un possesso esclusivo del bene conteso da parte degli attori sin dal 1982, richiamando la normativa riferita al compossesso ed usucapione di beni comuni ha qualificato la situazione di fatto quale «semplice detenzione, non essendo svolta in opposizione al proprietario”, in aperto contrasto con quanto accertato dal primo giudice e mai contestato da
8 alcuna delle parti in causa;
la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dei principi codicistici in materia di proprietà e possesso di un bene comune ex artt. 1102 e 1117 c.c., avendo la Corte ravvisato una “semplice detenzione” con riguardo ad un bene comune/condominiale, per definizione in comproprietà ed in compossesso dei condòmini, con error in iudicando laddove si affermava che il godimento del locale comune da parte degli appellanti sarebbe avvenuto a titolo di “semplice detenzione”, in ragione della logica impossibilità di dar luogo ad una condizione di detenzione in capo all'utilizzatore esclusivo del bene, in presenza di una situazione di comproprietà; la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dei principi riconosciuti da consolidata giurisprudenza in tema di usucapione di beni condominiali, avendo la Corte omesso di valorizzare l'incompatibilità di un atto di esclusione “violenta” degli altri condomini dal bene comune con il compossesso di costoro, cui era stato sottratto del tutto il godimento ed utilizzo del locale. Rammentato
l'orientamento di legittimità che non richiede la dimostrazione di uno specifico atto di interversio possessionis in presenza di un compossesso, essendo sufficiente, a tale scopo, la prova dell'uso esclusivo del bene, poiché idoneo a dimostrare l'intento di escludere gli altri condòmini dal godimento, e gli ulteriori indici tipizzati dalla Suprema Corte siccome idonei a qualificare la condotta che vale ad esplicitare all'esterno l'animus domini (tra queste la chiusura di un locale con lucchetto/serratura con esclusiva disponibilità delle relative, condotta adottata dai Parte_9
sin dal 1982), i ricorrenti denunciavano che la Corte d'Appello avesse
[...] immotivatamente negato che siffatti indicatori potessero concretare l'esplicitazione della volontà di esercitare un potere sulla res comune in nomine proprio, escludendo i terzi;
la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., e violazione degli art. 115 e 229 c.p.c., poiché, avendo la Corte riscontrato un “contesto di possesso promiscuo”, aveva dato luogo ad un contrasto motivazionale con il principio di non contestazione (ovvero ammissione) del possesso esclusivo del bene da parte dei , in aperta violazione del giudicato interno e del valore probatorio Controparte_9 della confessione, considerando che le stesse controparti non avevano contestato (bensì
9 confermato) la ricostruzione della fattispecie in termini di possesso esclusivo del locale condominiale da parte dei reclamanti;
violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., riferita ai principi di cui agli artt. 1027-1028 c.c., disciplinanti la compatibilità della proprietà esclusiva di determinato bene con l'esistenza di diritti altrui concretanti un peso per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, situazione, secondo l'assunto dei ricorrenti, inidonea ad escludere una situazione di possesso esclusivo, anche utile ad usucapionem, fatte salve le limitazioni del diritto acquistato (ossia le corrispondenti servitù), correlate all'obbligo di consentire e conservare la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale.
, , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1 Parte_4 Parte_6 Per_2
, seppur intimati, rimanevano contumaci.
[...] Controparte_3
Con ordinanza n. 26024 del 11.9.2024, depositata in data 4.10.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo, terzo e quinto motivo, rigettava il primo e dichiarava assorbito il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Premesso che: “il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non
a titolo di compossesso, ma di, possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di
10 altro compossessore”, dovendo anche escludersi: “che il possesso “ad usucapionem” debba caratterizzarsi per il convincimento del soggetto agente di essere proprietario. La buona fede è un elemento del tutto estraneo alla qualità del possesso idoneo all'usucapione: non occorre che colui che pretenda di avere usucapito abbia instaurato con la “res” il rapporto di fatto con il convincimento che fosse il proprietario esclusivo di essa. La legge attribuisce la proprietà sul mero presupposto del possesso pubblico, cioè non clandestino, ininterrotto e non violento, al fine di evitare che il bene resti “sine die” non governato e abbandonato”, la Suprema Corte ha affermato che “la Corte d'Appello, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza di riferimento sull'usucapione di bene comune, tuttavia se ne è discostata”. In particolare, il giudice di secondo grado “ha minimizzato la valutazione di un dato di fatto che era stato introdotto sin dall'inizio nel dibattito processuale a riprova di un possesso esclusivo incompatibile col compossesso altrui: l'essersi gli attori fatti dare le chiavi nel 1982 e l'avere chiuso il locale impedendo così materialmente agli altri condomini l'accesso”, sicché: “lungi dal chiarire come il possesso esclusivo delle chiavi del locale da parte dei due attori condomini e la chiusura dello stesso possa essere solo una mera modalità di esercizio di un compossesso mentre gli altri condomini invece, come si è visto, lamentavano proprio tale abuso dichiarandosi impediti all'accesso per ispezionare gli impianti ivi allocati […] non si è neppure posta il problema di verificare in concreto, sulla scorta degli elementi istruttori forniti, se l'occupazione del locale con propri oggetti, la sua chiusura a chiave sin dal 1982, il possesso esclusivo delle chiavi e
l'impedimento all'accesso degli altri fosse un comportamento idoneo ai fini del possesso ad usucapionem del bene comune, sulla scorta della giurisprudenza di riferimento […]”.
Con riguardo, invece, alla compatibilità dell'acquisto per usucapione di un bene gravato da servitù, quale il passaggio di condotte, la Cassazione ha dedotto che: “siccome le singole unità immobiliari debbono sopportare la presenza delle strutture tecnologiche condominiali, risalenti alla costruzione dell'edificio, anche la proprietà esclusiva acquisita per usucapione dovrà del
11 pari patire una tale servitù, implicante anche le visite per ispezioni o riparazioni. Non si riscontra, per vero, alcuna incompatibilità, ben potendosi usucapire un bene gravato da diritti reali alieni, che per propria connaturale qualità non contrastano il diritto di proprietà esclusiva sul bene che gravano”.
Per l'effetto, cassata la sentenza d'appello, la Suprema Corte rinviava la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
e riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 Parte_1 Parte_2
c.p.c. del 23.12.2024, chiedendo, in ottemperanza alle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, accertarsi l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, per come identificato nella documentazione catastale allegata e nella C.T.U. di primo grado, e di conseguenza ordinarsi all'Ufficio di Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza di accertamento;
domandavano altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla convenuta , e per l'effetto la condanna dei convenuti a restituire le CP_4 somme percepite a titolo di spese di lite e di C.T.U. nei precedenti gradi di giudizio. I riassumenti, riproponendo le difese già svolte nei precedenti gradi relative alla sussistenza dei presupposti utili per l'usucapione dello spazio utilizzato in via esclusiva dal 1982, precisavano, con riferimento alla natura del bene che, in presenza di un bene comune/condominiale, il relativo titolare pro quota, comproprietario/condomino, è necessariamente compossessore di quel bene, talché, contrariamente a quanto statuito nella sentenza cassata, non vi è margine per qualificare tale situazione come “semplice detenzione”, essendo il bene condominiale sicuramente usucapibile da parte del comproprietario/condomino, tramite il possesso esclusivo protratto per il tempo previsto ex lege. Per tale motivo, avendo essi apposto al vano una serratura di cui non hanno ceduto le chiavi ad alcuno, utilizzandolo come ripostiglio in nomine proprio e
12 precludendone l'utilizzo agli altri condomini, traspariva secondo gli attori in modo chiaro all'esterno l'animus possidendi uti domuni, situazione invero confermata dalle parti convenute costituite, le quali hanno a ben vedere confermato – e non contestato - l'uso esclusivo, prolungato ed ininterrotto del vano sin dal 1982 da parte dei . I riassumenti hanno altresì Controparte_9
ribadito che il passaggio di tubazioni o impianti condominiali all'interno del bene comune non implica una situazione di possesso promiscuo impediente il riconoscimento di un possesso esclusivo ad usucapionem ai fini dell'acquisto della proprietà del locale.
Si costituiva , che, conformemente alla posizione già espressa nei precedenti Controparte_1 gradi di giudizio, prestava aquiescenza alla domanda di usucapione.
Con ordinanza del 21.5.2025 è stata fissata l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa, anche richiamandosi agli scritti difensivi, e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
***
Occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n. 12
13 11716/2014).
Tanto premesso, con riguardo alle valutazioni di merito demandate nella specie dalla Suprema
Corte al giudice del rinvio, la Corte di Cassazione ha statuito che la vicenda dovesse essere riesaminata considerando sia l'idoneità degli elementi istruttori forniti – quali l'occupazione del locale con oggetti propri, la sua chiusura e l'impedimento all'accesso da parte dei condomini terzi – a suffragare un comportamento utile ai fini del posesso ad usucapionem del vano comune sia la compatibilità dell'acquisto per usucapione di un bene condominiale gravato da servitù. Con particolare riferimento all'analisi del primo dei due quesiti, la Suprema Corte ha citato l'ordinanza resa dalla Sez. 2 n. 8404 del 2019, ove si legge: “ Il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. n.
16841 del 2005; Cass. n. 7221 del 2009; Cass. n. 24214 del 2014; Cass. n. 9100 del 2018; Cass.
n. 10734 del 2018)”.
In tema di usucapibilità del bene comune/condominiale, la Suprema Corte ha anche in altre pronunce risolto la questione positivamente, affermando che: “un comproprietario può usucapire un bene comune quando compie atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che manifestano la sua intenzione di agire come proprietario esclusivo. Questo comportamento
14 deve essere continuo e ininterrotto, dimostrando la signoria di fatto sul bene, rendendo palese
l'intenzione di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. Civ. n. 10620/20); “per usucapire un bene comune, è necessario che il possesso sia esercitato in modo inconciliabile con il godimento altrui. Non basta che gli altri condomini si astengano dall'uso del bene;
occorre che il condomino interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri” (Cass. Civ. n. 20144/22; v. anche Cass. Civ. n. 32808/21, n. 4806/15 n.
2344/97).
Analizzando le risultanze probatorie acquisite nel corso dei precedenti gradi di giudizio, emerge in modo chiaro – e non contestato – il possesso continuato ed ininterrotto del vano CP_7 oggetto di causa da parte degli odierni attori in riassunzione, sin dal 1982. Sia la documentazione avversaria, sia gli scritti difensivi resi dalle controparti costituite nei precedenti gradi di giudizio, inclusi i capitoli di prova orale enucleati nelle memorie istruttorie, corroborano sul punto gli assunti degli attori, i quali, già nel corso del primo grado, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per procedere all'usucapione dello spazio de qua. Basti notare che l'apprensione del locale mediante una serratura di cui soltanto i riassumenti possedevano le chiavi (situazione ancora in atto al momento dell'inizio della controversia), è stata più volte ribadita da tutte le parti convenute costituitesi , Pt_1 CP_2 CP_4
e ): due di esse – – hanno indicato come la situazione originasse da Per_1 Parte_10 tolleranza del comportamento e al contempo contestato la legittimità della condotta, senza però smentire l'utilizzo esclusivo del vano da parte dei medesimi da lungo tempo (vedasi, a tal proposito quanto affermato dalla stessa a pag. 2 della seconda memoria ex art. 183, CP_4
c. 6., c.p.c.: “ […] essi chiusero con una porta uno spazio che di per sé nasceva ed era destinato
a rimanere aperto, in quanto mero prolungamento del sottoscala destinato all'ispezione dei tubi, ed inoltre hanno dotato tale spazio di impianto elettrico – se autonomo non è dato sapere data
l'impossibilità di accedere allo spazio per cui è causa.” , ed alle pag.
2-3 della terza memoria
15 istruttoria: “ […] gli attori mai hanno contestato di aver proceduto ad alterare la destinazione del bene, attraverso l'apposizione di una porta chiusa mediante serratura, nonché di aver mantenuto un contegno non pertinente alla destinazione economico-sociale del bene, introducendo scaffalature, scatoloni e elettrodomestici (nella specie un frigorifero), che, oltre a poter determinare pericoli in ipotesi di emergenza, rendono in ogni caso più gravosa l'attività di ispezione delle tubature allocate in detto spazio”).
Le prime contestazioni documentate con riferimento alla situazione così creatasi sono successive alla maturazione del ventennio (consolidatosi nel periodo 2002-2003) utile ad usucapire, sicché non possono essere ritenute idonee a provocare effetti interruttivi. Basti notare che l'atto di compravendita dell'appartamento sito nel condominio di Via Goethe 26/d allegato dalla convenuta è datato 28.1.2009, la diffida inoltrata dalla stessa (doc. n. 24, allegato CP_4 alla seconda memoria istruttoria) è datata 4.11.2011, e, ancora, che i verbali di assemblea condominiale prodotti da costei (doc. nn. 11-13-15-17) sono tutti postumi al 2003, e dunque riferiti ad epoca posteriore al decorso del ridetto termine utile a impedire/contestare il possesso esclusivo del bene da parte dei coniugi . Atti interruttivi non sono stati Controparte_9 compiuti dalla terza chiamata che ha vissuto unitamente al coniuge dal gennaio Persona_1
1983 al 2005 nell'appartamento poi venduto alla , ma che per come ribadito dalla CP_4 stessa a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.7.2014, ha assunto nei confronti dei riassumenti atteggiamento di “mera tolleranza ad acconsentire la temporanea occupazione di alcune porzioni di parti condominiali da parte di e Parte_1 [...]
salvo sollecitare ad ogni occasione la liberazione degli stessi dagli oggetti di loro Pt_2 proprietà” (cfr. ripresa anche a pag. 2 della terza memoria istruttoria).
Ad escludere la fondatezza della tesi difensiva della mera tolleranza valgono tuttavia le rammentate condotte realizzate dagli attori dal 1982, avendo essi provveduto alla chiusura del
16 vano mediante l'apposizione di una serratura: trattasi di comportamento che evidenzia, secondo
l'id quod plerumque accidit, la radicale intenzione di non permettere ad altri in alcun modo l'utilizzo del bene (ex multis Cass. Civ. n. 1426 del 27.1.2004; n. 14819 del 30.6.2014, e, da ultimo, lo stesso provvedimento menzionato nell'ordinanza di rinvio, ossia l'ordinanza n. 8404 del 26.3.2019).
Emerge in conclusione la sussistenza degli elementi utili a determinare l'usucapione dello spazio utilizzato dai coniugi e nel condominio sito in Padova, Via Goethe 26/D, Pt_1 Pt_2
indicato nella planimetria di cui al doc. 2 dell'atto di citazione di prime cure.
Con riguardo, invece, alla compatibilità del bene da usucapire coi diritti in re aliena insistenti sullo stesso - secondo elemento rimesso alla valutazione del presente Collegio nell'ordinanza di rinvio – si premette che il C.T.U. incaricato nel primo grado di giudizio, ha precisato a pag. 3 dell'elaborato peritale: “All'interno del vano si rileva la presenza di tubazioni con cavi elettrici
e telefonici della linea montante condominiale, tubazione dell'acqua condominiale, un punto luce con quattro prese elettriche collegate al contatore privato degli attori, scaffalature in ferro con oggetti domestici vari e un congelatore. I contatori si trovano fuori dal predetto vano e precisamente a ridosso delle pareti del vano scala.”.
L'elencazione dei beni comuni di cui al n. 3) dell'art. 1117 c.c., ossia: “le opere, le installazioni,
i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”, non ha carattere tassativo, ma
17 si limita a riconoscere la natura di condominialità a tutti gli impianti e le opere che, seppur non indispensabili, sono destinati a servizi di uso e godimento comune. Per tal motivo, come sottolineato anche nel provvedimento di rinvio, la proprietà esclusiva di un locale, ovvero il suo possesso esclusivo uti dominus prodromico all'acquisto della proprietà, non esclude che esso, in ragione delle sue caratteristiche, sia gravato da un peso finalizzato a soddisfare utilità dei restanti condomini.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “la collocazione in un vano (o altro ambiente o spazio) compreso nel perimetro del (o parte di esse) Parte_8 Parte_11 dell'impianto termico centralizzato, o di altro servizio comune, non rende di per sé quel vano insuscettibile di autonomo ed esclusivo diritto di proprietà, salve le limitazioni di tale diritto – concretanti corrispondenti servitù – correlata all'obbligo di consentire e conservare la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale» (ex multis Cass. Civ., n. 5978 del 19.5.1992, poi ripresa anche in Cass. Civ., n. 776130.3.2010).
Alla luce dei motivi esposti, non v'è motivo di ravvisare incompatibilità tra la proprietà esclusiva del vano oggetto di causa coi diritti in re aliena eventualmente costituiti sullo stesso (non oggetto di domanda di accertamento in questo giudizio di rinvio), in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, ben potendo sussistere servitù a favore degli altri condomini, comportanti l'obbligo di consentire e conservare la destinazione delle tubazioni a servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale, e di non apporre ostacoli ad eventuali interventi riguardanti le tubazioni presenti nel vano usucapito (quali ispezioni, sopralluoghi, etc.), attesa la necessità di non alterare la destinazione degli impianti al servizio di tutti i condomini e di garantirne il loro corretto funzionamento.
In conclusione, merita accoglimento la domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale
18 del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/D, proposta da e . Parte_1 Parte_2
Non vi è invece luogo a provvedere sulla richiesta attorea di ordine di trascrizione.
Per effetto della generale previsione dell'articolo 2674, comma 2, c.c., il conservatore non può rifiutare gli atti del proprio ufficio, salva l'ipotesi prevista dal comma 1° che ammette casi di ricusazione della ricezione della nota di trascrizione che presenti determinate irregolarità. La previsione va coordinata con il successivo 2674 bis c.c. che disciplina l'ipotesi della trascrizione con riserva, che consente all'organo di eseguire la formalità con una modalità tale da gravare la parte interessata dell'attivazione della speciale procedura di controllo giudiziario. Vi è poi il complesso delle disposizioni che individuano gli atti da trascrivere (artt. 2643 e segg. c.c.).
Le uniche ipotesi positivamente previste di ordine da emettersi dal tribunale nei confronti del conservatore sono quelle di cancellazione della trascrizione di alcune specifiche domande giudiziali a mente dell'articolo 2884 c.c., in cui la cancellazione della trascrizione è ordinata con sentenza o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria: la disposizione rinvia all'articolo 2668, comma 2, c.c. il quale, a sua volta, si riferisce alle pronunzie relative alle domande di cui agli articoli 2652 e 2653 c.c. secondo quanto previsto nel comma 1°. Tale ordine
è espressamente previsto a causa dei gravissimi danni che una simile procedura potrebbe produrre
(si pensi alla erronea cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale) sicché il conservatore si attiene all'ordine del tribunale per provvedervi.
In conclusione, dall'insieme della disciplina richiamata si ricava che non esistono ipotesi nelle quali il tribunale all'esito di un ordinario giudizio tra privati possa ordinare al conservatore (ora
) di procedere alla trascrizione di un atto: si tratterebbe di un ordine che Controparte_10 verrebbe impartito alla pubblica amministrazione in un ambito nel quale è la medesima amministrazione che dispone di autonomi poteri in ordine al relativo procedimento, laddove è
19 noto che la P.A. può essere destinataria di un provvedimento che gli imponga un facere solo nei limiti di cui alle norme in materia di contenzioso amministrativo come chiarito da Cassazione 21 ottobre 1993, n. 10434 che, in motivazione, confermando una sentenza della corte d'appello che aveva revocato l'ordine di trascrizione di una sentenza di mero accertamento emessa dal tribunale, ha sottolineato: “Va comunque rilevato che l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'articolo 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e, dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc." (v. anche Cass., n.
16853/2005).
Nella specie, al fine di favorire i successivi adempimenti, appare solo utile precisare che il vano oggetto del giudizio è identificato in: a) Foglio 156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110 del
Catasto Terreni Comune di Padova;
b) Foglio 156, mappale 375 del Catasto Fabbricati Comune di Padova, ma, trattandosi di bene comune, ad oggi non risulta censito, bensì solo riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità facenti parte del (doc. 2 del fascicolo di primo Parte_8 grado att.), ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”, così come rilevato anche dal
C.T.U. alle pagg.
8-9 dell'elaborato peritale (“Il vano è regolarmente riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte il fabbricato , tranne che per Parte_8
l'indicazione dell'altezza che risulta essere di effettivi m 1,63 anziché m 1,40”), che, nel medesimo elaborato ha rappresentato: “nel caso in cui fosse accettata la domanda di usucapione, sarà necessario procedere con una variazione catastale atta all'identificazione del bene”, adempimento preliminare che dovrà essere svolto a cura e spese della parte interessata.
A quanto sopra consegue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo e secondo grado dalla convenuta riferita al rilascio e allo sgombero da persone e/o CP_4 cose, anche interposte, di detto spazio in favore del condominio, nonché della domanda di
20 condanna degli odierni attori in riassunzione ex art. 96, comma 3, sempre dalla stessa avanzata in quella sede, pur essendo nella presente la rimasta contumace. CP_4
Con riguardo alla questione relativa alle conseguenze scaturenti dalla contumacia di una delle parti in sede di rinvio, ed in particolare alla possibilità di inferire da tale scelta processuale una implicita volontà di rinuncia vuoi ai motivi di appello a suo tempo ritenuti assorbiti dalla sentenza cassata, vuoi alle domande ed alle eccezioni di merito dalla parte proposte in quel grado (nella specie accolte) e di nuovo attuali per effetto della cassazione, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito l'indirizzo prevalente secondo cui “salvo che si sia formato un eventuale giudicato interno, il giudice di rinvio, anche nella contumacia di una delle parti, è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande o eccezioni di merito a suo tempo proposte, senza che possa correttamente sostenersi che sia necessaria una formale ed espressa riproposizione. In questa chiave deve quindi ribadirsi che (cfr. da ultimo Cass. n. 19452/2023), poiché le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte - essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio, - le conclusioni espressamente rassegnate possono al più indurre a ravvisare una incompatibilità con la volontà di riproporre innanzi al giudice di rinvio alcune delle domande o eccezioni già proposte, dovendosi nel silenzio ovvero nella contumacia, ritenere doveroso il riesame delle domande ed eccezioni da parte del giudice di rinvio” (Cass., n.
12065/24).
Assumendo di conseguenza per la prima volta attualità nella presente sede la domanda di garanzia per evizione svolta dall'originaria convenuta nei confronti della terza chiamata, la stessa deve tuttavia essere rigettata non avendo la parte onerata fornito nessun elemento atto a ritenere che la dichiarazione di proprietà esclusiva del vano usucapito dagli attori in riassunzione giustifichi
21 la riduzione del prezzo dalla prima corrisposto alla seconda per l'acquisto dell'appartamento (e delle connesse quote comuni): si tratta infatti di un locale il cui utilizzo condiviso da parte dei condomini era sostanzialmente limitato alla sua natura di vano tecnico, che esso di fatto continuerà a svolgere, come si è detto, in presenza dei presupposti per l'accertamento delle servitù corrispondenti a carico del bene riconosciuto come di proprietà esclusiva dei coniugi
; non se ne ricava pertanto il venir meno di utilità a danno della convenuta Controparte_9
chiamante in causa né si può ritenere che la sua unità esclusiva abbia un minor valore per effetto del riconoscimento di una situazione che in fatto si era da tempo consolidata al momento dell'acquisto da parte della . CP_4
Dev'essere invece rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, proposta nei confronti della convenuta , non assumendo la resistenza di costei connotati di CP_4 temerarietà.
***
La riforma della sentenza cassata implica la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
Si deve disporre la compensazione integrale delle spese nei confronti di e Controparte_1 [...]
che si sono costituiti al solo fine di prestare acquiescenza alle domande attoree, CP_2 riconoscendo che sussistevano i presupposti per il relativo accoglimento.
Dev'essere invece disposta la rifusione delle spese anticipate da parte attrice per tutti i gradi di giudizio a carico della convenuta soccombente , in ragione della sua infondata Controparte_5 resistenza.
22 Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra gli attori ed i convenuti contumaci, in difetto di effettivo contenzioso tra le parti nonché tra la convenuta CP_4
CP_1
da un lato e la terza chiamata nonché il suo erede Citton, subentrato in grado
[...]
d'appello, dall'altro, avendo tali parti assunto nel contenzioso posizioni sostanzialmente omogenee ed avendo la prima dimostrato disinteresse in relazione alla (infondata) domanda di garanzia per evizione a suo tempo proposta, non costituendosi nel presente grado di giudizio, al pari della controparte.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di legge, secondo valori prossimi ai medi, in relazione allo scaglione previsto per causa di valore tra € 1.100,00 e € 5.200,00.
Gli attori in riassunzione hanno infine diritto a vedersi restituiti, come richiesto e documentato dai doc. nn. 12 a-b-c-d-e-f, le somme corrisposte in osservanza delle due sentenze di merito, con interessi al tasso legale da ciascun pagamento (cfr. Cass., n. 34011/2021).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che e hanno acquistato per usucapione Parte_1 Parte_2
ventennale ex art. 1158 c.c. il diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, censito al Catasto Terreni Comune di Padova: Foglio
156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110 e al Catasto Fabbricati Comune di Padova, Foglio
156, mappale 375, riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità facenti parte del condominio, ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di ordine all'Ufficio della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Padova di provvedere alla trascrizione della decisione di cui al capo che
23 precede;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra gli attori in riassunzione e i convenuti in riassunzione , Controparte_1 Controparte_2 [...]
anche quale erede di , ; Parte_5 Per_2 Parte_6 Controparte_3
4. condanna a corrispondere a favore degli attori in riassunzione le spese di lite Controparte_5
di tutti i gradi di giudizio che liquida in:
a) € 1.720,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 1.595,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 125,00 per esborsi;
b) € 3.074,00 per il giudizio di secondo grado, di cui € 2.500,00,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 574,00 per esborsi (comprese spese di registrazione della sentenza di primo grado);
c) € 2.298,00 per il giudizio di legittimità, di cui € 1.875,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 423,00 per esborsi (comprese spese di registrazione sentenza d'appello);
d) € 3.089,00 per il presente giudizio di rinvio, di cui € 2.915,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 174,00 per esborsi;
5. rigetta ogni altra domanda proposta tra le parti;
6. dichiara integralmente compensate le spese tra e , anche quale Controparte_5 Parte_4
erede di Persona_1
7. condanna e , anche in qualità di erede di a Controparte_5 Parte_4 Persona_1
restituire a e ex art. 389 c.p.c. quanto ricevuto per rifusione Parte_1 Parte_2
24 delle spese del primo grado di giudizio, di C.T.P. e di C.T.U., nonché di appello, con interessi dalla data del singolo pagamento sino al saldo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2178/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c, nella causa civile in grado d'appello iscritta a ruolo il
24.12.2024, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Cristofaro del foro di Padova;
C.F._2 attori in riassunzione nei confronti di
AVV. (C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 Controparte_1 C.F._3
c.p.c.;
e
C.F.: ), LIBERA (C.F.: Controparte_2 C.F._4 Parte_3 [...]
), (C.F.: ), quale erede di C.F._5 Parte_4 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), quale erede di Persona_1 Parte_5 CodiceFiscale_7
1 , (C.F.: ), Per_2 Parte_6 CodiceFiscale_8 CP_3
(C.F.: ), contumaci;
[...] CodiceFiscale_9 convenuti in riassunzione
Oggetto: “Proprietà”. Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1030/2020 (R.G. n. 1820/2018) con ordinanza della Corte di Cassazione
n. 26024/2024 depositata il 4.10.2024;
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione e : Parte_1 Parte_2
“Nel merito: accertare e dichiarare che i IG.ri e hanno Parte_1 Parte_2 acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. – avendone mantenuto il possesso esclusivo, in modo pacifico, non clandestino e non interrotto da oltre vent'anni – il diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, così identificato:
- Catasto Terreni Comune di Padova: Foglio 156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110;
- Catasto Fabbricati Comune di Padova, Foglio 156, mappale 375;
- vano ad oggi non censito perché bene comune, riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio, ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”, come illustrato alle pp. 9 e 10 dell'elaborato peritale definitivo del C.T.U. Geom.
d.d. 11.7.2016, ove è pure ripotata la planimetria;
Persona_3
Nel merito, in via conseguenziale: ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza di accertamento della proprietà del suddetto vano in favore dei IG.ri (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_10
G) e (C.F.: ): bene come individuato al punto che
[...] Parte_2 CodiceFiscale_11
2 precede, e comunque come risultante da eventuale variazione catastale atta all'identificazione del bene o altro atto inerente e conseguente la pronunciata usucapione del bene oggetto di causa;
Sempre nel merito: respingere la riconvenzionale della convenuta IG.ra , oltre che CP_4
la domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
In ogni caso: con integrale vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese di C.T.U. in conformità all'esito finale dello stesso, e con condanna della convenuta
a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co.3, c.p.c.; CP_4
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì i convenuti IG.ri e Controparte_5
, quest'ultimo quale erede della IG.ra Bolla, alla restituzione a favore dei IG.ri Parte_4
e , ex art. 389 c.p.c., delle spese del primo grado di giudizio, Parte_1 Parte_2
di CTP e C.T.U., nonché di appello già corrisposte a questi ultimi, con interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
In via istruttoria: in via puramente eventuale, si insiste per l'ammissione della prova diretta per testi formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Sempre in via istruttoria: come da richiesta di Codesta Ecc.ma Corte, si allega sub All. A versione pdf in formato digitale nativo ed editabile dell'atto di citazione in rinvio.
Per il convenuto in riassunzione : Controparte_1
“A seguito della riassunzione del giudizio di appello, con il presente atto, si costituisce, l'avv.
, confermando la propria aquiescenza alla domanda di usucapione degli Controparte_1 appellanti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.9.2013 e citavano avanti al Parte_1 Parte_7
Tribunale di Padova i condomini , Controparte_2 Per_2 Parte_6 CP_3
e , domandando l'accertamento dell'avvenuto
[...] Controparte_5 Controparte_1 acquisto per usucapione da parte degli attori del diritto di proprietà del locale uso cantina posto
3 nel sottoscala dell'immobile sito a Padova, in via Goethe 26/D, particella 1261, con ordine al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di detto acquisto a favore dei medesimi. Essi esponevano di essere proprietari di un appartamento sito al terzo piano lato est del sito per l'appunto in Padova, Parte_8
Via Goethe 26/D, censito al NCEU Comune di Padova, sezione G, foglio 3, particella 1261, sub
5, per effetto di compravendita sottoscritta con la venditrice F.lli Salmaso il Controparte_6
29.12.1982 per il tramite del Notaio divenendo in tal modo i primi acquirenti Persona_4
ed abitanti del condominio;
rappresentavano che sin dal loro ingresso nello stabile, avvenuto negli ultimi giorni del 1982, avevano avuto il possesso esclusivo, pacifico pubblico e non interrotto di un locale posto nel sottoscala poi adibito ad uso cantina, chiudendolo, CP_7
sin da subito, con una porta la cui chiave era da allora sempre stata esclusivamente in loro possesso, con esclusione dell'accesso e dell'utilizzo da parte dei restanti condomini.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2014 si costituivano e , Controparte_2 Controparte_1 confermando le tesi attoree e dichiarando di non opporsi all'accoglimento delle loro domande.
Costituitasi mediante comparsa del 20.3.2014, con la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, , proprietaria di un appartamento sito nel medesimo condominio Controparte_5 per effetto di contratto di compravendita n. 406.440 Rep. Notaio stipulato il Persona_5
28.1.2009 con la venditrice contestava la sussistenza dei presupposti necessari Persona_1 per l'usucapione di un bene comune, affermando che la sua dante causa aveva avuto accesso al suddetto spazio dal 1983 fino agli inizi del 2009, così impedendo, di fatto, sia la continua ed esclusiva relazione del bene da parte degli attori sia l'animus rem sibi habendi. Deduceva altresì che lo spazio de quo non potesse essere usucapito poiché utilizzato come deposito dagli attori, e dunque in modo improprio rispetto alla sua originaria destinazione d'uso, in quanto
4 prolungamento del sottoscala attraversato dai tubi delle utenze di acqua, telefono e luce, e pertanto contrastante sia con gli interessi dei condomini sia con i limiti architettonici imposti dal
Regolamento edilizio del Comune di Padova, chiedendo, in via riconvenzionale, lo sgombero del locale occupato e la rimozione dei beni ivi risposti. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, domandava la chiamata in causa della sua dante causa al fine di far valere nei Persona_1 suoi confronti la garanzia per evizione parziale ex art. 1480 e 1484 c.c., indicata nella riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile.
Costituitasi, la terza chiamata affermava che fin dall'acquisto dell'appartamento Persona_1 poi di proprietà della convenuta , avvenuto il 21.4.1983, lei ed il defunto marito, CP_4
, avevano segnalato nel corso delle assemblee condominiali, sia dinanzi agli altri Persona_6
condomini che all'amministratore, l'abusiva occupazione delle parti comuni da parte degli attori, protrattasi per lungo tempo solo per tolleranza, richiedendone la liberazione. Concludeva altresì per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla convenuta , poiché CP_4
infondate.
Dichiarata la contumacia dei convenuti non costituitisi, veniva esperita, con esito negativo, la mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, sicché il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con ordinanza del 23.11.2015, disponeva C.T.U. con il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti disponibili, eseguite le necessarie verifiche presso i competenti uffici comunali e catastali;
svolto sopralluogo presso i luoghi di causa: - descriva il
c.t.u. il bene / spazio di cui è causa, lo identifichi catastalmente, ne accerti la titolarità e ne descriva la funzione. Accerti la regolarità urbanistica ed edilizia del bene e la conformità degli impianti in esso eventualmente esistenti.”.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente rilevava che lo spazio contestato era costituito da un vano posto nel sottoscala condominiale ubicato nel piano interrato del fabbricato, isolato
5 dall'esterno mediante una porta di accesso con serratura a cui si accedeva dal medesimo vano scala situato sotto il corridoio dell'ingresso comune, avente forma rettangolare delle dimensioni interne, misurate in sede di sopralluogo, pari a m 2,02 x m 3,46; altezza m 1,63, ed al cui interno si rilevava la presenza di: tubazioni con cavi elettrici e telefonici della linea montante condominiale, tubazione dell'acqua condominiale, un punto luce con quattro prese elettriche collegate al contatore privato degli attori, scaffalature in ferro con oggetti domestici vari e un congelatore. Con riguardo ai contatori, invece, il C.T.U. evidenziava che gli stessi si trovavano fuori dal predetto vano, a ridosso delle pareti della scala. Pur essendo il vano regolarmente riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte il fabbricato
, in caso di usucapione dello spazio de quo, il consulente ravvisava la necessità di Parte_8
procedere alla sua variazione catastale, identificandone la funzione in quella di un vano tecnico destinato all'ispezione delle condutture dell'acqua, dell'energia elettrica e dei telefoni che lo percorrono. Da ultimo, accertava sia la regolarità urbanistica ed edilizia del vano, poiché conforme alle concessioni ed autorizzazioni rilasciate a favore dei costruttori, sia la conformità degli impianti in esso esistenti.
Esaurita la fase istruttoria, con sentenza depositata in data 24.11.2017 n. 2703, il Tribunale di
Padova rigettava le domande attoree, e per l'effetto condannava e a lasciare il Pt_1 Pt_2 vano contestato libero da persone e cose, anche interposte. Poneva inoltre le spese della C.T.U. definitivamente a carico degli attori, e condannava altresì i medesimi alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta e della terza chiamata. Confermati i diritti di proprietà in capo alle parti ed il possesso del bene discusso da parte degli attori, il Tribunale, recependo le risultanze dell'esame peritale, riteneva che lo spazio controverso dovesse essere definito vano tecnico, ossia spazio comune necessario per consentire l'ispezione di tubi e servizi, ed in quanto tale, non potesse essere oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino. Per tal ragione, non potendosi alterare la normale ed originaria destinazione della cosa comune e/o impedire l'uso
6 della stessa, il Tribunale affermava l'illegittimità dell'occupazione da parte degli attori, avente ad oggetto una parte del ritenuta necessariamente comune a tutti i condomini, e ne Parte_8 ordinava la liberazione.
Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello e , Parte_1 Parte_2
impugnando la decisione del Tribunale di Verona, censurando: la qualificazione del bene operata dal Tribunale, essendo irrilevante che il vano controverso non fosse collegato ad altra unità immobiliare, e dunque da considerarsi comune fino alla maturazione dei presupposti per l'usucapione; la definizione meramente catastale di vano tecnico e l'attribuita rilevanza ostativa alla presenza di tubi e servizi da ispezionare, non impedendo essa che il locale diventi di proprietà esclusiva di un solo condomino;
l'errata interpretazione dell'art. 1102 c.c., per cui l'uso di un bene condominiale in modo contrario ai limiti di cui al citato articolo, non impedisce l'usucapione del bene stesso, bensì ne costituisce una situazione che normalmente lo precede;
l'omessa valutazione della conferma delle tesi attoree resa dai riconoscimenti fatti negli scritti avversari, talché, a fronte della domanda di usucapione del bene condominiale proposta nei confronti dei condomini, due di essi, costituendosi, hanno confermato la ricostruzione attorea, tre sono rimasti contumaci, mentre le sole e , pur contestando le richieste CP_4 Per_1
avversarie, non hanno smentito i fatti allegati, bensì li hanno espressamente riconosciuti (la convenuta aveva peraltro acquistato l'appartamento solo nel 2009, ossia dopo la CP_4 maturazione del requisito del possesso ventennale del vano da parte degli appellanti, iniziato nel
1982); l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria avanzata nei loro confronti,
e la condanna alla refusione delle spese di lite e di CTU poste interamente a loro carico.
e (quest'ultimo erede testamentario di , Controparte_5 Parte_4 Persona_1 separatamente costituitisi in appello mediante i rispettivi difensori, eccepivano l'inammissibilità del gravame, e nel merito domandavano il rigetto dell'appello e la conferma integrale della
7 sentenza impugnata.
ed costituitisi, confermavano invece la propria aquiescenza alla Controparte_1 Controparte_2 domanda di usucapione degli appellanti.
Con sentenza n. 1030/2020, pubblicata il 31.03.2020, la Corte d'Appello di Venezia, pur respingendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati e , CP_4 Pt_4 rigettava il gravame, qualificando la situazione posta in essere dai in Parte_9 relazione al bene comune quale semplice detenzione, non avendo essi allegato e provato, ex art. 2697 c.c., di aver goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. L'attività valorizzata dagli appellanti, secondo la Corte, atteneva alle modalità di esercizio del compossesso, e come tale era inidonea a configurare la volontà di escludere gli altri compossessori, sicché, anche ove provata, non er significativa di un possesso incompatibile con il permanere del compossesso altrui. Valutati gli elementi probatori, la situazione di fatto ancora esistente, e le risultanze della C.T.U., emergeva secondo il giudice di secondo grado un contesto di possesso promiscuo incompatibile con l'esclusività necessaria per dar luogo all'usucapione del diritto di proprietà. La Corte giudicava inoltre infondate le doglianze espresse avverso la condanna alla rifusione delle spese di lite e di
C.T.U., poste correttamente a carico della parte soccombente.
e proponevano ricorso per Cassazione, articolando cinque Parte_1 CP_8 motivi coi quali contestavano: la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del giudicato interno, laddove il Collegio giudicante, pur avendo il Tribunale accertato positivamente la sussistenza di un possesso esclusivo del bene conteso da parte degli attori sin dal 1982, richiamando la normativa riferita al compossesso ed usucapione di beni comuni ha qualificato la situazione di fatto quale «semplice detenzione, non essendo svolta in opposizione al proprietario”, in aperto contrasto con quanto accertato dal primo giudice e mai contestato da
8 alcuna delle parti in causa;
la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., dei principi codicistici in materia di proprietà e possesso di un bene comune ex artt. 1102 e 1117 c.c., avendo la Corte ravvisato una “semplice detenzione” con riguardo ad un bene comune/condominiale, per definizione in comproprietà ed in compossesso dei condòmini, con error in iudicando laddove si affermava che il godimento del locale comune da parte degli appellanti sarebbe avvenuto a titolo di “semplice detenzione”, in ragione della logica impossibilità di dar luogo ad una condizione di detenzione in capo all'utilizzatore esclusivo del bene, in presenza di una situazione di comproprietà; la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dei principi riconosciuti da consolidata giurisprudenza in tema di usucapione di beni condominiali, avendo la Corte omesso di valorizzare l'incompatibilità di un atto di esclusione “violenta” degli altri condomini dal bene comune con il compossesso di costoro, cui era stato sottratto del tutto il godimento ed utilizzo del locale. Rammentato
l'orientamento di legittimità che non richiede la dimostrazione di uno specifico atto di interversio possessionis in presenza di un compossesso, essendo sufficiente, a tale scopo, la prova dell'uso esclusivo del bene, poiché idoneo a dimostrare l'intento di escludere gli altri condòmini dal godimento, e gli ulteriori indici tipizzati dalla Suprema Corte siccome idonei a qualificare la condotta che vale ad esplicitare all'esterno l'animus domini (tra queste la chiusura di un locale con lucchetto/serratura con esclusiva disponibilità delle relative, condotta adottata dai Parte_9
sin dal 1982), i ricorrenti denunciavano che la Corte d'Appello avesse
[...] immotivatamente negato che siffatti indicatori potessero concretare l'esplicitazione della volontà di esercitare un potere sulla res comune in nomine proprio, escludendo i terzi;
la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., e violazione degli art. 115 e 229 c.p.c., poiché, avendo la Corte riscontrato un “contesto di possesso promiscuo”, aveva dato luogo ad un contrasto motivazionale con il principio di non contestazione (ovvero ammissione) del possesso esclusivo del bene da parte dei , in aperta violazione del giudicato interno e del valore probatorio Controparte_9 della confessione, considerando che le stesse controparti non avevano contestato (bensì
9 confermato) la ricostruzione della fattispecie in termini di possesso esclusivo del locale condominiale da parte dei reclamanti;
violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., riferita ai principi di cui agli artt. 1027-1028 c.c., disciplinanti la compatibilità della proprietà esclusiva di determinato bene con l'esistenza di diritti altrui concretanti un peso per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, situazione, secondo l'assunto dei ricorrenti, inidonea ad escludere una situazione di possesso esclusivo, anche utile ad usucapionem, fatte salve le limitazioni del diritto acquistato (ossia le corrispondenti servitù), correlate all'obbligo di consentire e conservare la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale.
, , , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1 Parte_4 Parte_6 Per_2
, seppur intimati, rimanevano contumaci.
[...] Controparte_3
Con ordinanza n. 26024 del 11.9.2024, depositata in data 4.10.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo, terzo e quinto motivo, rigettava il primo e dichiarava assorbito il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Premesso che: “il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non
a titolo di compossesso, ma di, possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di
10 altro compossessore”, dovendo anche escludersi: “che il possesso “ad usucapionem” debba caratterizzarsi per il convincimento del soggetto agente di essere proprietario. La buona fede è un elemento del tutto estraneo alla qualità del possesso idoneo all'usucapione: non occorre che colui che pretenda di avere usucapito abbia instaurato con la “res” il rapporto di fatto con il convincimento che fosse il proprietario esclusivo di essa. La legge attribuisce la proprietà sul mero presupposto del possesso pubblico, cioè non clandestino, ininterrotto e non violento, al fine di evitare che il bene resti “sine die” non governato e abbandonato”, la Suprema Corte ha affermato che “la Corte d'Appello, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza di riferimento sull'usucapione di bene comune, tuttavia se ne è discostata”. In particolare, il giudice di secondo grado “ha minimizzato la valutazione di un dato di fatto che era stato introdotto sin dall'inizio nel dibattito processuale a riprova di un possesso esclusivo incompatibile col compossesso altrui: l'essersi gli attori fatti dare le chiavi nel 1982 e l'avere chiuso il locale impedendo così materialmente agli altri condomini l'accesso”, sicché: “lungi dal chiarire come il possesso esclusivo delle chiavi del locale da parte dei due attori condomini e la chiusura dello stesso possa essere solo una mera modalità di esercizio di un compossesso mentre gli altri condomini invece, come si è visto, lamentavano proprio tale abuso dichiarandosi impediti all'accesso per ispezionare gli impianti ivi allocati […] non si è neppure posta il problema di verificare in concreto, sulla scorta degli elementi istruttori forniti, se l'occupazione del locale con propri oggetti, la sua chiusura a chiave sin dal 1982, il possesso esclusivo delle chiavi e
l'impedimento all'accesso degli altri fosse un comportamento idoneo ai fini del possesso ad usucapionem del bene comune, sulla scorta della giurisprudenza di riferimento […]”.
Con riguardo, invece, alla compatibilità dell'acquisto per usucapione di un bene gravato da servitù, quale il passaggio di condotte, la Cassazione ha dedotto che: “siccome le singole unità immobiliari debbono sopportare la presenza delle strutture tecnologiche condominiali, risalenti alla costruzione dell'edificio, anche la proprietà esclusiva acquisita per usucapione dovrà del
11 pari patire una tale servitù, implicante anche le visite per ispezioni o riparazioni. Non si riscontra, per vero, alcuna incompatibilità, ben potendosi usucapire un bene gravato da diritti reali alieni, che per propria connaturale qualità non contrastano il diritto di proprietà esclusiva sul bene che gravano”.
Per l'effetto, cassata la sentenza d'appello, la Suprema Corte rinviava la causa avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
e riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 Parte_1 Parte_2
c.p.c. del 23.12.2024, chiedendo, in ottemperanza alle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, accertarsi l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, per come identificato nella documentazione catastale allegata e nella C.T.U. di primo grado, e di conseguenza ordinarsi all'Ufficio di Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza di accertamento;
domandavano altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla convenuta , e per l'effetto la condanna dei convenuti a restituire le CP_4 somme percepite a titolo di spese di lite e di C.T.U. nei precedenti gradi di giudizio. I riassumenti, riproponendo le difese già svolte nei precedenti gradi relative alla sussistenza dei presupposti utili per l'usucapione dello spazio utilizzato in via esclusiva dal 1982, precisavano, con riferimento alla natura del bene che, in presenza di un bene comune/condominiale, il relativo titolare pro quota, comproprietario/condomino, è necessariamente compossessore di quel bene, talché, contrariamente a quanto statuito nella sentenza cassata, non vi è margine per qualificare tale situazione come “semplice detenzione”, essendo il bene condominiale sicuramente usucapibile da parte del comproprietario/condomino, tramite il possesso esclusivo protratto per il tempo previsto ex lege. Per tale motivo, avendo essi apposto al vano una serratura di cui non hanno ceduto le chiavi ad alcuno, utilizzandolo come ripostiglio in nomine proprio e
12 precludendone l'utilizzo agli altri condomini, traspariva secondo gli attori in modo chiaro all'esterno l'animus possidendi uti domuni, situazione invero confermata dalle parti convenute costituite, le quali hanno a ben vedere confermato – e non contestato - l'uso esclusivo, prolungato ed ininterrotto del vano sin dal 1982 da parte dei . I riassumenti hanno altresì Controparte_9
ribadito che il passaggio di tubazioni o impianti condominiali all'interno del bene comune non implica una situazione di possesso promiscuo impediente il riconoscimento di un possesso esclusivo ad usucapionem ai fini dell'acquisto della proprietà del locale.
Si costituiva , che, conformemente alla posizione già espressa nei precedenti Controparte_1 gradi di giudizio, prestava aquiescenza alla domanda di usucapione.
Con ordinanza del 21.5.2025 è stata fissata l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa, anche richiamandosi agli scritti difensivi, e la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
***
Occorre premettere che il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., n. 12
13 11716/2014).
Tanto premesso, con riguardo alle valutazioni di merito demandate nella specie dalla Suprema
Corte al giudice del rinvio, la Corte di Cassazione ha statuito che la vicenda dovesse essere riesaminata considerando sia l'idoneità degli elementi istruttori forniti – quali l'occupazione del locale con oggetti propri, la sua chiusura e l'impedimento all'accesso da parte dei condomini terzi – a suffragare un comportamento utile ai fini del posesso ad usucapionem del vano comune sia la compatibilità dell'acquisto per usucapione di un bene condominiale gravato da servitù. Con particolare riferimento all'analisi del primo dei due quesiti, la Suprema Corte ha citato l'ordinanza resa dalla Sez. 2 n. 8404 del 2019, ove si legge: “ Il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un'estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. n.
16841 del 2005; Cass. n. 7221 del 2009; Cass. n. 24214 del 2014; Cass. n. 9100 del 2018; Cass.
n. 10734 del 2018)”.
In tema di usucapibilità del bene comune/condominiale, la Suprema Corte ha anche in altre pronunce risolto la questione positivamente, affermando che: “un comproprietario può usucapire un bene comune quando compie atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che manifestano la sua intenzione di agire come proprietario esclusivo. Questo comportamento
14 deve essere continuo e ininterrotto, dimostrando la signoria di fatto sul bene, rendendo palese
l'intenzione di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. Civ. n. 10620/20); “per usucapire un bene comune, è necessario che il possesso sia esercitato in modo inconciliabile con il godimento altrui. Non basta che gli altri condomini si astengano dall'uso del bene;
occorre che il condomino interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri” (Cass. Civ. n. 20144/22; v. anche Cass. Civ. n. 32808/21, n. 4806/15 n.
2344/97).
Analizzando le risultanze probatorie acquisite nel corso dei precedenti gradi di giudizio, emerge in modo chiaro – e non contestato – il possesso continuato ed ininterrotto del vano CP_7 oggetto di causa da parte degli odierni attori in riassunzione, sin dal 1982. Sia la documentazione avversaria, sia gli scritti difensivi resi dalle controparti costituite nei precedenti gradi di giudizio, inclusi i capitoli di prova orale enucleati nelle memorie istruttorie, corroborano sul punto gli assunti degli attori, i quali, già nel corso del primo grado, avevano dimostrato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per procedere all'usucapione dello spazio de qua. Basti notare che l'apprensione del locale mediante una serratura di cui soltanto i riassumenti possedevano le chiavi (situazione ancora in atto al momento dell'inizio della controversia), è stata più volte ribadita da tutte le parti convenute costituitesi , Pt_1 CP_2 CP_4
e ): due di esse – – hanno indicato come la situazione originasse da Per_1 Parte_10 tolleranza del comportamento e al contempo contestato la legittimità della condotta, senza però smentire l'utilizzo esclusivo del vano da parte dei medesimi da lungo tempo (vedasi, a tal proposito quanto affermato dalla stessa a pag. 2 della seconda memoria ex art. 183, CP_4
c. 6., c.p.c.: “ […] essi chiusero con una porta uno spazio che di per sé nasceva ed era destinato
a rimanere aperto, in quanto mero prolungamento del sottoscala destinato all'ispezione dei tubi, ed inoltre hanno dotato tale spazio di impianto elettrico – se autonomo non è dato sapere data
l'impossibilità di accedere allo spazio per cui è causa.” , ed alle pag.
2-3 della terza memoria
15 istruttoria: “ […] gli attori mai hanno contestato di aver proceduto ad alterare la destinazione del bene, attraverso l'apposizione di una porta chiusa mediante serratura, nonché di aver mantenuto un contegno non pertinente alla destinazione economico-sociale del bene, introducendo scaffalature, scatoloni e elettrodomestici (nella specie un frigorifero), che, oltre a poter determinare pericoli in ipotesi di emergenza, rendono in ogni caso più gravosa l'attività di ispezione delle tubature allocate in detto spazio”).
Le prime contestazioni documentate con riferimento alla situazione così creatasi sono successive alla maturazione del ventennio (consolidatosi nel periodo 2002-2003) utile ad usucapire, sicché non possono essere ritenute idonee a provocare effetti interruttivi. Basti notare che l'atto di compravendita dell'appartamento sito nel condominio di Via Goethe 26/d allegato dalla convenuta è datato 28.1.2009, la diffida inoltrata dalla stessa (doc. n. 24, allegato CP_4 alla seconda memoria istruttoria) è datata 4.11.2011, e, ancora, che i verbali di assemblea condominiale prodotti da costei (doc. nn. 11-13-15-17) sono tutti postumi al 2003, e dunque riferiti ad epoca posteriore al decorso del ridetto termine utile a impedire/contestare il possesso esclusivo del bene da parte dei coniugi . Atti interruttivi non sono stati Controparte_9 compiuti dalla terza chiamata che ha vissuto unitamente al coniuge dal gennaio Persona_1
1983 al 2005 nell'appartamento poi venduto alla , ma che per come ribadito dalla CP_4 stessa a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.7.2014, ha assunto nei confronti dei riassumenti atteggiamento di “mera tolleranza ad acconsentire la temporanea occupazione di alcune porzioni di parti condominiali da parte di e Parte_1 [...]
salvo sollecitare ad ogni occasione la liberazione degli stessi dagli oggetti di loro Pt_2 proprietà” (cfr. ripresa anche a pag. 2 della terza memoria istruttoria).
Ad escludere la fondatezza della tesi difensiva della mera tolleranza valgono tuttavia le rammentate condotte realizzate dagli attori dal 1982, avendo essi provveduto alla chiusura del
16 vano mediante l'apposizione di una serratura: trattasi di comportamento che evidenzia, secondo
l'id quod plerumque accidit, la radicale intenzione di non permettere ad altri in alcun modo l'utilizzo del bene (ex multis Cass. Civ. n. 1426 del 27.1.2004; n. 14819 del 30.6.2014, e, da ultimo, lo stesso provvedimento menzionato nell'ordinanza di rinvio, ossia l'ordinanza n. 8404 del 26.3.2019).
Emerge in conclusione la sussistenza degli elementi utili a determinare l'usucapione dello spazio utilizzato dai coniugi e nel condominio sito in Padova, Via Goethe 26/D, Pt_1 Pt_2
indicato nella planimetria di cui al doc. 2 dell'atto di citazione di prime cure.
Con riguardo, invece, alla compatibilità del bene da usucapire coi diritti in re aliena insistenti sullo stesso - secondo elemento rimesso alla valutazione del presente Collegio nell'ordinanza di rinvio – si premette che il C.T.U. incaricato nel primo grado di giudizio, ha precisato a pag. 3 dell'elaborato peritale: “All'interno del vano si rileva la presenza di tubazioni con cavi elettrici
e telefonici della linea montante condominiale, tubazione dell'acqua condominiale, un punto luce con quattro prese elettriche collegate al contatore privato degli attori, scaffalature in ferro con oggetti domestici vari e un congelatore. I contatori si trovano fuori dal predetto vano e precisamente a ridosso delle pareti del vano scala.”.
L'elencazione dei beni comuni di cui al n. 3) dell'art. 1117 c.c., ossia: “le opere, le installazioni,
i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”, non ha carattere tassativo, ma
17 si limita a riconoscere la natura di condominialità a tutti gli impianti e le opere che, seppur non indispensabili, sono destinati a servizi di uso e godimento comune. Per tal motivo, come sottolineato anche nel provvedimento di rinvio, la proprietà esclusiva di un locale, ovvero il suo possesso esclusivo uti dominus prodromico all'acquisto della proprietà, non esclude che esso, in ragione delle sue caratteristiche, sia gravato da un peso finalizzato a soddisfare utilità dei restanti condomini.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “la collocazione in un vano (o altro ambiente o spazio) compreso nel perimetro del (o parte di esse) Parte_8 Parte_11 dell'impianto termico centralizzato, o di altro servizio comune, non rende di per sé quel vano insuscettibile di autonomo ed esclusivo diritto di proprietà, salve le limitazioni di tale diritto – concretanti corrispondenti servitù – correlata all'obbligo di consentire e conservare la destinazione di tali tubazioni al servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale» (ex multis Cass. Civ., n. 5978 del 19.5.1992, poi ripresa anche in Cass. Civ., n. 776130.3.2010).
Alla luce dei motivi esposti, non v'è motivo di ravvisare incompatibilità tra la proprietà esclusiva del vano oggetto di causa coi diritti in re aliena eventualmente costituiti sullo stesso (non oggetto di domanda di accertamento in questo giudizio di rinvio), in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, ben potendo sussistere servitù a favore degli altri condomini, comportanti l'obbligo di consentire e conservare la destinazione delle tubazioni a servizio ed a vantaggio dell'intero edificio condominiale, e di non apporre ostacoli ad eventuali interventi riguardanti le tubazioni presenti nel vano usucapito (quali ispezioni, sopralluoghi, etc.), attesa la necessità di non alterare la destinazione degli impianti al servizio di tutti i condomini e di garantirne il loro corretto funzionamento.
In conclusione, merita accoglimento la domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale
18 del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/D, proposta da e . Parte_1 Parte_2
Non vi è invece luogo a provvedere sulla richiesta attorea di ordine di trascrizione.
Per effetto della generale previsione dell'articolo 2674, comma 2, c.c., il conservatore non può rifiutare gli atti del proprio ufficio, salva l'ipotesi prevista dal comma 1° che ammette casi di ricusazione della ricezione della nota di trascrizione che presenti determinate irregolarità. La previsione va coordinata con il successivo 2674 bis c.c. che disciplina l'ipotesi della trascrizione con riserva, che consente all'organo di eseguire la formalità con una modalità tale da gravare la parte interessata dell'attivazione della speciale procedura di controllo giudiziario. Vi è poi il complesso delle disposizioni che individuano gli atti da trascrivere (artt. 2643 e segg. c.c.).
Le uniche ipotesi positivamente previste di ordine da emettersi dal tribunale nei confronti del conservatore sono quelle di cancellazione della trascrizione di alcune specifiche domande giudiziali a mente dell'articolo 2884 c.c., in cui la cancellazione della trascrizione è ordinata con sentenza o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria: la disposizione rinvia all'articolo 2668, comma 2, c.c. il quale, a sua volta, si riferisce alle pronunzie relative alle domande di cui agli articoli 2652 e 2653 c.c. secondo quanto previsto nel comma 1°. Tale ordine
è espressamente previsto a causa dei gravissimi danni che una simile procedura potrebbe produrre
(si pensi alla erronea cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale) sicché il conservatore si attiene all'ordine del tribunale per provvedervi.
In conclusione, dall'insieme della disciplina richiamata si ricava che non esistono ipotesi nelle quali il tribunale all'esito di un ordinario giudizio tra privati possa ordinare al conservatore (ora
) di procedere alla trascrizione di un atto: si tratterebbe di un ordine che Controparte_10 verrebbe impartito alla pubblica amministrazione in un ambito nel quale è la medesima amministrazione che dispone di autonomi poteri in ordine al relativo procedimento, laddove è
19 noto che la P.A. può essere destinataria di un provvedimento che gli imponga un facere solo nei limiti di cui alle norme in materia di contenzioso amministrativo come chiarito da Cassazione 21 ottobre 1993, n. 10434 che, in motivazione, confermando una sentenza della corte d'appello che aveva revocato l'ordine di trascrizione di una sentenza di mero accertamento emessa dal tribunale, ha sottolineato: “Va comunque rilevato che l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'articolo 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e, dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc." (v. anche Cass., n.
16853/2005).
Nella specie, al fine di favorire i successivi adempimenti, appare solo utile precisare che il vano oggetto del giudizio è identificato in: a) Foglio 156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110 del
Catasto Terreni Comune di Padova;
b) Foglio 156, mappale 375 del Catasto Fabbricati Comune di Padova, ma, trattandosi di bene comune, ad oggi non risulta censito, bensì solo riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità facenti parte del (doc. 2 del fascicolo di primo Parte_8 grado att.), ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”, così come rilevato anche dal
C.T.U. alle pagg.
8-9 dell'elaborato peritale (“Il vano è regolarmente riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte il fabbricato , tranne che per Parte_8
l'indicazione dell'altezza che risulta essere di effettivi m 1,63 anziché m 1,40”), che, nel medesimo elaborato ha rappresentato: “nel caso in cui fosse accettata la domanda di usucapione, sarà necessario procedere con una variazione catastale atta all'identificazione del bene”, adempimento preliminare che dovrà essere svolto a cura e spese della parte interessata.
A quanto sopra consegue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo e secondo grado dalla convenuta riferita al rilascio e allo sgombero da persone e/o CP_4 cose, anche interposte, di detto spazio in favore del condominio, nonché della domanda di
20 condanna degli odierni attori in riassunzione ex art. 96, comma 3, sempre dalla stessa avanzata in quella sede, pur essendo nella presente la rimasta contumace. CP_4
Con riguardo alla questione relativa alle conseguenze scaturenti dalla contumacia di una delle parti in sede di rinvio, ed in particolare alla possibilità di inferire da tale scelta processuale una implicita volontà di rinuncia vuoi ai motivi di appello a suo tempo ritenuti assorbiti dalla sentenza cassata, vuoi alle domande ed alle eccezioni di merito dalla parte proposte in quel grado (nella specie accolte) e di nuovo attuali per effetto della cassazione, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito l'indirizzo prevalente secondo cui “salvo che si sia formato un eventuale giudicato interno, il giudice di rinvio, anche nella contumacia di una delle parti, è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande o eccezioni di merito a suo tempo proposte, senza che possa correttamente sostenersi che sia necessaria una formale ed espressa riproposizione. In questa chiave deve quindi ribadirsi che (cfr. da ultimo Cass. n. 19452/2023), poiché le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte - essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio, - le conclusioni espressamente rassegnate possono al più indurre a ravvisare una incompatibilità con la volontà di riproporre innanzi al giudice di rinvio alcune delle domande o eccezioni già proposte, dovendosi nel silenzio ovvero nella contumacia, ritenere doveroso il riesame delle domande ed eccezioni da parte del giudice di rinvio” (Cass., n.
12065/24).
Assumendo di conseguenza per la prima volta attualità nella presente sede la domanda di garanzia per evizione svolta dall'originaria convenuta nei confronti della terza chiamata, la stessa deve tuttavia essere rigettata non avendo la parte onerata fornito nessun elemento atto a ritenere che la dichiarazione di proprietà esclusiva del vano usucapito dagli attori in riassunzione giustifichi
21 la riduzione del prezzo dalla prima corrisposto alla seconda per l'acquisto dell'appartamento (e delle connesse quote comuni): si tratta infatti di un locale il cui utilizzo condiviso da parte dei condomini era sostanzialmente limitato alla sua natura di vano tecnico, che esso di fatto continuerà a svolgere, come si è detto, in presenza dei presupposti per l'accertamento delle servitù corrispondenti a carico del bene riconosciuto come di proprietà esclusiva dei coniugi
; non se ne ricava pertanto il venir meno di utilità a danno della convenuta Controparte_9
chiamante in causa né si può ritenere che la sua unità esclusiva abbia un minor valore per effetto del riconoscimento di una situazione che in fatto si era da tempo consolidata al momento dell'acquisto da parte della . CP_4
Dev'essere invece rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, proposta nei confronti della convenuta , non assumendo la resistenza di costei connotati di CP_4 temerarietà.
***
La riforma della sentenza cassata implica la nuova regolamentazione delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità, e, infine dell'odierna fase processuale.
Si deve disporre la compensazione integrale delle spese nei confronti di e Controparte_1 [...]
che si sono costituiti al solo fine di prestare acquiescenza alle domande attoree, CP_2 riconoscendo che sussistevano i presupposti per il relativo accoglimento.
Dev'essere invece disposta la rifusione delle spese anticipate da parte attrice per tutti i gradi di giudizio a carico della convenuta soccombente , in ragione della sua infondata Controparte_5 resistenza.
22 Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra gli attori ed i convenuti contumaci, in difetto di effettivo contenzioso tra le parti nonché tra la convenuta CP_4
CP_1
da un lato e la terza chiamata nonché il suo erede Citton, subentrato in grado
[...]
d'appello, dall'altro, avendo tali parti assunto nel contenzioso posizioni sostanzialmente omogenee ed avendo la prima dimostrato disinteresse in relazione alla (infondata) domanda di garanzia per evizione a suo tempo proposta, non costituendosi nel presente grado di giudizio, al pari della controparte.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di legge, secondo valori prossimi ai medi, in relazione allo scaglione previsto per causa di valore tra € 1.100,00 e € 5.200,00.
Gli attori in riassunzione hanno infine diritto a vedersi restituiti, come richiesto e documentato dai doc. nn. 12 a-b-c-d-e-f, le somme corrisposte in osservanza delle due sentenze di merito, con interessi al tasso legale da ciascun pagamento (cfr. Cass., n. 34011/2021).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara che e hanno acquistato per usucapione Parte_1 Parte_2
ventennale ex art. 1158 c.c. il diritto di proprietà del vano posto nel sottoscala condominiale del fabbricato sito in Padova, via Goethe 26/d, censito al Catasto Terreni Comune di Padova: Foglio
156, Mappale 375, Ente Urbano di mq 1110 e al Catasto Fabbricati Comune di Padova, Foglio
156, mappale 375, riportato nelle planimetrie catastali di tutte le unità facenti parte del condominio, ove ne è indicata la funzione di “ispezione tubi servizi”;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di ordine all'Ufficio della Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Padova di provvedere alla trascrizione della decisione di cui al capo che
23 precede;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra gli attori in riassunzione e i convenuti in riassunzione , Controparte_1 Controparte_2 [...]
anche quale erede di , ; Parte_5 Per_2 Parte_6 Controparte_3
4. condanna a corrispondere a favore degli attori in riassunzione le spese di lite Controparte_5
di tutti i gradi di giudizio che liquida in:
a) € 1.720,00 per il giudizio di primo grado, di cui € 1.595,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 125,00 per esborsi;
b) € 3.074,00 per il giudizio di secondo grado, di cui € 2.500,00,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 574,00 per esborsi (comprese spese di registrazione della sentenza di primo grado);
c) € 2.298,00 per il giudizio di legittimità, di cui € 1.875,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 423,00 per esborsi (comprese spese di registrazione sentenza d'appello);
d) € 3.089,00 per il presente giudizio di rinvio, di cui € 2.915,00 per compenso di avvocato oltre spese generali, iva (se ed in quanto dovuta per legge) e cpa come per legge nonché € 174,00 per esborsi;
5. rigetta ogni altra domanda proposta tra le parti;
6. dichiara integralmente compensate le spese tra e , anche quale Controparte_5 Parte_4
erede di Persona_1
7. condanna e , anche in qualità di erede di a Controparte_5 Parte_4 Persona_1
restituire a e ex art. 389 c.p.c. quanto ricevuto per rifusione Parte_1 Parte_2
24 delle spese del primo grado di giudizio, di C.T.P. e di C.T.U., nonché di appello, con interessi dalla data del singolo pagamento sino al saldo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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