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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Sezione minorenni composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente
dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Mariano Manca Giudice onorario dott. Marcella Garau Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 205/2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. PINNA PARPAGLIA CARLO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. CHERCHI CRISTINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO e e in persona del curatore speciale CP_2 CP_3 omiciliati presso lo studio dell'avv. CP_4
che li rappresenta e difende quale curatore speciale;
CP_4
APPELLATI e PROCURA GENERALE INTERVENUTA OGGETTO: decadenza responsabilità genitoriale. All'udienza del 23.10.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte – in via principale e Pt_1 nel merito, accogliere per i moti i dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, nell'ambito del giudizio N. 47/2023 R.G., notificata e pubblicata in data 11 aprile 2025, 1. Annullare la sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari e, per l'effetto, revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nei confronti dell'appellante e incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare interventi di
1 sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere dei figli, così da affiancare alla madre un soggetto terzo, con la finalità di supportarla ed eventualmente assisterla nello svolgimento dei propri compiti, nonché con la finalità di supportare e assistere i minori. Salvezze illimitate. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato voglia la Corte 1) contrariis reiectis;
2) CP_1 rigettare poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'atto d'appello proposto dalla Sig.ra , avverso la sentenza n. 68/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari in 11.4.2025; 3) confermare per l'effetto la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dei minori: voglia la Corte 1) rigettare il proposto gravame, in quanto inveritiero in fatto ed infondato in diritto e per l'effetto confermare la sentenza 68/2025, R.G. N. 47/2023 R.G., resa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, precisando che nell'interesse dei minori è stata depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari istanza di ammissione al patrocinio gratuito. Nell'interesse della Procura Generale: confermare la sentenza appellata. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 68/2025, emessa in Parte_1
5, con cui il Tribunale per i Minorenni di Sassari:
- dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori, ; CP_2 CP_3
- confermava l'affidamento dei minori alla nonna materna, Persona_1
;
[...]
- disciplinava gli incontri con la madre “unicamente in forma protetta, nei tempi e con le modalità che saranno definite dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Olbia, di concerto con gli operatori degli altri Servizi incaricati degli interventi di sostegno in favore dei minori, dei genitori e dell'affidataria”;
- disponeva che i minori potessero “incontrare il padre nei tempi e con le modalità che saranno definite dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Olbia, di concerto con gli operatori degli altri Servizi incaricati degli interventi di sostegno in favore dei minori, dei genitori e dell'affidataria, i quali dovranno prevedere un percorso preliminare di incontri protetti fino a che i minori non manifesteranno disponibilità ad accedere a incontri liberi”;
- incaricava i Servizi Sociali del Comune di Olbia “-di garantire idoneo sostegno educativo e psicologico ai minori;
-di garantire idoneo sostegno alla genitorialità a entrambi i genitori;
-di garantire sostegno all'affidataria; -di definire tempi e modalità degli incontri protetti tra la madre e i minori;
-di definire tempi e modalità degli incontri tra i minori e il padre, secondo i criteri indicati in espositiva”;
2 - prescriveva ai genitori di aderire ai percorsi di sostegno disposti in loro favore. La , in particolare, si è doluta della decisione nella parte in cui la Pt_1 dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale facendo unicamente riferimento alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolta, ed a causa della quale era stata condannata in via definitiva ad otto anni di reclusione per maltrattamenti ai danni del nipote, ed in difetto dei necessari presupposti di legge previsti per l'adozione di tale gravissimo provvedimento ablativo nei rapporti con i suoi figli. Si sono costituiti in giudizio il padre, , ed il curatore speciale dei CP_5 minori, avv. resistendo all'appello di cui hanno entrambi CP_4 chiesto il rigetto perché infondato. È intervenuta in giudizio la Procura Generale concludendo per il rigetto del gravame. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Il procedimento de quo era promosso in data 9.6.2023 con ricorso ex artt. 330 e 336 c.c. e 374bis.2 e ss cpc dal pubblico ministero minorile, il quale fondava le sue richieste di provvedimenti a tutela dei minori, nata CP_2
l'11.2.2009 e nato il [...], richiama olare, CP_3
l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il nucleo familiare dopo le vicende di cronaca giudiziaria che avevano coinvolto la madre, e nella quale si dava atto che i minori erano stati affidati provvisoriamente alla nonna materna dopo che la madre era stata ristretta in carcere per espiazione della pena definitiva ad otto anni di reclusione per i gravi maltrattamenti in danno del nipote minorenne del padre dei bambini,
, commessi dalla in concorso con il cognato e la moglie di CP_1 Pt_1 el minore. Per ta , con ordinanza del 9.12.2019, alla Pt_1 era stata prima applicata la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente attenuata con applicazione degli arresti domiciliari, fino alla sua definitiva carcerazione in esecuzione della sentenza definitiva di condanna. I due minori, durante la detenzione della , erano rimasti con il padre per Pt_1 poi riprendere a convivere anche con la madre durante la detenzione domiciliare fino alla condanna definitiva. Nella sentenza erano riassunte le argomentazioni poste a sostegno del ricorso della procura ed in particolare, quanto ai rapporti minori/padre, che “la minore aveva sviluppato un rifiuto nei confronti del padre, lamentando che egli CP_2 abusava di alcol, in passato era stato spesso verbalmente aggressivo sia nei confronti della madre che nei confronti suoi e del fratello, così da generare un clima familiare di costante tensione con interventi punitivi inadeguati….Già all'epoca del ricorso, non desiderava pertanto avere alcun rapporto con CP_2 il padre che, secondo quanto da lei dichiarato, le creava disagio e verso il quale non nutriva sentimenti di affetto. Anche mostrava resistenza nei CP_3 confronti della figura paterna. La relazione evidenziava peraltro che il signor
3 nonostante la gravità della situazione e le difficoltà relazionali con i CP_1 figli, aveva rifiutato la proposta di intraprendere un percorso di sostegno con l'educatore di riferimento dei bambini” e, quanto ai rapporti minori/madre, che
“il Pubblico Ministero rilevava il concreto pericolo di pregiudizio per i figli, in ragione degli specifici reati per i quali era stata condannata (maltrattamenti ai danni del nipotino, concretizzatisi in vere e proprie sevizie e torture), soffermandosi sulla crudeltà mostrata nei confronti del bambino che all'epoca aveva appena undici anni, del coinvolgimento dei suoi stessi figli nel denigrare il nipote stesso”. Il tribunale, sentiti i genitori ed i minori nonché gli assistenti sociali e gli operatori coinvolti, acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e disposta c.t.u. per una valutazione sulla capacità genitoriale con la nomina della psicologa Dott.ssa , accoglieva la domanda di decadenza Persona_2 della madre formulata lla repubblica, ritenendo che erano emerse “una grave compromissione delle competenze genitoriali della GN
, da ricondursi alle modalità relazionali instaurate con i figli, simbiotiche e Pt_1 fortemente manipolatorie, e alla scarsa capacità di comprenderne gli stati emotivi” nonchè “.. gravi carenze sotto il profilo emotivo-relazionale da ricondursi all'ipercontrollo, alla manipolazione psicologica e alla carenza di controllo sulle risposte emotive”, posto che, nonostante quanto accaduto, “..La GN percepisce come indiscutibile il suo valore di madre e non riconosce appieno la valenza traumatica sui figli della propria vicenda giudiziaria: unico trauma riconosciuto è quello legato alla sua lontananza, senza che alcun valore sia attribuito ai fatti specifici per i quali è stata condannata” e “..La GN valorizza per contro la valenza traumatica degli agiti paterni e di alcune esperienze scolastiche, peraltro non particolarmente significative”, pervenendo alla conclusione che “La GN ha costruito la sua genitorialità in Pt_1 termini simbiotici e totalizzanti con confini poco definiti anche nella dimensione corporea, come traspare dallo scambio di baci sulla bocca, e scarsa separazione tra l'intimità affettiva e quella amorosa, come esemplificato dalla teatrale proposta di fidanzamento fatta da alla madre (fg. 54 CP_3 relazione). Non avendo percezione delle conseguenze negative che ciò provoca nei figli di fatto, al di là di una adesione formale, rifiuta prescrizioni e sostegni dei quali non comprende significato e utilità”. Ancora, in forza di quanto accertato nella c.t.u., il tribunale osservava che
“queste dinamiche relazionali hanno fortemente condizionato e tuttora condizionano anche l'accesso alla figura paterna, rifiutato apoditticamente dai minori, con conseguente ulteriore rischio evolutivo” e che “la GN non Pt_1 appare peraltro in grado di comprendere la disfunzionalità del suo modo di operare e ciò aumenta, a giudizio della consulente, la probabilità di ripetizione di schemi di funzionamento che se non adeguatamente supportati e corretti potrebbero inficiare ulteriormente l'adeguato sviluppo emotivo dei minori”, tanto da ritenere “altamente pregiudizievole che la madre venga lasciata in balia di sé stessa insieme ai minori in una relazione invischiante, senza
4 supporto adeguato che la sostenga nel cambiamento delle modalità disfunzionali attualmente in atto”. Il giudice di primo grado perveniva, pertanto, alle seguenti conclusioni: “La GN ha attuato uno stile genitoriale gravemente pregiudizievole per i Pt_1 suoi figli, con i quali ha strutturato un rapporto di tipo manipolatorio tanto più pregiudizievole se si considerano la natura dei gravi fatti per cui è stata condannata, la sua attuale condizione detentiva e l'assoluta incapacità di autocritica rispetto alle condotte disfunzionali messe in atto. Ad aggravare il pregiudizio dei minori contribuisce poi il suo atteggiamento rispetto alla figura paterna che, sebbene non priva di criticità e fragilità, con adeguato supporto avrebbe potuto e tuttora potrebbe divenire una risorsa importante per i figli. I minori hanno infatti interiorizzato la visione completamente negativa del padre che la madre propone loro senza che vi sia uno spazio per recuperarne la parte positiva. La GN non è consapevole “che i figli possano soffrire per l'assenza della componente paterna”, nell'errato convincimento di poter da sola esaurire ogni bisogno dei figli in una dimensione esclusiva e ipercontrollante. In ragione delle disfunzionalità relazionali e dei conseguenti rischi evolutivi per i minori, i rapporti madre-figli dovranno proseguire in forma protetta e anche alla GN
dovrà essere garantito idoneo sostegno, nella prospettiva del recupero Pt_1 del suo ruolo genitoriale dopo la scarcerazione. Rispetto al padre invece si ritiene sufficiente l'applicazione di prescrizioni con prosecuzione degli interventi di sostegno con l'auspicio che egli possa riappropriarsi in futuro del proprio ruolo genitoriale. Al momento attuale i minori non possono che restare affidati alla nonna materna. La frattura relazionale con il padre non consente infatti alcuna soluzione diversa”. Orbene, secondo la non sono, invece, ravvisabili i presupposti per una Pt_1 declaratoria di dec , dal momento che il ricorso della procura della repubblica era accolto esclusivamente in forza del riferimento alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolta e senza considerare che per tutto il periodo trascorso ai domiciliari insieme ai figli “nessuno, né i servizi né la scuola né alcun altro ha avuto lamentele di alcun tipo su presunte manchevolezze genitoriali della sig.ra ”. Il tribunale, ad avviso dell'appellante, confondeva Pt_1
“il ruolo della come partecipe della vicenda del nipote con il ruolo della Pt_1
come madre di e ” e la sentenza “era intrisa di pregiudizio Pt_1 CP_2 CP_3 re ci si sarebbe i l valutare se sia stata e Parte_1 fosse una buona madre per e;
la vi ha già vista CP_2 CP_3 responsabile e sta già scontando la propria pena”. Inoltre, sempre secondo l'appellante, la decisione si fondava unicamente sulle conclusioni della c.t.u.
“errate, distorte e prive di supporto scientifico solido”, dal momento che l'ausiliare riteneva ““simbiotico” un legame affettivo profondo tra madre e figli, interpretandolo in chiave patologica senza riscontri clinici né fondamento psicodiagnostico” mentre “le dinamiche osservate rientrano in un normale rapporto madre-figli, sviluppatosi in un contesto di difficoltà familiare, e non dimostrano né dipendenza patologica né dinamiche dannose” e “le
5 manifestazioni di affetto e prossimità, interpretate come eccessive, rientrano invece nella norma in situazioni di instabilità familiare”. Infine, la ha lamentato l'eccessività del provvedimento rispetto alle Pt_1 effettive carenze riscontrate, dato che era “..una mamma premurosa, pienamente consapevole dei propri errori, che ha come unico scopo di vita i propri figli, i quali vedono nella madre l'unico genitore portatore di amore ed affetto, che hanno già subito un abbandono e ai quali deve essere necessariamente evitato un ulteriore lacerante abbandono” e che in sentenza non erano adeguatamente considerate “le risultanze della CTU favorevoli all'appellante, quali la “buona capacità di tale madre ad occuparsi dei bisogni primari dei figli, una adeguata conoscenza dei comportamenti, delle loro esperienze quotidiane e frequentazioni sociali, ed una percezione approfondita della loro storia di sviluppo” nonchè il fatto che la stessa sia stata ritenuta “molto adeguata sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni materiali dei figli” (grassetto del testo). Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c., “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Ciò posto, l'appello non è fondato. A differenza di quanto sostenuto nel gravame, infatti, non è vero che il tribunale fondava la sua decisione esclusivamente sulla grave vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolta la , posto che, al contrario, la Pt_1 statuizione di decadenza veniva ampiamente motivata non solo con riguardo a tale gravissima vicenda ma altresì considerando, da un lato, l'accertata compromissione della capacità genitoriale della e gli importanti profili di Pt_1 criticità personologica, riconducibili “alle modal lazionali instaurate con i figli, simbiotiche e fortemente manipolatorie, e alla scarsa capacità di comprenderne gli stati emotivi” nonchè “all'ipercontrollo, alla manipolazione
6 psicologica e alla carenza di controllo sulle risposte emotive” e, dall'altro, i pregiudizi conseguenti in danno dei due minori. Nonostante, invero, la sentenza penale di condanna della per gravi Pt_1 maltrattamenti in danno di un minore - e che verosimilmente erano stati anch'essi il frutto delle criticità personologiche riscontrate in capo alla - Pt_1 come efficacemente evidenziato nella relazione tecnica, prima, la sentenza, poi, la ha sempre continuato a percepire “come indiscutibile il Pt_1 suo valore di ma a non riconoscere “appieno la valenza traumatica sui figli della propria vicenda giudiziaria”, “l'unico trauma riconosciuto è quello legato alla sua lontananza, senza che alcun valore sia attribuito ai fatti specifici per i quali è stata condannata” mentre “valorizza per contro la valenza traumatica degli agiti paterni e di alcune esperienze scolastiche, peraltro non particolarmente significative”. In buona sostanza, anche a prescindere dalla vicenda giudiziaria, emerge dalla c.t.u. in atti - basata sia sull'esame clinico della GN sia sul confronto diretto con gli operatori coinvolti sia su specifici test psicologici - che la , Pt_1 pur avendo dimostrato di “provare dei sentimenti veri e sinceri nei confronti di e ”, presenta “una scarsa capacità di comprenderne gli stati CP_2 CP_3 emotivi”, laddove, come emerge dai colloqui con la c.t.u., attribuisce ogni colpa alla figura paterna o a traumi subiti dai minori a scuola, sottovalutando quello legato alla sua vicenda giudiziaria e al rapporto totalizzante e simbiotico instaurato con i due minori e “spostando il focus sulla sofferenza scaturita dalla privazione della sua presenza, e non pertanto legata al contenuto dei fatti per i quali è stata condannata”. Inoltre, la pur manifestando a parole “la Pt_1 disponibilità ad accogliere prescrizioni e gni in merito alla genitorialità, .. di fatto sapientemente li allontana, ritenendo unico e solo il proprio valore come madre, faticando a dare un significato a ciò che sembra discostarsi dalla propria linea di pensiero”. Del resto, basti pensare che la ha scelto di non riferire direttamente nulla Pt_1 di preciso della sua vicenda giudiziaria ai due figli, che non vuole neppure incontrare in carcere – nonostante, peraltro, il contrario parere degli operatori (vedi udienza 7.3.2024 e relativa relazione in cui l'assistente sociale del Comune di Olbia riferiva che “.. sarebbe positivo per i minori poter incontrare con continuità la madre presso l'Istituto carcerario in presenza di un educatore. Ciò consentirebbe di avviare un percorso di supporto”) - e ciò fino a quando, in seguito al suicidio del nipote, come si vedrà oltre, aveva dovuto, incalzata dalle assistenti sociali, comunicare ai figli tale terribile ulteriore sviluppo della vicenda. Peraltro, quando la c.t.u. le chiede delle ripercussioni di tale vicenda sulla vita dei figli, si limita a riferire che sicuramente rimarranno delusi ma che è certa che tutto andrà per il meglio grazie al loro rapporto, sminuendo la gravità di quanto accaduto (“beh, sicuramente rimarranno delusi, perché come vi ho detto prima non si aspettano che una mamma, come sono stata io per loro, abbia potuto fare una cosa del genere, però penso che il nostro rapporto non cambi. Assolutamente, non voglio essere presuntuosa, però conosco i miei figli,
7 conosco il nostro vissuto e conosco il nostro rapporto, conosco ciò che siamo uno per l'altro, e sono certa che è una cosa che non ci dividerà mai, anzi rimarremo comunque sempre uniti, e affronteremo questa cosa insieme e non sarà di ostacolo sicuramente riprendere la nostra vita in mano...”). Quando invece le viene chiesto “se vi siano dei comportamenti dei figli che destino in lei una qualche preoccupazione”, la , pur riferendo di essere a Pt_1 conoscenza del fatto che la figlia aveva cominciato ad adottare comportamenti autolesionisti, li collega unicamente al fatto che non riesce “a gestire il CP_2 dolore perché vuole la sua mamma”. I profili personologici di ipercontrollo e manipolazione psicologica riscontrati dalla c.t.u. nella sua relazione erano stati evidenziati anche dalla dott.ssa Per_3
, funzionario giuridico pedagogico che aveva in carico la in ambito
[...] Pt_1 carcerario, la quale, sentita all'udienza del 7.3.2024, riportava la inclinazione
“ipercontrollante” della rispetto ai figli (“Posso confermare che la GN Pt_1
è ipercontrollante rispetto ai figli e rispetto all'operato della propria Pt_1
e. E' lei che gestisce e controlla a distanza la vita dei propri figli anche se si trova all'interno dell'Istituto. Condivido pertanto l'opportunità che eventuali incontri avvengano in forma protetta.”), tanto che il Tribunale per i Minorenni, con ordinanza ex art. 473bis.22 cpc del 7.3.2024, disponeva che “nelle more della presente procedura tutti i rapporti tra i minori e la madre, ivi comprese le telefonate, siano gestiti in forma protetta o comunque facilitata, con l'intervento di personale del Servizio educativo territoriale e/o della Casa Circondariale ove è detenuta la GN ”. Pt_1
Inoltre, è emerso nella c.t.u. che il rapporto totalizzante creato dalla Pt_1 aveva di fatto escluso completamente la figura paterna, rendendo van sforzo di ricostruire il relativo rapporto genitoriale e ciononostante il padre, maggiormente consapevole dei suoi “limiti e difficoltà”, avesse infine aderito ai percorsi proposti dai Servizi. Invero, secondo la c.t.u. attraverso l'attivazione di una dinamica relazionale simbiotica “per cui il legame instauratosi tra i figli e la madre è basato non sulla fiducia, ma sulla paura di perdere l'affetto e la vicinanza del genitore”, per riavvicinare i figli al padre “.. è fondamentale che la madre cambi le sue modalità in favore di tale rapporto, perché i figli si sentano “autorizzati” ad accedervi”. Sul punto, la c.t.u. riportava nella relazione anche quanto riferitole direttamente dall'assistente sociale dott.ssa Doro in merito: “Quindi si tenta con i bambini di riflettere su quello che li blocca, in qualche modo, nel rincontrare il padre e insomma riparlarci. Loro risultano molto chiusi e resistenti e portano delle motivazioni stereotipate, nel senso, 'sì, perché papà non è stato un padre, non è mai stato un padre'…Poi, quando cerca di scendere sui fatti concreti, si ha difficoltà ad individuarli, nel senso che loro ricordano degli eventi molto lontani nel tempo, però quando si riporta la situazione al presente loro incontrano difficoltà a trovare degli eventi, dei comportamenti del padre, attuali o comunque relativi a qualche mese fa, quando loro hanno deciso di interrompere. Perché loro circa un anno fa lo vedevano con la nonna a casa della mamma. Poi a un certo punto, all'improvviso, 'non lo vogliamo mai più vedere'. Quindi io ho chiesto 'ma papà,
8 ha fatto qualcosa, ha detto qualcosa?. E non siamo mai riusciti a individuare dei fatti…loro dicono di non volerlo perdonare, di non voler essere pressati in tal senso. Il papà a sua volta risulta essere molto più collaborativo, nel senso che se all'inizio al servizio non lo è stato, Insomma, da circa un annetto risulta essere molto più collaborativo e disponibile. Ci chiede supporto rispetto ai bambini, ci chiede di essere aiutato a ricongiungersi…. ma purtroppo quando si tratta del papà non è consentito l'accesso, è proprio quello che abbiamo rilevato.” Come efficacemente riassunto in sentenza, infatti, “il rischio rilevato dalla consulente è che i minori non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma e dalla nonna che si attiene alle direttive della figlia, la quale, come rilevato dal personale educativo del carcere e già sopra evidenziato, non ha mai smesso di esercitare il proprio ruolo anche a distanza. Il legame simbiotico con la madre è infatti basato non sulla fiducia ma sulla paura dell'abbandono e ciò impedisce che sviluppino un autentico pensiero critico. Queste dinamiche relazionali hanno fortemente condizionato e tuttora condizionano anche l'accesso alla figura paterna, rifiutato apoditticamente dai minori, con conseguente ulteriore rischio evolutivo”. Quanto ai profili positivi riscontrati dalla c.t.u., e che secondo l'appellante non sarebbero stati adeguatamente valutati dal tribunale, è opportuno sottolineare come la stessa dott.ssa , sentita all'udienza del 2.12.2024, abbia Per_2 precisato che le criticità rilevate nella madre “attengono alla sfera emotivo- relazionale e non sono da riferire specificamente alla vicenda occorsa ma rappresentano un tratto caratteristico dell'atteggiamento genitoriale della GN”, anche se effettivamente la stessa risulta “molto adeguata sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni materiali dei figli”. Ciononostante, i profili di criticità rilevati nella sfera emotivo-relazionale si sono dimostrati idonei a fondare un grave pregiudizio sui minori, come stigmatizzato dalla c.t.u. anche all'udienza del 2.12.2024, dove, sentita dal tribunale all'esito del deposito della sua relazione, dopo avere richiamato “gli episodi di cutting di e .. di aggressività di ”, la dott.ssa evidenziava in CP_2 CP_3 Per_2 modo particolare le ragioni di maggior preoccupazione in punto di pregiudizio per i due minori nella relazione “simbiotica e totalizzante” tessuta dalla madre (“Ciò che ha destato in me particolare preoccupazione è l'assenza di confini all'interno della relazione con la mamma che sembra priva di confini. Non vi è differenziazione tra una dimensione affettiva e una dimensione amorosa. Mi riferisco agli scambi di baci sulle labbra tra e la mamma e anche tra la CP_3 mamma e che tuttavia sembra sti o a prendere le distanze.. CP_2
fa una proposta di matrimonio alla mamma e numerosi sono altri CP_3 connessi a tale criticità. La GN ha costruito la sua Pt_1 genitorialità in termini simbiotici e totalizzanti. Se è normale che i bambini idealizzino una mamma ma nella vicenda che ci occupa osservo che i bambini non sono riusciti a sviluppare alcuna riflessione critica sulla mamma. Non trovo anomalo che i bambini abbiano detto alla mamma che la perdonano nonostante gli sbagli che ha fatto. Trovo tuttavia disfunzionale che rispetto a
9 quanto commesso dalla mamma abbiano reagito con distacco emotivo. Mi sarei aspettata quantomeno un'espressione di dolore. Da ciò evinco il rischio che i bambini non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma. In questo contesto relazionale non è certo favorito l'accesso alla figura paterna e questo è un altro rischio evolutivo”). Come sostenuto nella sentenza impugnata, “l'anomalia non risiede nel fatto che idealizzino la madre e abbiano detto di volerla perdonare per gli errori commessi, ma nel distacco emotivo manifestato rispetto alla vicenda che vede protagonista la mamma”. Nella c.t.u. sono riportate le reazioni dei due minori descritte dall'assistente sociale quando la madre, incalzata dagli operatori, aveva comunicato ai minori la notizia del suicidio del cugino , il nipote Per_4 coinvolto nella vicenda di maltrattamenti. in tale frangente aveva CP_3 ricordato il cugino addirittura menzionando azioni violente compiute ai suoi danni dalla madre e poi aveva cambiato subito discorso, aveva invece CP_2 un crollo emotivo, ma poi il discorso si era subito interrotto e nessuno negli incontri successivi ne aveva più parlato. Evidentemente i minori adottano meccanismi difensivi di tipo evitante e mostrano un forte distacco emotivo per poter verosimilmente affrontare tanto dolore, vivendo in una dimensione di isolamento relazionale-emotivo costruito dalla madre e accettato dalla nonna, che non ne favorisce l'elaborazione (cfr quanto riferito ancora dalla dott.ssa Doro alla c.t.u. e riportato nella relazione in atti: la nonna “dice chiaramente io faccio quello che dice mia figlia. Quindi la figlia, dalle videochiamate, che prima non erano protette, teneva le fila del discorso dell'educazione dei bambini e la GN eseguiva...Entrare formalmente siamo entrati alla fine. Ma quando si chiedeva di mettersi in discussione su aspetti genitoriali importanti, come le autonomie dei figli, i quali finché c'era lei non avevano autonomia nel lavarsi, autonomia nel gestire i compiti, nell'uscire, negli amici, questi bimbi di fatto avevano una reclusione che lei stessa stava affrontando;
quindi, non andavano alle feste di compleanno, non vedevano i compagnetti. Cioè erano quasi in simbiosi. Erano ai domiciliari…Cioè noi non riusciamo a lavorare e raggiungere determinati obiettivi perché comunque non c'è quella componente empatica che ci permette di entrare. Questo lo vediamo poi in tutti i componenti, con , Pt_1 con la GN , quando abbiamo avuto modo di parlare con lei, così come Pt_1 con la GN ma soprattutto con , , che è la cosa che ci Per_1 CP_3 CP_2 preoccupa di p Pertanto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, allo stato e salva ogni diversa valutazione ex art. 332 c.c. per una eventuale reintegrazione, la Corte condivide la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in termini non solo di compromissione della capacità genitoriale della madre ma altresì di prognosi negativa, quanto meno nell'immediato, di una effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle proprie competenze genitoriali, e non ravvisa le condizioni per revocare la decadenza disposta dal Tribunale per i Minorenni di Sassari (“I minori sono divisi tra ciò che sanno o intuiscono e la facciata loro proposta dalla madre e
10 dalla nonna affidataria e hanno già iniziato a manifestare il loro disagio:
con manifestazioni di aggressività in ambito extrafamiliare e CP_3 CP_2 otte di cutting comportamenti che non possono ascriversi unica all'assenza della madre, come quest'ultima vuole sostenere, ma sono con ogni evidenza l'espressione della sofferenza determinata dalla vicenda familiare nel suo complesso. Il rischio rilevato dalla consulente è che i minori non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma e dalla nonna che si attiene alle direttive della figlia, la quale, come rilevato dal personale educativo del carcere e già sopra evidenziato, non ha mai smesso di esercitare il proprio ruolo anche a distanza. Il legame simbiotico con la madre è infatti basato non sulla fiducia ma sulla paura dell'abbandono e ciò impedisce che sviluppino un autentico pensiero critico”: vedi sentenza impugnata). Spese compensate data la natura del procedimento, avente per oggetto esclusivamente gli interessi di un minore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/25 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari in data 11.3.2025. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 23/10/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
11
dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Mariano Manca Giudice onorario dott. Marcella Garau Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 205/2025 RG promossa da
) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. PINNA PARPAGLIA CARLO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. CHERCHI CRISTINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO e e in persona del curatore speciale CP_2 CP_3 omiciliati presso lo studio dell'avv. CP_4
che li rappresenta e difende quale curatore speciale;
CP_4
APPELLATI e PROCURA GENERALE INTERVENUTA OGGETTO: decadenza responsabilità genitoriale. All'udienza del 23.10.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte – in via principale e Pt_1 nel merito, accogliere per i moti i dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, nell'ambito del giudizio N. 47/2023 R.G., notificata e pubblicata in data 11 aprile 2025, 1. Annullare la sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari e, per l'effetto, revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nei confronti dell'appellante e incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare interventi di
1 sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere dei figli, così da affiancare alla madre un soggetto terzo, con la finalità di supportarla ed eventualmente assisterla nello svolgimento dei propri compiti, nonché con la finalità di supportare e assistere i minori. Salvezze illimitate. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato voglia la Corte 1) contrariis reiectis;
2) CP_1 rigettare poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'atto d'appello proposto dalla Sig.ra , avverso la sentenza n. 68/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari in 11.4.2025; 3) confermare per l'effetto la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dei minori: voglia la Corte 1) rigettare il proposto gravame, in quanto inveritiero in fatto ed infondato in diritto e per l'effetto confermare la sentenza 68/2025, R.G. N. 47/2023 R.G., resa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, precisando che nell'interesse dei minori è stata depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari istanza di ammissione al patrocinio gratuito. Nell'interesse della Procura Generale: confermare la sentenza appellata. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 68/2025, emessa in Parte_1
5, con cui il Tribunale per i Minorenni di Sassari:
- dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori, ; CP_2 CP_3
- confermava l'affidamento dei minori alla nonna materna, Persona_1
;
[...]
- disciplinava gli incontri con la madre “unicamente in forma protetta, nei tempi e con le modalità che saranno definite dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Olbia, di concerto con gli operatori degli altri Servizi incaricati degli interventi di sostegno in favore dei minori, dei genitori e dell'affidataria”;
- disponeva che i minori potessero “incontrare il padre nei tempi e con le modalità che saranno definite dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Olbia, di concerto con gli operatori degli altri Servizi incaricati degli interventi di sostegno in favore dei minori, dei genitori e dell'affidataria, i quali dovranno prevedere un percorso preliminare di incontri protetti fino a che i minori non manifesteranno disponibilità ad accedere a incontri liberi”;
- incaricava i Servizi Sociali del Comune di Olbia “-di garantire idoneo sostegno educativo e psicologico ai minori;
-di garantire idoneo sostegno alla genitorialità a entrambi i genitori;
-di garantire sostegno all'affidataria; -di definire tempi e modalità degli incontri protetti tra la madre e i minori;
-di definire tempi e modalità degli incontri tra i minori e il padre, secondo i criteri indicati in espositiva”;
2 - prescriveva ai genitori di aderire ai percorsi di sostegno disposti in loro favore. La , in particolare, si è doluta della decisione nella parte in cui la Pt_1 dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale facendo unicamente riferimento alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolta, ed a causa della quale era stata condannata in via definitiva ad otto anni di reclusione per maltrattamenti ai danni del nipote, ed in difetto dei necessari presupposti di legge previsti per l'adozione di tale gravissimo provvedimento ablativo nei rapporti con i suoi figli. Si sono costituiti in giudizio il padre, , ed il curatore speciale dei CP_5 minori, avv. resistendo all'appello di cui hanno entrambi CP_4 chiesto il rigetto perché infondato. È intervenuta in giudizio la Procura Generale concludendo per il rigetto del gravame. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Il procedimento de quo era promosso in data 9.6.2023 con ricorso ex artt. 330 e 336 c.c. e 374bis.2 e ss cpc dal pubblico ministero minorile, il quale fondava le sue richieste di provvedimenti a tutela dei minori, nata CP_2
l'11.2.2009 e nato il [...], richiama olare, CP_3
l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il nucleo familiare dopo le vicende di cronaca giudiziaria che avevano coinvolto la madre, e nella quale si dava atto che i minori erano stati affidati provvisoriamente alla nonna materna dopo che la madre era stata ristretta in carcere per espiazione della pena definitiva ad otto anni di reclusione per i gravi maltrattamenti in danno del nipote minorenne del padre dei bambini,
, commessi dalla in concorso con il cognato e la moglie di CP_1 Pt_1 el minore. Per ta , con ordinanza del 9.12.2019, alla Pt_1 era stata prima applicata la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente attenuata con applicazione degli arresti domiciliari, fino alla sua definitiva carcerazione in esecuzione della sentenza definitiva di condanna. I due minori, durante la detenzione della , erano rimasti con il padre per Pt_1 poi riprendere a convivere anche con la madre durante la detenzione domiciliare fino alla condanna definitiva. Nella sentenza erano riassunte le argomentazioni poste a sostegno del ricorso della procura ed in particolare, quanto ai rapporti minori/padre, che “la minore aveva sviluppato un rifiuto nei confronti del padre, lamentando che egli CP_2 abusava di alcol, in passato era stato spesso verbalmente aggressivo sia nei confronti della madre che nei confronti suoi e del fratello, così da generare un clima familiare di costante tensione con interventi punitivi inadeguati….Già all'epoca del ricorso, non desiderava pertanto avere alcun rapporto con CP_2 il padre che, secondo quanto da lei dichiarato, le creava disagio e verso il quale non nutriva sentimenti di affetto. Anche mostrava resistenza nei CP_3 confronti della figura paterna. La relazione evidenziava peraltro che il signor
3 nonostante la gravità della situazione e le difficoltà relazionali con i CP_1 figli, aveva rifiutato la proposta di intraprendere un percorso di sostegno con l'educatore di riferimento dei bambini” e, quanto ai rapporti minori/madre, che
“il Pubblico Ministero rilevava il concreto pericolo di pregiudizio per i figli, in ragione degli specifici reati per i quali era stata condannata (maltrattamenti ai danni del nipotino, concretizzatisi in vere e proprie sevizie e torture), soffermandosi sulla crudeltà mostrata nei confronti del bambino che all'epoca aveva appena undici anni, del coinvolgimento dei suoi stessi figli nel denigrare il nipote stesso”. Il tribunale, sentiti i genitori ed i minori nonché gli assistenti sociali e gli operatori coinvolti, acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e disposta c.t.u. per una valutazione sulla capacità genitoriale con la nomina della psicologa Dott.ssa , accoglieva la domanda di decadenza Persona_2 della madre formulata lla repubblica, ritenendo che erano emerse “una grave compromissione delle competenze genitoriali della GN
, da ricondursi alle modalità relazionali instaurate con i figli, simbiotiche e Pt_1 fortemente manipolatorie, e alla scarsa capacità di comprenderne gli stati emotivi” nonchè “.. gravi carenze sotto il profilo emotivo-relazionale da ricondursi all'ipercontrollo, alla manipolazione psicologica e alla carenza di controllo sulle risposte emotive”, posto che, nonostante quanto accaduto, “..La GN percepisce come indiscutibile il suo valore di madre e non riconosce appieno la valenza traumatica sui figli della propria vicenda giudiziaria: unico trauma riconosciuto è quello legato alla sua lontananza, senza che alcun valore sia attribuito ai fatti specifici per i quali è stata condannata” e “..La GN valorizza per contro la valenza traumatica degli agiti paterni e di alcune esperienze scolastiche, peraltro non particolarmente significative”, pervenendo alla conclusione che “La GN ha costruito la sua genitorialità in Pt_1 termini simbiotici e totalizzanti con confini poco definiti anche nella dimensione corporea, come traspare dallo scambio di baci sulla bocca, e scarsa separazione tra l'intimità affettiva e quella amorosa, come esemplificato dalla teatrale proposta di fidanzamento fatta da alla madre (fg. 54 CP_3 relazione). Non avendo percezione delle conseguenze negative che ciò provoca nei figli di fatto, al di là di una adesione formale, rifiuta prescrizioni e sostegni dei quali non comprende significato e utilità”. Ancora, in forza di quanto accertato nella c.t.u., il tribunale osservava che
“queste dinamiche relazionali hanno fortemente condizionato e tuttora condizionano anche l'accesso alla figura paterna, rifiutato apoditticamente dai minori, con conseguente ulteriore rischio evolutivo” e che “la GN non Pt_1 appare peraltro in grado di comprendere la disfunzionalità del suo modo di operare e ciò aumenta, a giudizio della consulente, la probabilità di ripetizione di schemi di funzionamento che se non adeguatamente supportati e corretti potrebbero inficiare ulteriormente l'adeguato sviluppo emotivo dei minori”, tanto da ritenere “altamente pregiudizievole che la madre venga lasciata in balia di sé stessa insieme ai minori in una relazione invischiante, senza
4 supporto adeguato che la sostenga nel cambiamento delle modalità disfunzionali attualmente in atto”. Il giudice di primo grado perveniva, pertanto, alle seguenti conclusioni: “La GN ha attuato uno stile genitoriale gravemente pregiudizievole per i Pt_1 suoi figli, con i quali ha strutturato un rapporto di tipo manipolatorio tanto più pregiudizievole se si considerano la natura dei gravi fatti per cui è stata condannata, la sua attuale condizione detentiva e l'assoluta incapacità di autocritica rispetto alle condotte disfunzionali messe in atto. Ad aggravare il pregiudizio dei minori contribuisce poi il suo atteggiamento rispetto alla figura paterna che, sebbene non priva di criticità e fragilità, con adeguato supporto avrebbe potuto e tuttora potrebbe divenire una risorsa importante per i figli. I minori hanno infatti interiorizzato la visione completamente negativa del padre che la madre propone loro senza che vi sia uno spazio per recuperarne la parte positiva. La GN non è consapevole “che i figli possano soffrire per l'assenza della componente paterna”, nell'errato convincimento di poter da sola esaurire ogni bisogno dei figli in una dimensione esclusiva e ipercontrollante. In ragione delle disfunzionalità relazionali e dei conseguenti rischi evolutivi per i minori, i rapporti madre-figli dovranno proseguire in forma protetta e anche alla GN
dovrà essere garantito idoneo sostegno, nella prospettiva del recupero Pt_1 del suo ruolo genitoriale dopo la scarcerazione. Rispetto al padre invece si ritiene sufficiente l'applicazione di prescrizioni con prosecuzione degli interventi di sostegno con l'auspicio che egli possa riappropriarsi in futuro del proprio ruolo genitoriale. Al momento attuale i minori non possono che restare affidati alla nonna materna. La frattura relazionale con il padre non consente infatti alcuna soluzione diversa”. Orbene, secondo la non sono, invece, ravvisabili i presupposti per una Pt_1 declaratoria di dec , dal momento che il ricorso della procura della repubblica era accolto esclusivamente in forza del riferimento alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolta e senza considerare che per tutto il periodo trascorso ai domiciliari insieme ai figli “nessuno, né i servizi né la scuola né alcun altro ha avuto lamentele di alcun tipo su presunte manchevolezze genitoriali della sig.ra ”. Il tribunale, ad avviso dell'appellante, confondeva Pt_1
“il ruolo della come partecipe della vicenda del nipote con il ruolo della Pt_1
come madre di e ” e la sentenza “era intrisa di pregiudizio Pt_1 CP_2 CP_3 re ci si sarebbe i l valutare se sia stata e Parte_1 fosse una buona madre per e;
la vi ha già vista CP_2 CP_3 responsabile e sta già scontando la propria pena”. Inoltre, sempre secondo l'appellante, la decisione si fondava unicamente sulle conclusioni della c.t.u.
“errate, distorte e prive di supporto scientifico solido”, dal momento che l'ausiliare riteneva ““simbiotico” un legame affettivo profondo tra madre e figli, interpretandolo in chiave patologica senza riscontri clinici né fondamento psicodiagnostico” mentre “le dinamiche osservate rientrano in un normale rapporto madre-figli, sviluppatosi in un contesto di difficoltà familiare, e non dimostrano né dipendenza patologica né dinamiche dannose” e “le
5 manifestazioni di affetto e prossimità, interpretate come eccessive, rientrano invece nella norma in situazioni di instabilità familiare”. Infine, la ha lamentato l'eccessività del provvedimento rispetto alle Pt_1 effettive carenze riscontrate, dato che era “..una mamma premurosa, pienamente consapevole dei propri errori, che ha come unico scopo di vita i propri figli, i quali vedono nella madre l'unico genitore portatore di amore ed affetto, che hanno già subito un abbandono e ai quali deve essere necessariamente evitato un ulteriore lacerante abbandono” e che in sentenza non erano adeguatamente considerate “le risultanze della CTU favorevoli all'appellante, quali la “buona capacità di tale madre ad occuparsi dei bisogni primari dei figli, una adeguata conoscenza dei comportamenti, delle loro esperienze quotidiane e frequentazioni sociali, ed una percezione approfondita della loro storia di sviluppo” nonchè il fatto che la stessa sia stata ritenuta “molto adeguata sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni materiali dei figli” (grassetto del testo). Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c., “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Ciò posto, l'appello non è fondato. A differenza di quanto sostenuto nel gravame, infatti, non è vero che il tribunale fondava la sua decisione esclusivamente sulla grave vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolta la , posto che, al contrario, la Pt_1 statuizione di decadenza veniva ampiamente motivata non solo con riguardo a tale gravissima vicenda ma altresì considerando, da un lato, l'accertata compromissione della capacità genitoriale della e gli importanti profili di Pt_1 criticità personologica, riconducibili “alle modal lazionali instaurate con i figli, simbiotiche e fortemente manipolatorie, e alla scarsa capacità di comprenderne gli stati emotivi” nonchè “all'ipercontrollo, alla manipolazione
6 psicologica e alla carenza di controllo sulle risposte emotive” e, dall'altro, i pregiudizi conseguenti in danno dei due minori. Nonostante, invero, la sentenza penale di condanna della per gravi Pt_1 maltrattamenti in danno di un minore - e che verosimilmente erano stati anch'essi il frutto delle criticità personologiche riscontrate in capo alla - Pt_1 come efficacemente evidenziato nella relazione tecnica, prima, la sentenza, poi, la ha sempre continuato a percepire “come indiscutibile il Pt_1 suo valore di ma a non riconoscere “appieno la valenza traumatica sui figli della propria vicenda giudiziaria”, “l'unico trauma riconosciuto è quello legato alla sua lontananza, senza che alcun valore sia attribuito ai fatti specifici per i quali è stata condannata” mentre “valorizza per contro la valenza traumatica degli agiti paterni e di alcune esperienze scolastiche, peraltro non particolarmente significative”. In buona sostanza, anche a prescindere dalla vicenda giudiziaria, emerge dalla c.t.u. in atti - basata sia sull'esame clinico della GN sia sul confronto diretto con gli operatori coinvolti sia su specifici test psicologici - che la , Pt_1 pur avendo dimostrato di “provare dei sentimenti veri e sinceri nei confronti di e ”, presenta “una scarsa capacità di comprenderne gli stati CP_2 CP_3 emotivi”, laddove, come emerge dai colloqui con la c.t.u., attribuisce ogni colpa alla figura paterna o a traumi subiti dai minori a scuola, sottovalutando quello legato alla sua vicenda giudiziaria e al rapporto totalizzante e simbiotico instaurato con i due minori e “spostando il focus sulla sofferenza scaturita dalla privazione della sua presenza, e non pertanto legata al contenuto dei fatti per i quali è stata condannata”. Inoltre, la pur manifestando a parole “la Pt_1 disponibilità ad accogliere prescrizioni e gni in merito alla genitorialità, .. di fatto sapientemente li allontana, ritenendo unico e solo il proprio valore come madre, faticando a dare un significato a ciò che sembra discostarsi dalla propria linea di pensiero”. Del resto, basti pensare che la ha scelto di non riferire direttamente nulla Pt_1 di preciso della sua vicenda giudiziaria ai due figli, che non vuole neppure incontrare in carcere – nonostante, peraltro, il contrario parere degli operatori (vedi udienza 7.3.2024 e relativa relazione in cui l'assistente sociale del Comune di Olbia riferiva che “.. sarebbe positivo per i minori poter incontrare con continuità la madre presso l'Istituto carcerario in presenza di un educatore. Ciò consentirebbe di avviare un percorso di supporto”) - e ciò fino a quando, in seguito al suicidio del nipote, come si vedrà oltre, aveva dovuto, incalzata dalle assistenti sociali, comunicare ai figli tale terribile ulteriore sviluppo della vicenda. Peraltro, quando la c.t.u. le chiede delle ripercussioni di tale vicenda sulla vita dei figli, si limita a riferire che sicuramente rimarranno delusi ma che è certa che tutto andrà per il meglio grazie al loro rapporto, sminuendo la gravità di quanto accaduto (“beh, sicuramente rimarranno delusi, perché come vi ho detto prima non si aspettano che una mamma, come sono stata io per loro, abbia potuto fare una cosa del genere, però penso che il nostro rapporto non cambi. Assolutamente, non voglio essere presuntuosa, però conosco i miei figli,
7 conosco il nostro vissuto e conosco il nostro rapporto, conosco ciò che siamo uno per l'altro, e sono certa che è una cosa che non ci dividerà mai, anzi rimarremo comunque sempre uniti, e affronteremo questa cosa insieme e non sarà di ostacolo sicuramente riprendere la nostra vita in mano...”). Quando invece le viene chiesto “se vi siano dei comportamenti dei figli che destino in lei una qualche preoccupazione”, la , pur riferendo di essere a Pt_1 conoscenza del fatto che la figlia aveva cominciato ad adottare comportamenti autolesionisti, li collega unicamente al fatto che non riesce “a gestire il CP_2 dolore perché vuole la sua mamma”. I profili personologici di ipercontrollo e manipolazione psicologica riscontrati dalla c.t.u. nella sua relazione erano stati evidenziati anche dalla dott.ssa Per_3
, funzionario giuridico pedagogico che aveva in carico la in ambito
[...] Pt_1 carcerario, la quale, sentita all'udienza del 7.3.2024, riportava la inclinazione
“ipercontrollante” della rispetto ai figli (“Posso confermare che la GN Pt_1
è ipercontrollante rispetto ai figli e rispetto all'operato della propria Pt_1
e. E' lei che gestisce e controlla a distanza la vita dei propri figli anche se si trova all'interno dell'Istituto. Condivido pertanto l'opportunità che eventuali incontri avvengano in forma protetta.”), tanto che il Tribunale per i Minorenni, con ordinanza ex art. 473bis.22 cpc del 7.3.2024, disponeva che “nelle more della presente procedura tutti i rapporti tra i minori e la madre, ivi comprese le telefonate, siano gestiti in forma protetta o comunque facilitata, con l'intervento di personale del Servizio educativo territoriale e/o della Casa Circondariale ove è detenuta la GN ”. Pt_1
Inoltre, è emerso nella c.t.u. che il rapporto totalizzante creato dalla Pt_1 aveva di fatto escluso completamente la figura paterna, rendendo van sforzo di ricostruire il relativo rapporto genitoriale e ciononostante il padre, maggiormente consapevole dei suoi “limiti e difficoltà”, avesse infine aderito ai percorsi proposti dai Servizi. Invero, secondo la c.t.u. attraverso l'attivazione di una dinamica relazionale simbiotica “per cui il legame instauratosi tra i figli e la madre è basato non sulla fiducia, ma sulla paura di perdere l'affetto e la vicinanza del genitore”, per riavvicinare i figli al padre “.. è fondamentale che la madre cambi le sue modalità in favore di tale rapporto, perché i figli si sentano “autorizzati” ad accedervi”. Sul punto, la c.t.u. riportava nella relazione anche quanto riferitole direttamente dall'assistente sociale dott.ssa Doro in merito: “Quindi si tenta con i bambini di riflettere su quello che li blocca, in qualche modo, nel rincontrare il padre e insomma riparlarci. Loro risultano molto chiusi e resistenti e portano delle motivazioni stereotipate, nel senso, 'sì, perché papà non è stato un padre, non è mai stato un padre'…Poi, quando cerca di scendere sui fatti concreti, si ha difficoltà ad individuarli, nel senso che loro ricordano degli eventi molto lontani nel tempo, però quando si riporta la situazione al presente loro incontrano difficoltà a trovare degli eventi, dei comportamenti del padre, attuali o comunque relativi a qualche mese fa, quando loro hanno deciso di interrompere. Perché loro circa un anno fa lo vedevano con la nonna a casa della mamma. Poi a un certo punto, all'improvviso, 'non lo vogliamo mai più vedere'. Quindi io ho chiesto 'ma papà,
8 ha fatto qualcosa, ha detto qualcosa?. E non siamo mai riusciti a individuare dei fatti…loro dicono di non volerlo perdonare, di non voler essere pressati in tal senso. Il papà a sua volta risulta essere molto più collaborativo, nel senso che se all'inizio al servizio non lo è stato, Insomma, da circa un annetto risulta essere molto più collaborativo e disponibile. Ci chiede supporto rispetto ai bambini, ci chiede di essere aiutato a ricongiungersi…. ma purtroppo quando si tratta del papà non è consentito l'accesso, è proprio quello che abbiamo rilevato.” Come efficacemente riassunto in sentenza, infatti, “il rischio rilevato dalla consulente è che i minori non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma e dalla nonna che si attiene alle direttive della figlia, la quale, come rilevato dal personale educativo del carcere e già sopra evidenziato, non ha mai smesso di esercitare il proprio ruolo anche a distanza. Il legame simbiotico con la madre è infatti basato non sulla fiducia ma sulla paura dell'abbandono e ciò impedisce che sviluppino un autentico pensiero critico. Queste dinamiche relazionali hanno fortemente condizionato e tuttora condizionano anche l'accesso alla figura paterna, rifiutato apoditticamente dai minori, con conseguente ulteriore rischio evolutivo”. Quanto ai profili positivi riscontrati dalla c.t.u., e che secondo l'appellante non sarebbero stati adeguatamente valutati dal tribunale, è opportuno sottolineare come la stessa dott.ssa , sentita all'udienza del 2.12.2024, abbia Per_2 precisato che le criticità rilevate nella madre “attengono alla sfera emotivo- relazionale e non sono da riferire specificamente alla vicenda occorsa ma rappresentano un tratto caratteristico dell'atteggiamento genitoriale della GN”, anche se effettivamente la stessa risulta “molto adeguata sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni materiali dei figli”. Ciononostante, i profili di criticità rilevati nella sfera emotivo-relazionale si sono dimostrati idonei a fondare un grave pregiudizio sui minori, come stigmatizzato dalla c.t.u. anche all'udienza del 2.12.2024, dove, sentita dal tribunale all'esito del deposito della sua relazione, dopo avere richiamato “gli episodi di cutting di e .. di aggressività di ”, la dott.ssa evidenziava in CP_2 CP_3 Per_2 modo particolare le ragioni di maggior preoccupazione in punto di pregiudizio per i due minori nella relazione “simbiotica e totalizzante” tessuta dalla madre (“Ciò che ha destato in me particolare preoccupazione è l'assenza di confini all'interno della relazione con la mamma che sembra priva di confini. Non vi è differenziazione tra una dimensione affettiva e una dimensione amorosa. Mi riferisco agli scambi di baci sulle labbra tra e la mamma e anche tra la CP_3 mamma e che tuttavia sembra sti o a prendere le distanze.. CP_2
fa una proposta di matrimonio alla mamma e numerosi sono altri CP_3 connessi a tale criticità. La GN ha costruito la sua Pt_1 genitorialità in termini simbiotici e totalizzanti. Se è normale che i bambini idealizzino una mamma ma nella vicenda che ci occupa osservo che i bambini non sono riusciti a sviluppare alcuna riflessione critica sulla mamma. Non trovo anomalo che i bambini abbiano detto alla mamma che la perdonano nonostante gli sbagli che ha fatto. Trovo tuttavia disfunzionale che rispetto a
9 quanto commesso dalla mamma abbiano reagito con distacco emotivo. Mi sarei aspettata quantomeno un'espressione di dolore. Da ciò evinco il rischio che i bambini non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma. In questo contesto relazionale non è certo favorito l'accesso alla figura paterna e questo è un altro rischio evolutivo”). Come sostenuto nella sentenza impugnata, “l'anomalia non risiede nel fatto che idealizzino la madre e abbiano detto di volerla perdonare per gli errori commessi, ma nel distacco emotivo manifestato rispetto alla vicenda che vede protagonista la mamma”. Nella c.t.u. sono riportate le reazioni dei due minori descritte dall'assistente sociale quando la madre, incalzata dagli operatori, aveva comunicato ai minori la notizia del suicidio del cugino , il nipote Per_4 coinvolto nella vicenda di maltrattamenti. in tale frangente aveva CP_3 ricordato il cugino addirittura menzionando azioni violente compiute ai suoi danni dalla madre e poi aveva cambiato subito discorso, aveva invece CP_2 un crollo emotivo, ma poi il discorso si era subito interrotto e nessuno negli incontri successivi ne aveva più parlato. Evidentemente i minori adottano meccanismi difensivi di tipo evitante e mostrano un forte distacco emotivo per poter verosimilmente affrontare tanto dolore, vivendo in una dimensione di isolamento relazionale-emotivo costruito dalla madre e accettato dalla nonna, che non ne favorisce l'elaborazione (cfr quanto riferito ancora dalla dott.ssa Doro alla c.t.u. e riportato nella relazione in atti: la nonna “dice chiaramente io faccio quello che dice mia figlia. Quindi la figlia, dalle videochiamate, che prima non erano protette, teneva le fila del discorso dell'educazione dei bambini e la GN eseguiva...Entrare formalmente siamo entrati alla fine. Ma quando si chiedeva di mettersi in discussione su aspetti genitoriali importanti, come le autonomie dei figli, i quali finché c'era lei non avevano autonomia nel lavarsi, autonomia nel gestire i compiti, nell'uscire, negli amici, questi bimbi di fatto avevano una reclusione che lei stessa stava affrontando;
quindi, non andavano alle feste di compleanno, non vedevano i compagnetti. Cioè erano quasi in simbiosi. Erano ai domiciliari…Cioè noi non riusciamo a lavorare e raggiungere determinati obiettivi perché comunque non c'è quella componente empatica che ci permette di entrare. Questo lo vediamo poi in tutti i componenti, con , Pt_1 con la GN , quando abbiamo avuto modo di parlare con lei, così come Pt_1 con la GN ma soprattutto con , , che è la cosa che ci Per_1 CP_3 CP_2 preoccupa di p Pertanto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, allo stato e salva ogni diversa valutazione ex art. 332 c.c. per una eventuale reintegrazione, la Corte condivide la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in termini non solo di compromissione della capacità genitoriale della madre ma altresì di prognosi negativa, quanto meno nell'immediato, di una effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle proprie competenze genitoriali, e non ravvisa le condizioni per revocare la decadenza disposta dal Tribunale per i Minorenni di Sassari (“I minori sono divisi tra ciò che sanno o intuiscono e la facciata loro proposta dalla madre e
10 dalla nonna affidataria e hanno già iniziato a manifestare il loro disagio:
con manifestazioni di aggressività in ambito extrafamiliare e CP_3 CP_2 otte di cutting comportamenti che non possono ascriversi unica all'assenza della madre, come quest'ultima vuole sostenere, ma sono con ogni evidenza l'espressione della sofferenza determinata dalla vicenda familiare nel suo complesso. Il rischio rilevato dalla consulente è che i minori non possano esprimere il loro dolore e le loro emozioni in modo divergente dalla mamma e dalla nonna che si attiene alle direttive della figlia, la quale, come rilevato dal personale educativo del carcere e già sopra evidenziato, non ha mai smesso di esercitare il proprio ruolo anche a distanza. Il legame simbiotico con la madre è infatti basato non sulla fiducia ma sulla paura dell'abbandono e ciò impedisce che sviluppino un autentico pensiero critico”: vedi sentenza impugnata). Spese compensate data la natura del procedimento, avente per oggetto esclusivamente gli interessi di un minore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/25 Parte_1 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Sassari in data 11.3.2025. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 23/10/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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