Articolo 2884 del Codice civile
Articolo 2883Articolo 2885
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19 aprile 1942
Art. 2884.

(Cancellazione ordinata con sentenza).

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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