(Cancellazione ordinata con sentenza).
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.
24 agosto 2022 Art. 2884 cc e cancellazione ipoteca giudiziale in caso di riforma della sentenza ma senza giudicato. L'art. 2884 c.c. prevede il diritto della parte di ottenere la cancellazione dell'ipoteca quando è ordinata con sentenza passata in giudicato. […] ai sensi dell'art. 2884 cc è possibile agire immediatamente per la cancellazione dell'ipoteca ove vi sia la riforma della sentenza oppure occorre attendere il passaggio in giudicato ex art. 2884 c.c.? Art. 2884 cc, […] n. 1992 “In virtù del combinato disposto degli art. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, […] in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., […]
Leggi di più…[…] L'ipoteca giudiziale può essere cancellata con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 2884 del c.c.. […] In entrambi i casi il coniuge obbligato al pagamento può, previo accertamento delle sue condizioni economiche, ottenere dal giudice l'ordine di cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2884 c.c." (Cass. 6 luglio 2004, n. 12309).
Leggi di più…[…] l'art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c. (massima n. 2) In tema di ipoteca, la natura reale del vincolo ed il valore costitutivo dell'iscrizione comportano che, […]
Leggi di più…[…] Nicola Lanzolla del foro di Bari La cancellazione e la riduzione dell'ipoteca, per evidenti ragioni inerenti alla natura e funzione stessa della iscrizione ipotecaria, non possono essere disposte all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. essendo necessario, ai sensi dell'art. 2884 c.c., una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo. […]
Leggi di più…ISSN 2385-1376 La natura strumentale e provvisoria del procedimento ex art. 700 c.p.c. non si adatta alla definitività ed immutabilità richiesta dall'art. 2884 c.c. per la cancellazione dell'ipoteca, che esige invece, una decisione dotata del massimo dell'intangibilità, ossia una statuizione giurisdizionale passata in giudicato o, comunque, dotata di definitività. […]
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