Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 12065
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 12065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12065
    Data del deposito : 3 maggio 2024

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