CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 15119-2018 proposto da: LA TENUTA DEL GARGANO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO LI, LUIGI LI e SA LI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro IA NS, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO ROSATA JEAN Civile Sent. Sez. 2 Num. 12065 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 03/05/2024 Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -2- AU EX, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FASANELLA giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro TI PI
- intimato -
avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/02/2018; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, il rigetto del primo e l’assorbimento del quarto;
lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che si riporta alle conclusioni scritte;
uditi gli avvocati Enrico e Rosario Follieri per la ricorrente e l’avvocato Domenico Fasanella per il controricorrente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. L'architetto TA FO, ottenuta l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo in danno della Tenuta del GA s.r.l., conveniva in giudizio detta società per sentirla condannare al pagamento del compenso dovutogli (che quantificava in Euro 8.314.703,61) per tutte le prestazioni professionali (di progettazione architettonica ed urbanistica, di assistenza alla procedura di verifica dell'impatto ambientale e di redazione della Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -3- relazione tecnica per i Vigili del Fuoco) dallo stesso espletate per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in comune di NO AN. Assumeva di avere assunto l'incarico unitamente all'architetto Fatigato TR e precisava che era stato pattuito un compenso di L. 15.000 per ogni metro quadrato progettato di edificazione, oltre IVA e CNPAIA, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno fra i due professionisti, con la previsione che l'onorario sarebbe stato - invece - liquidato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti nel caso in cui l'intervento edilizio avesse beneficiato di finanziamenti pubblici, come pure nel caso di alienazione della proprietà e del progetto da parte della committente. Aggiungeva: che, dopo averlo presentato alle competenti autorità amministrative (nel dicembre 1998), la società Tenuta del GA aveva ritirato il progetto elaborato dagli architetti TA e Fatigato, non ritenendolo più confacente alle proprie esigenze;
che, successivamente, aveva conferito al solo arch. TA l'incarico di elaborarne uno diverso, ma, dopo la presentazione del nuovo progetto al Comune di NO AN (avvenuta nel maggio 2002), la committente aveva comunicato a tutte le Amministrazioni interessate e allo stesso arch. TA la propria volontà di ritirare anche tale ultima domanda di concessione edilizia. Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava la pretesa (assumendo che al TA non competeva null'altro oltre la somma di L. 120.000.000 già versatagli) e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguiti alla Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -4- trascrizione del sequestro conservativo. Nel corso del giudizio, proponeva atto di intervento l'arch. Fatigato TR, richiedendo la condanna della convenuta al pagamento di un compenso quantificato in Euro 759.923,92, oltre accessori. Il Tribunale di Lucera, Sez. Distaccata di Rodi Garganico, pronunciava sentenza (n. 178/08 del 9.9.08) con cui condannava la Tenuta del GA a pagare al TA la somma di Euro 1.223.263,78 (oltre accessori) ed al Fatigato la somma di Euro 246.889,78 (oltre accessori), respingendo le altre richieste degli attori e la domanda riconvenzionale della società convenuta. Pronunciando - con sentenza n. /2012 del 26.10.12 - sul gravame principale proposto dalla Tenuta del GA e sulle impugnazioni incidentali del TA e del Fatigato, la Corte di Appello di Bari riformava la sentenza impugnata, rideterminando in Euro 8.904,10 (oltre accessori) la somma dovuta al TA, respingendo la domanda proposta dal Fatigato con l'atto di intervento e rigettando, per il resto, tutte le impugnazioni, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione il TA sulla base di sei motivi, nonché il Fatigato, sulla base di due motivi. Resisteva la Tenuta del GA, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Questa Corte con la sentenza n. 16501/2014, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso del Fatigato, in quanto tardivamente notificato, ha accolto quello del TA, affermando che l’applicazione dell’art. 1359 c.c. sussiste anche nel caso in cui l’interesse di una delle parti – originariamente convergente con quello della controparte – si modifichi in corso di rapporto fino a Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -5- risultare contrario all’avveramento della condizione, con conseguente erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui non aveva tenuto conto della domanda effettivamente proposta dal TA, ed aveva negato la possibilità di applicare la fictio di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c. a fronte del ritiro dell’istanza di concessione da parte della committente. Pertanto, assorbite le altre censure del TA e dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società – in quanto attinente alla liquidazione dell’importo riconosciuto dal giudice di appello – ha cassato la sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Bari, per un nuovo esame della vicenda. Riassunto il giudizio a cura del TA, la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 377 del 28 febbraio 2018, nella contumacia della Tenuta del GA e del Fatigato, ha condannato la società al pagamento in favore del TA della somma di € 1.247.995,66, nonché al rimborso delle spese dell’intero processo. La Corte osservava che, sebbene il ritiro della concessione potesse fondare l’applicazione dell’art. 1359 c.c., tuttavia l’art. 4 della convenzione di incarico professionale correlava l’applicazione della tariffa professionale al fatto che l’intervento interessato dalla progettazione fosse stato ammesso a contributi economici pubblici, e cioè prevedeva una diversa condizione. La decisione del giudice di legittimità non era intervenuta su tale aspetto, in quanto aveva reputato corretta la soluzione del Tribunale che aveva reputato avverata la condizione relativa al rilascio della concessione (atteso il contrario comportamento della committente), restando quindi impregiudicata la soluzione quanto Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -6- al mancato avveramento della diversa condizione relativa al rilascio dei finanziamenti pubblici. Per l’effetto i compensi del TA andavano determinati sulla base della tariffa professionale, ed anche in relazione alla proposta di variante al primo progetto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 8 del 1999, con il diritto alla maggiore somma di € 24.731,88 rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale. Quanto alla posizione della società, osservava che la medesima non aveva provveduto alla riassunzione, né si era costituita in sede di rinvio, così che non si doveva provvedere sull’impugnazione che a suo tempo era stata avanzata, dovendosi reputare che la stessa fosse stata implicitamente rinunciata. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la tenuta del GA S.r.l. sulla base di quattro motivi. TA FO ha resistito con controricorso, essendo rimasto intimato il Fatigato. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 35267 del 18 novembre 2023, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza in ragione della rilevanza e complessità delle questioni poste con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 392 e 163 n. 7 c.p.c., con la nullità della citazione della riassunzione in sede di rinvio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata e l’estinzione dell’intero processo. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -7- Si rileva che la citazione in riassunzione operata dal TA prevedeva l’invito alla costituzione nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. e l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicava le decadenze di cui agli artt. 167 e 343 c.p.c., ma era omessa la specificazione che la costituzione sarebbe dovuta avvenire nel termine di venti giorni prima dell’udienza. Non può reputarsi, quindi, sufficiente il solo richiamo ai termini di cui all’art. 166 c.p.c., e per l’effetto l’atto deve reputarsi affetto da nullità con la conseguente estinzione del giudizio. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già in passato osservato che nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio sia affetto da un vizio relativo alla vocatio in ius (nella specie l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale), il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza, nel mentre solo nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (Cass. n. 7536/2009). Tuttavia, ad avviso del Collegio deve escludersi che ricorra la dedotta nullità dell’atto di riassunzione. Rileva a tal fine il disposto di cui all’art. 392 c.p.c. che (a differenza di quanto, ad esempio, previsto dall’art. 342 c.p.c., che dispone che l’atto di citazione in appello debba avere le indicazioni Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -8- prescritte dall’art. 163 c.p.c.), prevede che la riassunzione avvenga con citazione, da notificare personalmente alle parti. Ciò comporta che il contenuto della citazione de qua debba ricavarsi dal dettato dell’art. 125 disp. att. c.p.c. le cui prescrizioni quanto alla vocatio in ius (nn. 4 e 5), risultano ottemperate dalla riassunzione con la quale il TA ha riattivato il procedimento di rinvio. La necessità di dover autonomamente valutare i requisiti di forma e sostanza dell’atto di riassunzione di cui all’art. 392 c.p.c., rispetto a quanto invece prescritto per l’atto di citazione in primo grado, trova il conforto nella giurisprudenza di questa Corte in relazione alle prescrizioni concernenti l’individuazione della causa petendi, essendosi a tal fine ribadito che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (Cass. n. 37200/2022; Cass. n. 7243/2006). Le indicazioni contenute nell’atto di riassunzione, in quanto rispettose del dettato dell’art. 125 disp. att. c.p.c., assicurano perciò la validità dell’atto oggetto di causa, non potendo avere seguito la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe stato anche necessario specificamente indicare, in termini numerici, il termine entro il quale la controparte avrebbe dovuto costituirsi in sede di rinvio. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -9- A conforto di tale conclusione rileva anche quanto affermato da Cass. S.U. n. 9407/2013, che, con riferimento al testo dell’art. 342 cod. proc. civ. - che, nella versione applicabile "ratione temporis" quale sostituita dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevedeva che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." – ha escluso la necessità che l’atto di appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., osservando che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e che non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata. Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato come le varie norme che impongano prescrizioni ed avvertimenti per il contenuto degli atti introduttivi del giudizio abbiano carattere speciale e derogatorio e devono quindi essere supportate da un chiaro dettato normativo, non potendosene proporre l’introduzione in via meramente interpretativa. In particolare, ogni previsione che disponga in tal senso deve essere giustificata da una specifica ratio legis sottesa ad ogni norma che operi in tal senso, posto che le medesime pongono una deroga alla regola delle generale conoscenza delle norme Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -10- processuali, la cui ignoranza non può tendenzialmente essere addotta a discolpa da parte di colui che non vi ottemperi (cfr. in motivazione alla pag. 14, “ … la prescrizione dell'avvertimento persegue, di volta in volta, una peculiare finalità di garanzia e tutela della parte destinataria di tale avvertimento;
finalità che deve avere una sua riconoscibile ragionevolezza a giustificazione di un onere processuale siffatto - quello dell'avvertimento - posto a carico di una parte o del giudice.”). Tale precisazione appare quindi di per sé idonea a legittimare il rigetto del motivo che pretende di estendere una specifica prescrizione dettata per l’atto di citazione in primo grado alla citazione in riassunzione in sede di rinvio. Né può addursi come argomento per escludere l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite il rilievo per cui la citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. debba essere notificata alla parte personalmente, analogamente a quanto previsto per la citazione in primo grado. Tuttavia, se in quest’ultimo caso la necessità dell’avvertimento si giustifica per il regime delle preclusioni che connota il giudizio di primo grado, per il giudizio di rinvio non può farsi a meno di evidenziare il suo carattere chiuso e la circostanza che, come precisato dall’art. 394 co. 2, c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento la cui pronuncia è stata cassata, che implica altresì l’impossibilità di poter prendere conclusioni diverse da quelle in precedenza prese (salvo quelle conseguenziali alla adozione della pronuncia che ha determinato il rinvio). Trattasi di una peculiarità del giudizio di rinvio che ne segna la differenza rispetto al giudizio di primo graio e che ben legittima il differente contenuto dell’atto di riassunzione, non potendosi Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -11- quindi estendere al medesimo lo stesso contenuto di forma prescritto per l’atto di citazione dall’art. 163 c.p.c. Il motivo deve perciò essere rigettato. 2. Il secondo motivo di ricorso, nel richiamare il passaggio della sentenza del giudice di rinvio che ha reputato rinunziata l’impugnazione della società proposta in appello, in quanto aveva omesso di costituirsi in sede di rinvio, reitera i motivi di appello a suo tempo proposti, che sia la Corte d’Appello che questa Corte avevano reputato assorbiti, e che attengono ai pretesi errori progettuali commessi dall’arch. TA, al mancato rispetto dell’interesse della committente nell’esecuzione della fase progettuale e nella mancata considerazione che anche il secondo progetto doveva necessariamente essere predisposto dall’arch. Fatigato, non potendosi affermare l’esistenza di un incarico autonomamente conferito al solo TA. Il terzo motivo, alla luce del richiamo ai motivi di appello non riesaminati in sede di rinvio, deduce la violazione degli artt. 2233 e 1716 c.c., in quanto l’accoglimento delle doglianze del TA è frutto della mancata presa in esame delle contestazioni sia all’an che al quantum contenute nei motivi di cui sopra. I motivi da esaminare congiuntamente per la loro connessione, pongono, nella sostanza, la questione relativa alle conseguenze scaturenti dalla contumacia di una delle parti in sede di rinvio, ed in particolare alla possibilità di inferire da tale scelta processuale una implicita volontà di rinuncia ai motivi di appello a suo tempo ritenuti assorbiti dalla sentenza cassata, nonché alle domande ed alle eccezioni di merito dai medesimi veicolate, e la cui decisione torna ad essere attuale per effetto della cassazione. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -12- 2.1 Come segnalato già nell’ordinanza interlocutoria, nella giurisprudenza di merito si segnala un orientamento in base al quale deve reputarsi che le domande ed eccezioni siano automaticamente devolute al giudice di rinvio, anche in assenza di una formale costituzione della parte proponente in quella sede. In tal senso è stato affermato che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (Cass. n. 8773 del 17/03/2022, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione). Analogamente Cass. n. 14306/2007 ha affermato che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello e non possono prendere conclusioni nuove rispetto a quelle già assunte legittimamente in detto giudizio;
ne consegue che la parte intimata, che mantenga la precedente posizione di appellata, non è tenuta a notificare nuovamente l'impugnazione incidentale che abbia proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata. Inoltre il comportamento processuale dell'originario appellante, che non abbia partecipato al giudizio di Cassazione instaurato dall'appellato e non siasi costituito nella fase di rinvio promossa dallo stesso appellato con atto di riassunzione in seguito alla Cassazione della sentenza di Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -13- secondo grado per nullità del giudizio, non dà luogo ad acquiescenza, né alla sentenza cassata, né alla sentenza di primo grado, poiché il corso del processo riprende in sede di rinvio da un momento immediatamente successivo alla sentenza di primo grado, con le parti ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio concluso con la sentenza cassata. (Cass. n. 4276 del 05/07/1980). Pertanto l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cass. n. 5741 del 27/02/2019; conf. Cass. n. 24336/2015; Cass. n. 4070/2019, secondo cui l'eventuale contumacia della parte interessata non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna preclusione da giudicato interno;
ancor prima Cass. n. 1/1963). Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -14- Come chiarito da Cass. n. 23073/2014, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario. In linea con questo orientamento si pone poi la precisazione di numerosi precedenti che hanno affermato che (Cass. n. 16450/2023) in tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -15- processuale, ma ciò sul presupposto che, come sopra ricordato, il mancato esame di alcune delle domande o eccezioni originariamente proposte dalla parte non può derivare dalla contumacia in sé, ma dalla valutazione della condotta della parte che, nel coltivare le proprie conclusioni in sede di rinvio, abbia precisato le stesse in maniera tale da evidenziare l’incompatibilità con le medesime di alcune di quelle ab origine avanzate. La tesi sottende evidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delle conclusioni incompatibili con quelle prese in passato e quindi la rinuncia è desunta dal tipo di richieste espressamente formulate. 2.2 A tale orientamento si contrappone quello più restrittivo seguito da parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione (Cass. n. 30184 del 22/11/2018, secondo cui le questioni, infatti, che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato). In senso conforme si veda anche Cass. n. 24093/2013; Cass. n. 19015/2010; Cass. n. 90/2007, per la quale l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui;
Cass. n. 10567/2003. 2.3 Ritiene il Collegio che, pur in presenza di tale contrasto, debba però darsi preferenza continuità al primo orientamento, che Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -16- appare maggiormente in linea e conforme alle peculiarità ed alle caratteristiche proprie del giudizio di rinvio prosecutorio, quale quello oggetto del presente procedimento, alla prima delle soluzioni interpretative esposte. Rileva a tal fine il dettato dell’art. 394 c.p.c. che., ferma restando la possibilità che alla riassunzione possa autonomamente provvedere ognuna delle parti, ribadisce al secondo comma che le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ciò in linea con l’effetto che produce la sentenza di cassazione su tutte le pronunce precedentemente emesse, e che riporta le parti quindi nella loro posizione originaria. A ciò si aggiunge il carattere chiuso del procedimento di rinvio, come ribadito dal terzo comma dell’art. 394 c.p.c., che specifica anche le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata. Da tali precetti scaturisce il principio per cui, una volta intervenuta la cassazione, e sia disposto un rinvio di tipo prosecutorio, la riassunzione anche ad opera di una sola dele parti pone le stesse alla valutazione del giudice di rinvio nella medesima posizione originaria, dovendo decidersi la controversia sulla base delle conclusioni prese nelle precedenti fasi di merito. Ciò comporta, che, fatta salva l’ipotesi che si sia formato un eventuale giudicato interno, il giudice di rinvio, anche nella contumacia di una delle parti, è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande o eccezioni di merito a suo tempo proposte, senza che possa correttamente sostenersi che sia necessaria una formale ed espressa riproposizione. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -17- In questa chiave deve quindi ribadirsi che (cfr. da ultimo Cass. n. 19452/2023), poiché le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte - essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio, - le conclusioni espressamente rassegnate possono al più indurre a ravvisare una incompatibilità con la volontà di riproporre innanzi al giudice di rinvio alcune delle domande o eccezioni già proposte, dovendosi nel silenzio ovvero nella contumacia, ritenere doveroso il riesame delle domande ed eccezioni da parte del giudice di rinvio. 2.4 Nella fattispecie, la società aveva veicolato in appello, tramite la formulazione di motivi di gravame, la questione relativa all’inadempimento del professionista, che avrebbe dovuto indurre al rigetto della domanda di pagamento dei compensi professionali. Ne deriva che risultava così sottoposta all’attenzione del giudice di appello una eccezione di merito, che è stata ritenuta assorbita dal giudice di appello, ma il cui interesse alla decisione era risorto per effetto della cassazione della sentenza d’appello. La contumacia della società non poteva quindi portare ad affermare che vi fosse stata per la sola contumacia un’implicita rinuncia all’eccezione (e non già, come affermato in sentenza, all’impugnazione). I motivi devono essere accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida anche sulla indicate eccezione di inadempimento, in relazione a plurime carenze asseritamente rinvenibili nell’attività professionale del controricorrente. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -18- 3. Il quarto motivo di ricorso lamenta a violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto la domanda del TA è stata solo parzialmente accolta, con la conseguenza che occorreva disporre la compensazione, quanto meno parziale delle spese di lite. Il motive è assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti due motivi, dovendo il giudice di rinvio, come sopra designato, provvedere anche sule spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024
- ricorrente -
contro IA NS, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO ROSATA JEAN Civile Sent. Sez. 2 Num. 12065 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 03/05/2024 Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -2- AU EX, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FASANELLA giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro TI PI
- intimato -
avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/02/2018; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, il rigetto del primo e l’assorbimento del quarto;
lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che si riporta alle conclusioni scritte;
uditi gli avvocati Enrico e Rosario Follieri per la ricorrente e l’avvocato Domenico Fasanella per il controricorrente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. L'architetto TA FO, ottenuta l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo in danno della Tenuta del GA s.r.l., conveniva in giudizio detta società per sentirla condannare al pagamento del compenso dovutogli (che quantificava in Euro 8.314.703,61) per tutte le prestazioni professionali (di progettazione architettonica ed urbanistica, di assistenza alla procedura di verifica dell'impatto ambientale e di redazione della Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -3- relazione tecnica per i Vigili del Fuoco) dallo stesso espletate per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in comune di NO AN. Assumeva di avere assunto l'incarico unitamente all'architetto Fatigato TR e precisava che era stato pattuito un compenso di L. 15.000 per ogni metro quadrato progettato di edificazione, oltre IVA e CNPAIA, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno fra i due professionisti, con la previsione che l'onorario sarebbe stato - invece - liquidato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti nel caso in cui l'intervento edilizio avesse beneficiato di finanziamenti pubblici, come pure nel caso di alienazione della proprietà e del progetto da parte della committente. Aggiungeva: che, dopo averlo presentato alle competenti autorità amministrative (nel dicembre 1998), la società Tenuta del GA aveva ritirato il progetto elaborato dagli architetti TA e Fatigato, non ritenendolo più confacente alle proprie esigenze;
che, successivamente, aveva conferito al solo arch. TA l'incarico di elaborarne uno diverso, ma, dopo la presentazione del nuovo progetto al Comune di NO AN (avvenuta nel maggio 2002), la committente aveva comunicato a tutte le Amministrazioni interessate e allo stesso arch. TA la propria volontà di ritirare anche tale ultima domanda di concessione edilizia. Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava la pretesa (assumendo che al TA non competeva null'altro oltre la somma di L. 120.000.000 già versatagli) e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguiti alla Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -4- trascrizione del sequestro conservativo. Nel corso del giudizio, proponeva atto di intervento l'arch. Fatigato TR, richiedendo la condanna della convenuta al pagamento di un compenso quantificato in Euro 759.923,92, oltre accessori. Il Tribunale di Lucera, Sez. Distaccata di Rodi Garganico, pronunciava sentenza (n. 178/08 del 9.9.08) con cui condannava la Tenuta del GA a pagare al TA la somma di Euro 1.223.263,78 (oltre accessori) ed al Fatigato la somma di Euro 246.889,78 (oltre accessori), respingendo le altre richieste degli attori e la domanda riconvenzionale della società convenuta. Pronunciando - con sentenza n. /2012 del 26.10.12 - sul gravame principale proposto dalla Tenuta del GA e sulle impugnazioni incidentali del TA e del Fatigato, la Corte di Appello di Bari riformava la sentenza impugnata, rideterminando in Euro 8.904,10 (oltre accessori) la somma dovuta al TA, respingendo la domanda proposta dal Fatigato con l'atto di intervento e rigettando, per il resto, tutte le impugnazioni, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione il TA sulla base di sei motivi, nonché il Fatigato, sulla base di due motivi. Resisteva la Tenuta del GA, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Questa Corte con la sentenza n. 16501/2014, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso del Fatigato, in quanto tardivamente notificato, ha accolto quello del TA, affermando che l’applicazione dell’art. 1359 c.c. sussiste anche nel caso in cui l’interesse di una delle parti – originariamente convergente con quello della controparte – si modifichi in corso di rapporto fino a Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -5- risultare contrario all’avveramento della condizione, con conseguente erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui non aveva tenuto conto della domanda effettivamente proposta dal TA, ed aveva negato la possibilità di applicare la fictio di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c. a fronte del ritiro dell’istanza di concessione da parte della committente. Pertanto, assorbite le altre censure del TA e dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società – in quanto attinente alla liquidazione dell’importo riconosciuto dal giudice di appello – ha cassato la sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Bari, per un nuovo esame della vicenda. Riassunto il giudizio a cura del TA, la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 377 del 28 febbraio 2018, nella contumacia della Tenuta del GA e del Fatigato, ha condannato la società al pagamento in favore del TA della somma di € 1.247.995,66, nonché al rimborso delle spese dell’intero processo. La Corte osservava che, sebbene il ritiro della concessione potesse fondare l’applicazione dell’art. 1359 c.c., tuttavia l’art. 4 della convenzione di incarico professionale correlava l’applicazione della tariffa professionale al fatto che l’intervento interessato dalla progettazione fosse stato ammesso a contributi economici pubblici, e cioè prevedeva una diversa condizione. La decisione del giudice di legittimità non era intervenuta su tale aspetto, in quanto aveva reputato corretta la soluzione del Tribunale che aveva reputato avverata la condizione relativa al rilascio della concessione (atteso il contrario comportamento della committente), restando quindi impregiudicata la soluzione quanto Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -6- al mancato avveramento della diversa condizione relativa al rilascio dei finanziamenti pubblici. Per l’effetto i compensi del TA andavano determinati sulla base della tariffa professionale, ed anche in relazione alla proposta di variante al primo progetto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 8 del 1999, con il diritto alla maggiore somma di € 24.731,88 rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale. Quanto alla posizione della società, osservava che la medesima non aveva provveduto alla riassunzione, né si era costituita in sede di rinvio, così che non si doveva provvedere sull’impugnazione che a suo tempo era stata avanzata, dovendosi reputare che la stessa fosse stata implicitamente rinunciata. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la tenuta del GA S.r.l. sulla base di quattro motivi. TA FO ha resistito con controricorso, essendo rimasto intimato il Fatigato. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 35267 del 18 novembre 2023, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza in ragione della rilevanza e complessità delle questioni poste con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 392 e 163 n. 7 c.p.c., con la nullità della citazione della riassunzione in sede di rinvio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata e l’estinzione dell’intero processo. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -7- Si rileva che la citazione in riassunzione operata dal TA prevedeva l’invito alla costituzione nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. e l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicava le decadenze di cui agli artt. 167 e 343 c.p.c., ma era omessa la specificazione che la costituzione sarebbe dovuta avvenire nel termine di venti giorni prima dell’udienza. Non può reputarsi, quindi, sufficiente il solo richiamo ai termini di cui all’art. 166 c.p.c., e per l’effetto l’atto deve reputarsi affetto da nullità con la conseguente estinzione del giudizio. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già in passato osservato che nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio sia affetto da un vizio relativo alla vocatio in ius (nella specie l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale), il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza, nel mentre solo nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (Cass. n. 7536/2009). Tuttavia, ad avviso del Collegio deve escludersi che ricorra la dedotta nullità dell’atto di riassunzione. Rileva a tal fine il disposto di cui all’art. 392 c.p.c. che (a differenza di quanto, ad esempio, previsto dall’art. 342 c.p.c., che dispone che l’atto di citazione in appello debba avere le indicazioni Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -8- prescritte dall’art. 163 c.p.c.), prevede che la riassunzione avvenga con citazione, da notificare personalmente alle parti. Ciò comporta che il contenuto della citazione de qua debba ricavarsi dal dettato dell’art. 125 disp. att. c.p.c. le cui prescrizioni quanto alla vocatio in ius (nn. 4 e 5), risultano ottemperate dalla riassunzione con la quale il TA ha riattivato il procedimento di rinvio. La necessità di dover autonomamente valutare i requisiti di forma e sostanza dell’atto di riassunzione di cui all’art. 392 c.p.c., rispetto a quanto invece prescritto per l’atto di citazione in primo grado, trova il conforto nella giurisprudenza di questa Corte in relazione alle prescrizioni concernenti l’individuazione della causa petendi, essendosi a tal fine ribadito che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (Cass. n. 37200/2022; Cass. n. 7243/2006). Le indicazioni contenute nell’atto di riassunzione, in quanto rispettose del dettato dell’art. 125 disp. att. c.p.c., assicurano perciò la validità dell’atto oggetto di causa, non potendo avere seguito la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe stato anche necessario specificamente indicare, in termini numerici, il termine entro il quale la controparte avrebbe dovuto costituirsi in sede di rinvio. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -9- A conforto di tale conclusione rileva anche quanto affermato da Cass. S.U. n. 9407/2013, che, con riferimento al testo dell’art. 342 cod. proc. civ. - che, nella versione applicabile "ratione temporis" quale sostituita dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevedeva che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." – ha escluso la necessità che l’atto di appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., osservando che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e che non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata. Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato come le varie norme che impongano prescrizioni ed avvertimenti per il contenuto degli atti introduttivi del giudizio abbiano carattere speciale e derogatorio e devono quindi essere supportate da un chiaro dettato normativo, non potendosene proporre l’introduzione in via meramente interpretativa. In particolare, ogni previsione che disponga in tal senso deve essere giustificata da una specifica ratio legis sottesa ad ogni norma che operi in tal senso, posto che le medesime pongono una deroga alla regola delle generale conoscenza delle norme Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -10- processuali, la cui ignoranza non può tendenzialmente essere addotta a discolpa da parte di colui che non vi ottemperi (cfr. in motivazione alla pag. 14, “ … la prescrizione dell'avvertimento persegue, di volta in volta, una peculiare finalità di garanzia e tutela della parte destinataria di tale avvertimento;
finalità che deve avere una sua riconoscibile ragionevolezza a giustificazione di un onere processuale siffatto - quello dell'avvertimento - posto a carico di una parte o del giudice.”). Tale precisazione appare quindi di per sé idonea a legittimare il rigetto del motivo che pretende di estendere una specifica prescrizione dettata per l’atto di citazione in primo grado alla citazione in riassunzione in sede di rinvio. Né può addursi come argomento per escludere l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite il rilievo per cui la citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. debba essere notificata alla parte personalmente, analogamente a quanto previsto per la citazione in primo grado. Tuttavia, se in quest’ultimo caso la necessità dell’avvertimento si giustifica per il regime delle preclusioni che connota il giudizio di primo grado, per il giudizio di rinvio non può farsi a meno di evidenziare il suo carattere chiuso e la circostanza che, come precisato dall’art. 394 co. 2, c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento la cui pronuncia è stata cassata, che implica altresì l’impossibilità di poter prendere conclusioni diverse da quelle in precedenza prese (salvo quelle conseguenziali alla adozione della pronuncia che ha determinato il rinvio). Trattasi di una peculiarità del giudizio di rinvio che ne segna la differenza rispetto al giudizio di primo graio e che ben legittima il differente contenuto dell’atto di riassunzione, non potendosi Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -11- quindi estendere al medesimo lo stesso contenuto di forma prescritto per l’atto di citazione dall’art. 163 c.p.c. Il motivo deve perciò essere rigettato. 2. Il secondo motivo di ricorso, nel richiamare il passaggio della sentenza del giudice di rinvio che ha reputato rinunziata l’impugnazione della società proposta in appello, in quanto aveva omesso di costituirsi in sede di rinvio, reitera i motivi di appello a suo tempo proposti, che sia la Corte d’Appello che questa Corte avevano reputato assorbiti, e che attengono ai pretesi errori progettuali commessi dall’arch. TA, al mancato rispetto dell’interesse della committente nell’esecuzione della fase progettuale e nella mancata considerazione che anche il secondo progetto doveva necessariamente essere predisposto dall’arch. Fatigato, non potendosi affermare l’esistenza di un incarico autonomamente conferito al solo TA. Il terzo motivo, alla luce del richiamo ai motivi di appello non riesaminati in sede di rinvio, deduce la violazione degli artt. 2233 e 1716 c.c., in quanto l’accoglimento delle doglianze del TA è frutto della mancata presa in esame delle contestazioni sia all’an che al quantum contenute nei motivi di cui sopra. I motivi da esaminare congiuntamente per la loro connessione, pongono, nella sostanza, la questione relativa alle conseguenze scaturenti dalla contumacia di una delle parti in sede di rinvio, ed in particolare alla possibilità di inferire da tale scelta processuale una implicita volontà di rinuncia ai motivi di appello a suo tempo ritenuti assorbiti dalla sentenza cassata, nonché alle domande ed alle eccezioni di merito dai medesimi veicolate, e la cui decisione torna ad essere attuale per effetto della cassazione. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -12- 2.1 Come segnalato già nell’ordinanza interlocutoria, nella giurisprudenza di merito si segnala un orientamento in base al quale deve reputarsi che le domande ed eccezioni siano automaticamente devolute al giudice di rinvio, anche in assenza di una formale costituzione della parte proponente in quella sede. In tal senso è stato affermato che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (Cass. n. 8773 del 17/03/2022, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione). Analogamente Cass. n. 14306/2007 ha affermato che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello e non possono prendere conclusioni nuove rispetto a quelle già assunte legittimamente in detto giudizio;
ne consegue che la parte intimata, che mantenga la precedente posizione di appellata, non è tenuta a notificare nuovamente l'impugnazione incidentale che abbia proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata. Inoltre il comportamento processuale dell'originario appellante, che non abbia partecipato al giudizio di Cassazione instaurato dall'appellato e non siasi costituito nella fase di rinvio promossa dallo stesso appellato con atto di riassunzione in seguito alla Cassazione della sentenza di Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -13- secondo grado per nullità del giudizio, non dà luogo ad acquiescenza, né alla sentenza cassata, né alla sentenza di primo grado, poiché il corso del processo riprende in sede di rinvio da un momento immediatamente successivo alla sentenza di primo grado, con le parti ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio concluso con la sentenza cassata. (Cass. n. 4276 del 05/07/1980). Pertanto l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cass. n. 5741 del 27/02/2019; conf. Cass. n. 24336/2015; Cass. n. 4070/2019, secondo cui l'eventuale contumacia della parte interessata non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna preclusione da giudicato interno;
ancor prima Cass. n. 1/1963). Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -14- Come chiarito da Cass. n. 23073/2014, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario. In linea con questo orientamento si pone poi la precisazione di numerosi precedenti che hanno affermato che (Cass. n. 16450/2023) in tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -15- processuale, ma ciò sul presupposto che, come sopra ricordato, il mancato esame di alcune delle domande o eccezioni originariamente proposte dalla parte non può derivare dalla contumacia in sé, ma dalla valutazione della condotta della parte che, nel coltivare le proprie conclusioni in sede di rinvio, abbia precisato le stesse in maniera tale da evidenziare l’incompatibilità con le medesime di alcune di quelle ab origine avanzate. La tesi sottende evidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delle conclusioni incompatibili con quelle prese in passato e quindi la rinuncia è desunta dal tipo di richieste espressamente formulate. 2.2 A tale orientamento si contrappone quello più restrittivo seguito da parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione (Cass. n. 30184 del 22/11/2018, secondo cui le questioni, infatti, che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato). In senso conforme si veda anche Cass. n. 24093/2013; Cass. n. 19015/2010; Cass. n. 90/2007, per la quale l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui;
Cass. n. 10567/2003. 2.3 Ritiene il Collegio che, pur in presenza di tale contrasto, debba però darsi preferenza continuità al primo orientamento, che Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -16- appare maggiormente in linea e conforme alle peculiarità ed alle caratteristiche proprie del giudizio di rinvio prosecutorio, quale quello oggetto del presente procedimento, alla prima delle soluzioni interpretative esposte. Rileva a tal fine il dettato dell’art. 394 c.p.c. che., ferma restando la possibilità che alla riassunzione possa autonomamente provvedere ognuna delle parti, ribadisce al secondo comma che le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ciò in linea con l’effetto che produce la sentenza di cassazione su tutte le pronunce precedentemente emesse, e che riporta le parti quindi nella loro posizione originaria. A ciò si aggiunge il carattere chiuso del procedimento di rinvio, come ribadito dal terzo comma dell’art. 394 c.p.c., che specifica anche le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata. Da tali precetti scaturisce il principio per cui, una volta intervenuta la cassazione, e sia disposto un rinvio di tipo prosecutorio, la riassunzione anche ad opera di una sola dele parti pone le stesse alla valutazione del giudice di rinvio nella medesima posizione originaria, dovendo decidersi la controversia sulla base delle conclusioni prese nelle precedenti fasi di merito. Ciò comporta, che, fatta salva l’ipotesi che si sia formato un eventuale giudicato interno, il giudice di rinvio, anche nella contumacia di una delle parti, è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande o eccezioni di merito a suo tempo proposte, senza che possa correttamente sostenersi che sia necessaria una formale ed espressa riproposizione. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -17- In questa chiave deve quindi ribadirsi che (cfr. da ultimo Cass. n. 19452/2023), poiché le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte - essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio, - le conclusioni espressamente rassegnate possono al più indurre a ravvisare una incompatibilità con la volontà di riproporre innanzi al giudice di rinvio alcune delle domande o eccezioni già proposte, dovendosi nel silenzio ovvero nella contumacia, ritenere doveroso il riesame delle domande ed eccezioni da parte del giudice di rinvio. 2.4 Nella fattispecie, la società aveva veicolato in appello, tramite la formulazione di motivi di gravame, la questione relativa all’inadempimento del professionista, che avrebbe dovuto indurre al rigetto della domanda di pagamento dei compensi professionali. Ne deriva che risultava così sottoposta all’attenzione del giudice di appello una eccezione di merito, che è stata ritenuta assorbita dal giudice di appello, ma il cui interesse alla decisione era risorto per effetto della cassazione della sentenza d’appello. La contumacia della società non poteva quindi portare ad affermare che vi fosse stata per la sola contumacia un’implicita rinuncia all’eccezione (e non già, come affermato in sentenza, all’impugnazione). I motivi devono essere accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida anche sulla indicate eccezione di inadempimento, in relazione a plurime carenze asseritamente rinvenibili nell’attività professionale del controricorrente. Ric. 2018 n. 15119 sez. S2 - ud. 23-04-2024 -18- 3. Il quarto motivo di ricorso lamenta a violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto la domanda del TA è stata solo parzialmente accolta, con la conseguenza che occorreva disporre la compensazione, quanto meno parziale delle spese di lite. Il motive è assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti due motivi, dovendo il giudice di rinvio, come sopra designato, provvedere anche sule spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024