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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5789/2017, riservata in decisione all'udienza del
5.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura PA C.F._1
allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Cosimo Alfonso Mastromarino (c.f.
) e Giuseppe De Pasquale (c.f. ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Capella Vecchia n.8
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. RT C.F._4 Controparte_2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Manzon (c.f.
, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Umberto I n. 174, C.F._6 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°5789/2017-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.7.2012, , in qualità Persona_1 di comproprietaria di un locale terraneo e due depositi, siti in Avellino alla Via P.S.
Mancini, conveniva innanzi al Tribunale di Avellino l'altro comproprietario PA
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria nonché sentir
[...] ordinare al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni in comunione;
per l'effetto, sentir condannare al versamento in favore dell'attrice del corrispettivo PA per il godimento esclusivo dei beni, detratta la somma di € 5.051,50 già corrisposta a tale titolo.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , il PA quale, non opponendosi alla domanda di divisione, chiedeva l'attribuzione, ex art. 720 c.c., dell'intero compendio immobiliare non comodamente divisibile nonché il rigetto della domanda di rendiconto, eccependo in compensazione le spese anticipate nell'interesse comune.
1.3 Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Avellino, con sentenza n.
504/2017, ha dichiarato non comodamente divisibili i cespiti ricadenti nella comunione e, dato atto della richiesta di attribuzione avanzata ex art. 720 c.c da , ha PA assegnato per l'intero a quest'ultimo i beni de quibus, condannandolo a pagare in favore di la somma di € 34.977,00 a titolo di conguaglio nonché la somma di € Persona_1
282,71 a titolo di rendite, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze peritali, accertata l'indivisibilità dei beni in comunione, tenuto conto della quota di maggioranza-pari a 905/1000-in titolarità di
, ha accolto la domanda di attribuzione formulata dal convenuto ai sensi PA dell'art. 720 c.c. e, per l'effetto, lo ha condannato al pagamento, in favore di PE
, dell'eccedenza della quota, quantificata in € 34.997,00 sulla base della stima del
[...]
valore di mercato degli immobili attualizzata al momento della decisione, maggiorata degli interessi legali dalla data della statuizione e fino al saldo.
Quanto alla domanda di rendiconto, il Tribunale, accertato il godimento esclusivo dei beni in capo a , lo ha condannato al pagamento, in favore di , PA Persona_1
della somma pari ad € 282,71, come risultante dal calcolo delle rendite commisurate al canone ritraibile da una libera contrattazione di mercato, maturate dall'anno 2005 fino alla data della decisione, sottratto l'importo di € 5.051,50 già corrisposto all'attrice nonché
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quello di € 7.234,29 anticipato da per le spese di manutenzione ordinaria PA
e straordinaria come documentate in atti ed eccepite dal condividente in compensazione.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 13.3.2017, con atto di citazione, notificato il
9.10.2017, ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. PA
1.5 Con il primo motivo l'appellante censura la acritica adesione del Tribunale alla stima del valore di mercato dei cespiti effettuata dal consulente tecnico d'ufficio; segnatamente, lamenta che detta stima è sproporzionata rispetto al reale valore corrente di mercato ed è stata condotta senza tener conto delle contrattazioni relative ad immobili similari situati nella stessa zona, da considerare comparativamente, nonché degli indici dell'Osservatorio
IA dell'Agenzia delle Entrate;
soggiunge che il CTU ha trascurato elementi decisivi quali la stagnazione del mercato e la diversità superficiaria e strutturale presentata dai cespiti in questione, giungendo a prospettare un valore quasi equivalente tra soppalco e locali deposito, senza, peraltro, considerare le difficoltà di accesso, la mancanza di aereazione all'interno degli stessi nonché l'assenza di parcheggi o aree di sosta pertinenziali.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la condanna al pagamento del conguaglio nella misura di € 34.997,00, in favore dell'odierna appellata, resa in assenza di una specifica domanda da parte della comunista, necessaria al fine di accordare il conguaglio in danaro per la parte eccedente il valore della quota del condividente attributario dell'intero.
1.7 Con comparsa depositata in data 5.4.2018 si è costituita in giudizio , Persona_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
1.8 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha illegittimamente operato la compensazione tra i crediti vantati da PE
a titolo di partecipazione alle rendite ritraibili dagli immobili in comunione e gli
[...] esborsi asseritamente sostenuti in via unilaterale da nell'interesse PA
comune; a riguardo, protesta di non aver mai prestato il consenso alle opere di ristrutturazione e manutenzione che controparte assume di aver eseguito nei locali utilizzati in via esclusiva;
contesta, altresì, l'utilizzabilità di una fattura prodotta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c e la genericità delle indicazioni delle causali riportate nelle altre fatture depositate;
in ordine alle spese dichiaratamente
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostenute per arredi ed attrezzature, reitera l'eccezione sull'impiego di un contributo statale pari a €49.958,44, corrisposto a ai sensi del D.lgs. n 76 del 30.3.1990; PA infine, insiste nell'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in assenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità del controcredito opposto dal condividente.
1.9 Con il secondo motivo impugna il governo delle spese di lite, che sono Persona_1
state poste a carico della massa anche in relazione alla domanda di rendiconto anziché seguire la soccombenza di , anche tenuto conto della condotta non PA
collaborativa tenuta dalla controparte in sede di mediazione, ove essa non compariva.
1.10 Con comparsa depositata in data 7.5.2023 si sono costituite in giudizio CP_1
e , nella qualità di eredi di , deceduta nelle more del
[...] Controparte_2 Persona_1
giudizio, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate dalla dante causa.
1.11 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 17.5.2024,
l'intestata Corte ha rimesso la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione dell'indagine peritale sulla stima degli immobili.
1.12 Espletato l'approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 9.10.2017, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 13.3.2017, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 In via gradatamente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante principale addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Il primo motivo di appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Al fine di dare risposta alle critiche formulate da alla risultanze della PA
CTU di primo grado, il Collegio ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, demandando ad un nuovo ausiliario d'ufficio l'indagine sulla determinazione del valore di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mercato dei cespiti all'attualità, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei singoli immobili.
In risposta ai quesiti demandatigli il CTU ha determinato il valore di mercato dei singoli cespiti secondo il metodo sintetico-comparativo, individuando innanzitutto il valore unitario
“medio”, risultato dalla comparazione tra le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del
Mercato IA dell'Agenzia delle Entrate (riferite alle vendite di immobili similari avvenute nella microzona in cui insistono i cespiti de quibus) e quelle ricavate dal BO
IA (estese ad immobili ricadenti anche nella zona periferica circostante); sul valore così individuato ha applicato i coefficienti correttivi analiticamente indicati, previsti dalla letteratura scientifica di settore (coefficiente di posizione, esposizione, stato conservativo ed altre peculiarità specifiche), avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singola unità immobiliare oggetto di stima.
A fronte dell'esplicitazione di tale metodo di indagine è del tutto sterile la contestazione mossa dall'appellante- peraltro solo in fase conclusionale, non essendo stata trasmessa alcuna controdeduzione tecnica nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195 c.p.c al fine di assicurare il contraddittorio nel subprocedimento all'uopo specificamente previsto- secondo cui l'ausiliario d'ufficio, nel valutare il negozio in via Mancini (cd. “Immobile 1”), ha erroneamente utilizzato, quale elemento di comparazione, il prezzo indicato in un annuncio di vendita presso un'agenzia immobiliare di zona e non invece quello effettivamente praticato nella contrattazione ad esso seguita.
Aldilà della considerazione che il CTU ha indicato l'elemento valutativo in questione come ulteriore rispetto alla stima autonomamente condotta in base alle quotazioni immobiliari tratte dalle banche dati sopra indicate, ponendolo a riscontro rafforzativo dell'attendibilità del valore ottenuto mediante il criterio sintetico-comparativo con il quale è risultato coerente, si osserva che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, l'ausiliario ha applicato al prezzo pubblicizzato nell'avviso di vendita una decurtazione (riducendolo da €
325.000,00 ad € 300.000,00), considerando, appunto, il margine di trattabilità mediamente praticato nelle contrattazioni di compravendita.
Ciò posto, la rinnovazione peritale disposta ha smentito la bontà della doglianza di su una pretesa sovrastima del valore di mercato degli immobili eseguita PA in primo grado, atteso che il CTU è giunto ad individuare un valore di mercato all'attualità
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dei beni in comunione superiore (e non già inferiore come propugnato con la presente impugnazione) a quello in forza del quale è stato disposto lo scioglimento della comunione mediante attribuzione per l'intero ex art. 720 c.c. ed è stata conseguentemente determinata la misura del conguaglio da versare alla condividente per l'eccedenza.
I risultati dell'indagine peritale del presente grado, se smentiscono la fondatezza del motivo di gravame principale, non possono, d'altro canto, condurre alla riforma della statuizione in peius per , l'unico ad avere attinto il punto della decisione relativo alla PA
determinazione del valore di stima del compendio immobiliare. , invero, Persona_1 replicando al gravame avversario, nella comparsa di costituzione del presente grado ha concluso per la conferma dell'accertamento condotto dal primo giudice sul valore di stima degli immobili, sulla scorta del quale procedere alla attribuzione ex art. 720 cc richiesta da controparte e alla conseguente quantificazione della somma da versare a titolo di conguaglio in suo favore, sicché una eventuale modifica in parte qua della decisione incorrerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
2.3 Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello principale, con il quale PA
rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto alla condividente non
[...] assegnataria un conguaglio ex art. 720 c.c. in assenza di domanda.
Va innanzitutto rimarcato che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante principale,
, con la domanda introduttiva di primo grado, ha chiesto sciogliersi la Persona_1
comunione instando per la nomina di un CTU cui affidare l'incarico di determinare eventualmente i “conguagli” necessari tenuto conto delle quote di spettanza di ciascun condividente (vedi pag. 3 del libello introduttivo di primo grado). Allo stesso modo, nella comparsa conclusionale di primo grado, l'odierna appellata così argomenta(va): “.. PE
ritiene condivisibile il valore attribuito agli immobili in questione dal CTU geom.
[...]
all'uopo incaricato. Parimenti l'attrice ritiene congruo il calcolo delle quote Persona_2 come stabilito dal Consulente per cui dovrà alla stessa essere liquidata la somma di cui alla relazione tecnica con l'aggiunta tuttavia della rivalutazione monetaria e degli interessi”
(pag. 4 dello scritto conclusionale depositato in data 23/1/2017).
Impregiudicati i rilievi che precedono, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'obbligo del pagamento di un conguaglio a carico del condividente, nella cui quota venga compreso per l'intero l'immobile non comodamente divisibile, persegue il mero effetto di
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda perequazione del valore delle rispettive quote nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (Cass. 22833/2006).
Del tutto inconferente è, quindi, il principio richiamato da che, sulla PA
premessa del distinguo sulla diversa funzione assolta dalla misura del conguaglio nell'ipotesi di indivisibilità ex art. 720 c.c. e da quello previsto dall'art. 728 c.c. destinato a facilitare la divisione con attribuzione dei beni in natura, postula per il primo, e non anche per il secondo, il consenso del condividente al quale è imposto.
L'orientamento giurisprudenziale invocato, nel richiedere come necessaria la manifestazione di un consenso, si riferisce alla posizione non già del condividente avente diritto al conguaglio, con funzione di “perequazione” del valore della quota, bensì a quella del comunista assegnatario dell'intero, dal quale quel conguaglio deve essere corrisposto a titolo di addebito dell'eccedenza della quota di cui è a sua volta titolare (Cass. civ., sent. 26 giugno 1973, n. 1831; Cass. 8259/2015).
2.4 Passando alla disamina del gravame incidentale, è fondato il primo motivo nella parte in cui denunzia l'inammissibile compensazione operata dal giudice a quo Persona_1 tra il credito accertato in suo favore a titolo di rendite spettanti per il godimento esclusivo dei cespiti in comunione ritratto dall'altro condividente ed il controcredito a sua volta opposto da per l'asserita anticipazione di spese di conservazione, PA manutenzione e ristrutturazione degli immobili in comunione.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 23225/2016), risolvendo un contrasto interpretativo insorto sui requisiti prescritti dall'art. 1243 comma 1 c.c., ha affermato che i caratteri richiesti dalla succitata disposizione per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale. È stato chiarito, in particolare, che il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo;
ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, allora non è certo e, quindi, non è idoneo ad operare come “compensativo” sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione va respinta.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243
c.c., secondo comma, è, cioè, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (in tal senso già Cass. 10352 del
1993).
Né rileva in senso contrario il fatto che la compensazione applicabile sia di natura impropria, sorgendo i crediti contrapposti dallo stesso titolo costitutivo. Ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è, infatti, il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi
(sul punto, vedi Cass. 23.3.2017, n. 7474; 35913/2023).
Ebbene, nella specie, , in sede di costituzione in giudizio, ha sollevato una PA
mera eccezione (riconvenzionale) di compensazione, finalizzata al rigetto della domanda di rendiconto formulata da controparte nell'atto di citazione (vedi conclusioni rassegnate al capo 3 della comparsa di costituzione depositata in data 14.12.2012 dal seguente tenore:
“respingersi la domanda del corrispettivo di godimento per infondatezza e comunque per compensazione con le spese anticipate a favore della comunione da parte del comparente da riconoscersi nella misura non inferiore ad € 65.000,00”). E', infatti, pacifico che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, assumere il carattere di una eccezione riconvenzionale qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè miri- ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte (Sez. 3, Sentenza n. 4233 del
16/03/2012; Cass. 4133/2016).
A sua volta , nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., in replica Persona_1 all'eccezione di compensazione formulata da controparte, ha contestato l'esistenza nell'an del controcredito vantato, deducendo di essere stata lasciata dal condividente completamente all'oscuro della gestione dei beni e contestando, comunque, la rispondenza all'interesse comune delle spese asseritamente sostenute, trattandosi semmai di miglioramenti apportati agli immobili nell'interesse esclusivo di , il quale PA
ha destinato i beni all'esercizio della sua personale attività di impresa.
La contestazione nell'an del controcredito rende la ragione creditoria “incerta” nel significato chiarito dall'arresto nomofilattico suindicato, rendendo inammissibile il
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda meccanismo di compensazione giudiziale dal cui ambito è espunto appunto per la carenza di uno degli indefettibili presupposti postulati dall'art. 1243 cit.
La statuizione del Tribunale, che ha considerato le voci di spesa eccepite in compensazione da nel calcolo delle reciproche poste di dare ed avere del rendiconto tra PA condividenti, con effetto parzialmente estintivo del credito accertato in capo a PE
a titolo di rendite commisurate al canone locativi per l'utilizzo esclusivo dei cespiti
[...] ritratto dal solo odierno appellante principale, ha travalicato, quindi, il limite di applicabilità della disposizione in esame enucleato dall'esegesi offertane dalla Suprema Corte.
In accoglimento del motivo in oggetto, deve essere conseguentemente espunto dal computo eseguito dal primo giudice l'addebito di € 7.234,29 posto a carico di a titolo Persona_1
di quota parte (95/100) delle spese riconosciute come anticipate nell'interesse della comunione da (€ 76.150,40); per l'effetto, in riforma della statuizione di PA
primo grado, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento, in favore della condividente, della somma di € 7.517,00 (in luogo di € 282,71), corrispondente alla quota pari a 95/1000 delle rendite maturate dal 2005 alla data di scioglimento della comunione per l'ammontare complessivo di € 12.568,50 (quota di canone mensile pari ad € 85,50 moltiplicato x 147 mensilità), detratta la somma di € 5.051,50 che in Persona_1
citazione ha ammesso esserle stata già corrisposta.
Sul credito così rideterminato non va riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta dall'appellante incidentale, posto che l'obbligo di rendiconto dei frutti civili integra ab origine un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, i cui presupposti non sono stati nel caso in esame specificamente allegati (Cass. 21906/2021).
2.8 E', altresì, fondato il secondo motivo di appello incidentale, cui è stata affidata la censura sulla mancata applicazione del criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite relative alla domanda di rendiconto.
Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, sebbene il rendiconto sia operazione inserita nel procedimento divisorio, finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, esso costituisce oggetto di una domanda autonoma da
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella di scioglimento della comunione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/7/2018, n.
18857; Cass., Sez. 2, 30/12/2011, n. 30552; Cass., Sez. 2, 4/6/2019, n. 15182, secondo cui, ove oggetto di domanda riconvenzionale, la richiesta di rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata è affetta pertanto dalla denunciata violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove ha posto a carico della massa tutte le spese di giudizio e non soltanto quelle idealmente imputabili alla domanda di divisione, rispondente all'interesse comune dei condividenti.
La dizione “spese a carico della massa” significa, infatti, che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria. Ciò, tuttavia, non vale per la domanda di rendiconto, dotata, come sopra illustrato, di una propria autonomia processuale e sulla quale PA
è risultato, all'esito del gravame, integralmente soccombente, sicché a suo carico cedono le spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'intervenuta parziale riforma del correlativo capo della decisione.
2.9 Le spese del presente grado relative alla domanda di scioglimento della comunione- sul cui capo la sentenza è, invece, confermata- seguono anch'esse la soccombenza di PA
, considerato che anche in tale ambito residua un margine di applicabilità dell'art.
[...]
91 c.p.c., laddove si ravvisino eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
Nel caso in esame va tenuto conto che ha devoluto all'impugnazione le PA contestazioni sulla stima del compendio immobiliare rivelatesi destituite di ogni fondamento, addivenendosi, all'esito della rinnovata indagine peritale, all'accertamento di un valore di mercato degli immobili addirittura superiore a quello determinato in primo grado;
inoltre l'appellante ha insistito nella riconvocazione a chiarimenti del CTU pur a fronte di una dettagliata ed esaustiva relazione tecnica.
D'altro canto alcun rimprovero può essere mosso, nella valutazione del comportamento processuale delle parti, al rifiuto di controparte di addivenire, all'esito della CTU espletata nel presente grado, ad una soluzione transattiva alla condizione pure inizialmente proposta
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(consenso ad una rateizzazione della somma dovuta a titolo di conguaglio entro la scadenza ultima di marzo 2025)
Se, infatti, la disponibilità ad una transazione si giustificava nella fase antecedente alla rinnovazione peritale nell'interesse a prevenire un ulteriore incombente istruttorio, evidentemente considerato dalla defatigante e pretestuoso, o comunque nell'alea di PA
un possibile esito favorevole all'altro comunista, è, invece, ben comprensibile che quella disponibilità sia stata revocata allorquando l'incombente era stato ormai espletato con una conclusione, peraltro, sfavorevole al richiedente.
2.10 La liquidazione dei compensi professionali viene operata in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 ed applicabile ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021); in particolare si ha riguardo ai parametri medi delle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 26.000,00 per la domanda di rendiconto e fino ad € 52.001,00 per la domanda di divisione, tenuto conto che il “disputatum” nel presente grado ha avuto ad oggetto la misura della quota della condividente e lo stesso “an” del credito al conguaglio finalizzato alla sua perequazione (Cass. 2605/1999).
2.11 Per le medesime ragioni sopra esposte sulla possibilità di liquidare anche le spese del giudizio di divisione secondo la regola della soccombenza a fronte di inutili resistenze, estensibile agli oneri di CTU rientranti tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese della CTU del presente grado sono poste definitivamente a carico del solo , il quale ne ha dato “causa” PA con contestazioni alla stima peritale già espletata in primo grado rivelatesi del tutto infondate.
3. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 504/2017, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto in riforma del capo 4) della statuizione impugnata, condanna al pagamento, in favore di PA CP_1
e , nella qualità di eredi di , della somma di €
[...] Controparte_2 Persona_1
7.517,00 (in luogo di € 282,71), oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della decisione di primo grado (13/3/2017) al saldo;
c) condanna alla refusione, in favore di e PA RT
, nella qualità di eredi di , delle spese del doppio Controparte_2 Persona_1
grado di giudizio relative alla domanda di rendiconto, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 3.100,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla refusione, in favore di e PA RT
, nella qualità di eredi di , delle spese del presente Controparte_2 Persona_1
grado di giudizio relative alla domanda di scioglimento della comunione, che liquida in € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) pone definitivamente le spese di CTU del presente grado a carico di PA
;
[...]
f) conferma per il resto la sentenza impugnata;
g) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RGn°5789/2017-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5789/2017-sentenza
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5789/2017, riservata in decisione all'udienza del
5.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura PA C.F._1
allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Cosimo Alfonso Mastromarino (c.f.
) e Giuseppe De Pasquale (c.f. ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Capella Vecchia n.8
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. RT C.F._4 Controparte_2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Manzon (c.f.
, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Umberto I n. 174, C.F._6 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°5789/2017-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 31.7.2012, , in qualità Persona_1 di comproprietaria di un locale terraneo e due depositi, siti in Avellino alla Via P.S.
Mancini, conveniva innanzi al Tribunale di Avellino l'altro comproprietario PA
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria nonché sentir
[...] ordinare al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni in comunione;
per l'effetto, sentir condannare al versamento in favore dell'attrice del corrispettivo PA per il godimento esclusivo dei beni, detratta la somma di € 5.051,50 già corrisposta a tale titolo.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , il PA quale, non opponendosi alla domanda di divisione, chiedeva l'attribuzione, ex art. 720 c.c., dell'intero compendio immobiliare non comodamente divisibile nonché il rigetto della domanda di rendiconto, eccependo in compensazione le spese anticipate nell'interesse comune.
1.3 Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Avellino, con sentenza n.
504/2017, ha dichiarato non comodamente divisibili i cespiti ricadenti nella comunione e, dato atto della richiesta di attribuzione avanzata ex art. 720 c.c da , ha PA assegnato per l'intero a quest'ultimo i beni de quibus, condannandolo a pagare in favore di la somma di € 34.977,00 a titolo di conguaglio nonché la somma di € Persona_1
282,71 a titolo di rendite, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze peritali, accertata l'indivisibilità dei beni in comunione, tenuto conto della quota di maggioranza-pari a 905/1000-in titolarità di
, ha accolto la domanda di attribuzione formulata dal convenuto ai sensi PA dell'art. 720 c.c. e, per l'effetto, lo ha condannato al pagamento, in favore di PE
, dell'eccedenza della quota, quantificata in € 34.997,00 sulla base della stima del
[...]
valore di mercato degli immobili attualizzata al momento della decisione, maggiorata degli interessi legali dalla data della statuizione e fino al saldo.
Quanto alla domanda di rendiconto, il Tribunale, accertato il godimento esclusivo dei beni in capo a , lo ha condannato al pagamento, in favore di , PA Persona_1
della somma pari ad € 282,71, come risultante dal calcolo delle rendite commisurate al canone ritraibile da una libera contrattazione di mercato, maturate dall'anno 2005 fino alla data della decisione, sottratto l'importo di € 5.051,50 già corrisposto all'attrice nonché
RGn°5789/2017-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quello di € 7.234,29 anticipato da per le spese di manutenzione ordinaria PA
e straordinaria come documentate in atti ed eccepite dal condividente in compensazione.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 13.3.2017, con atto di citazione, notificato il
9.10.2017, ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. PA
1.5 Con il primo motivo l'appellante censura la acritica adesione del Tribunale alla stima del valore di mercato dei cespiti effettuata dal consulente tecnico d'ufficio; segnatamente, lamenta che detta stima è sproporzionata rispetto al reale valore corrente di mercato ed è stata condotta senza tener conto delle contrattazioni relative ad immobili similari situati nella stessa zona, da considerare comparativamente, nonché degli indici dell'Osservatorio
IA dell'Agenzia delle Entrate;
soggiunge che il CTU ha trascurato elementi decisivi quali la stagnazione del mercato e la diversità superficiaria e strutturale presentata dai cespiti in questione, giungendo a prospettare un valore quasi equivalente tra soppalco e locali deposito, senza, peraltro, considerare le difficoltà di accesso, la mancanza di aereazione all'interno degli stessi nonché l'assenza di parcheggi o aree di sosta pertinenziali.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la condanna al pagamento del conguaglio nella misura di € 34.997,00, in favore dell'odierna appellata, resa in assenza di una specifica domanda da parte della comunista, necessaria al fine di accordare il conguaglio in danaro per la parte eccedente il valore della quota del condividente attributario dell'intero.
1.7 Con comparsa depositata in data 5.4.2018 si è costituita in giudizio , Persona_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
1.8 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha illegittimamente operato la compensazione tra i crediti vantati da PE
a titolo di partecipazione alle rendite ritraibili dagli immobili in comunione e gli
[...] esborsi asseritamente sostenuti in via unilaterale da nell'interesse PA
comune; a riguardo, protesta di non aver mai prestato il consenso alle opere di ristrutturazione e manutenzione che controparte assume di aver eseguito nei locali utilizzati in via esclusiva;
contesta, altresì, l'utilizzabilità di una fattura prodotta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c e la genericità delle indicazioni delle causali riportate nelle altre fatture depositate;
in ordine alle spese dichiaratamente
RGn°5789/2017-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostenute per arredi ed attrezzature, reitera l'eccezione sull'impiego di un contributo statale pari a €49.958,44, corrisposto a ai sensi del D.lgs. n 76 del 30.3.1990; PA infine, insiste nell'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in assenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità del controcredito opposto dal condividente.
1.9 Con il secondo motivo impugna il governo delle spese di lite, che sono Persona_1
state poste a carico della massa anche in relazione alla domanda di rendiconto anziché seguire la soccombenza di , anche tenuto conto della condotta non PA
collaborativa tenuta dalla controparte in sede di mediazione, ove essa non compariva.
1.10 Con comparsa depositata in data 7.5.2023 si sono costituite in giudizio CP_1
e , nella qualità di eredi di , deceduta nelle more del
[...] Controparte_2 Persona_1
giudizio, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate dalla dante causa.
1.11 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 17.5.2024,
l'intestata Corte ha rimesso la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione dell'indagine peritale sulla stima degli immobili.
1.12 Espletato l'approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 9.10.2017, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 13.3.2017, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 In via gradatamente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante principale addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Il primo motivo di appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Al fine di dare risposta alle critiche formulate da alla risultanze della PA
CTU di primo grado, il Collegio ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, demandando ad un nuovo ausiliario d'ufficio l'indagine sulla determinazione del valore di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mercato dei cespiti all'attualità, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei singoli immobili.
In risposta ai quesiti demandatigli il CTU ha determinato il valore di mercato dei singoli cespiti secondo il metodo sintetico-comparativo, individuando innanzitutto il valore unitario
“medio”, risultato dalla comparazione tra le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del
Mercato IA dell'Agenzia delle Entrate (riferite alle vendite di immobili similari avvenute nella microzona in cui insistono i cespiti de quibus) e quelle ricavate dal BO
IA (estese ad immobili ricadenti anche nella zona periferica circostante); sul valore così individuato ha applicato i coefficienti correttivi analiticamente indicati, previsti dalla letteratura scientifica di settore (coefficiente di posizione, esposizione, stato conservativo ed altre peculiarità specifiche), avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singola unità immobiliare oggetto di stima.
A fronte dell'esplicitazione di tale metodo di indagine è del tutto sterile la contestazione mossa dall'appellante- peraltro solo in fase conclusionale, non essendo stata trasmessa alcuna controdeduzione tecnica nel termine assegnato ai sensi dell'art. 195 c.p.c al fine di assicurare il contraddittorio nel subprocedimento all'uopo specificamente previsto- secondo cui l'ausiliario d'ufficio, nel valutare il negozio in via Mancini (cd. “Immobile 1”), ha erroneamente utilizzato, quale elemento di comparazione, il prezzo indicato in un annuncio di vendita presso un'agenzia immobiliare di zona e non invece quello effettivamente praticato nella contrattazione ad esso seguita.
Aldilà della considerazione che il CTU ha indicato l'elemento valutativo in questione come ulteriore rispetto alla stima autonomamente condotta in base alle quotazioni immobiliari tratte dalle banche dati sopra indicate, ponendolo a riscontro rafforzativo dell'attendibilità del valore ottenuto mediante il criterio sintetico-comparativo con il quale è risultato coerente, si osserva che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, l'ausiliario ha applicato al prezzo pubblicizzato nell'avviso di vendita una decurtazione (riducendolo da €
325.000,00 ad € 300.000,00), considerando, appunto, il margine di trattabilità mediamente praticato nelle contrattazioni di compravendita.
Ciò posto, la rinnovazione peritale disposta ha smentito la bontà della doglianza di su una pretesa sovrastima del valore di mercato degli immobili eseguita PA in primo grado, atteso che il CTU è giunto ad individuare un valore di mercato all'attualità
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dei beni in comunione superiore (e non già inferiore come propugnato con la presente impugnazione) a quello in forza del quale è stato disposto lo scioglimento della comunione mediante attribuzione per l'intero ex art. 720 c.c. ed è stata conseguentemente determinata la misura del conguaglio da versare alla condividente per l'eccedenza.
I risultati dell'indagine peritale del presente grado, se smentiscono la fondatezza del motivo di gravame principale, non possono, d'altro canto, condurre alla riforma della statuizione in peius per , l'unico ad avere attinto il punto della decisione relativo alla PA
determinazione del valore di stima del compendio immobiliare. , invero, Persona_1 replicando al gravame avversario, nella comparsa di costituzione del presente grado ha concluso per la conferma dell'accertamento condotto dal primo giudice sul valore di stima degli immobili, sulla scorta del quale procedere alla attribuzione ex art. 720 cc richiesta da controparte e alla conseguente quantificazione della somma da versare a titolo di conguaglio in suo favore, sicché una eventuale modifica in parte qua della decisione incorrerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
2.3 Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello principale, con il quale PA
rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto alla condividente non
[...] assegnataria un conguaglio ex art. 720 c.c. in assenza di domanda.
Va innanzitutto rimarcato che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante principale,
, con la domanda introduttiva di primo grado, ha chiesto sciogliersi la Persona_1
comunione instando per la nomina di un CTU cui affidare l'incarico di determinare eventualmente i “conguagli” necessari tenuto conto delle quote di spettanza di ciascun condividente (vedi pag. 3 del libello introduttivo di primo grado). Allo stesso modo, nella comparsa conclusionale di primo grado, l'odierna appellata così argomenta(va): “.. PE
ritiene condivisibile il valore attribuito agli immobili in questione dal CTU geom.
[...]
all'uopo incaricato. Parimenti l'attrice ritiene congruo il calcolo delle quote Persona_2 come stabilito dal Consulente per cui dovrà alla stessa essere liquidata la somma di cui alla relazione tecnica con l'aggiunta tuttavia della rivalutazione monetaria e degli interessi”
(pag. 4 dello scritto conclusionale depositato in data 23/1/2017).
Impregiudicati i rilievi che precedono, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'obbligo del pagamento di un conguaglio a carico del condividente, nella cui quota venga compreso per l'intero l'immobile non comodamente divisibile, persegue il mero effetto di
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda perequazione del valore delle rispettive quote nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (Cass. 22833/2006).
Del tutto inconferente è, quindi, il principio richiamato da che, sulla PA
premessa del distinguo sulla diversa funzione assolta dalla misura del conguaglio nell'ipotesi di indivisibilità ex art. 720 c.c. e da quello previsto dall'art. 728 c.c. destinato a facilitare la divisione con attribuzione dei beni in natura, postula per il primo, e non anche per il secondo, il consenso del condividente al quale è imposto.
L'orientamento giurisprudenziale invocato, nel richiedere come necessaria la manifestazione di un consenso, si riferisce alla posizione non già del condividente avente diritto al conguaglio, con funzione di “perequazione” del valore della quota, bensì a quella del comunista assegnatario dell'intero, dal quale quel conguaglio deve essere corrisposto a titolo di addebito dell'eccedenza della quota di cui è a sua volta titolare (Cass. civ., sent. 26 giugno 1973, n. 1831; Cass. 8259/2015).
2.4 Passando alla disamina del gravame incidentale, è fondato il primo motivo nella parte in cui denunzia l'inammissibile compensazione operata dal giudice a quo Persona_1 tra il credito accertato in suo favore a titolo di rendite spettanti per il godimento esclusivo dei cespiti in comunione ritratto dall'altro condividente ed il controcredito a sua volta opposto da per l'asserita anticipazione di spese di conservazione, PA manutenzione e ristrutturazione degli immobili in comunione.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 23225/2016), risolvendo un contrasto interpretativo insorto sui requisiti prescritti dall'art. 1243 comma 1 c.c., ha affermato che i caratteri richiesti dalla succitata disposizione per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale. È stato chiarito, in particolare, che il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo;
ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, allora non è certo e, quindi, non è idoneo ad operare come “compensativo” sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione va respinta.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243
c.c., secondo comma, è, cioè, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (in tal senso già Cass. 10352 del
1993).
Né rileva in senso contrario il fatto che la compensazione applicabile sia di natura impropria, sorgendo i crediti contrapposti dallo stesso titolo costitutivo. Ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è, infatti, il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi
(sul punto, vedi Cass. 23.3.2017, n. 7474; 35913/2023).
Ebbene, nella specie, , in sede di costituzione in giudizio, ha sollevato una PA
mera eccezione (riconvenzionale) di compensazione, finalizzata al rigetto della domanda di rendiconto formulata da controparte nell'atto di citazione (vedi conclusioni rassegnate al capo 3 della comparsa di costituzione depositata in data 14.12.2012 dal seguente tenore:
“respingersi la domanda del corrispettivo di godimento per infondatezza e comunque per compensazione con le spese anticipate a favore della comunione da parte del comparente da riconoscersi nella misura non inferiore ad € 65.000,00”). E', infatti, pacifico che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, assumere il carattere di una eccezione riconvenzionale qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè miri- ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte (Sez. 3, Sentenza n. 4233 del
16/03/2012; Cass. 4133/2016).
A sua volta , nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., in replica Persona_1 all'eccezione di compensazione formulata da controparte, ha contestato l'esistenza nell'an del controcredito vantato, deducendo di essere stata lasciata dal condividente completamente all'oscuro della gestione dei beni e contestando, comunque, la rispondenza all'interesse comune delle spese asseritamente sostenute, trattandosi semmai di miglioramenti apportati agli immobili nell'interesse esclusivo di , il quale PA
ha destinato i beni all'esercizio della sua personale attività di impresa.
La contestazione nell'an del controcredito rende la ragione creditoria “incerta” nel significato chiarito dall'arresto nomofilattico suindicato, rendendo inammissibile il
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda meccanismo di compensazione giudiziale dal cui ambito è espunto appunto per la carenza di uno degli indefettibili presupposti postulati dall'art. 1243 cit.
La statuizione del Tribunale, che ha considerato le voci di spesa eccepite in compensazione da nel calcolo delle reciproche poste di dare ed avere del rendiconto tra PA condividenti, con effetto parzialmente estintivo del credito accertato in capo a PE
a titolo di rendite commisurate al canone locativi per l'utilizzo esclusivo dei cespiti
[...] ritratto dal solo odierno appellante principale, ha travalicato, quindi, il limite di applicabilità della disposizione in esame enucleato dall'esegesi offertane dalla Suprema Corte.
In accoglimento del motivo in oggetto, deve essere conseguentemente espunto dal computo eseguito dal primo giudice l'addebito di € 7.234,29 posto a carico di a titolo Persona_1
di quota parte (95/100) delle spese riconosciute come anticipate nell'interesse della comunione da (€ 76.150,40); per l'effetto, in riforma della statuizione di PA
primo grado, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento, in favore della condividente, della somma di € 7.517,00 (in luogo di € 282,71), corrispondente alla quota pari a 95/1000 delle rendite maturate dal 2005 alla data di scioglimento della comunione per l'ammontare complessivo di € 12.568,50 (quota di canone mensile pari ad € 85,50 moltiplicato x 147 mensilità), detratta la somma di € 5.051,50 che in Persona_1
citazione ha ammesso esserle stata già corrisposta.
Sul credito così rideterminato non va riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta dall'appellante incidentale, posto che l'obbligo di rendiconto dei frutti civili integra ab origine un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, i cui presupposti non sono stati nel caso in esame specificamente allegati (Cass. 21906/2021).
2.8 E', altresì, fondato il secondo motivo di appello incidentale, cui è stata affidata la censura sulla mancata applicazione del criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite relative alla domanda di rendiconto.
Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, sebbene il rendiconto sia operazione inserita nel procedimento divisorio, finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, esso costituisce oggetto di una domanda autonoma da
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella di scioglimento della comunione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/7/2018, n.
18857; Cass., Sez. 2, 30/12/2011, n. 30552; Cass., Sez. 2, 4/6/2019, n. 15182, secondo cui, ove oggetto di domanda riconvenzionale, la richiesta di rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata è affetta pertanto dalla denunciata violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove ha posto a carico della massa tutte le spese di giudizio e non soltanto quelle idealmente imputabili alla domanda di divisione, rispondente all'interesse comune dei condividenti.
La dizione “spese a carico della massa” significa, infatti, che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria. Ciò, tuttavia, non vale per la domanda di rendiconto, dotata, come sopra illustrato, di una propria autonomia processuale e sulla quale PA
è risultato, all'esito del gravame, integralmente soccombente, sicché a suo carico cedono le spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'intervenuta parziale riforma del correlativo capo della decisione.
2.9 Le spese del presente grado relative alla domanda di scioglimento della comunione- sul cui capo la sentenza è, invece, confermata- seguono anch'esse la soccombenza di PA
, considerato che anche in tale ambito residua un margine di applicabilità dell'art.
[...]
91 c.p.c., laddove si ravvisino eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
Nel caso in esame va tenuto conto che ha devoluto all'impugnazione le PA contestazioni sulla stima del compendio immobiliare rivelatesi destituite di ogni fondamento, addivenendosi, all'esito della rinnovata indagine peritale, all'accertamento di un valore di mercato degli immobili addirittura superiore a quello determinato in primo grado;
inoltre l'appellante ha insistito nella riconvocazione a chiarimenti del CTU pur a fronte di una dettagliata ed esaustiva relazione tecnica.
D'altro canto alcun rimprovero può essere mosso, nella valutazione del comportamento processuale delle parti, al rifiuto di controparte di addivenire, all'esito della CTU espletata nel presente grado, ad una soluzione transattiva alla condizione pure inizialmente proposta
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(consenso ad una rateizzazione della somma dovuta a titolo di conguaglio entro la scadenza ultima di marzo 2025)
Se, infatti, la disponibilità ad una transazione si giustificava nella fase antecedente alla rinnovazione peritale nell'interesse a prevenire un ulteriore incombente istruttorio, evidentemente considerato dalla defatigante e pretestuoso, o comunque nell'alea di PA
un possibile esito favorevole all'altro comunista, è, invece, ben comprensibile che quella disponibilità sia stata revocata allorquando l'incombente era stato ormai espletato con una conclusione, peraltro, sfavorevole al richiedente.
2.10 La liquidazione dei compensi professionali viene operata in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 ed applicabile ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021); in particolare si ha riguardo ai parametri medi delle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 26.000,00 per la domanda di rendiconto e fino ad € 52.001,00 per la domanda di divisione, tenuto conto che il “disputatum” nel presente grado ha avuto ad oggetto la misura della quota della condividente e lo stesso “an” del credito al conguaglio finalizzato alla sua perequazione (Cass. 2605/1999).
2.11 Per le medesime ragioni sopra esposte sulla possibilità di liquidare anche le spese del giudizio di divisione secondo la regola della soccombenza a fronte di inutili resistenze, estensibile agli oneri di CTU rientranti tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., le spese della CTU del presente grado sono poste definitivamente a carico del solo , il quale ne ha dato “causa” PA con contestazioni alla stima peritale già espletata in primo grado rivelatesi del tutto infondate.
3. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 504/2017, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto in riforma del capo 4) della statuizione impugnata, condanna al pagamento, in favore di PA CP_1
e , nella qualità di eredi di , della somma di €
[...] Controparte_2 Persona_1
7.517,00 (in luogo di € 282,71), oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della decisione di primo grado (13/3/2017) al saldo;
c) condanna alla refusione, in favore di e PA RT
, nella qualità di eredi di , delle spese del doppio Controparte_2 Persona_1
grado di giudizio relative alla domanda di rendiconto, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 3.100,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla refusione, in favore di e PA RT
, nella qualità di eredi di , delle spese del presente Controparte_2 Persona_1
grado di giudizio relative alla domanda di scioglimento della comunione, che liquida in € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) pone definitivamente le spese di CTU del presente grado a carico di PA
;
[...]
f) conferma per il resto la sentenza impugnata;
g) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RGn°5789/2017-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5789/2017-sentenza
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