Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2015, n. 17026
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Sentenza 20 agosto 2015

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Durante la pendenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo, rinnovatosi alla prima scadenza in difetto dell'inderogabile disdetta motivata prevista dall'art. 27 della l. n. 392 del 1978 (applicabile anche ai contratti stipulati per il godimento di porzioni di immobili già facenti parte del demanio ferroviario posteriormente alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato), è nullo l'accordo successivo tra le parti in ordine alla stipula di un nuovo contratto con retrodatazione della decorrenza e misura del canone, che comporti una durata residua, misurata a far tempo dalla data della stipula, inferiore a quella legale, ed un aumento retroattivo del secondo, perché le relative clausole violano le norme in materia di durata minima ed il divieto di modifica dell'entità del canone in costanza di rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2015, n. 17026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17026
    Data del deposito : 20 agosto 2015

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