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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino
Innaria, in funzione di giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 2037/2017 R.G.A.C.,
promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Capo d'Orlando, via Piave n. 95/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Nespola, che lo rappresenta e difende, attore,
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, via Mercurio n. 108, presso lo studio dell'avv. Rosetta Carcione, che lo rappresenta e difende, convenuto,
avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti gli avvocati Barbara Perrone in sostituzione dell'avv.
Alessandro Nespola e Rosetta Carcione, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive depositate telematicamente.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2017,
[...]
ha convenuto in giudizio per ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno riconosciuto in via generica con la sentenza n. 818/2016 emessa dal Tribunale di Patti e riformata dalla
Corte di Appello di Messina con sentenza n. 1575/2017, con le quali il convenuto era stato dapprima condannato per il reato di lesioni commesso in data 24 giugno 2007, successivamente dichiarato prescritto dalal Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza nel resto anche, pertanto, per le statuizioni civili.
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto alla somma di euro
8.582,23 ovvero in altra diversa somma stabilita in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, Parte_1 ha chiesto il rigetto delle domande, la modifica dell'accertamento della responsabilità penale, l'accertamento della responsabilità penale dell'attore per i reati di ingiuria, minaccia e percosse con relativa sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento del danno, la prescrizione dell'azione di risarcimento danni, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non avere effettuato il tentativo di mediazione obbligatoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove oralo ed espletata la c.t.u., il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui si dirà.
Preliminarmente, occorre rigettare tutte le domande del convenuto con riferimento alla modifica dell'accertamento della responsabilità penale, nonché la domanda riconvenzionale di accertamento di reati di ingiuria, minacce e percosse con riferimento ai fatti accertati con sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n. 80/2016, la domanda di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, la domanda di compensazione con l'altro danno accertato patito dal convenuto, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non avere esperito il tenativo di mediazione obbligatoria (domande nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7 (bis) della pagina 12 comparsa) perché manifestamente infondate. Occorre chiarire che dalla lettura della normativa di riferimento in tema di Alernative Dispute Resolution è di facile rivelazione che il presente procedimento, con causa petendi di risarcimento del danno patito a causa del reato, non rientra assolutamente nelle ipotesi né di mediazione obbligatoria né di negoziazione assisitita o altra condizione di procedibilità.
Si soggiunga che il termine di prescrizione per la domanda di risarcimento del danno da reato comincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza, e presumibilmente, dal 5 giugno 2017, con conseguente prescrizione a decorrere dal 5 giugno
2022 ex art. 2947, terzo comma, c.c., in assenza di atti interruttivi precedenti (divenuta irrevocabile decorso il termine di impugnazione della sentenza di appello di quindici giorni successivi al deposito ex art. 585 c.p.p., irrevocabilità della sentenza che si presume stante la dichiarazione dell'attore, la non specifica contestazione sulla irreovocabilità della sentenza da parte del convenuto ex art. 115 c.p.c. ed il difetto di allegazione di un successivo ed eventuale processo in
Cassazione). La domanda va, pertanto, rigettata data la notifica della citazione in data 2 dicembre 2017.
Ed ancora, è altresì manifestamente inammissibile ed infondata nel merito la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dall'accertamento dei reati di ingiurie, minacce e percosse asseritamente realizzati dall'attore ai danni del convenuto visto che non è certamente il processo civile la sede per l'accertamento della responsabilità penale per cui l'ordinamento attribuisce gli strumenti di azione tipizzati dal codice di procedura penale, nonché la sentenza, prodotta in atti del Giudice di Pace di San'Angelo di Brolo, passata in giudicato, di prescrizione dei relativi reati contestati. Rimane, pertanto, assorbita l'infondata domanda di compensazione.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno. Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha dichiarato la prescrizione del reato e confermato le statuizioni civili, il cui passaggio ingiudicato si presume come da superiori considerazioni.
Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale deriva la responsabilità del convenuto per il reato indicato per il quali è intervenuta la condanna definitiva al risrcimento del danno.
Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti, con conseguente rigetto di tutte le domande del convenuto con riferimento alla modifica o valutazioni di merito sull'accertamento del fatto di reato o della sua dinamica.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attore ha allegato e dimostrato che, in conseguenza del fatto illecito, ha subito conseguenze dannose, concretatesi in pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno biologico e fisico.
Dalla consulenza tecnica di ufficio è emerso che le lesioni fisiche sono causalmente connesse al fatto di reato per cui si chiede il risarcimento del danno e sono state quantificate in: danno biologico permanente pari al 3%; danno biologico temporaneo: ITA 4 giorni;
ITP: al 75% per 15 giorni;
al 50% per 15 giorni;
al 25% per 10 giorni (v. p. 7 c.t.u.).
In conseguenza di tale accertamento, si può riconoscere l'esistenza di un danno fisico in termini di danno biologico già comprensivo del danno relazionale, come conseguenza diretta dei reati ascritti al convenuto.
Sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Se la lesione all'integrità psico-fisica deriva da un fatto previsto dalla legge come reato, come nel caso in esame, la risarcibilità del danno biologico è consentita senza limite alcuno dall'art. 185 comma 2 c.p.; si tratta, cioè, di una tra le ipotesi previste espressamente dalla legge ricorrendo le quali è sempre consentito il ristoro del danno non patrimoniale. Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito" va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione, cui rinvia l'art. 2059 cod. civ.
Secondo la recente pronuncia della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.
7513 del 2018 che ha dettato il cd. decalogo del danno non patrimoniale: "La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste...che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico - relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico - relazionale".
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata, sia perché “né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185
c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio” sia perché carente anche sul piano della adeguatezza della tutela “poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”.
La formula “danno morale”, hanno precisato le S.U. con la citata pronuncia “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non
è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile.
In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale).
In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che non siano state considerate nel grado di invalidità accertato.
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tuttavia, l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovrà formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo ove adeguatamente allegati e provati.
Il calcolo del danno biologico deve avvenire secondo le Tabelle di
Milano aggiornate gennaio 2024 e conformi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei
(Cass., n. 12408/2011).
Alla luce di quanto esposto, applicando le citate Tabelle di Milano vigenti e considerate le percentuali di invalidità riconosciute e l'età del danneggiato al momento dell'offesa (35 anni), il convenuto va condannato al risarcimento del danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 6.806,75 (di cui 3.903 euro per il danno permanente e
2.903,75 euro per il danno temporaneo).
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136), che non siano ricomprese nel grado di invalidità accertato.
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza dei fatti di causa.
La liquidazione compiuta alla luce della Tabella di Milano risulta essere effettuata secondo valori monetari aggiornati a gennaio 2024, sichè appare necessaria la rivalutazione monetaria dal mese di febbraio
2024 al 30 aprile 2025 pari ad euro 115,71. Danno biologico complessivo rivalutato 6.992,46 euro.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass.,
n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria.
L'attore ha chiesto in citazione anche la somma di euro 517,90 per spese mediche quale danno patrimoniale ricompreso nell'unica domanda di risarcimento del danno accolta per la componente non patrimoniale;
danno patrimoniale per cui non ha insistito nel corso del giudizio e per cui non è stata prodotta la prova di sussistenza dell'esborso.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 6.992,46 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra domanda va ritenuta assorbita.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, nei parametri minimi, atteso il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per le fasi svolte con attività istruttoria e sul decisum. Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno, vengono parimenti poste a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2037/2017 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 6.992,46 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre eventuali interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico del convenuto.
Così deciso in Patti, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino
Innaria, in funzione di giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 2037/2017 R.G.A.C.,
promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Capo d'Orlando, via Piave n. 95/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Nespola, che lo rappresenta e difende, attore,
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, via Mercurio n. 108, presso lo studio dell'avv. Rosetta Carcione, che lo rappresenta e difende, convenuto,
avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti gli avvocati Barbara Perrone in sostituzione dell'avv.
Alessandro Nespola e Rosetta Carcione, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive depositate telematicamente.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2017,
[...]
ha convenuto in giudizio per ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno riconosciuto in via generica con la sentenza n. 818/2016 emessa dal Tribunale di Patti e riformata dalla
Corte di Appello di Messina con sentenza n. 1575/2017, con le quali il convenuto era stato dapprima condannato per il reato di lesioni commesso in data 24 giugno 2007, successivamente dichiarato prescritto dalal Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza nel resto anche, pertanto, per le statuizioni civili.
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto alla somma di euro
8.582,23 ovvero in altra diversa somma stabilita in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, Parte_1 ha chiesto il rigetto delle domande, la modifica dell'accertamento della responsabilità penale, l'accertamento della responsabilità penale dell'attore per i reati di ingiuria, minaccia e percosse con relativa sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento del danno, la prescrizione dell'azione di risarcimento danni, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non avere effettuato il tentativo di mediazione obbligatoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove oralo ed espletata la c.t.u., il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui si dirà.
Preliminarmente, occorre rigettare tutte le domande del convenuto con riferimento alla modifica dell'accertamento della responsabilità penale, nonché la domanda riconvenzionale di accertamento di reati di ingiuria, minacce e percosse con riferimento ai fatti accertati con sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n. 80/2016, la domanda di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, la domanda di compensazione con l'altro danno accertato patito dal convenuto, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non avere esperito il tenativo di mediazione obbligatoria (domande nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7 (bis) della pagina 12 comparsa) perché manifestamente infondate. Occorre chiarire che dalla lettura della normativa di riferimento in tema di Alernative Dispute Resolution è di facile rivelazione che il presente procedimento, con causa petendi di risarcimento del danno patito a causa del reato, non rientra assolutamente nelle ipotesi né di mediazione obbligatoria né di negoziazione assisitita o altra condizione di procedibilità.
Si soggiunga che il termine di prescrizione per la domanda di risarcimento del danno da reato comincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza, e presumibilmente, dal 5 giugno 2017, con conseguente prescrizione a decorrere dal 5 giugno
2022 ex art. 2947, terzo comma, c.c., in assenza di atti interruttivi precedenti (divenuta irrevocabile decorso il termine di impugnazione della sentenza di appello di quindici giorni successivi al deposito ex art. 585 c.p.p., irrevocabilità della sentenza che si presume stante la dichiarazione dell'attore, la non specifica contestazione sulla irreovocabilità della sentenza da parte del convenuto ex art. 115 c.p.c. ed il difetto di allegazione di un successivo ed eventuale processo in
Cassazione). La domanda va, pertanto, rigettata data la notifica della citazione in data 2 dicembre 2017.
Ed ancora, è altresì manifestamente inammissibile ed infondata nel merito la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dall'accertamento dei reati di ingiurie, minacce e percosse asseritamente realizzati dall'attore ai danni del convenuto visto che non è certamente il processo civile la sede per l'accertamento della responsabilità penale per cui l'ordinamento attribuisce gli strumenti di azione tipizzati dal codice di procedura penale, nonché la sentenza, prodotta in atti del Giudice di Pace di San'Angelo di Brolo, passata in giudicato, di prescrizione dei relativi reati contestati. Rimane, pertanto, assorbita l'infondata domanda di compensazione.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno. Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha dichiarato la prescrizione del reato e confermato le statuizioni civili, il cui passaggio ingiudicato si presume come da superiori considerazioni.
Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale deriva la responsabilità del convenuto per il reato indicato per il quali è intervenuta la condanna definitiva al risrcimento del danno.
Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti, con conseguente rigetto di tutte le domande del convenuto con riferimento alla modifica o valutazioni di merito sull'accertamento del fatto di reato o della sua dinamica.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attore ha allegato e dimostrato che, in conseguenza del fatto illecito, ha subito conseguenze dannose, concretatesi in pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno biologico e fisico.
Dalla consulenza tecnica di ufficio è emerso che le lesioni fisiche sono causalmente connesse al fatto di reato per cui si chiede il risarcimento del danno e sono state quantificate in: danno biologico permanente pari al 3%; danno biologico temporaneo: ITA 4 giorni;
ITP: al 75% per 15 giorni;
al 50% per 15 giorni;
al 25% per 10 giorni (v. p. 7 c.t.u.).
In conseguenza di tale accertamento, si può riconoscere l'esistenza di un danno fisico in termini di danno biologico già comprensivo del danno relazionale, come conseguenza diretta dei reati ascritti al convenuto.
Sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Se la lesione all'integrità psico-fisica deriva da un fatto previsto dalla legge come reato, come nel caso in esame, la risarcibilità del danno biologico è consentita senza limite alcuno dall'art. 185 comma 2 c.p.; si tratta, cioè, di una tra le ipotesi previste espressamente dalla legge ricorrendo le quali è sempre consentito il ristoro del danno non patrimoniale. Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito" va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione, cui rinvia l'art. 2059 cod. civ.
Secondo la recente pronuncia della Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.
7513 del 2018 che ha dettato il cd. decalogo del danno non patrimoniale: "La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste...che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico - relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico - relazionale".
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata, sia perché “né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185
c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio” sia perché carente anche sul piano della adeguatezza della tutela “poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”.
La formula “danno morale”, hanno precisato le S.U. con la citata pronuncia “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non
è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile.
In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale).
In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che non siano state considerate nel grado di invalidità accertato.
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tuttavia, l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovrà formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo ove adeguatamente allegati e provati.
Il calcolo del danno biologico deve avvenire secondo le Tabelle di
Milano aggiornate gennaio 2024 e conformi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei
(Cass., n. 12408/2011).
Alla luce di quanto esposto, applicando le citate Tabelle di Milano vigenti e considerate le percentuali di invalidità riconosciute e l'età del danneggiato al momento dell'offesa (35 anni), il convenuto va condannato al risarcimento del danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 6.806,75 (di cui 3.903 euro per il danno permanente e
2.903,75 euro per il danno temporaneo).
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136), che non siano ricomprese nel grado di invalidità accertato.
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza dei fatti di causa.
La liquidazione compiuta alla luce della Tabella di Milano risulta essere effettuata secondo valori monetari aggiornati a gennaio 2024, sichè appare necessaria la rivalutazione monetaria dal mese di febbraio
2024 al 30 aprile 2025 pari ad euro 115,71. Danno biologico complessivo rivalutato 6.992,46 euro.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass.,
n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria.
L'attore ha chiesto in citazione anche la somma di euro 517,90 per spese mediche quale danno patrimoniale ricompreso nell'unica domanda di risarcimento del danno accolta per la componente non patrimoniale;
danno patrimoniale per cui non ha insistito nel corso del giudizio e per cui non è stata prodotta la prova di sussistenza dell'esborso.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 6.992,46 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra domanda va ritenuta assorbita.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022, nei parametri minimi, atteso il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per le fasi svolte con attività istruttoria e sul decisum. Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno, vengono parimenti poste a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2037/2017 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 6.992,46 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre eventuali interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico del convenuto.
Così deciso in Patti, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)