Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5422/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) Parte_1
Nata ad Aversa (CE) il 28.12.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Giacomo Bonazza del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email 1
e
2) CP 1
Nato a Ragusa (RG) il 06.02.1984
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], con l'Avv. Giacomo Bonazza del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Sant'Agnello (NA)
(anno 2016 atto n. 37 reg. parte II serie A)
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1
2) ordinare al Comune di Sant'Agnello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) prendere atto che i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano vicendevolmente di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra avendo tra l'altro ed a suo tempo già regolamentato ogni rapporto patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici che sono stati tutti ed a suo tempo già definiti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 che hanno contratto matrimonio in Sant'Agnello (NA) il 10 giugno 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza