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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 10,22 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. CURZI ELISABETTA. Parte_1
Per Controparte_1
il C.F. PETRUZZI GIULIA.
[...] E' presente il sig. socio e legale rappresentante della . Controparte_2 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. CURZI conclude come da ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite. Il C.F. PETRUZZI conclude come da memoria di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive difese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2024 promossa da:
(C.F. , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. CURZI ELISABETTA, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale pec del difensore avv. CURZI ELISABETTA
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Comandante p.t..
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 07/2024 emessa dalla di in data 19/01/2024 con la quale si Controparte_1 CP_1 ingiunge il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre spese di notifica pari ad €13,90, per la violazione del D.M. 466/2017 art. 2 comma 9 e D.Lgs. 4/2012 art. 10 comma 1 lett. m, relativa al processo verbale di accertamento e contestazione n. 01/2023SB555 elevato in data 09/07/2023, per i motivi tutti da intendersi integralmente qui richiamati, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine applicarsi il minimo edittale.
pagina 2 di 4 Si è costituita la resistente di contestando il ricorso e chiedendone il Controparte_1 CP_1
rigetto.
Nel predetto verbale di accertamento e contestazione del 09/07/2023 viene dato atto che da un controllo svolto da remoto era emerso che circa un mese prima “A seguito di 'alert report' emesso alle ore
19:23, in data 5.6.2023 da parte del (Fisheries Monitoring Center), inerente le presunte Pt_2 violazioni delle misure tecniche previste per la zona di mare denominata “Fossa di Pomo” da parte del “ B555 – N.UE 26903 il sopracitato personale militare ha Parte_3 Parte_4 Pt_5
intrapreso una preliminare verifica delle posizione V.M.S. (Satellitari) e delle rotte seguite dal motopeschereccio. Dalle verifiche effettuate è stato appurato che il MP “Umberto Padre” –
Matr.SB555, il giorno 5.6.2023, ha mantenuto all'interno delle zone di mare denominata “Fondale” della “Fossa di Pomo”, rotte e velocità difformi da quelle espressamente previste dal D.M. MIPAAF n.
466 del 01.06.2017 all'art. 2, comma 9”.
Dal complesso degli elementi acquisiti in atti emerge che nelle circostanze di luogo e tempo sopra indicate il peschereccio era privo di controllo per un fattore estraneo all'autore dell'infrazione, e che si è ritrovato all'interno della zona di mare denominata Fossa di Pomo in balia della corrente.
Il teste sentito all'udienza del 10/10/2024 ha riferito: Tes_1
“cap. 1) e 2) Si è vero, avevamo pescato fuori dall'area della Fossa di Pomo ed eravamo in fase di salpamento della rete. Poiché la rete era notevolmente pesante abbiamo fatto delle manovre per tentare di liberare la rete in sicurezza ed evitare la rottura del vericello. cap. 3) Come sopra detto in fase di salpamento della rete stavamo scarrocciando per liberare la rete dal peso, non so dire se siamo entrati nell'area della Fossa di Pomo.
Adr: Quel giorno c'era una bella “maretta”.
cap. 4) Si è vero che la rete era in verticale. Come sopra riferito non so dire dove ci trovavamo.
cap. 5) Si è vero, il peso ha bloccato il vericello.
cap. 6) Si è vero.
cap. 7) Una volta alleggerita la rete e tirata a bordo il peschereccio ha ripreso la navigazione.
Adr: Nella pesca a strascico in fase di salpamento la rete non “cattura”. cap. 8) Ho sentito parecchie volte il Comandante tentare di chiamare la Capitaneria di Persona_1 porto;
l'ho sentito dire “compamare San Benedetto” tre/quattro volte”.
Il teste ha confermato - sulla base dei tracciati - che il peschereccio mentre arretrava in Testimone_2 fase di salpamento era in balia della corrente e che “la barca in quel lasso di tempo non governava”.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la navigazione nell'area interdetta sia avvenuta per causa di forza maggiore, in quanto il peschereccio si è trovato in condizione di non manovrabilità.
pagina 3 di 4 Ne consegue che l'opposizione va accolta e l'ingiunzione opposta annullata.
Per quanto attiene la disciplina delle spese, si ritiene che ricorrano fondate ragioni per la compensazione integrale delle stesse stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 7/2024 emessa dalla CP_1
di
[...] CP_1
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1397/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 10,22 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. CURZI ELISABETTA. Parte_1
Per Controparte_1
il C.F. PETRUZZI GIULIA.
[...] E' presente il sig. socio e legale rappresentante della . Controparte_2 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. CURZI conclude come da ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite. Il C.F. PETRUZZI conclude come da memoria di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive difese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2024 promossa da:
(C.F. , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. CURZI ELISABETTA, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale pec del difensore avv. CURZI ELISABETTA
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Comandante p.t..
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 07/2024 emessa dalla di in data 19/01/2024 con la quale si Controparte_1 CP_1 ingiunge il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre spese di notifica pari ad €13,90, per la violazione del D.M. 466/2017 art. 2 comma 9 e D.Lgs. 4/2012 art. 10 comma 1 lett. m, relativa al processo verbale di accertamento e contestazione n. 01/2023SB555 elevato in data 09/07/2023, per i motivi tutti da intendersi integralmente qui richiamati, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine applicarsi il minimo edittale.
pagina 2 di 4 Si è costituita la resistente di contestando il ricorso e chiedendone il Controparte_1 CP_1
rigetto.
Nel predetto verbale di accertamento e contestazione del 09/07/2023 viene dato atto che da un controllo svolto da remoto era emerso che circa un mese prima “A seguito di 'alert report' emesso alle ore
19:23, in data 5.6.2023 da parte del (Fisheries Monitoring Center), inerente le presunte Pt_2 violazioni delle misure tecniche previste per la zona di mare denominata “Fossa di Pomo” da parte del “ B555 – N.UE 26903 il sopracitato personale militare ha Parte_3 Parte_4 Pt_5
intrapreso una preliminare verifica delle posizione V.M.S. (Satellitari) e delle rotte seguite dal motopeschereccio. Dalle verifiche effettuate è stato appurato che il MP “Umberto Padre” –
Matr.SB555, il giorno 5.6.2023, ha mantenuto all'interno delle zone di mare denominata “Fondale” della “Fossa di Pomo”, rotte e velocità difformi da quelle espressamente previste dal D.M. MIPAAF n.
466 del 01.06.2017 all'art. 2, comma 9”.
Dal complesso degli elementi acquisiti in atti emerge che nelle circostanze di luogo e tempo sopra indicate il peschereccio era privo di controllo per un fattore estraneo all'autore dell'infrazione, e che si è ritrovato all'interno della zona di mare denominata Fossa di Pomo in balia della corrente.
Il teste sentito all'udienza del 10/10/2024 ha riferito: Tes_1
“cap. 1) e 2) Si è vero, avevamo pescato fuori dall'area della Fossa di Pomo ed eravamo in fase di salpamento della rete. Poiché la rete era notevolmente pesante abbiamo fatto delle manovre per tentare di liberare la rete in sicurezza ed evitare la rottura del vericello. cap. 3) Come sopra detto in fase di salpamento della rete stavamo scarrocciando per liberare la rete dal peso, non so dire se siamo entrati nell'area della Fossa di Pomo.
Adr: Quel giorno c'era una bella “maretta”.
cap. 4) Si è vero che la rete era in verticale. Come sopra riferito non so dire dove ci trovavamo.
cap. 5) Si è vero, il peso ha bloccato il vericello.
cap. 6) Si è vero.
cap. 7) Una volta alleggerita la rete e tirata a bordo il peschereccio ha ripreso la navigazione.
Adr: Nella pesca a strascico in fase di salpamento la rete non “cattura”. cap. 8) Ho sentito parecchie volte il Comandante tentare di chiamare la Capitaneria di Persona_1 porto;
l'ho sentito dire “compamare San Benedetto” tre/quattro volte”.
Il teste ha confermato - sulla base dei tracciati - che il peschereccio mentre arretrava in Testimone_2 fase di salpamento era in balia della corrente e che “la barca in quel lasso di tempo non governava”.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la navigazione nell'area interdetta sia avvenuta per causa di forza maggiore, in quanto il peschereccio si è trovato in condizione di non manovrabilità.
pagina 3 di 4 Ne consegue che l'opposizione va accolta e l'ingiunzione opposta annullata.
Per quanto attiene la disciplina delle spese, si ritiene che ricorrano fondate ragioni per la compensazione integrale delle stesse stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 7/2024 emessa dalla CP_1
di
[...] CP_1
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4