Articolo 1028 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1028.

(Nozione dell'utilita').

L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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