(Nozione dell'utilita').
L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
[…] L'utilità di cui si parla, ai sensi dell'art. 1028 c.c., deve esplicarsi in favore del fondo del secondo proprietario, non dunque nei confronti della persona, in quanto in qualità di diritto reale deve essere ontologicamente inerente alla res. […]
Leggi di più…[…] SERVITU' INDUSTRIALI La seconda parte dell'art. 1028 codice civile disciplina il caso in cui l'utilità inerisca la destinazione industriale del fondo. […]
Leggi di più…[…] Si premette che il diritto di servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui disciplinato dagli art. 1027 e ss del Codice Civile e definito quale peso imposto su un fondo (detto fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (c.d. dominante) appartenente a diverso proprietario. Dall'art. 1028 c.c. si ricava che l'utilità per il fondo dominante deve consistere in una maggior comodità o amenità che deve necessariamente esistere per giustificare la costituzione di un diritto di servitù. […]
Leggi di più…[…] Si premette che il diritto di servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui disciplinato dagli art. 1027 e ss del Codice Civile e definito quale peso imposto su un fondo (detto fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (c.d. dominante) appartenente a diverso proprietario. Dall'art. 1028 c.c. si ricava che l'utilità per il fondo dominante deve consistere in una maggior comodità o amenità che deve necessariamente esistere per giustificare la costituzione di un diritto di servitù. […]
Leggi di più…[…] Terza caratteristica della servitù è la cosiddetta utilitas, ossia la costituzione della stessa deve portare a un obiettivo vantaggio, socialmente apprezzabile, per il fondo dominante. L'art. 1028 cod. civ. precisa che tale utilità può anche consistere nella maggiore comodità o amenità per il fondo dominante. […]
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