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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA, presso il difensore avv. GUIDI KATIA
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del. P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e determinare che la figlia minore nata ad [...], il Per_1
12/01/2016 venga affidata in via esclusiva alla madre e con collocazione presso l'immobile locato dalla ricorrente e sito in nel Comune di Aosta, Via Dell'Archibugio n. 5;
2) Assegnazione della casa coniugale alla moglie ed alla figlia Per_1
3) Disporre che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 minore direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, entro e non oltre il 20 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo pagina 1 di 4 successivo, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle ludicoricreative, di quelle scolastiche, di trasporto e di ogni altra spesa straordinaria comprese, tutte spese che dovranno essere ripartite al 50%, come previsto da protocollo del Tribunale di
Aosta, previa esibizione di debita documentazione, da inviarsi mensilmente a mezzo e-mail.
Ai fini della disciplina di tali spese straordinarie (dovute al 50%) dal Sig. la CP_1
Sig.ra concorda e si uniforma a quanto previsto dal protocollo del Tribunale Parte_1 di Aosta qui di seguito meglio specificato:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Spese da documentare e rimborsare su rendiconto mensile e da inoltrare a mezzo email;
4) Disporre che anche le decisioni aventi carattere ordinario relative alla figlia minore verranno prese solo dalla madre.
5) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze lavorative e quelle scolastiche, sanitarie e ludico-ricreative della minore stessa, secondo le disponibilità della madre e secondo anche le volontà della figlia stessa.
6) Determinare che l'assegno unico della figlia saranno percepiti in via esclusiva al 100% dalla madre;
7) Determinare che la figlia venga inserita nella dichiarazione dei redditi della madre al
100%;
pagina 2 di 4 8) Autorizzare all'espatrio la figlia per motivi scolastici o unitamente alla sola madre;
9) Impegno del Sig. a non interferire nella vita privata della ricorrente;
CP_1
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge.
Ufficio del P.M.
“..visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione, con rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Dalle allegazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto rimasto contumace, e dagli atti di causa risulta in sintesi quanto segue.
A) I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 15/02/2014 e lo stesso è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aosta (AO) in regime di separazione dei beni ANNO 2014, N. 4 P 1;
B) Dalla loro relazione nasceva una figlia nata ad [...] il [...]; Per_1
C) la famiglia stabiliva la propria residenza e la propria dimora prima in Parma e poi ad Aosta presso un immobile in locazione;
D) la relazione tra i coniugi si è nel tempo deteriorata, tanto che i medesimi hanno interrotto definitivamente dal mese di ottobre 2020 il proprio rapporto, periodo in cui peraltro il Sig. iberava l'immobile coniugale. CP_1
E) Il padre non è una figura presente e sono anni che non vede la figlia. Sporadicamente effettua delle chiamate, ma non è dato sapere dove risiede e dove viva ed è irreperibile.
F) Nella realtà dei fatti, la madre lavorando, si cura della figlia sia nella gestione che per il mantenimento della stessa. Il padre qualche mese ha trasmesso a mezzo bonifico alla madre
€ 300, 400,00 o 500 euro a titolo di contributo al mantenimento. Nulla invece a titolo di spese straordinarie.
La ricorrente espone ancora che nel corso degli ultimi anni, l'unica volta che il convenuto si
è recato presso la madre per vedere la figlia ha mostrato segni di aggressività e violenza, lanciando pietre al vetro di casa della ricorrente e proferendo insulti e grida.
Ora, effettivamente il convenuto risulta irreperibile dal marzo 2021 (cfr, doc. 8 di parte ricorrente) ed anche la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc.
Ciò posto, nulla quaestio sulla pronuncia della separazione, essendosi di fatto interrotta la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale. L'irreperibilità del convenuto rende inevitabile disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, anche per una praticità di gestione degli aspetti scolastici e amministrativi che richiedono la doppia firma ed un'impossibilità ogni volta a reperirla, ciò che prevale sull'interesse della minore alla bigenitorialità; inoltre, risulta non contestata la sostanziale assenza del padre nella vita della minore, sia sotto il profilo psichico ed educativo, sia sotto quello dei doveri economici. Può poi essere accolta la domanda di pagamento del contributo al mantenimento della figlia che, in assenza di sicuri elementi circa i redditi del convenuto, il Collegio ritiene di determinare in euro 300 mensili oltre rivalutazione come per legge, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini previsti dal Protocollo adottato da questo Tribunale.
L'assegno unico deve essere riconosciuto per intero in capo alla ricorrente.
Quanto alle modalità di visita, ignorandosi dove viva il convenuto e se questi abbia una stabile minore, allo stato si dispone che egli possa vedere e tenere con sé la figlia per un giorno a settimana, previo accordo con la madre.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, considerato che il convenuto ha mostrato assoluto disinteresse nei confronti del coniuge e del presente procedimento.
Le spese per onorario sono liquidate secondo lo scaglione minimo di riferimento per le cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] – CP_1 C.F._2
Costa d'Avorio il 22.12.1983, coniugati in regime di separazione dei beni in Aosta in data 15 febbraio 2014, matrimonio registrato con n. 4 parte I° anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore nata ad [...], il [...] viene affidata in via Per_1 esclusiva alla madre con collocazione presso l'immobile locato dalla ricorrente e sito nel
Comune di Aosta, Via Dell'Archibugio n. 5;
2) assegna la casa coniugale alla moglie;
3) dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 minore direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00), rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, entro e non oltre il 20 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle ludicoricreative, di quelle scolastiche, di trasporto e di ogni altra spesa straordinaria comprese, tutte spese che dovranno essere ripartite al 50%, come previsto da protocollo del Tribunale di Aosta (come riportato nelle conclusioni), previa esibizione di debita documentazione, da inviarsi mensilmente a mezzo e-mail.
4) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per un giorno a settimana, previo accordo con la madre.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2906 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per contributo unificato.
Aosta, 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA, presso il difensore avv. GUIDI KATIA
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del. P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e determinare che la figlia minore nata ad [...], il Per_1
12/01/2016 venga affidata in via esclusiva alla madre e con collocazione presso l'immobile locato dalla ricorrente e sito in nel Comune di Aosta, Via Dell'Archibugio n. 5;
2) Assegnazione della casa coniugale alla moglie ed alla figlia Per_1
3) Disporre che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 minore direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, entro e non oltre il 20 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo pagina 1 di 4 successivo, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle ludicoricreative, di quelle scolastiche, di trasporto e di ogni altra spesa straordinaria comprese, tutte spese che dovranno essere ripartite al 50%, come previsto da protocollo del Tribunale di
Aosta, previa esibizione di debita documentazione, da inviarsi mensilmente a mezzo e-mail.
Ai fini della disciplina di tali spese straordinarie (dovute al 50%) dal Sig. la CP_1
Sig.ra concorda e si uniforma a quanto previsto dal protocollo del Tribunale Parte_1 di Aosta qui di seguito meglio specificato:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Spese da documentare e rimborsare su rendiconto mensile e da inoltrare a mezzo email;
4) Disporre che anche le decisioni aventi carattere ordinario relative alla figlia minore verranno prese solo dalla madre.
5) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze lavorative e quelle scolastiche, sanitarie e ludico-ricreative della minore stessa, secondo le disponibilità della madre e secondo anche le volontà della figlia stessa.
6) Determinare che l'assegno unico della figlia saranno percepiti in via esclusiva al 100% dalla madre;
7) Determinare che la figlia venga inserita nella dichiarazione dei redditi della madre al
100%;
pagina 2 di 4 8) Autorizzare all'espatrio la figlia per motivi scolastici o unitamente alla sola madre;
9) Impegno del Sig. a non interferire nella vita privata della ricorrente;
CP_1
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge.
Ufficio del P.M.
“..visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione, con rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Dalle allegazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto rimasto contumace, e dagli atti di causa risulta in sintesi quanto segue.
A) I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 15/02/2014 e lo stesso è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aosta (AO) in regime di separazione dei beni ANNO 2014, N. 4 P 1;
B) Dalla loro relazione nasceva una figlia nata ad [...] il [...]; Per_1
C) la famiglia stabiliva la propria residenza e la propria dimora prima in Parma e poi ad Aosta presso un immobile in locazione;
D) la relazione tra i coniugi si è nel tempo deteriorata, tanto che i medesimi hanno interrotto definitivamente dal mese di ottobre 2020 il proprio rapporto, periodo in cui peraltro il Sig. iberava l'immobile coniugale. CP_1
E) Il padre non è una figura presente e sono anni che non vede la figlia. Sporadicamente effettua delle chiamate, ma non è dato sapere dove risiede e dove viva ed è irreperibile.
F) Nella realtà dei fatti, la madre lavorando, si cura della figlia sia nella gestione che per il mantenimento della stessa. Il padre qualche mese ha trasmesso a mezzo bonifico alla madre
€ 300, 400,00 o 500 euro a titolo di contributo al mantenimento. Nulla invece a titolo di spese straordinarie.
La ricorrente espone ancora che nel corso degli ultimi anni, l'unica volta che il convenuto si
è recato presso la madre per vedere la figlia ha mostrato segni di aggressività e violenza, lanciando pietre al vetro di casa della ricorrente e proferendo insulti e grida.
Ora, effettivamente il convenuto risulta irreperibile dal marzo 2021 (cfr, doc. 8 di parte ricorrente) ed anche la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc.
Ciò posto, nulla quaestio sulla pronuncia della separazione, essendosi di fatto interrotta la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale. L'irreperibilità del convenuto rende inevitabile disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, anche per una praticità di gestione degli aspetti scolastici e amministrativi che richiedono la doppia firma ed un'impossibilità ogni volta a reperirla, ciò che prevale sull'interesse della minore alla bigenitorialità; inoltre, risulta non contestata la sostanziale assenza del padre nella vita della minore, sia sotto il profilo psichico ed educativo, sia sotto quello dei doveri economici. Può poi essere accolta la domanda di pagamento del contributo al mantenimento della figlia che, in assenza di sicuri elementi circa i redditi del convenuto, il Collegio ritiene di determinare in euro 300 mensili oltre rivalutazione come per legge, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini previsti dal Protocollo adottato da questo Tribunale.
L'assegno unico deve essere riconosciuto per intero in capo alla ricorrente.
Quanto alle modalità di visita, ignorandosi dove viva il convenuto e se questi abbia una stabile minore, allo stato si dispone che egli possa vedere e tenere con sé la figlia per un giorno a settimana, previo accordo con la madre.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, considerato che il convenuto ha mostrato assoluto disinteresse nei confronti del coniuge e del presente procedimento.
Le spese per onorario sono liquidate secondo lo scaglione minimo di riferimento per le cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] – CP_1 C.F._2
Costa d'Avorio il 22.12.1983, coniugati in regime di separazione dei beni in Aosta in data 15 febbraio 2014, matrimonio registrato con n. 4 parte I° anno 2014, alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore nata ad [...], il [...] viene affidata in via Per_1 esclusiva alla madre con collocazione presso l'immobile locato dalla ricorrente e sito nel
Comune di Aosta, Via Dell'Archibugio n. 5;
2) assegna la casa coniugale alla moglie;
3) dispone che il sig. versi a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 minore direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00), rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, entro e non oltre il 20 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle ludicoricreative, di quelle scolastiche, di trasporto e di ogni altra spesa straordinaria comprese, tutte spese che dovranno essere ripartite al 50%, come previsto da protocollo del Tribunale di Aosta (come riportato nelle conclusioni), previa esibizione di debita documentazione, da inviarsi mensilmente a mezzo e-mail.
4) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per un giorno a settimana, previo accordo con la madre.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2906 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per contributo unificato.
Aosta, 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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