Articolo 7 della Legge 10 settembre 1960, n. 962
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 settembre 1960
Art. 7.
L' articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".
Entrata in vigore il 13 settembre 1960