Ordinanza collegiale 16 settembre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto presidenziale 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2024, proposto da RE IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Katia Gloria e Carmen La Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e Regione Siciliana Fondo Pensioni Sicilia per il personale Regionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza del giudicato derivante dalla sentenza n. 453/2021, emessa dal Tribunale di Enna il 13/10/2021 nel ricorso iscritto al R.G. 67/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Fondo Pensioni Sicilia per il personale Regionale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 gennaio 2024 e depositato il successivo giorno 25 gennaio, l’esponente agisce ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) cod. proc. amm. nei confronti dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia per il personale regionale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Enna n. 453 del 13.10.2021 (doc. 1), nella parte in cui detta pronuncia ha accertato e riconosciuto il diritto del ricorrente al ricalcolo della sua indennità di buonuscita, mediante inclusione anche del servizio pre-ruolo prestato, condannando per l’effetto le anzidette Amministrazioni al pagamento delle differenze a lui spettanti a tale titolo oltre agli interessi maturati dal giorno della proposizione del ricorso fino al soddisfo. Parte ricorrente ha inoltre domandato la fissazione della somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni intimate per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate senza svolgere difese.
Con ordinanza n. 3077 del 16 settembre 2024 questo Tribunale ha onerato il ricorrente di dare prova dell’avvenuta notificazione della sentenza di cui chiede l’ottemperanza mediante allegazione delle ricevute di consegna pec in formato .eml.
Al predetto incombente istruttorio è stato dato rituale adempimento con deposito del 26 settembre 2024. Dagli atti depositati si evince, peraltro, che solo nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia la notifica si è perfezionata presso la casella di posta elettronica certificata dell’Amministrazione debitrice, mentre, quanto alla posizione dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, il titolo risulta notificato all’Avvocatura dello Stato, anziché presso l’indirizzo pec dell’Ente debitore.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile e, per il resto, accolto nei sensi e nei limiti che appresso si espongono.
Giova ribadire in premessa che la sentenza del Tribunale di Enna, che si chiede di eseguire, ha condannato alla medesima prestazione (ovvero: il pagamento delle maggiori somme spettanti al ricorrente sull’indennità di buonuscita per il servizio pre-ruolo prestato) sia l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana sia il Fondo Pensioni Sicilia.
All’adempimento, dunque, le due Amministrazioni sono tenute in solido ai sensi dell’art. 1294 cod. civ.
Orbene, per ius receptum l’obbligazione solidale comporta l’instaurazione non già di un unico rapporto obbligatorio, bensì di tanti rapporti obbligatori (plasticamente si discorre di "fascio di rapporti"), quanti sono i condebitori (cfr. ancora da ultimo Cass. Civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486). Sul versante processuale tanto implica che qualora -come in specie- siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell’unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido (Cass. Civ., Sez. Unite, 18/06/2010, n. 14700). Dall’anzidetta scindibilità delle singole posizioni del lato passivo del rapporto consegue, altresì, che le condizioni dell’azione esecutiva devono essere vagliate distintamente per ciascuna delle Amministrazioni condebitrici convenute in giudizio.
Da quanto sopra, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile in relazione alla pretesa azionata verso l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, nei confronti del quale non si è (ancora) concretata la condizione di cui all’art. 14 comma 1, D.L. n. 669/1996.
Dispone la norma che: “ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Per pacifico orientamento, la disposizione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IX, 22/11/2024, n. 6465 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Al riguardo, la circostanza che la notifica del titolo esecutivo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14 comma 1 D.L. n. 669/1996, non sia un atto processuale ma un adempimento volto a concedere all’amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale, comporta una pregnante conseguenza per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La notifica del titolo va, infatti, effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi, di conseguenza, l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra i quali le sentenze, devono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (cfr. ancora T.A.R. Campania Napoli, sez. IX, 22/11/2024, n. 6465 cit.).
Pertanto, poiché, nel caso di specie il ricorrente, come documentalmente comprovato, non ha notificato la sentenza da ottemperare presso l’indirizzo pec dell’Assessorato convenuto, bensì presso l’Avvocatura dello Stato (cfr. doc. 1 depositato il 26.9.2024 e la citata memoria del 2.12.2024) e poiché di contro, lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, il mancato rispetto della richiamata disposizione normativa osta, nel caso concreto, all’instaurazione nei confronti dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di un valido giudizio di ottemperanza in assenza del presupposto per l’esecutività del titolo.
L’impossibilità di delibare nel merito la predetta domanda è, peraltro, lealmente riconosciuta dalla stessa ricorrente nella memoria depositata il 2 dicembre 2024.
L’azione è, invece, ammissibile e fondata laddove rivolta nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia per il personale regionale, ricorrendo al riguardo i necessari presupposti dell’ottemperanza.
In primo luogo, in tal caso il titolo risulta correttamente notificato presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice (doc. 2 di parte ricorrente del 26.9.2024).
È, altresì, decorso il termine dilatorio di cui al più volte richiamato art. 14 comma D.L. n. 669/1996.
In senso ostativo non rileva, a tal fine, la circostanza che la sentenza notificata sia priva di formula esecutiva.
Ed invero, la sentenza n. 453/2021 del Tribunale di Enna è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria (doc. 3 di parte ricorrente del 25.1.2024). Sicché mentre, per un verso, essa ricade pienamente nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza; per altro verso, proprio l’acquisita autorità di giudicato in epoca anteriore alla notifica all’Amministrazione debitrice (cfr. doc. 3 cit. e doc. 2 di parte ricorrente del 26.9.2023) la connota della natura di titolo esecutivo.
D’altra parte l’art. 475 c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 34, lett. b) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone che: “ Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. ”.
L’art. 35 D.lgs. n. 149/2022, recante disposizioni transitorie, per quello che in questa sede interessa, ai commi 1 e 8 stabilisce che: “ 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti […] 8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. ”.
A sua volta il richiamato art. 3, comma 34, del medesimo D.lgs. n. 149/2022 alle lettere b), c), d) ed e) prevede che: “ Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: […]
b) l'articolo 475 è sostituito dal seguente: «Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) – come già sopra richiamato –
c) l'articolo 476 è abrogato;
d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale» ”.
Ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina ai giudizi di esecuzione occorre fare riferimento, pertanto, al comma 8 dell’art. 35 del D.lgs. n. 149/2022, che, come visto, prevede espressamente l’applicabilità delle nuove disposizioni, tra cui la nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. e la modifica degli articoli 478 e 479, agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. Quanto ai giudizi di ottemperanza, la giurisprudenza, applicando in via analogica la suddetta disposizione normativa prevista per il processo civile, afferma che la nuova disciplina si applica ai ricorsi per l’ottemperanza al giudicato notificati successivamente al 28 febbraio 2023 (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2.7.2024 n. 4078). Di qui l’ammissibilità, in ogni caso, del ricorso in parte qua , siccome notificato il 21 gennaio 2024, e quindi successivamente al 28 febbraio 2023; talché il titolo azionato è stato correttamente notificato al Fondo Pensioni Sicilia presso la sua sede reale il 4 settembre 2023 (e dunque ugualmente in data successiva al 28 febbraio 2023) a mezzo pec in copia attestata conforme all’originale estratto dal fascicolo telematico, da valersi come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. (cfr. relata di notifica di cui al doc. 2 di parte ricorrente del 26.9.2024).
In ultimo, per quanto la somma dovuta non sia determinata nel suo ammontare, la stessa risulta, nondimeno, determinabile con mera operazione matematica in base al criterio indicato nella sentenza da ottemperare.
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla pretesa azionata nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia; sicché, in ottemperanza del titolo, deve ordinarsi al Fondo resistente di adottare gli atti necessari a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe e di corrispondere al ricorrente, entro il termine di novanta (90) giorni -decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza- le somme a lui spettanti per effetto del giudicato, con interessi dal giorno della notifica del ricorso in oggetto fino al soddisfo (espressamente richiesti dal ricorrente).
Per il caso di persistente inottemperanza allo scadere del termine di novanta (90) giorni innanzi assegnato, il Collegio nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuandolo nel dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale presso l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, che provvederà entro i successivi novanta (90) giorni.
Dev’essere, invece, disattesa la richiesta del ricorrente di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Al riguardo merita osservare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo ” (Ad. Plen., n. 15/2014, secondo cui “ Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative ”; con la conseguenza che “ spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo ”). Alla luce del richiamato insegnamento dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), e tenuto conto della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, integranti fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., si giustifica perciò, nel concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ astreinte (cfr. sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV quater, 9.12.2024 n. 22145 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4.11.2024 n. 3630);
Considerata la soccombenza parziale, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta):
- lo dichiara inammissibile in relazione alla domanda formulata nei confronti dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;
- lo accoglie in relazione alla domanda formulata nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia, quale condebitore in solido, e, per l’effetto condanna il predetto Fondo ad adottare gli atti necessari a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe e a corrispondere al ricorrente le somme a lui spettanti per effetto del giudicato, oltre agli interessi dal giorno della notifica del ricorso in ottemperanza fino al soddisfo, entro il termine di novanta (90) giorni -decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza-, nominando fin d’ora quale commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia allo scadere del predetto termine, il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale presso l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, che provvederà entro i successivi novanta (90) giorni.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO