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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di MO, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 39-1/2025 promosso da
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
via Romeo Vaj, 19 C.F. rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'avv. Emanuele Piva del foro di MO (C.F. C.F._2
RICORRENTE nonché da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1
in 39044 Egna (BZ), Via Stazione n. 51, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Gerhard Brandstätter del Foro di NO (C.F. ) CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Michele Belviso del Foro di MO (C.F. CodiceFiscale_4
nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Biassono (MB), Via Libertà P_ P.IVA_2
15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , (C.F. Parte_2
) C.F._5
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso rispettivamente depositato in data 30.1.2025 e 10.3.2025,
e la società entrambi creditori titolati, hanno Parte_1 CP_1
chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società P_
• fissata l'udienza al 18.3.2025 il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese;
• la società debitrice si è regolarmente costituita ed ha contestato l'esistenza di uno stato di insolvenza. Ha infatti allegato di essere in procinto di incassare il corrispettivo di “cessioni dei crediti, a suo tempo negoziati con Istituti di crediti e terzi soggetti, nell'ambito delle procedure di Superbonus 110%” e di destinare quindi i proventi delle relative cessioni al saldo delle posizioni debitorie ancora in sospeso, con un disavanzo economico a proprio favore.
All'udienza, tramite il difensore, il legale rappresentante della società debitrice ha chiesto un rinvio dell'udienza al massimo di due mesi per consentire il completamento della cessione dei crediti fiscali mediante cartolarizzazione, al corrispettivo di € 513.000,00, derivanti da sconti in fattura praticati in forza delle agevolazioni fiscali del Decreto IL (così come emendato da ultimo dal decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67). Nella comparsa la società debitrice precisa che “Detto flusso economico deriva da una complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti fiscali della società P_
, di cui si è data pubblicità informativa sulla Gazzetta Ufficiale, Anno 164° -
[...]
Numero 88 pubblicazione del 27.7.2023 alle pagine 11 e 12 (doc. 5), mediante collocamento degli ABS su London Stock Exchange o su piazza equipollente”.
In allegato alla comparsa si è prodotto estratto del sito Agenzia delle entrate con elencate le posizioni creditore già cedute e quelle residue ancora da cedere.
La società ha altresì dedotto di non aver “ancora provveduto a presentare i bilanci relativi all'anno 2024 in attesa del perfezionamento del suddetto flusso economico, che permetterebbe, peraltro, alla stessa, di sbloccare e negoziare i crediti Iva maturati e di incamerare ulteriore risorse economiche, oltre che di procedere con la negoziazione degli ulteriori crediti derivanti dalle attività di efficientamento energetico di cui sopra che si trova ad avere ancora a disposizione (doc. 6).” Ha altresì prodotto:
-bilancio e nota integrativa anno 2021 (doc. 8)
-bilancio e nota integrativa anno 2022 (doc. 9)
-bilancio e nota integrativa anno 2023 (doc. 10)
-dichiarazione redditi anno 2022, periodo imposta 2021 (doc. 11); P_
- dichiarazione redditi anno 2023, periodo di imposta 2022 (doc. 12); P_
- report fornitori da pagare anno 2023 (doc. 13);
- report fornitori da pagare anno 2024 (doc. 14);
-report generale debiti e crediti riferibili alla società doc.15), P_
• soltanto il creditore ha acconsentito alla richiesta di rinvio, Parte_1 mentre il creditore ha insistito nell'istanza di apertura della CP_1
liquidazione giudiziale;
• il Giudice relatore ha concesso il rinvio richiesto, subordinatamente al deposito di documentazione volta a comprovare da un lato il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bilancio 2023 e dall'altro lato l'avanzare dell'operazione di cessione e la affermata compensabilità dei debiti previdenziali e fiscali emersi dall'istruttoria d'ufficio;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci approvati e pubblicati, relativi agli esercizi 2021 e 2022;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti fiscali;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza di rinvio la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• all'ultima udienza la società ha chiesto un ulteriore differimento dell'udienza, ma le parti creditrici non hanno acconsentito insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Biassono (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, non contestata dalla società debitrice. In particolare la ricorrente sig.ra si afferma creditrice della somma Pt_1 complessiva di € 19.788,98 a titolo di retribuzioni maturate dal febbraio 2024, tredicesima mensilità dell'anno precedente, e TFR, spettanze riconosciute nel D.I. provvisoriamente esecutivo n. 550/2024, mentre la ricorrente si CP_1 afferma titolare di un credito di € 89.816,98 per forniture, supportato dalle fatture allegate e dal D.I. N. 52/2024, divenuto definitivo.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nel settore dell'edilizia, sia privata che commerciale, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice ha depositato documentazione contabile e fiscale da cui risultano debiti all'attualità superiori alla soglia di € 500.000 (cfr. doc.
15, totale debiti € 943.349,97) ed un volume d'affari nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata di € 1.516.433,84 (cfr. doc. 15).
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'ammontare dei crediti vantati dai ricorrenti.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla concomitanza di plurimi ricorsi finalizzati all'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice, per crediti ingenti e divenuti esigibili nel 2023/2024 (cfr. data di scadenza delle fatture allegate da;
CP_1
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dall'esistenza di una vasta platea di altri creditori insoddisfatti, tra i quali quattro fornitori con crediti complessivi superiori ad € 100.00,00 - che risultano aver già promosso azione esecutiva (cfr. p. 2 e 3 ricorso e allegati) -, (€ Pt_1 CP_3
272.359,92) e (€ 113.370), come risulta dall'istruttoria condotta d'ufficio; CP_4
- dall'assenza di prospettive di continuità aziendale e dalle modalità individuate per il soddisfacimento dei creditori (cfr. questionario, nel quale il legale rappresentante ha dichiarato di voler far fronte ai debiti con pagamenti rateali mediante la cessione in blocco in corso di perfezionamento e/o mediante la cessione atomistica dei crediti fiscali ai creditori, che accetteranno tale modalità alternativa di adempimento);
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022.
In particolare la risalenza dell'inadempimento nei confronti di (la CP_1
prima fattura scaduta risale al 31.3.2023), la mancata approvazione del bilancio 2013, unita alla considerazione del dilatarsi dei tempi della procedura di cartolarizzazione
(conclusa a luglio 2023, come si dichiara in Gazzetta Ufficiale) prescelta quale modalità per la “dismissione” di parte rilevante dell'attivo, ossia crediti per oltre €
500.000, consentono di ritenere che lo “stato di crisi” risalga per lo meno al secondo semestre 2023 e sia poi sfociato nell'insolvenza irreversibile già nel corso del 2024, con l'inadempimento ai crediti dei lavoratori. La circostanza per la quale l'attivo sarebbe più che sufficiente al pagamento integrale dei debiti da un lato non è stata sufficientemente dimostrata, atteso che si fonda unicamente sull'allegazione della stessa società, dall'altro lato non è idonea ad escludere l'insolvenza.
Infatti il tempo trascorso dall'emergere dello stato di crisi ed i dati risultanti dalla documentazione depositata agli atti non consentono di ritenere “regolare” la modalità di adempimento proposta dalla società debitrice.
A fronte di un indebitamento complessivo pari ad € 943.349,97, l'attivo costituente garanzia per i creditori è costituito essenzialmente da pochi beni mobili del valore pari a circa 15.000 (cfr. dichiarazione del legale rappresentante) e da ingenti crediti da riscuotere, sulla cui esigibilità concreta però nulla è stato puntualmente allegato e provato.
In particolare il monte crediti è composto da: - il credito di €513.000 derivante dall'operazione di cartolarizzazione, sulle cui tempistiche di realizzo nulla di certo è stato dedotto all'ultima udienza;
- crediti verso clienti per € 313.284 (di cui però €
81.000 circa scaduti da oltre sei mesi ed € 63.000 circa scaduti da meno di sei mesi), sulla cui esigibilità nulla si può inferire dai documenti;
- da crediti fiscali, di cui €
226.089,80 quali crediti “fruibili nel modello F24”, sulla cui compensabilità con i debiti fiscali nulla è stato dedotto, ed € 297.965,25 quali crediti residui cedibili a terzi (risultanti dal prospetto del sito di Agenzia delle entrate).
In conclusione il realizzo di tali crediti al valore nominale appare incerto e, per altro verso, risulta venuta meno la fiducia dei creditori nella capacità dell'impresa di adempiere, seppur tardivamente, come è emerso dalla condotta dei creditori istanti per la liquidazione giudiziale.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente P_
in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. P_
) , con sede in Biassono (MB) Via Libertà 15; P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F. ) con studio in Via A. Appiani Persona_1 C.F._6
2/A - 20900 - MO (MB), Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025 ore 12,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di MO, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 39-1/2025 promosso da
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
via Romeo Vaj, 19 C.F. rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'avv. Emanuele Piva del foro di MO (C.F. C.F._2
RICORRENTE nonché da in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1
in 39044 Egna (BZ), Via Stazione n. 51, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Gerhard Brandstätter del Foro di NO (C.F. ) CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Michele Belviso del Foro di MO (C.F. CodiceFiscale_4
nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Biassono (MB), Via Libertà P_ P.IVA_2
15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , (C.F. Parte_2
) C.F._5
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso rispettivamente depositato in data 30.1.2025 e 10.3.2025,
e la società entrambi creditori titolati, hanno Parte_1 CP_1
chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società P_
• fissata l'udienza al 18.3.2025 il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese;
• la società debitrice si è regolarmente costituita ed ha contestato l'esistenza di uno stato di insolvenza. Ha infatti allegato di essere in procinto di incassare il corrispettivo di “cessioni dei crediti, a suo tempo negoziati con Istituti di crediti e terzi soggetti, nell'ambito delle procedure di Superbonus 110%” e di destinare quindi i proventi delle relative cessioni al saldo delle posizioni debitorie ancora in sospeso, con un disavanzo economico a proprio favore.
All'udienza, tramite il difensore, il legale rappresentante della società debitrice ha chiesto un rinvio dell'udienza al massimo di due mesi per consentire il completamento della cessione dei crediti fiscali mediante cartolarizzazione, al corrispettivo di € 513.000,00, derivanti da sconti in fattura praticati in forza delle agevolazioni fiscali del Decreto IL (così come emendato da ultimo dal decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67). Nella comparsa la società debitrice precisa che “Detto flusso economico deriva da una complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti fiscali della società P_
, di cui si è data pubblicità informativa sulla Gazzetta Ufficiale, Anno 164° -
[...]
Numero 88 pubblicazione del 27.7.2023 alle pagine 11 e 12 (doc. 5), mediante collocamento degli ABS su London Stock Exchange o su piazza equipollente”.
In allegato alla comparsa si è prodotto estratto del sito Agenzia delle entrate con elencate le posizioni creditore già cedute e quelle residue ancora da cedere.
La società ha altresì dedotto di non aver “ancora provveduto a presentare i bilanci relativi all'anno 2024 in attesa del perfezionamento del suddetto flusso economico, che permetterebbe, peraltro, alla stessa, di sbloccare e negoziare i crediti Iva maturati e di incamerare ulteriore risorse economiche, oltre che di procedere con la negoziazione degli ulteriori crediti derivanti dalle attività di efficientamento energetico di cui sopra che si trova ad avere ancora a disposizione (doc. 6).” Ha altresì prodotto:
-bilancio e nota integrativa anno 2021 (doc. 8)
-bilancio e nota integrativa anno 2022 (doc. 9)
-bilancio e nota integrativa anno 2023 (doc. 10)
-dichiarazione redditi anno 2022, periodo imposta 2021 (doc. 11); P_
- dichiarazione redditi anno 2023, periodo di imposta 2022 (doc. 12); P_
- report fornitori da pagare anno 2023 (doc. 13);
- report fornitori da pagare anno 2024 (doc. 14);
-report generale debiti e crediti riferibili alla società doc.15), P_
• soltanto il creditore ha acconsentito alla richiesta di rinvio, Parte_1 mentre il creditore ha insistito nell'istanza di apertura della CP_1
liquidazione giudiziale;
• il Giudice relatore ha concesso il rinvio richiesto, subordinatamente al deposito di documentazione volta a comprovare da un lato il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bilancio 2023 e dall'altro lato l'avanzare dell'operazione di cessione e la affermata compensabilità dei debiti previdenziali e fiscali emersi dall'istruttoria d'ufficio;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci approvati e pubblicati, relativi agli esercizi 2021 e 2022;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti fiscali;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza di rinvio la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• all'ultima udienza la società ha chiesto un ulteriore differimento dell'udienza, ma le parti creditrici non hanno acconsentito insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Biassono (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, non contestata dalla società debitrice. In particolare la ricorrente sig.ra si afferma creditrice della somma Pt_1 complessiva di € 19.788,98 a titolo di retribuzioni maturate dal febbraio 2024, tredicesima mensilità dell'anno precedente, e TFR, spettanze riconosciute nel D.I. provvisoriamente esecutivo n. 550/2024, mentre la ricorrente si CP_1 afferma titolare di un credito di € 89.816,98 per forniture, supportato dalle fatture allegate e dal D.I. N. 52/2024, divenuto definitivo.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale nel settore dell'edilizia, sia privata che commerciale, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice ha depositato documentazione contabile e fiscale da cui risultano debiti all'attualità superiori alla soglia di € 500.000 (cfr. doc.
15, totale debiti € 943.349,97) ed un volume d'affari nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata di € 1.516.433,84 (cfr. doc. 15).
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'ammontare dei crediti vantati dai ricorrenti.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla concomitanza di plurimi ricorsi finalizzati all'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice, per crediti ingenti e divenuti esigibili nel 2023/2024 (cfr. data di scadenza delle fatture allegate da;
CP_1
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dall'esistenza di una vasta platea di altri creditori insoddisfatti, tra i quali quattro fornitori con crediti complessivi superiori ad € 100.00,00 - che risultano aver già promosso azione esecutiva (cfr. p. 2 e 3 ricorso e allegati) -, (€ Pt_1 CP_3
272.359,92) e (€ 113.370), come risulta dall'istruttoria condotta d'ufficio; CP_4
- dall'assenza di prospettive di continuità aziendale e dalle modalità individuate per il soddisfacimento dei creditori (cfr. questionario, nel quale il legale rappresentante ha dichiarato di voler far fronte ai debiti con pagamenti rateali mediante la cessione in blocco in corso di perfezionamento e/o mediante la cessione atomistica dei crediti fiscali ai creditori, che accetteranno tale modalità alternativa di adempimento);
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022.
In particolare la risalenza dell'inadempimento nei confronti di (la CP_1
prima fattura scaduta risale al 31.3.2023), la mancata approvazione del bilancio 2013, unita alla considerazione del dilatarsi dei tempi della procedura di cartolarizzazione
(conclusa a luglio 2023, come si dichiara in Gazzetta Ufficiale) prescelta quale modalità per la “dismissione” di parte rilevante dell'attivo, ossia crediti per oltre €
500.000, consentono di ritenere che lo “stato di crisi” risalga per lo meno al secondo semestre 2023 e sia poi sfociato nell'insolvenza irreversibile già nel corso del 2024, con l'inadempimento ai crediti dei lavoratori. La circostanza per la quale l'attivo sarebbe più che sufficiente al pagamento integrale dei debiti da un lato non è stata sufficientemente dimostrata, atteso che si fonda unicamente sull'allegazione della stessa società, dall'altro lato non è idonea ad escludere l'insolvenza.
Infatti il tempo trascorso dall'emergere dello stato di crisi ed i dati risultanti dalla documentazione depositata agli atti non consentono di ritenere “regolare” la modalità di adempimento proposta dalla società debitrice.
A fronte di un indebitamento complessivo pari ad € 943.349,97, l'attivo costituente garanzia per i creditori è costituito essenzialmente da pochi beni mobili del valore pari a circa 15.000 (cfr. dichiarazione del legale rappresentante) e da ingenti crediti da riscuotere, sulla cui esigibilità concreta però nulla è stato puntualmente allegato e provato.
In particolare il monte crediti è composto da: - il credito di €513.000 derivante dall'operazione di cartolarizzazione, sulle cui tempistiche di realizzo nulla di certo è stato dedotto all'ultima udienza;
- crediti verso clienti per € 313.284 (di cui però €
81.000 circa scaduti da oltre sei mesi ed € 63.000 circa scaduti da meno di sei mesi), sulla cui esigibilità nulla si può inferire dai documenti;
- da crediti fiscali, di cui €
226.089,80 quali crediti “fruibili nel modello F24”, sulla cui compensabilità con i debiti fiscali nulla è stato dedotto, ed € 297.965,25 quali crediti residui cedibili a terzi (risultanti dal prospetto del sito di Agenzia delle entrate).
In conclusione il realizzo di tali crediti al valore nominale appare incerto e, per altro verso, risulta venuta meno la fiducia dei creditori nella capacità dell'impresa di adempiere, seppur tardivamente, come è emerso dalla condotta dei creditori istanti per la liquidazione giudiziale.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente P_
in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. P_
) , con sede in Biassono (MB) Via Libertà 15; P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F. ) con studio in Via A. Appiani Persona_1 C.F._6
2/A - 20900 - MO (MB), Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025 ore 12,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in MO nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti