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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 30/04/2025 ex art.127 ter c.p.c., vertente TRA
Parte_1
(c.f. ), difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
MARINO GIACOMO, unitamente agli avv.ti CESALI MASSIMILIANO e
LA LUMIA ANTONINO, con studio in VIA G. BELLI, 36 in ROMA;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), domiciliato in VIALE di VILLA
[...] P.IVA_2
GRAZIOLI, 29 in ROMA, presso lo studio dell'avv. LO PRESTI MANLIO, che lo rappresenta e difende.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18108/2020 emessa dal
Tribunale di Roma in data 17/12/2020.
Conclusioni dell'appellante: “-preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma, sez.
XVII civile, n.18108/2020, pubblicata in data 17 dicembre 2020 (N.R.G.
40550/2018) stante la dedotta erroneità della medesima, dimostrata dai motivi di impugnazione illustrati, tenuto anche conto che l'eventuale esecuzione intrapresa in forza di un titolo viziato potrebbe ingiustamente e illecitamente pregiudicare la parte appellante;
- accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, il presente atto di appello, dichiarando che non è dovuta dalla r.g. n. 1 la Parte_2 somma indicata nel decreto ingiuntivo n.8323/2018 (n.r.g.7250/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 6-9 aprile 2018; che va quindi revocato con la modifica della sentenza oggetto di gravame, stante la palese infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di parte opposta;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”. Conclusioni dell'appellata: “rigettare integralmente, in quanto inammissibile e, comunque, infondato anche nel merito, per tutte le ragioni esposte, l'appello proposto da Parte_2
nonché la richiesta di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 18108/2020 del 16/12/2020, pubblicata in data 17/12/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]risulta dagli atti che l' Controparte_1
ai sensi dell'art 17, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.
[...]
29/3/2004 n. 102, esercita l'attività finanziaria a sostegno del credito alle imprese agricole, che, in virtù dell'art. 5 D.Lgs. 27/5/2005 n. 101, può svolgere anche attraverso una propria società di capitali dedicata.
Con deliberazioni n. 40 del 30/11/2004 e n. 28 del 31/8/2005, il
Consiglio di Amministrazione dell' trasferiva l'attività degli CP_1 interventi di cui all'art 17 del citato decreto legislativo alla
[...]
- società unipersonale in forma Controparte_2 abbreviata – CP_3
In seguito, ai sensi dell'art 1, commi 659 e ss. della L. 28/12/2015 n. 208, l' subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi della CP_1 [...]
. Controparte_2
Venendo al caso di specie, risultava “per tabulas” che in data
17/1/2014 la e la società Controparte_4 [...]
per azioni stipulavano i contratti di Parte_2 finanziamento agrario non ipotecario n. 16/07009383 di € Parte_3
256.000,000, da rimborsare in un'unica soluzione alla data del 31/12/2014, e n.16/07009382 di € 256.000,000, da Parte_3 rimborsare entro il 30/6/2014, entrambi destinati a liquidità aziendale.
r.g. n. 2 La s.r.l. SGFA, con determinazioni n. 540 e n. 542 del 19/12/2013, rilasciava in favore della una garanzia fideiussoria per Controparte_4 il massimale € 179.200,00, a fronte del primo finanziamento (n. 16/07009383 di € 256.000,00), pari al 70% dell'importo mutuato e una fideiussione, per il medesimo importo di € 179.200,00, a garanzia del secondo finanziamento (n. 16/07009382 di € 256.000,00), corrispondente al 70% dell'importo mutuato.
La opponente, non avendo effettuato il rimborso del finanziamento n.
1607009382, in data 20/10/2014 richiedeva la dilazione di pagamento alla per tale contratto e, successivamente, proponeva alla Controparte_4
Banca una nuova richiesta di dilazione per entrambi i finanziamenti, e quindi l'ingiunta, in virtù della dilazione di pagamento, avrebbe dovuto pagare per il finanziamento n. 1607009382, l'intero importo del finanziamento maggiorato degli interessi in un'unica rata entro il
31/3/2015, anzichè alla scadenza prevista del 30/6/2014, e, per il finanziamento n. 1607009383, la I rata entro il 30/4/2015 e la II rata del nuovo piano di ammortamento entro il 30/6/2015, anzichè entro il
31/12/2014.
Il successivo 25/3/2016, stante il mancato pagamento, da parte della mutuataria, della rata di € 279.321,08 per il finanziamento n. 0167009383 e di € 286.518,608 per il finanziamento n. 0167009382, la CP_4 diffidava la società al pagamento
[...] Parte_2 dell'intero importo finanziato, maggiorato di interessi e spese, quindi, rimasta senza esito la diffida, il 29/3/2016 escuteva le garanzie prestate dalla , cui è succeduto Controparte_2
l' , che, con determinazioni nn. 612 e 613 del 13/9/2016 del CP_1
Direttore Generale, dava seguito alle richieste di pagamento inoltrate dalla per l'importo complessivo di € 358.400,00, di cui Controparte_4
€ 179.200,00 per il contratto di finanziamento n. 0167009382 ed € 179.200,00 in relazione al finanziamento n. 0167009383.
Con successivo mandato di pagamento n. 66/B del 29/9/2016, l' CP_1 pagava in favore della la somma di € 179.200,00 a Controparte_4 titolo di escussione della garanzia diretta;
con successivo mandato di pagamento n. 66/B del 29/9/2016, l pagava in favore della CP_1 [...] la somma di € 179.200,00 a titolo di escussione della CP_4 garanzia diretta derivante dal finanziamento n. 0167009382, con mandato di pagamento n. 67/B del 29/9/2016, pagava in favore della suddetta Banca la somma garantita relativa al finanziamento n. 0167009383 e, con r.g. n. 3 comunicazione del 20/10/2016, la rilasciava atto di Controparte_4 quietanza e dichiarazione di surroga nei diritti di credito ad essa spettanti nei confronti della ». Parte_2
All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso […] “definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 4/6/2018 dalla società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] avverso l Controparte_5
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8323/2018, N.R.G. 7250/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 9/4/2018; e CONDANNA la società Parte_2 al pagamento delle spese processuali in
[...] favore della controparte, che liquida in € 17.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avuto riguardo a quanto sopra esposto circa il pagamento, da parte dell' , delle somme dovute dalla società CP_1 [...] alla per effetto Parte_2 Controparte_4 dei contratti di finanziamento sopra menzionati, in esecuzione delle fideiussioni prestate dalla Controparte_2
, pertanto ha diritto di surroga nei diritti di credito
[...] vantati dalla banca verso l'odierna ingiunta, ai sensi dell'art. 1949 c.c. Non coglie nel segno, quindi, la doglianza dell'opponente circa la mancanza dei presupposti della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine, venendo in rilievo debiti derivanti da due contratti di finanziamento, i cui piani di ammortamento sono stati rimodulati, su richiesta della mutuataria, con la previsione, rispettivamente, di una rata unica e di due rate, tutte scadute alla data della escussione della garanzia r.g. n. 4 da parte della banca mutuante. E' parimenti infondata l'eccepita estinzione delle garanzia ai sensi dell'art. 5 di entrambe le fideiussioni prestate dalla : ed Controparte_2 invero, a fronte della scadenza della rata del finanziamento n. 0167009383 al 30/6/2015 e della scadenza della rata relativa al finanziamento n.
0167009382 al 31/3/2015, la banca ha escusso le garanzie con atto del
29/3/2016, inviato il 31/3/2016, entro il termine di 365 giorni previsto da entrambe le fideiussioni. […]». Parte_1
a proposto appello.
[...]
ISTIT. CP_1 Controparte_1 ha resistito al gravame.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 30/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato su unico motivo:
I) lo stesso è rubricato: «ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NEL CAPO IL CUI IL GIUDICE NON HA ACCOLTO
L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA DEBITRICE PRINCIPALE DAL BENEFICIO DEL TERMINE, E ANCHE PER MANCATO RISPETTO DEL
TERMINE ENTRO CUI ESERCITARE ED ESCUTERE LA
FIDEIUSSIONE. […] in quanto i documenti prodotti da non CP_1 sarebbero in linea con il dato letterale tratto dai contratti di fideiussione prodotti dalla medesima (cfr. docc.8 e 9, produzione fascicolo CP_1 monitorio documenti n.13 e 14 fascicolo di appello), i quali prevedono - all'art.
5 - che “la richiesta di escussione della fideiussione da parte della
Banca o del suo cessionario autorizzato DEVE PERVENIRE entro 365 giorni dal primo inadempimento e comunque a seguito della dichiarazione di decadenza dell'impresa dal beneficio del termine afferente il rapporto di finanziamento”. La richiesta di escussione della fideiussione da parte di CP_4 non sarebbe pervenuta entro 365 giorni dal primo inadempimento, ma ben oltre il suddetto termine perentorio, stando alla documentazione prodotta dall'ente ricorrente (cfr. doc.15, produzione fascicolo monitorio CP_1 documento n.16 fascicolo di appello). Infatti, come è dato leggere nella predetta missiva, quest'ultima è stata ricevuta da alla data del 31 CP_1
r.g. n. 5 marzo 2016, come indicato in calce al codice a barre e a fianco del numero di protocollo inseriti da : seguendo l'esatto conteggio dei giorni di CP_1 calendario i 365 giorni decorrenti dal primo inadempimento, verificatosi alla data del 31 marzo 2015 vanno a maturare alla data del 30 MARZO
2016.
L'appello è infondato.
Infatti, l'unico elemento contestato, rispetto alla valutazione ed accertamento della scansione temporale degli eventi, è costituito dalla asserita tardività della richiesta di escussione della fideiussione e del conseguente pagamento da parte del fideiussore, rispetto alle previsioni contrattuali, che indicavano in giorni 365 dalla data di scadenza del pagamento, ovvero di insolvenza della debitrice principale, il termine entro cui far valere la fideiussione e provvedersi al pagamento.
Nella specie si rileva, invece, che non si apprezza ritardo sul punto, posto che a seguito della richiesta, accettata dalla di CP_4 dilazione nel rimborso dei due finanziamenti, gli stessi andavano a scadere rispettivamente il 30 aprile (prima rata) ed il 30.06.2015 (in rata unica); per cui è alla prima di tali date che va riferito il rispetto del citato termine per il finanziamento n.0167009383, ed alla data del successivo 30 giugno per il finanziamento n.0167009382; interveniva nei termini citati sia la diffida della banca alla società debitrice datata al 25 marzo 2016, sia la escussione delle fideiussioni, che è per entrambi i rapporti del successivo 29 marzo dello stesso anno, quindi pure entro l'anno dal primo inadempimento;
non rileva poi che i mandati di pagamento da parte del fideiussore siano stati emessi solo il 29 settembre dello stesso anno 2016.
La richiesta di escussione della fideiussione da parte di CP_4
è quindi da considerarsi pervenuta entro 365 giorni dal primo inadempimento, non oltre il suddetto termine perentorio, stando alla documentazione prodotta dall'ente ricorrente (cfr. doc.15, produzione fascicolo monitorio documento n.16 fascicolo di appello). Infatti, CP_1 come è dato leggere nella predetta missiva, quest'ultima è stata ricevuta da alla data del 31 marzo 2016 “come indicato in calce al codice a CP_1 barre e a fianco del numero di protocollo inseriti da : seguendo CP_1
l'esatto conteggio dei giorni di calendario i 365 giorni decorrenti dal primo inadempimento, verificatosi alla data del 30 aprile 2015 vanno a maturare alla data del 30 APRILE 2016 (ma solo per uno dei due rapporti garantiti, per l'altro slitta addirittura al 30 GIUGNO successivo)”.
r.g. n. 6 Va quindi reietto il proposto appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, avverso la Controparte_1 sentenza in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello, b) condanna la appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
13.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...] di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 22/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7