TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 353/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 353/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata da , in qualità Parte_1 C.F._1 Parte_2 d'amministratore di sostegno, rappresentata e difesa dall'abg. e dall'avv. Antonio Parte_3
Petrongolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Omegna, Via Borca 19
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. CP_2
TINUZZO LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Pinzone, in Verbania, via Madonnina n. 1
PARTE OPPOSTA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPRISTO Controparte_3 C.F._2
DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Domodossola via Marconi
n. 44
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentata dall'amministratore di Parte_1
sostegno , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Verbania, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_3
e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare ha esposto:
[...]
- che l'attrice era affetta da demenza fronto-temporale con deterioramento cognitivo globale, compromissione dell'autonomia nello svolgimento degli atti strumentali, alterazioni comportamentali di grado moderato-severo, con disturbi che si erano notevolmente accentuati negli ultimi dieci anni;
- che nel 2022 era stato nominato amministratore di sostegno il marito;
Parte_2
- che nel dicembre 2016 l'esponente aveva acquistato da Supercar VCO S.r.l. un'automobile Renault
Megane IC Tg. CH.613.ND, pagata a mezzo assegno bancario per € 2.500,00;
- che, successivamente il titolare della concessionaria, , aveva richiesto alla Controparte_3 Pt_1
l'apposizione di alcune firme per il completamento della pratica dell'automobile, avvisandola che dal proprio conto corrente, causa un errore, sarebbero stati eseguiti dei prelievi, con l'impegno quindi a porvi rimedio;
- che l'attrice, a causa delle condizioni in cui versava, non comprendeva la gravità delle circostanze;
- che dal novembre 2019 la riceveva da parte di intimazioni Pt_1 Controparte_1
di pagamento di rate insolute del finanziamento n. 13959595/PA;
- che, a seguito d'istanza di accesso agli atti a la Sig.ra aveva scoperto di essere CP_1 Pt_1
titolare di una Mitsubishi Modello Fitt – Tg. FG.406.DY, anno 2017, cilindrata 1.600, acquistata mediante il predetto contratto di finanziamento, il cui prestito complessivo da restituire era pari ad €
25.704,00 mediante rate mensili da € 306,00, con decorrenza prima rata 15.4.2017, con anticipo corrisposto di € 8.300,00, ove Supercar VCO S.r.l. era l'intermediario del credito;
- che, su richiesta dell'esponente, in data 2.3.2020 aveva dichiarato che tre rate erano state CP_1
direttamente pagate da Supercar VCO S.r.l.;
- che in data 16 giugno 2020 l'esponente aveva presentato querela e le indagini eseguite dalla Procura della Repubblica di Verbania avevano fatto emergere la doppia truffa di cui era stata vittima la sig.ra in quanto la stessa non solo era ignara dell'acquisto dell'auto e del finanziamento contratto Pt_1
pagina 2 di 15 con ma era, altresì, ignara della successiva vendita della stessa auto Controparte_1
Pt_ nei confronti dei Sig.ri e;
Pt_4
- che il valore totale del finanziamento era pari ad € 25.759,00, di cui € 8.300,00 corrisposti a titolo di acconto, quindi, il residuo da corrispondere a rate era pari ad € 17.459,00;
- che nella missiva del 2.3.2020 aveva dichiarato che le rate pagate erano 32, per un valore di CP_1
€ 9.792,00 con un conseguente residuo pari ad € 7.667,00;
- che in sede di ricorso monitorio controparte aveva invece agito per € 14.876,39 e vi erano errori nella documentazione: nel piano di ammortamento e nell'estratto conto riassuntivo non era stato, infatti. computato l'acconto di € 8.300,00 ed erano state calcolate 29 rate corrisposte e non 32;
- che l'esponente non aveva mai avuto il possesso né la detenzione dell'automobile ed era ancora gravata del finanziamento di cui si reputava essere creditrice per € 14.876,39; CP_1
- che la medesima, oltre a non aver mai goduto del bene di consumo, non aveva neppure beneficiato delle somme oggetto del contratto di finanziamento, in quanto l'importo di € 25.759,00 era stato direttamente corrisposto da nei confronti della concessionaria Supercar VCO S.r.l.; CP_1
- che, oltre al danno economico già subito, per atti negoziali di cui era ignara, sussisteva l'ulteriore gravame di essere sicuramente iscritta al Crif e/o presso i registri della Banca d'Italia, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, con l'ulteriore conseguenza di non poter richiedere eventuali finanziamenti;
- che sussisteva il difetto di legittimazione passiva della sig.ra in quanto era estranea a tutti i Pt_1
negozi giuridici stipulati a suo nome;
- che ai sensi dell'art. 1418 c.c. vi era la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., ovvero il consenso alla negoziazione contrattuale prestato dalla la quale era stata sempre Pt_1
totalmente ignara sia del contratto di finanziamento che del contratto di acquisto dell'automobile
Mitsubishi;
- che il aveva indotto in errore la mediante artifizi e raggiri, approfittando del suo CP_3 Pt_1
stato di salute, richiedendo la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Controparte_1
per l'acquisto dell'autovettura Mitsubishi, facendole credere che si trattasse di
[...] documentazione relativa all'automobile Renault Megane IC precedentemente acquistata;
pagina 3 di 15 - che il contratto doveva, quindi, essere annullato per dolo o ai sensi dell'art. 428 c.c., trovandosi l'attrice in stato di incapacità e sussistendo malafede della controparte;
- che, in subordine, era applicabile l'art. 125 quinquies del D.lgs. 385/1993, secondo cui il consumatore, a causa inadempimento del fornitore, aveva diritto di richiedere la risoluzione del contratto di credito, il quale “comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”;
- che l'esponente, in forza della chiamata in garanzia del terzo e del principio dell'estensione della domanda attorea allo stesso, avrebbe dovuto essere tenuta indenne da qualsivoglia condanna giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio (di Controparte_1
seguito anche chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e, CP_1 nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare ha esposto:
- che l'opposta era estranea ai fatti lamentati dall'opponente dal momento che le condotte asseritamente illegittime da questa censurate sarebbero state commesse esclusivamente dalla società Supercar VCO
S.r.l., in persona del legale rappresentante, , intermediario al quale si Controparte_3 Parte_1
era rivolta per l'acquisto di un'autovettura e che aveva curato integralmente l'istruttoria contrattuale;
- che l'esponente si era limitata a dare esecuzione alla richiesta di prestito contenuta nel contratto n.
13959595 del 14/3/2017, a firma della sig.ra finalizzata all'acquisto di un'autovettura targata Pt_1
FG406DY;
- che non sussisteva alcun valido elemento per decretare la nullità e/o annullabilità del contratto de quo, risultando lo stesso ritualmente sottoscritto e pienamente rispettoso dei dettami della forma scritta e delle norme vigenti in materia;
- che, nella specie, mancava la prova della condotta di abuso di un eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, atteso che non era possibile evincere dalla documentazione versata in atti la prova della conoscenza, da parte della società opposta, dello stato patologico dell'opponente;
- che la controparte non aveva dimostrato che l'attrice fosse incapace di intendere e volere al momento della sottoscrizione del contratto, né risultava dimostrato che in quel periodo fosse incapace;
- che non sussistevano i presupposti di legge per dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto ex art. 428 c.c., in quanto la controparte non aveva dimostrato il grave pregiudizio per la persona incapace, nonché la malafede del contraente;
pagina 4 di 15 - che il diritto fatto valere dalla era stato provato attraverso la Controparte_1
produzione documentale versata agli atti del procedimento monitorio;
- che doveva, quindi, essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, stante la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione e la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente prova in atti.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituito chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e la domanda di condanna nei suoi confronti. In particolare ha esposto:
- che ogni trattativa relativa alla vendita della autovettura e alla richiesta di finanziamento si erano svolte presso la concessionaria Supercar VCO S.r.l, sicché sussisteva il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- che l'attrice non poteva proporre l'azione civile contemporaneamente in sede penale e civile, in quanto in data 20/07/2022 era stato instaurato il procedimento penale, in cui si era già costituita parte civile, con richiesta di condanna dell'esponente al risarcimento dei danni materiali e morali subiti;
- che , figlio di aveva svolto attività lavorativa dall'anno 2016 e sino Persona_1 Parte_1 all'anno 2020 alle dipendenze della società Supercar VCO S.r.l. ed era solito chiedere quotidianamente a somme in prestito pari a euro 50/200,00; Controparte_3
- che in alcune occasioni aveva ricevuto somme di denaro da clienti della società Supercar Persona_1
VCO S.r.l. che erano state trattenuto all'insaputa dell'esponente;
- che, per prestiti e somme sottratte alla società Supercar VCO S.r.l., aveva accumulato Persona_1
debiti per euro 11/12.000,00, sicché, in accordo con la madre, per provvedere a restituire le somme di denaro indicate, aveva proposto di vendere un'automobile alla madre facendole accendere un finanziamento con la società per poi rivendere la vettura;
CP_1
- che nel 2017 l'attrice si era recata presso la società Supercar VCO S.r.l. dove aveva sottoscritto il contratto di finanziamento;
- che le somme ricevute dalla società erano superiori a quanto dovuto dal e, quindi, una CP_1 Per_1
parte delle rate del finanziamento erano state pagate dalla società Supercar VCO S.r.l.;
- che in fase di indagine nel procedimento penale era stato accertato che le firme sul contratto di finanziamento appartenevano all'attrice stessa.
pagina 5 di 15 Alla prima udienza del 14.9.2022 la causa è stata rinviata al 17.10.2022 per verificare l'esito della mediazione, all'esito della quale, è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 15.2.2023 al fine di consentire la citazione del terzo a cura dell'opponente. Con ordinanza del 23.3.2023 Controparte_3
non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, visto l'art. 5 comma 1 bis D.Lgsl. 28/2010, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione, fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 18.9.2023, a seguito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 10.4.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
15.1.2025, celebratasi mediante trattazione scritte con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato
, essendo il legale rappresentante di Supercar VCO S.r.l. ed il soggetto indicato Controparte_3 dall'opponente come autore materiale della condotta d'approfittamento e/o ingannevole posta in essere a suo danno.
Nel merito, l'attrice si è opposta al decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Tribunale Parte_1
di Verbania deducendo di essere stata vittima di una truffa perpetrata ai suoi danni da , Controparte_3
titolare della concessionaria Supercar VCO S.r.l. Nella prospettiva attorea, il terzo chiamato a sua insaputa nell'aprile 2017 le aveva venduto un'autovettura Mitsubishi, Tg. FG.406.DY, aprendole anche un finanziamento con del valore complessivo di € 25.759,00 con prelievo diretto dal CP_1 conto corrente dell'opponente. Lo stesso, dopo aver percepito il denaro da senza che CP_1
l'attrice sottoscrivesse alcun contratto, avrebbe poi rivenduto l'auto il giorno successivo al sig. Pt_4
percependo denaro anche da questa seconda operazione. La sig.ra ha, quindi, lamentato di aver Pt_1 subito il pregiudizio economico di essere gravata di un finanziamento con per un'autovettura CP_1
che non aveva mai acquistato e di cui non aveva mai avuto la disponibilità.
La ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio può essere condotta sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni testimoniali emesse nel procedimento penale, di cui sono stati depositati i relativi verbali dalla parte opponente (doc. 29).
pagina 6 di 15 Al riguardo giova osservare che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Sulla base delle testimonianze rese nel processo penale può ritenersi dimostrato che il terzo chiamato
, nella veste di titolare della concessionaria Supercar VCO S.r.l., abbia ottenuto il CP_3 finanziamento erogato da all'insaputa dell'attrice e che quest'ultima Controparte_1
non ha mai conseguito la disponibilità del veicolo cui il finanziamento era finalizzato.
Dalle dichiarazioni del luogotenente emerge, infatti, come risulta altresì dello storico Testimone_1 delle vendite dell'automobile (doc. 28 opponente), che la vettura era stata formalmente acquistata in data 11.4.2017 da e che in data 12.4.2017 era stata trasferita a Dagli Parte_1 Persona_2
accertamenti svolti è, inoltre, risultato che la firma sulla proposta d'acquisto dell'auto non era autentica e che l'attrice non si era recata all'ACI per il passaggio di proprietà, né aveva firmato alcun contratto di compravendita con (cfr. dichiarazione “dovrebbe aver firmato l'atto di Persona_2 Tes_1 vendita, però in realtà lei non ha mai firmato nulla… la non è mai andata all'agenzia, non Pt_1 risulta, non è mai andata all'ACI”).
Nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio penale il teste ha confermato di aver acquistato la Pt_4 vettura tramite il concessionario Supercar VCO S.r.l., con l'assistenza di e di un suo CP_3 collaboratore, e di non aver mai conosciuto la venditrice (cfr. dichiarazioni “ mi ricordo Pt_1 Pt_4 solo che mi hanno detto che lei l'aveva acquistata, poi aveva rinunciato perché ne voleva una più grossa, una macchina più grossa… non l'ho mai visto in viso, non so neanche chi potrebbe essere”). Il medesimo ha, altresì, riferito di essersi accorto recandosi presso l'ACI che il bollo non era stato pagato e che il libretto risultava ancora intestato ad un soggetto diverso.
pagina 7 di 15 Può, dunque, ritenersi accertato che l'autovettura Mitsubishi targata FG.406.DY non è stata mai consegnata all'attrice e che è stata venduta all'acquirente senza la partecipazione della stessa Pt_4 all'atto di compravendita.
Posto ciò, l'opponente ha chiesto, in via principale, che fosse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per assenza del requisito dell'accordo e, alternativamente, l'annullabilità dello stesso per l'incapacità d'intendere e di volere del contraente o per dolo.
La domanda di nullità non è meritevole d'accoglimento. Al riguardo, occorre osservare che nel presente giudizio non sono state disconosciute dall'attrice le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, sicché non può essere esclusa la riferibilità delle firme alla stessa e non è, quindi, ipotizzabile una loro falsificazione. Parte attrice non ha, inoltre, allegato circostanze relative a una costrizione fisica tale da annientare del tutto la volontà della contraente, deducendo, invece, un approfittamento della sua condizione di deficienza psichica.
Sul punto, occorre osservare che non sussiste la prova che fosse incapace d'intendere e Parte_1
di volere al momento della conclusione del contratto. La nomina di un amministratore di sostegno è intervenuta soltanto nel 2022, sicché non può ritenersi che al momento della stipulazione del contratto l'attrice fosse legalmente incapace di compiere l'atto in questione (doc. 5 opponente). Non è, inoltre, dimostrato che in tale frangente la stessa versasse in una condizione d'incapacità d'intendere e di volere. La documentazione medica prodotta è stata redatta negli anni 2020-2021-2022 (doc. 1 opponente), ovvero in un periodo successivo alla conclusione del contratto intervenuta in data
14.3.2017: dalla stessa non può essere, quindi, desunta la sussistenza di un'eventuale condizione patologica al momento della stipula del finanziamento. In tal senso, non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni rese nel processo penale dai testi escussi sulle condizioni di salute dell'attrice e quest'ultima, nel presente giudizio, non ha, inoltre, articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare che al momento della conclusione del contratto la controparte si fosse approfittata di una condizione d'incapacità d'intendere e di volere esistente in quel momento. Al riguardo, occorre, osservare che, a norma dell'art. 428 c.p.c., “l'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”.
pagina 8 di 15 Nella specie, è incontestato tra le parti che alla stipula del contratto di finanziamento fosse presente il legale rappresentante di Supercar VCO S.r.l. e non, altresì, un funzionario di Controparte_1
Difetta, quindi, la prova di un'eventuale conoscenza in capo alla controparte contrattuale,
[...] ovvero dell'asserito stato di deficienza psichica di . Non risulta, inoltre, che CP_1 Parte_1
l'opposta abbia curato l'istruttoria contrattuale, la quale è stata gestita dal solo . Controparte_3
Tali conclusioni giustificano, dunque, il rigetto della domanda di annullamento del contratto per incapacità dell'attrice e quella d'annullamento per dolo. La mancata partecipazione di
[...]
alla conclusione del contratto di finanziamento impedisce, infatti, altresì di Controparte_1 ritenere che la stessa potesse essere a conoscenza di un'eventuale condotta truffaldina posta in essere da , dovendo trovare applicazione l'art. 1439 c.c., comma 2, secondo cui "quando i Controparte_3
raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio". Non è, dunque, dimostrato che all'opposta fossero noti dei raggiri perpetrati dal terzo chiamato e che abbia potuto trarre vantaggio dagli stessi. Controparte_3
È, invece, meritevole d'accoglimento la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente in via subordinata.
Come illustrato, dalle evidenze probatorie emerge, infatti, che l'attrice non ha mai avuto la disponibilità del bene al cui acquisto era finalizzato il contratto di finanziamento. Nella specie, si configura, infatti, un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del veicolo e quello di finanziamento.
Al riguardo, occorre premettere che il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo, autonomo negozio, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici” (cfr. da ultimo Cass. 14561/2023; nello stesso senso Cass.
pagina 9 di 15 11974/2010 e Cass. S.U. 7930/2008). In particolare, la stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto di un bene determinato è stata individuata dalla Corte di Cassazione proprio come ipotesi tipica di collegamento negoziale, poiché la somma erogata dall'istituto di credito viene destinata all'acquisto del bene (Cass. Civ. 20.1.1994, n. 474).
Una specifica ipotesi di collegamento negoziale è poi prevista dall'art. 121 co.1 lett. d) TUB, che disciplina il contratto di credito collegato stabilendo che si tratta di un “ contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”. A tal proposito, giova precisare che l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale (Cass. 20477/2014; cfr. anche
Corte di Giustizia CE, I Sez., 23 aprile 2009, causa C-509/07, la quale ha affermato che si tratta di azione – già contemplata in ambito comunitario dall'art. 11, comma 2, della Direttiva 87/102/CE del 22 dicembre 1986 – che offre una “protezione supplementare” al consumatore, e che si aggiunge dunque alle azioni esercitabili contro il venditore sulla base dello specifico rapporto contrattuale).
Nel caso concreto, deve ritenersi sussistente un collegamento negoziale tra la vendita dell'autovettura ed il finanziamento stipulato con l'istituto di credito opposto desumibile dai seguenti elementi rivelatori: a) l'indicazione nel documento allegato al contratto di finanziamento del bene oggetto di fornitura (ossia l'auto acquistata Mitsubishi – Tg. FG.406.DY, come richiesto dall'art. 121 T.U.B.); b) la corresponsione della somma mutuata direttamente al rivenditore;
c) la specifica indicazione nel contratto di finanziamento della dicitura “prestito finalizzato”; d) la conclusione del contratto di mutuo presso i locali di Supercar VCO S.r.l. di cui il finanziatore si è avvalso per la stipulazione dello stesso.
Trova, quindi, applicazione l'art. 125 quinquies TUB secondo cui, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, sussistono i presupposti di cui all'art. 1455 c.c., ovvero l'invocato inadempimento appare di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte. La risoluzione per inadempimento della compravendita travolge, quindi, il contratto di finanziamento, in quanto il nesso tra i negozi non è
pagina 10 di 15 occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie (cfr. Cass. n. 19522/2015).
Per tale ragione l'art. 125 quinquies T.U.B., rubricato “Inadempimento del fornitore”, stabilisce che “1.
Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta
l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”. Peraltro tale diritto è pure contrattualmente previsto, all'art. 9 del contratto di prestito, ove le parti hanno statuito che: “in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.”.
Posto ciò, non può dubitarsi della gravità dell'inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita e del collegato contratto di finanziamento, in quanto il veicolo cui era finalizzato il prestito non è mai stato messo a disposizione dell'attrice, bensì alienato a sua insaputa.
Dalla declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale discende, dunque, l'obbligo del finanziatore come stabilito dall'art. 125 quinquies TUB., di restituire al CP_1 Controparte_1 consumatore le somme pagate ammontanti a euro 8.874,00, così come indicato dall'opponente e non contestato dalle controparti (doc. 14 opponente). L'opposta stessa ha dichiarato che erano state pagate n. 32 rate, di cui n. 29 rate tramite SDD dal conto corrente intestato alla sig.ra e n. 3 rate pagate Pt_1 con bonifico bancario dal convenzionato. L'art. 2033 c.c. prevede, inoltre, che colui che ha eseguito un pagamento indebito ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In punto d'interessi, la giurisprudenza ha affermato che “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in
pagina 11 di 15 senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma
2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass.
07/05/2024, n.12362). Nella specie, a fronte del finanziamento effettivamente erogato, deve escludersi che le rate di rimborso siano state percepite dalla banca nella consapevolezza del loro carattere indebito. Gli interessi legali sono, quindi, dovuti dal momento della presentazione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo
L'art. 125quinquies TUB prevede, inoltre, che sebbene la risoluzione del contratto di credito non comporti l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Difatti, proprio al concessionario, fornitore del veicolo, è imputabile l'inadempimento che ha determinato la risoluzione del contratto. Nella specie, non occorre, inoltre, verificare la preventiva messa in mora del venditore, posto che l'attrice, essendo stata compiuta un'operazione negoziale a sua insaputa, ha agito perseguendo l'interesse ad ottenere la liberazione dal vincolo negoziale, anziché l'adempimento della prestazione.
Il terzo chiamato deve, quindi, restituire la somma di euro 21.300,00 indicata nel contratto di finanziamento come importo del credito messo a disposizione del consumatore ed erogato direttamente al fornitore, il quale non ha contestato l'effettiva percezione del capitale mutuato. Inoltre, ha CP_1
esteso la domanda di pagamento anche al terzo chiamato , avendo chiesto la condanna CP_3
dell'opponente e/o chi di dovere al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda,
o del diverso importo che sarebbe risultato provato in corso di causa. Gli interessi legali su tale importo sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento, in quanto il fornitore era in malafede al momento della percezione del denaro, essendosi contestualmente reso inadempiente all'obbligo di consegnare il veicolo all'acquirente Pt_1
Non è, invece, meritevole d'accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente di condanna di e , in solido fra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
del danno patito da valutarsi in via equitativa.
pagina 12 di 15 Non risulta, infatti, dimostrato che l'opponente abbia subito un pregiudizio ulteriore rispetto all'esborso delle rate per rimborso del finanziamento, la cui domanda di ripetizione è stata già oggetto d'accoglimento.
Con riferimento alla domanda di risarcimento proposta nei confronti di deve, invece, Controparte_3
ritenersi che sia stata rinunciata da parte attrice.
Come è noto, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto a norma dell'art. 75 comma 1 c.p.p. la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve, anche d'ufficio, dichiarare l'estinzione del processo (senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti), alla sola condizione che dagli atti risulti il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, previo accertamento dell'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle stesse
(cfr. Cass. n. 7396/2003). L'art. 75 c.p.p. prevede, infatti, che “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [c.p.c. 324]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio”.
Nella specie, si è costituita parte civile nel procedimento penale n.1855/2020 chiedendo Parte_1 il risarcimento “dei danni materiali e morali subiti” e quindi anche il ristoro del danno patrimoniale domandato nel presente giudizio. L'identità del pregiudizio richiesto consente, dunque, di ritenere che si sia verificato il trasferimento dell'azione civile nel processo penale e che abbia comportato, quanto alla domanda risarcitoria, la rinuncia agli atti cui consegue l'automatica estinzione, in parte qua, del presente giudizio.
Va, infine, osservato che non assumono rilevanza le prospettazioni del terzo chiamato circa il CP_3
presunto accordo intercorso tra e , in forza del quale Parte_1 Controparte_3 Persona_1
l'odierna attrice avrebbe richiesto il finanziamento a per estinguere i debiti del figlio nei CP_1
confronti del . Tali circostanze sono rimaste prive di prova, essendo sul punto stati articolati CP_3
dei capitoli di prova inammissibili, in quanto genericamente formulati. Difatti, non è stata neanche indicata con precisione l'entità dell'asserito credito vantato da nei confronti di Controparte_3 Per_1
, essendo stato quantificato in “oltre 10.000,00” nel capitolo di prova (cfr, capitolo di prova n. 5
[...] memoria ex art. 183 c.5 n.2 c.p.c.) e in “euro 11/12.000,00” nella comparsa di costituzione e risposta.
La ricostruzione fattuale fornita dal terzo chiamato si pone, peraltro, in contrasto con le circostanze pagina 13 di 15 documentate del pagamento da parte dello stesso di tre rate del finanziamento direttamente alla
(doc. 14) e dell'eseguito bonifico dell'importo di euro 1.199,00 in favore della in CP_1 Pt_1
data 1.8.2017 (doc. 26).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento, cui deriva l'obbligo di
[...] di restituire all'attrice la somma di euro 8.874,00, oltre agli interessi e l'obbligo Controparte_1
di di ripetere in favore di la somma di euro Controparte_3 Controparte_1
21.300,00, oltre agli interessi.
Conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Tribunale di
Verbania.
Non è, infine, accoglibile l'istanza di cancellazione del nominativo di da eventuali Parte_1
iscrizioni negative da parte di presso i registri Crif e/o della Banca Controparte_1
d'Italia e/o qualsivoglia registro che possa precludere richieste future di finanziamento, in quanto non è stata fornita la prova dell'effettiva esistenza di tali iscrizioni pregiudizievoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1 condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
La soccombenza del terzo chiamato nel rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la Controparte_3
banca determina, inoltre, che lo stesso debba essere condannato a rifondere in favore di
[...]
le spese del presente giudizio e del procedimento monitorio, liquidate sulla base Controparte_1
dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 145,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 4.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Tribunale di Verbania;
pagina 14 di 15 - dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento concluso in data 14.3.2017 tra e Parte_1
CP_1 Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 8.874,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_3 Controparte_1
somma di euro 21.300,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_3 Controparte_1
liquidate in euro 145,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 4.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 15 di 15