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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO RE, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 748 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIANNI ALESSIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/03/2025 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione n. 078-480004021214 Cat. AS.
Lamentava che l' , con nota A/R del 09.12.2024, le aveva comunicato di avere corrisposto CP_1 un pagamento superiore a quanto dovuto, riferito alla dichiarazione redditi del 2022, percependo somme sulla propria pensione dal gennaio 2023 al novembre 2024, richiedendone la restituzione della somma di euro 11.527,44.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento, l'errore di calcolo dell' , nonché faceva valere CP_1 la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività CP_1 della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021).
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.
144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato che ha riportato, nelle annualità 2022 e 2023, redditi aggregati in Parte_1 misura tale da determinare una diminuzione della maggiorazione sociale erogata sull'assegno sociale, dal ché l'indebito contestato.
In particolare sono risultati redditi di terreni e fabbricati di € 312,00 e un reddito di lavoro autonomo pari ad € 6.249,00 (cfr. dichiarazioni reddituali in atti).
Orbene, al fine di poter operare un controllo sul dato reddituale certo e consuntivo (non presunto) dei periodi anzidetti, l' non poteva che attendere l'invio delle dichiarazioni reddituali CP_1 del 2022 (presentata il 29.11.2023) e del 2023 (presentata il 29.11.2024) da parte della , al fine Pt_1 di sommare i redditi ivi dichiarati a quelli, già di sua conoscenza, derivanti da prestazioni pensionistiche.
In tale ottica appare senza dubbio rispettato il termine decadenziale disegnato dalla sopra citata normativa, avendo l'Istituto notificato l'indebito tempestivamente, entro la fine del 2024.
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell' volta al recupero di somme CP_1 indebitamente versate al ricorrente a causa del superamento di limiti reddituali.
In considerazione di quanto sopra, la domanda appare infondata e va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 10/03/2025 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Patti, 06/11/2025 .
Il Giudice
ET AO RE