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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 340/2022 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché, quali eredi di deceduto l'11.5.2021, C.F._2 Persona_1
(cf: ), (cf: Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (cf: , con il C.F._4 Parte_5 C.F._5
P LA G ECILIA CITI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf/PI: con il patrocinio dell'Avv. FORESE DINUCCI;
Controparte_1 P.IVA_1
(cf: ) e (cf: CP_2 C.F._6 CP_3
), eredi di con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO C.F._7 Persona_2
CENZATTI;
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
a seguito della ordinanza n. 39915/2021 pubblicata il 14.12.2021, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 430/2017 pubblicata il
28.2.2017.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale modifica della sentenza n.1054/2014 del Tribunale di Pisa,
Accogliere integralmente la domanda articolata dagli attori e dal terzo chiamato in primo grado (che qui si trascrive, salvo la modifica apportata con l'indicazione delle attuali controparti:
CONDANNARE e , quali eredi di e/o CP_2 CP_3 Persona_2 Controparte_1 di Pisa, quale cessionaria dell della Provincia di Pisa, in via alternativa o solidale tra CP_4 loro, a rimuovere il muro a izzato nella proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto di ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di e;
) CP_2 CP_3
e per l'effetto, (solo occorrendo tenendo conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che le modalità di esecuzione sono afferenti alla esecuzione)
CONDANNARE gli appellati e , quali eredi di , ed CP_2 CP_3 Persona_2 in solido alla eliminazione totale del muro, secondo le modalità indicate dal Controparte_1
c.t.u. nella propria relazione datata 24.02.2014, realizzando preliminarmente delle opere provvisionali di sostegno tipo di micropali meglio descritte nel paragrafo 5 della CP_5 stessa relazione, successivamente ricostruendo il nuovo muro di sostegno in cemento armato sul confine la cui soluzione progettuale è rappresentata graficamente nell'Allegato 9 della stessa relazione;
CONDANNARE, comunque ed in ogni caso, gli appellati e , quali CP_2 CP_3 eredi di , ed in solido a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno Persona_2 CP_1 precedenti alla realizzazione del muro di cui è causa o, comunque disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà degli eredi CP_2 ai sensi dell'art. 389 c.p.c. inoltre
CONDANNARE ulteriormente l a restituire agli istanti, per le causali di cui in CP_1 premessa, l'importo di € 6.392,32 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c.;
CONDANNARE ulteriormente e a restituire agli istanti, per le CP_2 CP_3 causali di cui in premessa, l'im , ssi legali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c.;
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del precedente giudizio di appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Per la parte convenuta CP_6
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dato atto dell'Ordinanza n.39925 del 15/09/2021 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in via principale dichiarare comunque inammissibile l'appello proposto dai signori , Parte_1 Pt_2
, , e in t
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 della domanda per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e/o per sopravvenuta acquiescenza ex art. 329 c.c., con ogni ulteriore consequenziale pronuncia, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere tutte le pagina 2 di 25 domande proposte nei confronti di da parte dei convenuti e CP_1 CP_2 CP_3
perché infondate in fatto e in diritto”.
[...]
Per la parte convenuta CP_7
ci si riporta alle conclusioni tutte rassegnate in comparsa di costituzione e risposta oltre a quelle contenute all'udienza del 11/1/2023 e si insiste nell'ammissione della richiesta CTU.
[comparsa di costituzione] Voglia la Corte d'Appello di Firenze in via preliminare rilevare ed eccepire la carenza di interesse ad agire per tutti i motivi esposti in premessa da parte degli odierni appellanti, voglia comunque sempre rilevare la differenza tra quanto richiesto in citazione e accolta dalla Corte di Cassazione rispetto alle conclusioni rassegnate in questa sede, con conseguente improponibilità e improcedibilità della domanda, nel merito voglia accertare l'esatta ubicazione del confine tra la proprietà e quello degli appellanti e della stessa , tenuto conto Parte_6 CP_4 dello stato dei luoghi sulla base di q l'art. 950 C.C., in quale proprietà si to ed inoltre CP_ accertata l'effettiva proprietà e titolarità dello stesso muro e retta in capo alla se lo stesso sia stato correttamente posizionato sul confine delle proprietà.
In subordine ove risulti vi sia una differenza tra il nuovo muro a retta e la linea di confine tra le proprietà, si chiede ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta dovendosi il comparente edificare sopra e in aderenza al muro stesso, con ciò chiedendo la comunicazione forzosa dello stesso.
Con riferimento poi alle somme richieste da parte appellante in ripetizione si accerti che queste non sono dovute in quanto attengono ad una parte della sentenza della Corte di Appello che non è stata oggetto di ricorso per Cassazione e comunque relative alle spese legali liquidate in primo grado a parte appellante e riformate nel precedente appello.
In subordine si rinnova la richiesta di riforma della sentenza di primo grado in merito alle spese legali in ossequio a quanto dettato dall'art. 4 comma 2 DM 55/2014 che prevede in presenza di due e più parti aventi la stessa posizione processuale un aumento massimo del 20% per ognuna di esse rispetto a quanto determinato per una parte processuale e non già il loro raddoppio o aumento aritmetico.
Inoltre voglia comunque e sempre determinare i compensi professionali e la loro imputazione alle parti processuali secondo i criteri dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e pertanto, trattandosi di “accoglimento parziale della domanda” le stesse dovranno essere compensate o poste a carico solo parziale della parte parzialmente soccombente.
Infine con riferimento alla condanna solidale dei comparenti insieme alla già dovendo essere da CP_1 CP_4 questa mallevati e ritenuti indenni e/o comunque condannare solamen stenere i lavori di CP_1 riduzione del muro determinati dal Tribunale di Pisa in via unica ed esclusiva, u nte alle spese di giudizio che verranno determinate per tutti i gradi di giudizio, il tutto e sempre con il favore delle spese e competenze di causa e la ripetizione di quanto già corrisposto e adempiuto.
[note per l'udienza dell'11.1.2023] si omettono perché sostanzialmente eguali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2 nonché, quali eredi di
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4
e (di seguito anche attori in riassunzione) hanno
[...] Parte_5 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e, quali eredi di Controparte_1 Per_2
e (di seguito anche convenuti in riassunzione o
[...] CP_2 CP_3 eredi , riassumendo il giudizio a seguito della intervenuta cassazione da parte della S.C., CP_2 pagina 3 di 25 con ordinanza 39915/2021, della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 430/2017 del
28.2.2017.
1.1 e avevano agito dinanzi al Tribunale di Pisa, con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 23.10.2002, contro (poi CP_4 CP_1 Controparte_8
) e per ottenerne la condanna alla rimozione di un muro asseritamente
[...] Persona_2 costruito dai convenuti su un terreno di proprietà del condominio del quale essi facevano parte (c.d. edificio ex ), in Terricciola Via Generale Martini 4. CP_4
In particolare, sul lato nord la proprietà condominiale comprendeva un argine di terreno nudo, che la condomina e il confinante avevano eliminato, costruendo un CP_1 Persona_2 muro a retta.
Avevano dunque chiesto la ripristinazione piena dei luoghi e il risarcimento dei danni.
1.2 I convenuti si erano separatamente costituiti, entrambi, peraltro, per resistere.
1.2.a aveva dedotto che la costruzione era avvenuta su autorizzazione di , che CP_2 CP_4 era comproprietaria dell'area (autorizzazione data in seno a una transazione del 18.7.2000 con la quale egli aveva prevenuto una controversia inerente la necessità di realizzare un muro divisorio fra proprietà); in subordine, aveva chiesto che lo mallevasse;
e aveva chiesto CP_4 di chiamare in causa anche l'altro condomino affinché, in via subordinata, Persona_1 fosse condannato a realizzare, assieme agli attori, un muro di contenimento in luogo di quello oggetto della domanda ripristinatoria.
1.2.b aveva sostenuto che il muro s'era reso necessario a tutela di tutti i CP_4 condomini, che ne erano a conoscenza;
e aveva chiesto in via riconvenzionale, la condanna degli stessi a partecipare ai costi di realizzazione del muro;
in subordine aveva chiesto di essere mallevato da CP_2
1.3 costituitosi, aveva fatto proprie le richieste degli attori. Persona_1
1.4 Il Tribunale di Pisa, eseguita c.t.u. (Relazione dell'Ing. dep. Persona_3
26.6.2011; e successiva Relazione a chiarimenti del dep. 25.2.2014), con sentenza n.
1054/2014 pubblicata il 21.7.2014, aveva:
(-) accolto parzialmente la domanda di ripristinazione, condannando (rectius, gli CP_2 eredi e nei confronti dei quali il processo era proseguito dopo la CP_2 CP_3 sua morte) e (già ), in solido, a eliminare il muro mediante la riduzione della sua CP_1 CP_4 altezza nella misura di circa cm 80, con successiva risagomatura e protezione della scarpata pagina 4 di 25 superiore;
(-) rigettato la domanda risarcitoria degli attori e del terzo chiamato;
(-) rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti;
(-) condannato i convenuti in solido a rifondere agli attori e al terzo chiamato le spese di lite;
(-) posto a carico dei convenuti i costi di c.t.u.-
Secondo il Tribunale:
1.4.a il muro – che la c.t.u. aveva accertato essere un muro in cemento armato a mensola di altezza fra m 3,30 e m 3,50, spesso cm 30 e lungo m 30,3, era stato costruito su terreno di proprietà condominiale, da quale esecutore (risultante dalla D.I.A. del Persona_2
21.4.2001, doc. 12 degli attori), e da già (comproprietario che aveva prestato il CP_1 CP_4 consenso, nell'ambito di una transazione del 18.7.2000 con , doc. 5 ; CP_4 CP_2
1.4.b l'opera era illegale, perché posta in essere in difetto della indispensabile concorde volontà di tutti i condomini;
1.4.c peraltro, il c.t.u., in luogo della radicale rimozione del muro, aveva proposto un intervento minore (riduzione dell'altezza del muro per cm 80), idoneo a eliminare lo sconfinamento;
1.4.d la domanda risarcitoria degli attori era infondata, come pure quelle dei convenuti, in difetto di prova del consenso degli attori e del terzo chiamato.
1.5 La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze:
1.5.a in via principale, dagli originari attori e dal terzo chiamato, per ottenere l'integrale accoglimento della domanda di ripristinazione, ossia la rimozione del muro, con recupero della situazione morfologica pregressa;
1.5.b in via incidentale, dagli eredi per ottenere il rigetto integrale della domanda CP_2 avversaria e la decisione sulla domanda di malleva verso nonché per ottenere la CP_1 compensazione delle spese;
e l'applicazione dell'art. 4 co. 2^ D.M. 55/2014;
1.5.c in via incidentale, da per ottenere la riduzione delle spese liquidate alle CP_1 controparti.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 430/2017 pubblicata il 28.2.2017, ha pagina 5 di 25 ridotto la liquidazione delle spese (accogliendo l'ultimo motivo dell'impugnazione degli eredi e l'appello incidentale di , confermando nel resto la sentenza;
gravando gli CP_2 CP_1 appellanti incidentali delle spese di secondo grado nei confronti di per intero e degli CP_1 eredi per due terzi. CP_2
1.6 La Corte di Cassazione ha accolto, con sentenza n. 39915/2021, il ricorso, articolato in unico motivo, di e al quale avevano resistito con controricorso sia Pt_1 Per_1 CP_3 gli eredi sia CP_2 CP_1
La S.C., nel reputare manifestamente fondato il ricorso, ha osservato:
Non è dubbio che il bene della vita perseguito dagli attori fosse costituito dalla tutela del diritto a mantenere libera e piena la signoria sul tratto di terreno in discorso, del quale costoro erano comproprietari in quanto condomini. Una tale tutela implicava la pretesa, enunciata chiaramente con la domanda, di veder demolita l'opera altrui edificata sull'area in discorso.
Questo il "petitum", rimasto insoddisfatto dalla decisione di primo grado, la quale si è limitata a condannare i convenuti ad un abbassamento d'altezza del muro, che, se può soddisfare taluni interessi degli attori (si pensi a una possibile maggior esposizione a luce e aria), di certo, non elimina l'opera, costruita su terreno altrui.
Da quanto esposto devesi trarre il seguente principio di diritto:
"Le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto
o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa".
La circostanza che in appello gli appellanti abbiano chiesto, come riporta la sentenza, la eliminazione del muro secondo le modalità indicate dal ctu nell'opzione più costosa e il ripristino «delle condizioni morfologiche del terreno precedenti la realizzazione del muro», non muta la prospettiva.
L'interpretazione del "petitum" non può prescindere dalla "causa petendi" e qui la pagina 6 di 25 prospettazione non poneva dubbi, avendo gli attori affermato che il muro, così come in effetti aveva accertato il Tribunale, insisteva sulla proprietà condominiale. Il riferimento alle modalità più gravose per i convenuti, all'esito di un'opera ermeneutica rispettosa del superiore principio, non può pervertire l'istanza di giustizia degli attori, i quali, non hanno un interesse diretto alla scelta delle modalità di messa in sicurezza, da effettuarsi nella proprietà aliena - salvo, ovviamente il diritto, qui non posto in discussione, a non subire danno da essa-, ma, indicando quella opzione, altro non fanno che insistere per ottenere la totale rimozione del muro, che era stata loro negata dal Tribunale, scartando quella più onerosa opzione in favore dell'altra più economica, prevedente solo una riduzione d'altezza del manufatto.
Di conseguenza, il Giudice d'appello ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sub specie di quello "tantum devolutum quantum appellatum" -art.
345 cod. proc. civ.- (cfr., ex multis, Cass. nn. 11103/2020 e 21421/2014).
La sentenza appellata deve, in conclusione, essere cassata con rinvio, rimettendosi al
Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
1.7 Gli attori hanno dunque concluso, sulla scorta di quanto affermato dalla S.C., come in epigrafe.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita per resistere. Controparte_1
Ha eccepito la carenza di interesse degli attori in riassunzione e la loro acquiescenza alla sentenza di primo grado, dal momento che essi, sulla scorta della sentenza di primo grado, avevano eseguito forzatamente quanto ivi statuito (processo esecutivo n. 919/2016 RGE, con opere concluse il 18.10.2017).
Con tale condotta, gli attori avevano chiaramente mostrato di reputare corretta la soluzione presa dal Tribunale, che – proprio per quanto stabilito dalla S.C. – era radicalmente diversa da quella ora reiterata.
Insomma: «[…] L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 15/09/2021 quindi, pur essendo rilevante in punto di legittimità, si è pronunciata su un petitum al quale i ricorrenti avevano implicitamente rinunciato sin dal momento in cui i lavori sono terminati, dovendosi infatti avere esclusivo riguardo alla compiuta esecuzione della sentenza che fa legittimamente presumere sia l'avvenuta realizzazione dell'interesse alla sua integrale pagina 7 di 25 attuazione, sia il conseguente interesse alla sua immodificabilità. Non sembra altresì infondato ravvisare che tramite l'esecuzione gli odierni appellanti abbiano tacitamente fatto acquiescenza alla sentenza del Tribunale, art. 329 c.p.c., ponendo in essere atti incompatibili con la volontà di continuare ad avvalersi dell'impugnazione per quanto concerne le parti in cui non è ordinata la demolizione e la ricostruzione del muro sul confine. […]» (comparsa di costituzione, pag. 12).
Quanto, infine, alla richiesta restitutoria delle somme corrisposte in forza della sentenza d'appello, ha contestato l'applicazione dell'art. 1284 co. 4^ c.c., perché relativo alle sole
“obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale”.
3. Anche gli eredi di e si sono Persona_2 CP_2 CP_3 costituiti per resistere e per proporre le domande già trascritte in epigrafe.
Hanno innanzitutto eccepito che le odierne domande sono difformi da quelle svolte nei pregressi gradi e ciò appunto perché gli attori avevano ottenuto l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale.
In subordine, hanno chiesto l'accertamento dell'esatta ubicazione del confine ai sensi dell'art. 950 c.c. e dell'effettiva proprietà del muro.
In via ancora gradata, hanno chiesto ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta.
Infine, hanno resistito alle domande restitutorie: «[…] in quanto attengono ad una parte della sentenza della Corte di Appello che non è stata oggetto di ricorso per Cassazione
e comunque relative alle spese legali liquidate in primo grado a parte appellante e riformate nel precedente appello. […]» (conclusioni trascritte).
4. La causa è stata trattenuta in decisione l'11.1.2023, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.; ma è stata rimessa sul ruolo, con provvedimento del Presidente della sezione del 23/24.5.2023, in quanto, prima della deliberazione, la Presidente del collegio era stata distaccata a comporre la commissione esaminatrice di un Concorso in Magistratura.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data 31.7.2024.
pagina 8 di 25 ***
Le domande attoree vanno accolte, mentre sono inammissibili quelle degli eredi CP_2
5. L'eccezione sollevata dalla difesa in merito alla novità della domanda CP_7 rassegnata dagli attori in riassunzione è infondata.
Nell'atto di citazione originario, notificato il 23.10.2002, era stata chiesta la condanna solidale di e di (o, in subordine, di chi dei due tenuto) “a rimuovere il muro CP_4 Persona_2
a retta realizzato nella proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto, a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di Per_2
(pag. 6).
[...]
In questa sede si chiede: “CONDANNARE e , quali eredi di CP_2 CP_3
e/o Pisa, quale cessionaria dell' Persona_2 Controparte_9 Controparte_10
, in via alternativa o solidale tra loro, a rimuovere il muro a retta realizzato nella
[...] proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto di ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di e CP_2
”. CP_3
La domanda, a distanza di oltre venti anni, è identica, fatta eccezione per le qui irrilevanti variazioni soggettive del contraddittorio.
La esecuzione della sentenza di primo grado, che gli eredi se ben si comprende, CP_2 pongono a fondamento della loro eccezione, non ha il benché minimo rilievo sotto questo profilo e, semmai, attiene all'ulteriore eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata da che ci si accinge a scrutinare. CP_1
6. Persiste l'interesse ad agire degli attori in riassunzione.
6.1 nel controricorso depositato dinanzi alla Corte di Cassazione il 21.7.2017, CP_1 espressamente propose questa medesima eccezione (ivi, da pag. 8), deducendo ex professo lo pagina 9 di 25 svolgimento e la conclusione del processo esecutivo n. 919/2016 rge, quale fattore inducente sopravvenuta carenza di interesse;
lo svolgimento del processo esecutivo n. 919/2016 res, peraltro, fu dedotto anche nel controricorso degli eredi (al § 3). CP_2
Poiché la S.C. non ha accolto la eccezione, è ormai coperto da giudicato interno che l'esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del processo (che proseguiva in sede impugnatoria), non ha inciso in alcun modo sull'interesse.
Ad analoga conclusione si perviene anche sotto il diverso e concorrente profilo nel quale la questione è posta, ossia quella dell'acquiescenza degli attori in riassunzione alla decisione di primo grado: acquiescenza che, se sussistente, la S.C. avrebbe rilevato, quale giudicato interno da lei (obbligatoriamente) conoscibile.
Il giudice del rinvio, a ben vedere, potrebbe essere chiamato a rivalutare l'interesse ad agire solo se e in quanto il suo venir meno derivasse – al contrario della presente fattispecie - da un fatto posteriore alla decisione di legittimità; mentre qui deriverebbe da un fatto anteriore e, addirittura, espressamente dedotto dinanzi alla S.C.; a nulla rilevando, dunque, che la questione dell'interesse sia di per sé rilevabile anche di ufficio (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord.
10.8.2023 n. 24357 rv 668914-01).
6.2 Il tema delle opere eseguite in esecuzione della sentenza di primo grado non può giocare alcun ruolo in questo processo, neppure se, diversamente qualificando le difese convenute, si scendesse sul piano del merito, ossia si ponesse la questione se le opere poste in essere nella esecuzione n. 919/2016 rge abbiano determinato una modificazione dei luoghi tale da inibire ora l'intervento ripristinatorio richiesto.
6.2.a Invero, vale il principio secondo il quale, «In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità.»
(Cass. sez. 3^ civ. ord. 22.8.2018 n. 20887; conf.: Cass. 15952/2006; Cass. 17353/2010; Cass.
20981/2015). pagina 10 di 25 La S.C., pronunciandosi dopo la conclusione del processo esecutivo n. 919/2016 rge, il cui svolgimento le era stato rappresentato, ha espressamente stabilito che la domanda degli attori era restata insoddisfatta in primo grado (perché l'abbassamento del muro poteva soddisfare alcuni interessi degli attori, ma non quello fondamentale, ossia quello di porre rimedio all'illecita usurpazione di una propria area) e che la sentenza d'appello, che aveva rigettato la riproposta domanda di ripristinazione integrale dei luoghi, era viziata da violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per non avere applicato il seguente principio di diritto:
"Le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto
o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa".
È dunque un diretto e intangibile portato della ordinanza rescindente che le opere oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale, non soddisfano la domanda proposta (e, di per sé, accolta) degli attori;
così che l'attuazione delle opere ordinate dal primo giudice non può costituire motivo per paralizzare le odierne domande attoree.
6.2.b In ogni caso, per quanto consti, gli attori in riassunzione avevano fatto eseguire la pronuncia di primo grado in quanto costituente un minus (abbassamento del muro) rispetto a quello che essi volevano e continuavano a perseguire con le impugnazioni (la rimozione del muro, per tornare alla pregressa situazione naturale del confine).
È dunque ovvio che non può esservi alcuna interferenza delle opere eseguite – sulla base di un titolo esecutivo, ancorché non irrevocabile – sulla odierna domanda.
Si tratta di piani diversi: in questa sede di cognizione, si discute del diritto degli attori a una completa ripristinazione, ex art. 2058 c.c., dei luoghi;
diritto rispetto al quale le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione e non possono avere rilievo.
pagina 11 di 25 7. La domanda attorea è fondata e va accolta.
7.1 È coperto da giudicato interno, per i principî già richiamati, che il muro è stato realizzato su terreno condominiale in difetto dell'unanime autorizzazione di tutti i condomini, ma solo per l'azione del confinante estraneo, e di singola condomina. CP_2 CP_1
Già il Tribunale, del resto, aveva accertato la responsabilità del quale autore CP_2 materiale individuabile nel titolo edilizio dell'intervento; e di condomina che aveva CP_1 autorizzato l'intervento pretermettendo gli altri condomini.
Pertanto, gli odierni convenuti in riassunzione devono essere condannati in solido a eliminare il muro e a ripristinare lo stato dei luoghi pregresso.
7.2 Per completezza, si nota quanto segue.
7.2.a Il c.t.u., nella sua relazione del 2011, aveva potuto accertare che l'originario stato dei luoghi al confine fra la proprietà (p.lla 381) e il limitrofo edificio ex (p.lla 380) CP_2 CP_4 era costituito da una leggera scarpata naturale, ricadente su terreno dell'edificio condominiale ex . CP_4
Lo si vede bene nella foto n. 3 intercalata a pagina 8 della relazione, della quale qui a lato si riporta un particolare.
I lavori hanno indotto uno sbancamento, rappresentato nella successiva foto n. 4, che pure si intercala a lato.
Infine, il muro è stato costruito tutto all'interno della proprietà condominiale, come da schizzo planimetrico a pag. 8 della relazione, riportato qui sotto a destra.
Non solo, dunque, il muro non è sul confine, ma del tutto interno alla proprietà condominiale ex , ma – quel che CP_4 più conta - per la sua realizzazione è stata eseguita una significativa trasformazione della medesima proprietà, con uno sbancamento che ha eliminato il declivio naturale esistente, interamente a discapito dell'area del condominio
(rel., pag. 7: «[…] l'asse del muro si trova ad una distanza dal ciglio di via Generale Martini rispettivamente di 22.95 m all'estremità Est e 23.70 m all'estremità Ovest, quindi
pagina 12 di 25 abbondantemente a valle del confine di proprietà (posto a 25.00 m dalla medesima strada) ed interamente compreso nella particella 320. […]»).
Indiscutibile, dunque, l'illecito commesso da che ha eseguito l'intervento, e da CP_2
che l'ha agevolato;
con condotte che, come mai nessuno ha contestato, sono state CP_1 connotate da colpa, manifesta in che ha pretermesso dalla decisione i condomini, ma CP_1 chiara anche in che sapeva o, con l'uso della minima diligenza, poteva e doveva sapere CP_2 che si trattava di un intervento che avrebbe richiesto il consenso di tutti i condomini.
7.2.b Il c.t.u., chiamato a chiarimenti sulle modalità di effettuare il ripristino, ha, nella relazione del 2014, accertato che erano possibili tre diversi interventi (§ 6 di pag. 11):
- La semplice demolizione del muro ed il ripristino dei luoghi senza altra ulteriore opera di sostegno è ad oggi impossibile nel rispetto della sicurezza dei fabbricati e delle persone.
- La demolizione totale dell'opera può essere effettuata realizzando preliminarmente delle opere provvisionali di sostegno tipo Berlinese di micropali meglio descritte al paragrafo 5. Successivamente deve essere ricostruito un nuovo muro di sostegno in cemento armato sul confine. La soluzione progettuale è rappresentata graficamente nell'Allegato 9. Il costo totale stimato delle opere è di circa 125.000,00 €.
- È possibile la demolizione parziale della sola porzione di muro elevantesi al di sopra del livello originario del terreno, riducendone l'altezza complessiva di circa 80 cm, con la successiva risagomatura e protezione della scarpata superiore che verrebbe riportata allo stato precedente alla realizzazione del muro. Le opere sono meglio descritte al paragrafo 5 e rappresentate graficamente nell'Allegato 11. Il costo totale stimato delle opere è di circa
20.000,00 €.
Esclusa, per ragioni di sicurezza, la prima ipotesi, il Tribunale ha optato per terza, in luogo della seconda, quale intervento giudicato utile allo scopo con minor aggravio per i convenuti.
Questa conclusione, in sostanza convalidata dalla sentenza d'appello, è stata censurata dalla S.C., in quanto:
(-) inidonea a soddisfare integralmente il diritto degli attori;
(-) peraltro, attinente alla esecuzione, piuttosto che alla cognizione;
pagina 13 di 25 (-) infine, determinata per ragioni – quelle inerenti il minor aggravio per i convenuti – che non avevano diritto di cittadinanza in causa, essendo il danneggiante tenuto a risarcire il danno in forma specifica a prescindere dalla gravosità dell'intervento.
Si può qui aggiungere, a conferma, che è stato lo sbancamento illegale del declivio naturale, che, rendendo impossibile la mera rimozione del muro per ragioni di sicurezza, ha determinato una amplificazione delle opere di ripristinazione (i.e. le opere provvisionali di sostegno tipo di micropali), così che i convenuti responsabili dell'illecito non CP_5 possono che imputare a sé il levitare dei costi di ripristino;
non potendosi certo limitare, per tale ragione, il diritto degli attori.
7.2.c Proprio perché le modalità esecutive di una ripristinazione non sono materia del contendere in sede di cognizione, non spetta alla Corte determinare in concreto quale via seguire.
Compete invece alla Corte, quale giudice del rinvio, pronunciare un ordine di ripristinazione integrale, il quale, come ovvio, non può che essere inteso a riportare lo stato dei luoghi dell'area condominiale indebitamente trasformata a quello originario, quando la zona era caratterizzata, in difetto di muro, dal declivio naturale che è stato eliminato.
Si dovranno escludere opere che diano vita a pericolo (come nella prima ipotesi del c.t.u.), per il resto dovendo i convenuti, a propria cura e spese, eseguire qualsiasi altro intervento che, a prescindere da quanto sia gravoso, ripristini la originaria situazione, temi, peraltro, che non condizionano il provvedimento di cognizione, ma, in ipotesi, la fase esecutiva.
È appena il caso di rimarcare che la tutela in forma specifica dei diritti reali, in quanto avente carattere assoluto, non ammette neppure in astratto l'applicazione dell'art. 2058 co. 2^
c.c., con l'unico limite, qui ovviamente insussistente, del pregiudizio per l'economia nazionale
(ancora, da ultimo, Cass. sez. 2^ civ. 20.6.2019 n. 16611 rv 654338-01; nella giurisprudenza interna, cfr App FI, I civ, sentenza n. 1693/2019 pubblicata l'11.7.2019); ovvero, come ovvio, che sia lo stesso danneggiato a formulare la relativa richiesta.
7.3 L'obbligazione risarcitoria (in forma specifica ex art. 2058 c.c.), in quanto frutto di condotte convergenti di e di è solidale dal lato passivo ex art. 2055 c.c.- CP_1 Persona_2
pagina 14 di 25 e in quanto eredi di sono tenuti in solido CP_2 CP_3 Persona_2 assieme ad posto che il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi di uno dei CP_1 condebitori in solido e gli altri (Cass. sez. lav. 27.11.1999 n. 13291 rv 531596).
Peraltro, in questo caso, l'obbligazione è indivisibile, perché la prestazione consiste in un facere.
Ne segue che, ai sensi degli artt. 1317 e 1318 c.c. (derogatorî rispetto all'art. 1295 c.c.),
l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi, così che a ciascuno degli obbligati potrà essere richiesta l'intera prestazione, a prescindere dalla qualità di eredi di e CP_2
CP_3
In definitiva, tutti e tre i convenuti devono essere condannati in solido fra loro a eseguire la ripristinazione.
8. Le domande degli eredi sono tutte inammissibili. CP_2
8.1 Essi hanno chiesto nei confronti degli attori in riassunzione:
1) l'accertamento della esatta ubicazione del confine tra la proprietà e Pt_6 CP_3 quello degli appellanti e della stessa , tenuto conto dello stato dei luoghi sulla base di CP_4 quanto prevede l'art. 950 C.C., in quale proprietà sia ubicato ed inoltre accertata l'effettiva proprietà e titolarità dello stesso muro e retta in capo alla se lo stesso sia stato CP_4 correttamente posizionato sul confine delle proprietà;
2) in subordine, ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta dovendosi il comparente edificare sopra e in aderenza al muro stesso, con ciò chiedendo la comunicazione forzosa dello stesso.
8.1.a La prima domanda è inammissibile, perché:
8.1.a.i coperta dal giudicato interno discendente dalla pronuncia rescindente, in base ai principî già esposti;
8.1.a.ii nuova, quanto alla domanda ex art. 950 c.c., perché avanzata in sede di rinvio.
8.1.b La seconda domanda è inammissibile perché nuova, proposta in sede di rinvio.
Nella (prima) comparsa conclusionale, i convenuti hanno sostenuto che la domanda sia ammissibile, perché proponibile in qualsiasi stato e grado del processo: «[…] La domanda in questo caso è nuova, mai prima formulata, ma come prevede la stessa norma e pagina 15 di 25 l'interpretazione di giurisprudenza può essere proposta in ogni stato del giudizio:
Cassazione Civile SS.UU. 10615/1996. […]» (§ 7 di pag. 7; il precedente di legittimità è stato nuovamente menzionato nella seconda comparsa conclusionale, pag. 8); concetto ribadito nella memoria di replica: «[…] Infatti l'applicazione dell'art. 875 C.C., come è stato richiamato al capo 7 della conclusionale può essere proposto senza limiti di tempo. […]» (§ 6 di pag. 4).
L'argomento, dunque, si regge esclusivamente sull'asserito tenore della legge (come prevede la stessa norma) e sull'autorità della giurisprudenza di legittimità (SS.UU.
10615/1996), che, peraltro, la difesa degli eredi si limitano a menzionare genericamente, CP_2 senza illustrarne i contenuti;
per il resto mancando qualsiasi altra deduzione che renda meno involuta la linea difensiva seguita.
È dunque sufficiente, per disattendere la prospettazione dell'ammissibilità delle nuove domande, constatare che:
8.1.b.i né l'art. 874 c.c., né l'art. 875 c.c. contemplano la possibilità di proporre domande in ogni stato e grado del processo;
8.1.b.ii la sentenza n. 10615/1996 delle sezioni unite, chiamate in quel caso a comporre un contrasto in tema di requisiti per la configurabilità delle vedute o prospetti, non tratta della questione qui rilevante.
8.1.c È così assorbita l'istanza di c.t.u.-
8.2 Gli eredi peraltro, hanno anche chiesto: Infine con riferimento alla condanna CP_2 solidale dei comparenti insieme alla già dovendo essere da questa mallevati e CP_1 CP_4 ritenuti indenni e/o comunque condannare solamente la a sostenere i lavori di CP_1 riduzione del muro determinati dal Tribunale di Pisa in via unica ed esclusiva, unitamente alle spese di giudizio che verranno determinate per tutti i gradi di giudizio, il tutto e sempre con il favore delle spese e competenze di causa e la ripetizione di quanto già corrisposto e adempiuto.
La domanda si fonda sulla transazione del 18.7.2000 tra e ed è stata Persona_2 CP_4 così riproposta nella comparsa di costituzione dei convenuti in riassunzione (§ 11 di pag. 17):
Infine veniamo alla più volte invocata richiesta di applicazione dell'atto transattivo del
18/7/2000 tra e la , con la conseguente richiesta di malleva ivi prevista Persona_2 CP_10
e disattesa dal Giudice di primo grado che poneva la decisione in via solidale tra le parti. pagina 16 di 25 Di fatto, il Giudice di primo grado, riconosceva responsabili sia il comparente, oggi sostituito processualmente dagli eredi, sia la stessa , basandosi sulle errate conclusioni CP_4 della CTU tecnica che rileva in modo non conforme a quanto prevede l'art. 950 c.c. il confine tra le proprietà e ritiene che il muro sia di proprietà del terreno posto a monte applicando in modo errato l'art. 887 C.C.
Aldilà di tali errori che lo stesso Giudice, in qualità di perito pentorum, avrebbe dovuto correggere e rilevare, non è dato comprendere il motivo per il quale non abbia ritenuto valido ed efficace l'atto transattivo più volte richiamato in forza dei quali i comparenti
DEVONO ESSERE RITENUTI INDENNI E i controparte. CP_11
Tale profilo è stato oggetto di impugnativa, su cui non vi è stata pronuncia in quanto la
Corte adita, con la precedente sentenza, respingeva l'appello proposto da parte attrice, ha ritenuto assorbito tale profilo.
In questa sede ovviamente è necessario riproporre tale domanda di malleva a carico della qualunque sia l'esito del giudizio, malleva che dovrà essere relativa non solo ai CP_4 costi del muro a retta, o da esso derivanti, ma anche per tutte le spese e competenze legali che i comparenti hanno dovuto sostenere sin dal primo grado di giudizio.
La domanda è inammissibile.
8.2.a Con l'appello incidentale, gli eredi avevano censurato, per quanto CP_2
d'interesse, il mancato accoglimento della malleva da parte del Tribunale.
In particolare, nella comparsa di costituzione con appello incidentale, avevano dedotto e chiesto (al § 11):
11) È invece da riformare la sentenza sotto due differenti profili:
…
B) La richiesta dei comparenti ad essere rilevati indenni da parte dell' oggi CP_4 CP_1
o comunque che questa venga condannata in via esclusiva.
…
Infine con rifermento alla condanna solidale dei comparenti insieme alla già CP_1
dovendo essere da questa mallevati e ritenuto indenni e/o comunque condannare CP_4 solamente la ad ottemperare ai lavori di riduzione del muro determinati dal sig. CP_1
Giudice d'appello in via unica ed esclusiva unitamente alle spese di giudizio …
pagina 17 di 25
8.2.b Nondimeno, la Corte d'Appello, con la sentenza n. 430/2017, ha dapprima riclassificato il motivo come primo motivo dell'appello incidentale, in questi termini: «[…] gli eredi … formulavano i seguenti motivi di appello incidentale: 1) erroneamente essi CP_2 appellanti erano stati condannati, sia pure in solido con comunque erroneamente non CP_1 era stata accolta la domanda di malleva di essa parte oggi appellante verso […]» (pag. CP_1
3); indi, lo ha disatteso, così motivando: «[…] Circa il motivo 1) dell'appello incidentale degli eredi osservasi che esso risulta inammissibile, in particolare laddove non si confronta CP_2 in modo specifico e puntuale con la statuizione di pag. 5 della sentenza (secondo cui il consenso alla costruzione del muro del condominio non eliminava la responsabilità del CP_1
formale esecutore dell'opera; infatti “vi erano già gli altri comproprietari e di Pt_7 conseguenza vrebbe dovuto acquisire anche il loro consenso”) […]» (ivi, pag. 5). CP_2
Nel dispositivo, la sentenza d'appello reca:
“…in parziale riforma della sentenza stessa, liquida le spese di primo grado degli attori
e del terzo chiamato in complessivi € 8.400,00 (fermo quanto specificatamente liquidato per esborsi agli attori, le spese generali e gli accessori di legge); conferma nel resto …” (segue la regolazione delle spese di secondo grado).
8.2.c Ne segue che gli eredi sono restati soccombenti in secondo grado CP_2 relativamente alla reiterata domanda di malleva.
Sia che si reputi erronea la qualificazione del motivo da parte della Corte d'Appello, sia che si consideri erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'intero motivo, sia, infine, che si giudichi sostanzialmente omessa la pronuncia sulla malleva, quel che è certo è che la domanda, esplicitamente riproposta, non è stata accolta;
e che è dunque stato confermato il rigetto di primo grado (conferma nel resto).
La domanda di malleva, come ovvio, non può considerarsi meramente assorbita, perché la sentenza d'appello ha comunque confermato la condanna di e degli eredi a CP_1 CP_2 eseguire i lavori di ripristinazione, pur se limitandone la portata (con decisione poi reputata erronea in diritto dalla S.C. nel provvedimento rescindente). Pertanto, anche solo in relazione alla parte di domanda attorea accolta, la domanda di malleva in alcun modo poteva dirsi assorbita e necessitava, dinanzi alla richiesta contenuta nell'appello incidentale, d'essere decisa;
così che non può che confermarsi che la sentenza d'appello, sia che la si consideri avere dichiarato inammissibile il mezzo che reiterava la domanda di malleva, sia che la si pagina 18 di 25 consideri avere omesso la relativa pronuncia, lasciava gli eredi soccombenti sul punto, CP_2 onerandoli dell'impugnazione.
Poiché gli eredi non hanno impugnato la sentenza d'appello, la statuizione della CP_2
Corte d'Appello, è, sul punto, divenuta irrevocabile, così che il rigetto a suo tempo pronunciato dal Tribunale (e avverso il quale era stato proposto l'appello incidentale) è passato in giudicato, senza alcuna possibilità, dunque, di una riproposizione in sede di rinvio.
9. Occorre ora provvedere sulle spese processuali di tutti i gradi.
9.1 Nel rapporto fra gli attori in riassunzione e i convenuti in riassunzione, esse sono da porsi, secondo soccombenza, a carico solidale dei convenuti.
9.1.a Quand'anche si volesse individuare un profilo di reciproca soccombenza per il mancato accoglimento della iniziale domanda risarcitoria degli attori e del terzo chiamato, respinta dal Tribunale e mai più coltivata, si dovrebbe pur sempre tener conto che l'incidenza di quel rigetto (per di più, come detto, non impugnato dopo il primo grado) ha avuto una incidenza causale pressoché nulla sull'economia dell'intero giudizio, come è facile constatare sia in tema di trattazione che di istruzione;
giudizio che, al contrario, si è protratto per nient'altro se non la volontà oppositiva dei convenuti a porre riparo al loro atto illecito. Con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c. (che ha sempre imposto al giudice di tener conto della reciproca soccombenza, non anche di effettuare compensazioni, neppure parziali), nessuna compensazione il collegio potrebbe operare, considerandolo ingiusto nei confronti della parte (prevalentemente) vittoriosa e non ravvisandosi comunque alcuna altra ragione per giustificare razionalmente un diverso regime dei costi del processo.
9.1.b La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, e ciò a prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado sia stata emessa nel 2011 e quella d'appello nel 2017.
Infatti, qualora per effetto delle successive riforme dei provvedimenti emessi, il capo sulle spese del precedente grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., resti caducato, il giudice che si trovi a effettuare la liquidazione finale deve considerare, a questi fini, l'attività professionale dell'avvocato come unitariamente prestata e non ancora esaurita.
La S.C., in proposito, ha avuto modo di affermare, in relazione al D.M. 55/2014, che, ferma la regola secondo cui esso non si applica se la sentenza che conclude il primo grado è pagina 19 di 25 stata emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, «[…] nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v.
Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., sez. un., 12/10/2012, n.
17405 […]» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.7.2021 n. 19989, in motivazione).
Il principio, come ovvio, si estende anche al giudizio di rinvio.
Infatti, il giudice del rinvio è tenuto a effettuare la regolazione degli oneri di tutti i gradi sulla base di una valutazione non frazionata, ma onnicomprensiva (Cass. sez. 1^ civ. 9.10.2015
n. 20289 rv 637441; Cass. sez. un. civ. ord.
8.11.2022 n. 32906 rv 666076-01); e ciò in quanto, per l'appunto, le statuizioni sulle spese adottate nei pregressi gradi di merito sono caducati ex art. 336 c.p.c.; e i costi del giudizio di legittimità sono demandati al giudice del rinvio.
Ne segue che, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, l'attività dell'avvocato in un processo che si concluda in sede di rinvio va considerata unitariamente e non ancora esaurita.
9.1.c Il valore della causa è indeterminabile basso e si applicano, ove non diversamente indicato, i parametri medi.
Gli attori hanno depositato una nota spese relativa al giudizio di appello, di legittimità e di rinvio;
di essa si terrà contro, anche quale eventuale limite alla domanda di refusione (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv
626367).
9.1.d Viene chiesto l'aumento (un singolo aumento) del 30% “per la difesa di più soggetti contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale”.
Ritiene il collegio che l'aumento spetti, ai sensi dell'art. 4 co. 2^ e 4^ D.M. 55/2014, con riferimento al maggior impegno difensivo occorso per la difesa degli attori rispetto alla resistenza opposta da due distinti soggetti, i quali, pur accomunati dal comune interesse a resistere (che giustifica il vincolo solidale ex art. 97 c.p.c.), avevano posizioni e linee difensive pur sempre diverse (essendo un convenuto condominio e l'altro no) e affidate ad avvocati diversi.
9.1.e Pertanto: pagina 20 di 25 1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, aumentato del 30% a € 9.900,00 oltre accessori ed oltre spese vive per €
323,62.
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 perché non chiesta, ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, aumentato del 30% a € 9.029,00 oltre accessori ed oltre spese vive per € 876,74.
Legittimità: € 2.336,00 fase 1, € 1.969,00 fase 2 ed € 1.208,00 fase 3, in tutto €
5.513,00, aumentato del 30% a € 7.166,00 oltre accessori e spese vive per € 1.276,30.
Rinvio: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 non chiesta ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, aumentato del 30% a € 9.029,00 oltre accessori e spese vive per €
827,88.
9.2 Nel rapporto fra eredi e si registra reciproca soccombenza. CP_2 CP_1
Entrambe le parti, infatti, avevano svolto domande riconvenzionali (c.d. trasversali) reciproche: gli eredi per l'appunto, chiedendo d'essere mallevati da e l'ente, a sua CP_2 CP_1 volta, formulando analoga istanza in danno del (comparsa di costituzione di primo CP_2 grado, pag. 6: «[…] In contestata ipotesi, qualora, accolta in toto o in parte la domanda attorea, dovesse risultare che i danni o parte dei danni alla proprietà condominiale sono conseguenza della cattiva esecuzione delle opere, condannare il sig. a rilevare Persona_2 indenne essa […]». CP_4
Sulle reciproche domande di malleva ciascuna delle parti è soccombente, perché nessuna di essa è acc0lta.
Sul piano di causalità della lite, pur se certo gli eredi al contrario di , hanno CP_2 CP_4 coltivato la domanda dopo il primo grado, non ravvisa il collegio una differenza significativa che possa indurre una prevalenza, anche perché tutte tali domande, hanno comunque pesato assai poco nel dibattito processuale, per come, almeno, esso s'è dipanato in concreto.
Con la conseguenza che si impone una compensazione totale delle spese fra le parti convenute, alla quale, peraltro, contribuisce anche la agevole constatazione d'un pari contributo causale nella realizzazione dell'illecito, profilo che si può qui senz'altro apprezzare, in considerazione del tenore dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
pagina 21 di 25 10. Va infine accolta anche la richiesta restitutoria avanzata da parte attrice in riassunzione.
Invero, è pacifico che, in forza della sentenza d'appello, gli attori in riassunzione pagarono alle controparti, a titolo di rimborso delle spese legali, le somme di € 6.392,32
(APES) ed € 6.043,15 . CP_7
10.1 Gli eredi contestano l'an della pretesa: «[…] Tali somme infatti nulla hanno a CP_2 che vedere con la corretta edificazione del muro a retta e alla sua proprietà, ma attengono alle spese e competenze legali che erroneamente in primo grado erano state liquidate a parte attrice, cioè l'odierna appellante.
Il Giudice di primo grado infatti, anziché liquidare gli onorari a controparte, aumentati del 20% avendo questa assunto anche le difese del terzo intervento, che medio tempore si era aggiunto al giudizio, come prevedevano all'epoca le tariffe professionali, provvide a liquidare due volte per intero le spese di giustizia.
Sicchè i comparenti e la stessa Ater, si trovavano a dover corrispondere agli odierni appellanti non già quanto dovuto per un'unica difesa con più parti, ma bensì due volte i compensi per la stessa difesa.
Per tale motivo, i comparenti e la stessa Ater hanno chiesto ed ottenuto la riforma della sentenza su tale aspetto.
Un profilo della sentenza, della Corte d'Appello che non è stato oggetto di ricorso per
Cassazione da parte degli odierni appellanti.
Pertanto tale profilo della sentenza risulta essere passato in giudicato e nulla è dovuto in restituzione a controparte trattandosi di spese e competenze legali non dovute in quanto erroneamente liquidate dal Giudice di primo grado per due volte allo stesso difensore, anziché una volta sola aumentata del 20%. […]» (comparsa di costituzione, § 10 di pag. 16).
L'argomento è manifestamente infondato, perché non tiene conto che il capo sulle spese, in quanto dipendente da quelli di merito, è caducato – a seguito della cassazione della sentenza – per effetto dell'art. 336 c.p.c.-
La questione dell'aumento dei compensi, che pare al collegio del tutto avulsa dal tema della restituzione del pagamento divenuto indebito per effetto della cassazione della sentenza d'appello, è, questi fini, irrilevante;
la questione, peraltro, è stata già affrontata nell'ambito del precedente paragrafo 9. pagina 22 di 25 Pertanto e ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, CP_2 CP_3 devono restituire le somme ricevute.
10.2 La difesa invece, contesta la misura degli interessi, in quanto richiesta ex art. CP_1
1284 co. 4^ c.c.: la norma, secondo la convenuta, sarebbe applicabile «[…] alle sole obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale, dovendosi invece in questo caso avere riguardo al tasso previsto del primo comma dello stesso articolo. […]».
La contestazione va recepita, anche se per una diversa ragione di diritto.
Infatti, la S.C. ha avuto modo di affermare che «In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio
- da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
28.3.2024 n. 8402 rv 670615-01).
Poiché il primo grado è iniziato ben prima del 2014, la norma non può trovare applicazione.
10.3 Gli interessi legali decorrono dalla data dei pagamenti al saldo, stante la necessità di una integrale restitutio in integrum della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 39915/2021 pubblicata il 14.12.2021, definitivamente decidendo nella causa tra il nonché, quali eredi di Parte_1 Parte_2
e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contro e, quali eredi di e Controparte_1 Persona_2 CP_2 CP_3 così provvede:
1. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 23 di 25 rimuovere il muro a retta realizzato nella proprietà condominiale dell'edificio sito in
Terricciola Via Generale Martini, ricadente sulla particella catastale 320, e a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla sua realizzazione;
2. dichiara inammissibili tutte le domande avanzate da e CP_2 CP_3
[...]
3. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese processuali di tutti i gradi, che liquida:
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 10.223,62, di cui € 323,62 per esborsi ed € 9.900,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.905,74, di cui € 876,74 per esborsi ed € 9.029,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.c) per il giudizio di legittimità, in complessivi € 8.442,30, di cui € 1.276,30 per esborsi ed € 7.166,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 9.856,88, di cui € 827,88 per esborsi ed € 9.029,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
4. compensa integralmente le spese processuali fra Controparte_1 CP_2
e CP_3
5. condanna a pagare a parte attrice in riassunzione, a titolo di Controparte_1 restituzione di quanto percepito in forza della sentenza d'appello, la somma di € 6.392,32, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c. dalla data dell'esborso al saldo;
6. condanna e ciascuno in proporzione alla CP_2 CP_3 rispettiva quota ereditaria in morte di a pagare a parte attrice in riassunzione, a Persona_2 titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza d'appello, la somma di €
6.043,15, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c. dalla data dell'esborso al saldo.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
pagina 24 di 25 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 340/2022 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché, quali eredi di deceduto l'11.5.2021, C.F._2 Persona_1
(cf: ), (cf: Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (cf: , con il C.F._4 Parte_5 C.F._5
P LA G ECILIA CITI;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(cf/PI: con il patrocinio dell'Avv. FORESE DINUCCI;
Controparte_1 P.IVA_1
(cf: ) e (cf: CP_2 C.F._6 CP_3
), eredi di con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO C.F._7 Persona_2
CENZATTI;
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
a seguito della ordinanza n. 39915/2021 pubblicata il 14.12.2021, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 430/2017 pubblicata il
28.2.2017.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale modifica della sentenza n.1054/2014 del Tribunale di Pisa,
Accogliere integralmente la domanda articolata dagli attori e dal terzo chiamato in primo grado (che qui si trascrive, salvo la modifica apportata con l'indicazione delle attuali controparti:
CONDANNARE e , quali eredi di e/o CP_2 CP_3 Persona_2 Controparte_1 di Pisa, quale cessionaria dell della Provincia di Pisa, in via alternativa o solidale tra CP_4 loro, a rimuovere il muro a izzato nella proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto di ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di e;
) CP_2 CP_3
e per l'effetto, (solo occorrendo tenendo conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che le modalità di esecuzione sono afferenti alla esecuzione)
CONDANNARE gli appellati e , quali eredi di , ed CP_2 CP_3 Persona_2 in solido alla eliminazione totale del muro, secondo le modalità indicate dal Controparte_1
c.t.u. nella propria relazione datata 24.02.2014, realizzando preliminarmente delle opere provvisionali di sostegno tipo di micropali meglio descritte nel paragrafo 5 della CP_5 stessa relazione, successivamente ricostruendo il nuovo muro di sostegno in cemento armato sul confine la cui soluzione progettuale è rappresentata graficamente nell'Allegato 9 della stessa relazione;
CONDANNARE, comunque ed in ogni caso, gli appellati e , quali CP_2 CP_3 eredi di , ed in solido a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno Persona_2 CP_1 precedenti alla realizzazione del muro di cui è causa o, comunque disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà degli eredi CP_2 ai sensi dell'art. 389 c.p.c. inoltre
CONDANNARE ulteriormente l a restituire agli istanti, per le causali di cui in CP_1 premessa, l'importo di € 6.392,32 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c.;
CONDANNARE ulteriormente e a restituire agli istanti, per le CP_2 CP_3 causali di cui in premessa, l'im , ssi legali ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c.;
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del precedente giudizio di appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Per la parte convenuta CP_6
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dato atto dell'Ordinanza n.39925 del 15/09/2021 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in via principale dichiarare comunque inammissibile l'appello proposto dai signori , Parte_1 Pt_2
, , e in t
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 della domanda per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e/o per sopravvenuta acquiescenza ex art. 329 c.c., con ogni ulteriore consequenziale pronuncia, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere tutte le pagina 2 di 25 domande proposte nei confronti di da parte dei convenuti e CP_1 CP_2 CP_3
perché infondate in fatto e in diritto”.
[...]
Per la parte convenuta CP_7
ci si riporta alle conclusioni tutte rassegnate in comparsa di costituzione e risposta oltre a quelle contenute all'udienza del 11/1/2023 e si insiste nell'ammissione della richiesta CTU.
[comparsa di costituzione] Voglia la Corte d'Appello di Firenze in via preliminare rilevare ed eccepire la carenza di interesse ad agire per tutti i motivi esposti in premessa da parte degli odierni appellanti, voglia comunque sempre rilevare la differenza tra quanto richiesto in citazione e accolta dalla Corte di Cassazione rispetto alle conclusioni rassegnate in questa sede, con conseguente improponibilità e improcedibilità della domanda, nel merito voglia accertare l'esatta ubicazione del confine tra la proprietà e quello degli appellanti e della stessa , tenuto conto Parte_6 CP_4 dello stato dei luoghi sulla base di q l'art. 950 C.C., in quale proprietà si to ed inoltre CP_ accertata l'effettiva proprietà e titolarità dello stesso muro e retta in capo alla se lo stesso sia stato correttamente posizionato sul confine delle proprietà.
In subordine ove risulti vi sia una differenza tra il nuovo muro a retta e la linea di confine tra le proprietà, si chiede ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta dovendosi il comparente edificare sopra e in aderenza al muro stesso, con ciò chiedendo la comunicazione forzosa dello stesso.
Con riferimento poi alle somme richieste da parte appellante in ripetizione si accerti che queste non sono dovute in quanto attengono ad una parte della sentenza della Corte di Appello che non è stata oggetto di ricorso per Cassazione e comunque relative alle spese legali liquidate in primo grado a parte appellante e riformate nel precedente appello.
In subordine si rinnova la richiesta di riforma della sentenza di primo grado in merito alle spese legali in ossequio a quanto dettato dall'art. 4 comma 2 DM 55/2014 che prevede in presenza di due e più parti aventi la stessa posizione processuale un aumento massimo del 20% per ognuna di esse rispetto a quanto determinato per una parte processuale e non già il loro raddoppio o aumento aritmetico.
Inoltre voglia comunque e sempre determinare i compensi professionali e la loro imputazione alle parti processuali secondo i criteri dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e pertanto, trattandosi di “accoglimento parziale della domanda” le stesse dovranno essere compensate o poste a carico solo parziale della parte parzialmente soccombente.
Infine con riferimento alla condanna solidale dei comparenti insieme alla già dovendo essere da CP_1 CP_4 questa mallevati e ritenuti indenni e/o comunque condannare solamen stenere i lavori di CP_1 riduzione del muro determinati dal Tribunale di Pisa in via unica ed esclusiva, u nte alle spese di giudizio che verranno determinate per tutti i gradi di giudizio, il tutto e sempre con il favore delle spese e competenze di causa e la ripetizione di quanto già corrisposto e adempiuto.
[note per l'udienza dell'11.1.2023] si omettono perché sostanzialmente eguali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2 nonché, quali eredi di
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4
e (di seguito anche attori in riassunzione) hanno
[...] Parte_5 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e, quali eredi di Controparte_1 Per_2
e (di seguito anche convenuti in riassunzione o
[...] CP_2 CP_3 eredi , riassumendo il giudizio a seguito della intervenuta cassazione da parte della S.C., CP_2 pagina 3 di 25 con ordinanza 39915/2021, della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 430/2017 del
28.2.2017.
1.1 e avevano agito dinanzi al Tribunale di Pisa, con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 23.10.2002, contro (poi CP_4 CP_1 Controparte_8
) e per ottenerne la condanna alla rimozione di un muro asseritamente
[...] Persona_2 costruito dai convenuti su un terreno di proprietà del condominio del quale essi facevano parte (c.d. edificio ex ), in Terricciola Via Generale Martini 4. CP_4
In particolare, sul lato nord la proprietà condominiale comprendeva un argine di terreno nudo, che la condomina e il confinante avevano eliminato, costruendo un CP_1 Persona_2 muro a retta.
Avevano dunque chiesto la ripristinazione piena dei luoghi e il risarcimento dei danni.
1.2 I convenuti si erano separatamente costituiti, entrambi, peraltro, per resistere.
1.2.a aveva dedotto che la costruzione era avvenuta su autorizzazione di , che CP_2 CP_4 era comproprietaria dell'area (autorizzazione data in seno a una transazione del 18.7.2000 con la quale egli aveva prevenuto una controversia inerente la necessità di realizzare un muro divisorio fra proprietà); in subordine, aveva chiesto che lo mallevasse;
e aveva chiesto CP_4 di chiamare in causa anche l'altro condomino affinché, in via subordinata, Persona_1 fosse condannato a realizzare, assieme agli attori, un muro di contenimento in luogo di quello oggetto della domanda ripristinatoria.
1.2.b aveva sostenuto che il muro s'era reso necessario a tutela di tutti i CP_4 condomini, che ne erano a conoscenza;
e aveva chiesto in via riconvenzionale, la condanna degli stessi a partecipare ai costi di realizzazione del muro;
in subordine aveva chiesto di essere mallevato da CP_2
1.3 costituitosi, aveva fatto proprie le richieste degli attori. Persona_1
1.4 Il Tribunale di Pisa, eseguita c.t.u. (Relazione dell'Ing. dep. Persona_3
26.6.2011; e successiva Relazione a chiarimenti del dep. 25.2.2014), con sentenza n.
1054/2014 pubblicata il 21.7.2014, aveva:
(-) accolto parzialmente la domanda di ripristinazione, condannando (rectius, gli CP_2 eredi e nei confronti dei quali il processo era proseguito dopo la CP_2 CP_3 sua morte) e (già ), in solido, a eliminare il muro mediante la riduzione della sua CP_1 CP_4 altezza nella misura di circa cm 80, con successiva risagomatura e protezione della scarpata pagina 4 di 25 superiore;
(-) rigettato la domanda risarcitoria degli attori e del terzo chiamato;
(-) rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti;
(-) condannato i convenuti in solido a rifondere agli attori e al terzo chiamato le spese di lite;
(-) posto a carico dei convenuti i costi di c.t.u.-
Secondo il Tribunale:
1.4.a il muro – che la c.t.u. aveva accertato essere un muro in cemento armato a mensola di altezza fra m 3,30 e m 3,50, spesso cm 30 e lungo m 30,3, era stato costruito su terreno di proprietà condominiale, da quale esecutore (risultante dalla D.I.A. del Persona_2
21.4.2001, doc. 12 degli attori), e da già (comproprietario che aveva prestato il CP_1 CP_4 consenso, nell'ambito di una transazione del 18.7.2000 con , doc. 5 ; CP_4 CP_2
1.4.b l'opera era illegale, perché posta in essere in difetto della indispensabile concorde volontà di tutti i condomini;
1.4.c peraltro, il c.t.u., in luogo della radicale rimozione del muro, aveva proposto un intervento minore (riduzione dell'altezza del muro per cm 80), idoneo a eliminare lo sconfinamento;
1.4.d la domanda risarcitoria degli attori era infondata, come pure quelle dei convenuti, in difetto di prova del consenso degli attori e del terzo chiamato.
1.5 La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze:
1.5.a in via principale, dagli originari attori e dal terzo chiamato, per ottenere l'integrale accoglimento della domanda di ripristinazione, ossia la rimozione del muro, con recupero della situazione morfologica pregressa;
1.5.b in via incidentale, dagli eredi per ottenere il rigetto integrale della domanda CP_2 avversaria e la decisione sulla domanda di malleva verso nonché per ottenere la CP_1 compensazione delle spese;
e l'applicazione dell'art. 4 co. 2^ D.M. 55/2014;
1.5.c in via incidentale, da per ottenere la riduzione delle spese liquidate alle CP_1 controparti.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 430/2017 pubblicata il 28.2.2017, ha pagina 5 di 25 ridotto la liquidazione delle spese (accogliendo l'ultimo motivo dell'impugnazione degli eredi e l'appello incidentale di , confermando nel resto la sentenza;
gravando gli CP_2 CP_1 appellanti incidentali delle spese di secondo grado nei confronti di per intero e degli CP_1 eredi per due terzi. CP_2
1.6 La Corte di Cassazione ha accolto, con sentenza n. 39915/2021, il ricorso, articolato in unico motivo, di e al quale avevano resistito con controricorso sia Pt_1 Per_1 CP_3 gli eredi sia CP_2 CP_1
La S.C., nel reputare manifestamente fondato il ricorso, ha osservato:
Non è dubbio che il bene della vita perseguito dagli attori fosse costituito dalla tutela del diritto a mantenere libera e piena la signoria sul tratto di terreno in discorso, del quale costoro erano comproprietari in quanto condomini. Una tale tutela implicava la pretesa, enunciata chiaramente con la domanda, di veder demolita l'opera altrui edificata sull'area in discorso.
Questo il "petitum", rimasto insoddisfatto dalla decisione di primo grado, la quale si è limitata a condannare i convenuti ad un abbassamento d'altezza del muro, che, se può soddisfare taluni interessi degli attori (si pensi a una possibile maggior esposizione a luce e aria), di certo, non elimina l'opera, costruita su terreno altrui.
Da quanto esposto devesi trarre il seguente principio di diritto:
"Le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto
o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa".
La circostanza che in appello gli appellanti abbiano chiesto, come riporta la sentenza, la eliminazione del muro secondo le modalità indicate dal ctu nell'opzione più costosa e il ripristino «delle condizioni morfologiche del terreno precedenti la realizzazione del muro», non muta la prospettiva.
L'interpretazione del "petitum" non può prescindere dalla "causa petendi" e qui la pagina 6 di 25 prospettazione non poneva dubbi, avendo gli attori affermato che il muro, così come in effetti aveva accertato il Tribunale, insisteva sulla proprietà condominiale. Il riferimento alle modalità più gravose per i convenuti, all'esito di un'opera ermeneutica rispettosa del superiore principio, non può pervertire l'istanza di giustizia degli attori, i quali, non hanno un interesse diretto alla scelta delle modalità di messa in sicurezza, da effettuarsi nella proprietà aliena - salvo, ovviamente il diritto, qui non posto in discussione, a non subire danno da essa-, ma, indicando quella opzione, altro non fanno che insistere per ottenere la totale rimozione del muro, che era stata loro negata dal Tribunale, scartando quella più onerosa opzione in favore dell'altra più economica, prevedente solo una riduzione d'altezza del manufatto.
Di conseguenza, il Giudice d'appello ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sub specie di quello "tantum devolutum quantum appellatum" -art.
345 cod. proc. civ.- (cfr., ex multis, Cass. nn. 11103/2020 e 21421/2014).
La sentenza appellata deve, in conclusione, essere cassata con rinvio, rimettendosi al
Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
1.7 Gli attori hanno dunque concluso, sulla scorta di quanto affermato dalla S.C., come in epigrafe.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita per resistere. Controparte_1
Ha eccepito la carenza di interesse degli attori in riassunzione e la loro acquiescenza alla sentenza di primo grado, dal momento che essi, sulla scorta della sentenza di primo grado, avevano eseguito forzatamente quanto ivi statuito (processo esecutivo n. 919/2016 RGE, con opere concluse il 18.10.2017).
Con tale condotta, gli attori avevano chiaramente mostrato di reputare corretta la soluzione presa dal Tribunale, che – proprio per quanto stabilito dalla S.C. – era radicalmente diversa da quella ora reiterata.
Insomma: «[…] L'Ordinanza della Corte di Cassazione del 15/09/2021 quindi, pur essendo rilevante in punto di legittimità, si è pronunciata su un petitum al quale i ricorrenti avevano implicitamente rinunciato sin dal momento in cui i lavori sono terminati, dovendosi infatti avere esclusivo riguardo alla compiuta esecuzione della sentenza che fa legittimamente presumere sia l'avvenuta realizzazione dell'interesse alla sua integrale pagina 7 di 25 attuazione, sia il conseguente interesse alla sua immodificabilità. Non sembra altresì infondato ravvisare che tramite l'esecuzione gli odierni appellanti abbiano tacitamente fatto acquiescenza alla sentenza del Tribunale, art. 329 c.p.c., ponendo in essere atti incompatibili con la volontà di continuare ad avvalersi dell'impugnazione per quanto concerne le parti in cui non è ordinata la demolizione e la ricostruzione del muro sul confine. […]» (comparsa di costituzione, pag. 12).
Quanto, infine, alla richiesta restitutoria delle somme corrisposte in forza della sentenza d'appello, ha contestato l'applicazione dell'art. 1284 co. 4^ c.c., perché relativo alle sole
“obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale”.
3. Anche gli eredi di e si sono Persona_2 CP_2 CP_3 costituiti per resistere e per proporre le domande già trascritte in epigrafe.
Hanno innanzitutto eccepito che le odierne domande sono difformi da quelle svolte nei pregressi gradi e ciò appunto perché gli attori avevano ottenuto l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale.
In subordine, hanno chiesto l'accertamento dell'esatta ubicazione del confine ai sensi dell'art. 950 c.c. e dell'effettiva proprietà del muro.
In via ancora gradata, hanno chiesto ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta.
Infine, hanno resistito alle domande restitutorie: «[…] in quanto attengono ad una parte della sentenza della Corte di Appello che non è stata oggetto di ricorso per Cassazione
e comunque relative alle spese legali liquidate in primo grado a parte appellante e riformate nel precedente appello. […]» (conclusioni trascritte).
4. La causa è stata trattenuta in decisione l'11.1.2023, con concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.; ma è stata rimessa sul ruolo, con provvedimento del Presidente della sezione del 23/24.5.2023, in quanto, prima della deliberazione, la Presidente del collegio era stata distaccata a comporre la commissione esaminatrice di un Concorso in Magistratura.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data 31.7.2024.
pagina 8 di 25 ***
Le domande attoree vanno accolte, mentre sono inammissibili quelle degli eredi CP_2
5. L'eccezione sollevata dalla difesa in merito alla novità della domanda CP_7 rassegnata dagli attori in riassunzione è infondata.
Nell'atto di citazione originario, notificato il 23.10.2002, era stata chiesta la condanna solidale di e di (o, in subordine, di chi dei due tenuto) “a rimuovere il muro CP_4 Persona_2
a retta realizzato nella proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto, a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di Per_2
(pag. 6).
[...]
In questa sede si chiede: “CONDANNARE e , quali eredi di CP_2 CP_3
e/o Pisa, quale cessionaria dell' Persona_2 Controparte_9 Controparte_10
, in via alternativa o solidale tra loro, a rimuovere il muro a retta realizzato nella
[...] proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto di ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro di cui è questione o, comunque, disponendo la sua realizzazione nella esclusiva proprietà di e CP_2
”. CP_3
La domanda, a distanza di oltre venti anni, è identica, fatta eccezione per le qui irrilevanti variazioni soggettive del contraddittorio.
La esecuzione della sentenza di primo grado, che gli eredi se ben si comprende, CP_2 pongono a fondamento della loro eccezione, non ha il benché minimo rilievo sotto questo profilo e, semmai, attiene all'ulteriore eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata da che ci si accinge a scrutinare. CP_1
6. Persiste l'interesse ad agire degli attori in riassunzione.
6.1 nel controricorso depositato dinanzi alla Corte di Cassazione il 21.7.2017, CP_1 espressamente propose questa medesima eccezione (ivi, da pag. 8), deducendo ex professo lo pagina 9 di 25 svolgimento e la conclusione del processo esecutivo n. 919/2016 rge, quale fattore inducente sopravvenuta carenza di interesse;
lo svolgimento del processo esecutivo n. 919/2016 res, peraltro, fu dedotto anche nel controricorso degli eredi (al § 3). CP_2
Poiché la S.C. non ha accolto la eccezione, è ormai coperto da giudicato interno che l'esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del processo (che proseguiva in sede impugnatoria), non ha inciso in alcun modo sull'interesse.
Ad analoga conclusione si perviene anche sotto il diverso e concorrente profilo nel quale la questione è posta, ossia quella dell'acquiescenza degli attori in riassunzione alla decisione di primo grado: acquiescenza che, se sussistente, la S.C. avrebbe rilevato, quale giudicato interno da lei (obbligatoriamente) conoscibile.
Il giudice del rinvio, a ben vedere, potrebbe essere chiamato a rivalutare l'interesse ad agire solo se e in quanto il suo venir meno derivasse – al contrario della presente fattispecie - da un fatto posteriore alla decisione di legittimità; mentre qui deriverebbe da un fatto anteriore e, addirittura, espressamente dedotto dinanzi alla S.C.; a nulla rilevando, dunque, che la questione dell'interesse sia di per sé rilevabile anche di ufficio (cfr Cass. sez. 2^ civ. ord.
10.8.2023 n. 24357 rv 668914-01).
6.2 Il tema delle opere eseguite in esecuzione della sentenza di primo grado non può giocare alcun ruolo in questo processo, neppure se, diversamente qualificando le difese convenute, si scendesse sul piano del merito, ossia si ponesse la questione se le opere poste in essere nella esecuzione n. 919/2016 rge abbiano determinato una modificazione dei luoghi tale da inibire ora l'intervento ripristinatorio richiesto.
6.2.a Invero, vale il principio secondo il quale, «In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità.»
(Cass. sez. 3^ civ. ord. 22.8.2018 n. 20887; conf.: Cass. 15952/2006; Cass. 17353/2010; Cass.
20981/2015). pagina 10 di 25 La S.C., pronunciandosi dopo la conclusione del processo esecutivo n. 919/2016 rge, il cui svolgimento le era stato rappresentato, ha espressamente stabilito che la domanda degli attori era restata insoddisfatta in primo grado (perché l'abbassamento del muro poteva soddisfare alcuni interessi degli attori, ma non quello fondamentale, ossia quello di porre rimedio all'illecita usurpazione di una propria area) e che la sentenza d'appello, che aveva rigettato la riproposta domanda di ripristinazione integrale dei luoghi, era viziata da violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per non avere applicato il seguente principio di diritto:
"Le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto
o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa".
È dunque un diretto e intangibile portato della ordinanza rescindente che le opere oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale, non soddisfano la domanda proposta (e, di per sé, accolta) degli attori;
così che l'attuazione delle opere ordinate dal primo giudice non può costituire motivo per paralizzare le odierne domande attoree.
6.2.b In ogni caso, per quanto consti, gli attori in riassunzione avevano fatto eseguire la pronuncia di primo grado in quanto costituente un minus (abbassamento del muro) rispetto a quello che essi volevano e continuavano a perseguire con le impugnazioni (la rimozione del muro, per tornare alla pregressa situazione naturale del confine).
È dunque ovvio che non può esservi alcuna interferenza delle opere eseguite – sulla base di un titolo esecutivo, ancorché non irrevocabile – sulla odierna domanda.
Si tratta di piani diversi: in questa sede di cognizione, si discute del diritto degli attori a una completa ripristinazione, ex art. 2058 c.c., dei luoghi;
diritto rispetto al quale le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all'esecuzione e non possono avere rilievo.
pagina 11 di 25 7. La domanda attorea è fondata e va accolta.
7.1 È coperto da giudicato interno, per i principî già richiamati, che il muro è stato realizzato su terreno condominiale in difetto dell'unanime autorizzazione di tutti i condomini, ma solo per l'azione del confinante estraneo, e di singola condomina. CP_2 CP_1
Già il Tribunale, del resto, aveva accertato la responsabilità del quale autore CP_2 materiale individuabile nel titolo edilizio dell'intervento; e di condomina che aveva CP_1 autorizzato l'intervento pretermettendo gli altri condomini.
Pertanto, gli odierni convenuti in riassunzione devono essere condannati in solido a eliminare il muro e a ripristinare lo stato dei luoghi pregresso.
7.2 Per completezza, si nota quanto segue.
7.2.a Il c.t.u., nella sua relazione del 2011, aveva potuto accertare che l'originario stato dei luoghi al confine fra la proprietà (p.lla 381) e il limitrofo edificio ex (p.lla 380) CP_2 CP_4 era costituito da una leggera scarpata naturale, ricadente su terreno dell'edificio condominiale ex . CP_4
Lo si vede bene nella foto n. 3 intercalata a pagina 8 della relazione, della quale qui a lato si riporta un particolare.
I lavori hanno indotto uno sbancamento, rappresentato nella successiva foto n. 4, che pure si intercala a lato.
Infine, il muro è stato costruito tutto all'interno della proprietà condominiale, come da schizzo planimetrico a pag. 8 della relazione, riportato qui sotto a destra.
Non solo, dunque, il muro non è sul confine, ma del tutto interno alla proprietà condominiale ex , ma – quel che CP_4 più conta - per la sua realizzazione è stata eseguita una significativa trasformazione della medesima proprietà, con uno sbancamento che ha eliminato il declivio naturale esistente, interamente a discapito dell'area del condominio
(rel., pag. 7: «[…] l'asse del muro si trova ad una distanza dal ciglio di via Generale Martini rispettivamente di 22.95 m all'estremità Est e 23.70 m all'estremità Ovest, quindi
pagina 12 di 25 abbondantemente a valle del confine di proprietà (posto a 25.00 m dalla medesima strada) ed interamente compreso nella particella 320. […]»).
Indiscutibile, dunque, l'illecito commesso da che ha eseguito l'intervento, e da CP_2
che l'ha agevolato;
con condotte che, come mai nessuno ha contestato, sono state CP_1 connotate da colpa, manifesta in che ha pretermesso dalla decisione i condomini, ma CP_1 chiara anche in che sapeva o, con l'uso della minima diligenza, poteva e doveva sapere CP_2 che si trattava di un intervento che avrebbe richiesto il consenso di tutti i condomini.
7.2.b Il c.t.u., chiamato a chiarimenti sulle modalità di effettuare il ripristino, ha, nella relazione del 2014, accertato che erano possibili tre diversi interventi (§ 6 di pag. 11):
- La semplice demolizione del muro ed il ripristino dei luoghi senza altra ulteriore opera di sostegno è ad oggi impossibile nel rispetto della sicurezza dei fabbricati e delle persone.
- La demolizione totale dell'opera può essere effettuata realizzando preliminarmente delle opere provvisionali di sostegno tipo Berlinese di micropali meglio descritte al paragrafo 5. Successivamente deve essere ricostruito un nuovo muro di sostegno in cemento armato sul confine. La soluzione progettuale è rappresentata graficamente nell'Allegato 9. Il costo totale stimato delle opere è di circa 125.000,00 €.
- È possibile la demolizione parziale della sola porzione di muro elevantesi al di sopra del livello originario del terreno, riducendone l'altezza complessiva di circa 80 cm, con la successiva risagomatura e protezione della scarpata superiore che verrebbe riportata allo stato precedente alla realizzazione del muro. Le opere sono meglio descritte al paragrafo 5 e rappresentate graficamente nell'Allegato 11. Il costo totale stimato delle opere è di circa
20.000,00 €.
Esclusa, per ragioni di sicurezza, la prima ipotesi, il Tribunale ha optato per terza, in luogo della seconda, quale intervento giudicato utile allo scopo con minor aggravio per i convenuti.
Questa conclusione, in sostanza convalidata dalla sentenza d'appello, è stata censurata dalla S.C., in quanto:
(-) inidonea a soddisfare integralmente il diritto degli attori;
(-) peraltro, attinente alla esecuzione, piuttosto che alla cognizione;
pagina 13 di 25 (-) infine, determinata per ragioni – quelle inerenti il minor aggravio per i convenuti – che non avevano diritto di cittadinanza in causa, essendo il danneggiante tenuto a risarcire il danno in forma specifica a prescindere dalla gravosità dell'intervento.
Si può qui aggiungere, a conferma, che è stato lo sbancamento illegale del declivio naturale, che, rendendo impossibile la mera rimozione del muro per ragioni di sicurezza, ha determinato una amplificazione delle opere di ripristinazione (i.e. le opere provvisionali di sostegno tipo di micropali), così che i convenuti responsabili dell'illecito non CP_5 possono che imputare a sé il levitare dei costi di ripristino;
non potendosi certo limitare, per tale ragione, il diritto degli attori.
7.2.c Proprio perché le modalità esecutive di una ripristinazione non sono materia del contendere in sede di cognizione, non spetta alla Corte determinare in concreto quale via seguire.
Compete invece alla Corte, quale giudice del rinvio, pronunciare un ordine di ripristinazione integrale, il quale, come ovvio, non può che essere inteso a riportare lo stato dei luoghi dell'area condominiale indebitamente trasformata a quello originario, quando la zona era caratterizzata, in difetto di muro, dal declivio naturale che è stato eliminato.
Si dovranno escludere opere che diano vita a pericolo (come nella prima ipotesi del c.t.u.), per il resto dovendo i convenuti, a propria cura e spese, eseguire qualsiasi altro intervento che, a prescindere da quanto sia gravoso, ripristini la originaria situazione, temi, peraltro, che non condizionano il provvedimento di cognizione, ma, in ipotesi, la fase esecutiva.
È appena il caso di rimarcare che la tutela in forma specifica dei diritti reali, in quanto avente carattere assoluto, non ammette neppure in astratto l'applicazione dell'art. 2058 co. 2^
c.c., con l'unico limite, qui ovviamente insussistente, del pregiudizio per l'economia nazionale
(ancora, da ultimo, Cass. sez. 2^ civ. 20.6.2019 n. 16611 rv 654338-01; nella giurisprudenza interna, cfr App FI, I civ, sentenza n. 1693/2019 pubblicata l'11.7.2019); ovvero, come ovvio, che sia lo stesso danneggiato a formulare la relativa richiesta.
7.3 L'obbligazione risarcitoria (in forma specifica ex art. 2058 c.c.), in quanto frutto di condotte convergenti di e di è solidale dal lato passivo ex art. 2055 c.c.- CP_1 Persona_2
pagina 14 di 25 e in quanto eredi di sono tenuti in solido CP_2 CP_3 Persona_2 assieme ad posto che il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi di uno dei CP_1 condebitori in solido e gli altri (Cass. sez. lav. 27.11.1999 n. 13291 rv 531596).
Peraltro, in questo caso, l'obbligazione è indivisibile, perché la prestazione consiste in un facere.
Ne segue che, ai sensi degli artt. 1317 e 1318 c.c. (derogatorî rispetto all'art. 1295 c.c.),
l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi, così che a ciascuno degli obbligati potrà essere richiesta l'intera prestazione, a prescindere dalla qualità di eredi di e CP_2
CP_3
In definitiva, tutti e tre i convenuti devono essere condannati in solido fra loro a eseguire la ripristinazione.
8. Le domande degli eredi sono tutte inammissibili. CP_2
8.1 Essi hanno chiesto nei confronti degli attori in riassunzione:
1) l'accertamento della esatta ubicazione del confine tra la proprietà e Pt_6 CP_3 quello degli appellanti e della stessa , tenuto conto dello stato dei luoghi sulla base di CP_4 quanto prevede l'art. 950 C.C., in quale proprietà sia ubicato ed inoltre accertata l'effettiva proprietà e titolarità dello stesso muro e retta in capo alla se lo stesso sia stato CP_4 correttamente posizionato sul confine delle proprietà;
2) in subordine, ai sensi dell'art. 874, 875 e 938 C.C. l'acquisizione forzosa dal muro di retta dovendosi il comparente edificare sopra e in aderenza al muro stesso, con ciò chiedendo la comunicazione forzosa dello stesso.
8.1.a La prima domanda è inammissibile, perché:
8.1.a.i coperta dal giudicato interno discendente dalla pronuncia rescindente, in base ai principî già esposti;
8.1.a.ii nuova, quanto alla domanda ex art. 950 c.c., perché avanzata in sede di rinvio.
8.1.b La seconda domanda è inammissibile perché nuova, proposta in sede di rinvio.
Nella (prima) comparsa conclusionale, i convenuti hanno sostenuto che la domanda sia ammissibile, perché proponibile in qualsiasi stato e grado del processo: «[…] La domanda in questo caso è nuova, mai prima formulata, ma come prevede la stessa norma e pagina 15 di 25 l'interpretazione di giurisprudenza può essere proposta in ogni stato del giudizio:
Cassazione Civile SS.UU. 10615/1996. […]» (§ 7 di pag. 7; il precedente di legittimità è stato nuovamente menzionato nella seconda comparsa conclusionale, pag. 8); concetto ribadito nella memoria di replica: «[…] Infatti l'applicazione dell'art. 875 C.C., come è stato richiamato al capo 7 della conclusionale può essere proposto senza limiti di tempo. […]» (§ 6 di pag. 4).
L'argomento, dunque, si regge esclusivamente sull'asserito tenore della legge (come prevede la stessa norma) e sull'autorità della giurisprudenza di legittimità (SS.UU.
10615/1996), che, peraltro, la difesa degli eredi si limitano a menzionare genericamente, CP_2 senza illustrarne i contenuti;
per il resto mancando qualsiasi altra deduzione che renda meno involuta la linea difensiva seguita.
È dunque sufficiente, per disattendere la prospettazione dell'ammissibilità delle nuove domande, constatare che:
8.1.b.i né l'art. 874 c.c., né l'art. 875 c.c. contemplano la possibilità di proporre domande in ogni stato e grado del processo;
8.1.b.ii la sentenza n. 10615/1996 delle sezioni unite, chiamate in quel caso a comporre un contrasto in tema di requisiti per la configurabilità delle vedute o prospetti, non tratta della questione qui rilevante.
8.1.c È così assorbita l'istanza di c.t.u.-
8.2 Gli eredi peraltro, hanno anche chiesto: Infine con riferimento alla condanna CP_2 solidale dei comparenti insieme alla già dovendo essere da questa mallevati e CP_1 CP_4 ritenuti indenni e/o comunque condannare solamente la a sostenere i lavori di CP_1 riduzione del muro determinati dal Tribunale di Pisa in via unica ed esclusiva, unitamente alle spese di giudizio che verranno determinate per tutti i gradi di giudizio, il tutto e sempre con il favore delle spese e competenze di causa e la ripetizione di quanto già corrisposto e adempiuto.
La domanda si fonda sulla transazione del 18.7.2000 tra e ed è stata Persona_2 CP_4 così riproposta nella comparsa di costituzione dei convenuti in riassunzione (§ 11 di pag. 17):
Infine veniamo alla più volte invocata richiesta di applicazione dell'atto transattivo del
18/7/2000 tra e la , con la conseguente richiesta di malleva ivi prevista Persona_2 CP_10
e disattesa dal Giudice di primo grado che poneva la decisione in via solidale tra le parti. pagina 16 di 25 Di fatto, il Giudice di primo grado, riconosceva responsabili sia il comparente, oggi sostituito processualmente dagli eredi, sia la stessa , basandosi sulle errate conclusioni CP_4 della CTU tecnica che rileva in modo non conforme a quanto prevede l'art. 950 c.c. il confine tra le proprietà e ritiene che il muro sia di proprietà del terreno posto a monte applicando in modo errato l'art. 887 C.C.
Aldilà di tali errori che lo stesso Giudice, in qualità di perito pentorum, avrebbe dovuto correggere e rilevare, non è dato comprendere il motivo per il quale non abbia ritenuto valido ed efficace l'atto transattivo più volte richiamato in forza dei quali i comparenti
DEVONO ESSERE RITENUTI INDENNI E i controparte. CP_11
Tale profilo è stato oggetto di impugnativa, su cui non vi è stata pronuncia in quanto la
Corte adita, con la precedente sentenza, respingeva l'appello proposto da parte attrice, ha ritenuto assorbito tale profilo.
In questa sede ovviamente è necessario riproporre tale domanda di malleva a carico della qualunque sia l'esito del giudizio, malleva che dovrà essere relativa non solo ai CP_4 costi del muro a retta, o da esso derivanti, ma anche per tutte le spese e competenze legali che i comparenti hanno dovuto sostenere sin dal primo grado di giudizio.
La domanda è inammissibile.
8.2.a Con l'appello incidentale, gli eredi avevano censurato, per quanto CP_2
d'interesse, il mancato accoglimento della malleva da parte del Tribunale.
In particolare, nella comparsa di costituzione con appello incidentale, avevano dedotto e chiesto (al § 11):
11) È invece da riformare la sentenza sotto due differenti profili:
…
B) La richiesta dei comparenti ad essere rilevati indenni da parte dell' oggi CP_4 CP_1
o comunque che questa venga condannata in via esclusiva.
…
Infine con rifermento alla condanna solidale dei comparenti insieme alla già CP_1
dovendo essere da questa mallevati e ritenuto indenni e/o comunque condannare CP_4 solamente la ad ottemperare ai lavori di riduzione del muro determinati dal sig. CP_1
Giudice d'appello in via unica ed esclusiva unitamente alle spese di giudizio …
pagina 17 di 25
8.2.b Nondimeno, la Corte d'Appello, con la sentenza n. 430/2017, ha dapprima riclassificato il motivo come primo motivo dell'appello incidentale, in questi termini: «[…] gli eredi … formulavano i seguenti motivi di appello incidentale: 1) erroneamente essi CP_2 appellanti erano stati condannati, sia pure in solido con comunque erroneamente non CP_1 era stata accolta la domanda di malleva di essa parte oggi appellante verso […]» (pag. CP_1
3); indi, lo ha disatteso, così motivando: «[…] Circa il motivo 1) dell'appello incidentale degli eredi osservasi che esso risulta inammissibile, in particolare laddove non si confronta CP_2 in modo specifico e puntuale con la statuizione di pag. 5 della sentenza (secondo cui il consenso alla costruzione del muro del condominio non eliminava la responsabilità del CP_1
formale esecutore dell'opera; infatti “vi erano già gli altri comproprietari e di Pt_7 conseguenza vrebbe dovuto acquisire anche il loro consenso”) […]» (ivi, pag. 5). CP_2
Nel dispositivo, la sentenza d'appello reca:
“…in parziale riforma della sentenza stessa, liquida le spese di primo grado degli attori
e del terzo chiamato in complessivi € 8.400,00 (fermo quanto specificatamente liquidato per esborsi agli attori, le spese generali e gli accessori di legge); conferma nel resto …” (segue la regolazione delle spese di secondo grado).
8.2.c Ne segue che gli eredi sono restati soccombenti in secondo grado CP_2 relativamente alla reiterata domanda di malleva.
Sia che si reputi erronea la qualificazione del motivo da parte della Corte d'Appello, sia che si consideri erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'intero motivo, sia, infine, che si giudichi sostanzialmente omessa la pronuncia sulla malleva, quel che è certo è che la domanda, esplicitamente riproposta, non è stata accolta;
e che è dunque stato confermato il rigetto di primo grado (conferma nel resto).
La domanda di malleva, come ovvio, non può considerarsi meramente assorbita, perché la sentenza d'appello ha comunque confermato la condanna di e degli eredi a CP_1 CP_2 eseguire i lavori di ripristinazione, pur se limitandone la portata (con decisione poi reputata erronea in diritto dalla S.C. nel provvedimento rescindente). Pertanto, anche solo in relazione alla parte di domanda attorea accolta, la domanda di malleva in alcun modo poteva dirsi assorbita e necessitava, dinanzi alla richiesta contenuta nell'appello incidentale, d'essere decisa;
così che non può che confermarsi che la sentenza d'appello, sia che la si consideri avere dichiarato inammissibile il mezzo che reiterava la domanda di malleva, sia che la si pagina 18 di 25 consideri avere omesso la relativa pronuncia, lasciava gli eredi soccombenti sul punto, CP_2 onerandoli dell'impugnazione.
Poiché gli eredi non hanno impugnato la sentenza d'appello, la statuizione della CP_2
Corte d'Appello, è, sul punto, divenuta irrevocabile, così che il rigetto a suo tempo pronunciato dal Tribunale (e avverso il quale era stato proposto l'appello incidentale) è passato in giudicato, senza alcuna possibilità, dunque, di una riproposizione in sede di rinvio.
9. Occorre ora provvedere sulle spese processuali di tutti i gradi.
9.1 Nel rapporto fra gli attori in riassunzione e i convenuti in riassunzione, esse sono da porsi, secondo soccombenza, a carico solidale dei convenuti.
9.1.a Quand'anche si volesse individuare un profilo di reciproca soccombenza per il mancato accoglimento della iniziale domanda risarcitoria degli attori e del terzo chiamato, respinta dal Tribunale e mai più coltivata, si dovrebbe pur sempre tener conto che l'incidenza di quel rigetto (per di più, come detto, non impugnato dopo il primo grado) ha avuto una incidenza causale pressoché nulla sull'economia dell'intero giudizio, come è facile constatare sia in tema di trattazione che di istruzione;
giudizio che, al contrario, si è protratto per nient'altro se non la volontà oppositiva dei convenuti a porre riparo al loro atto illecito. Con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c. (che ha sempre imposto al giudice di tener conto della reciproca soccombenza, non anche di effettuare compensazioni, neppure parziali), nessuna compensazione il collegio potrebbe operare, considerandolo ingiusto nei confronti della parte (prevalentemente) vittoriosa e non ravvisandosi comunque alcuna altra ragione per giustificare razionalmente un diverso regime dei costi del processo.
9.1.b La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, e ciò a prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado sia stata emessa nel 2011 e quella d'appello nel 2017.
Infatti, qualora per effetto delle successive riforme dei provvedimenti emessi, il capo sulle spese del precedente grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., resti caducato, il giudice che si trovi a effettuare la liquidazione finale deve considerare, a questi fini, l'attività professionale dell'avvocato come unitariamente prestata e non ancora esaurita.
La S.C., in proposito, ha avuto modo di affermare, in relazione al D.M. 55/2014, che, ferma la regola secondo cui esso non si applica se la sentenza che conclude il primo grado è pagina 19 di 25 stata emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, «[…] nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v.
Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., sez. un., 12/10/2012, n.
17405 […]» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.7.2021 n. 19989, in motivazione).
Il principio, come ovvio, si estende anche al giudizio di rinvio.
Infatti, il giudice del rinvio è tenuto a effettuare la regolazione degli oneri di tutti i gradi sulla base di una valutazione non frazionata, ma onnicomprensiva (Cass. sez. 1^ civ. 9.10.2015
n. 20289 rv 637441; Cass. sez. un. civ. ord.
8.11.2022 n. 32906 rv 666076-01); e ciò in quanto, per l'appunto, le statuizioni sulle spese adottate nei pregressi gradi di merito sono caducati ex art. 336 c.p.c.; e i costi del giudizio di legittimità sono demandati al giudice del rinvio.
Ne segue che, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, l'attività dell'avvocato in un processo che si concluda in sede di rinvio va considerata unitariamente e non ancora esaurita.
9.1.c Il valore della causa è indeterminabile basso e si applicano, ove non diversamente indicato, i parametri medi.
Gli attori hanno depositato una nota spese relativa al giudizio di appello, di legittimità e di rinvio;
di essa si terrà contro, anche quale eventuale limite alla domanda di refusione (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv
626367).
9.1.d Viene chiesto l'aumento (un singolo aumento) del 30% “per la difesa di più soggetti contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale”.
Ritiene il collegio che l'aumento spetti, ai sensi dell'art. 4 co. 2^ e 4^ D.M. 55/2014, con riferimento al maggior impegno difensivo occorso per la difesa degli attori rispetto alla resistenza opposta da due distinti soggetti, i quali, pur accomunati dal comune interesse a resistere (che giustifica il vincolo solidale ex art. 97 c.p.c.), avevano posizioni e linee difensive pur sempre diverse (essendo un convenuto condominio e l'altro no) e affidate ad avvocati diversi.
9.1.e Pertanto: pagina 20 di 25 1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, aumentato del 30% a € 9.900,00 oltre accessori ed oltre spese vive per €
323,62.
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 perché non chiesta, ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, aumentato del 30% a € 9.029,00 oltre accessori ed oltre spese vive per € 876,74.
Legittimità: € 2.336,00 fase 1, € 1.969,00 fase 2 ed € 1.208,00 fase 3, in tutto €
5.513,00, aumentato del 30% a € 7.166,00 oltre accessori e spese vive per € 1.276,30.
Rinvio: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, esclusa fase 3 non chiesta ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 6.946,00, aumentato del 30% a € 9.029,00 oltre accessori e spese vive per €
827,88.
9.2 Nel rapporto fra eredi e si registra reciproca soccombenza. CP_2 CP_1
Entrambe le parti, infatti, avevano svolto domande riconvenzionali (c.d. trasversali) reciproche: gli eredi per l'appunto, chiedendo d'essere mallevati da e l'ente, a sua CP_2 CP_1 volta, formulando analoga istanza in danno del (comparsa di costituzione di primo CP_2 grado, pag. 6: «[…] In contestata ipotesi, qualora, accolta in toto o in parte la domanda attorea, dovesse risultare che i danni o parte dei danni alla proprietà condominiale sono conseguenza della cattiva esecuzione delle opere, condannare il sig. a rilevare Persona_2 indenne essa […]». CP_4
Sulle reciproche domande di malleva ciascuna delle parti è soccombente, perché nessuna di essa è acc0lta.
Sul piano di causalità della lite, pur se certo gli eredi al contrario di , hanno CP_2 CP_4 coltivato la domanda dopo il primo grado, non ravvisa il collegio una differenza significativa che possa indurre una prevalenza, anche perché tutte tali domande, hanno comunque pesato assai poco nel dibattito processuale, per come, almeno, esso s'è dipanato in concreto.
Con la conseguenza che si impone una compensazione totale delle spese fra le parti convenute, alla quale, peraltro, contribuisce anche la agevole constatazione d'un pari contributo causale nella realizzazione dell'illecito, profilo che si può qui senz'altro apprezzare, in considerazione del tenore dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
pagina 21 di 25 10. Va infine accolta anche la richiesta restitutoria avanzata da parte attrice in riassunzione.
Invero, è pacifico che, in forza della sentenza d'appello, gli attori in riassunzione pagarono alle controparti, a titolo di rimborso delle spese legali, le somme di € 6.392,32
(APES) ed € 6.043,15 . CP_7
10.1 Gli eredi contestano l'an della pretesa: «[…] Tali somme infatti nulla hanno a CP_2 che vedere con la corretta edificazione del muro a retta e alla sua proprietà, ma attengono alle spese e competenze legali che erroneamente in primo grado erano state liquidate a parte attrice, cioè l'odierna appellante.
Il Giudice di primo grado infatti, anziché liquidare gli onorari a controparte, aumentati del 20% avendo questa assunto anche le difese del terzo intervento, che medio tempore si era aggiunto al giudizio, come prevedevano all'epoca le tariffe professionali, provvide a liquidare due volte per intero le spese di giustizia.
Sicchè i comparenti e la stessa Ater, si trovavano a dover corrispondere agli odierni appellanti non già quanto dovuto per un'unica difesa con più parti, ma bensì due volte i compensi per la stessa difesa.
Per tale motivo, i comparenti e la stessa Ater hanno chiesto ed ottenuto la riforma della sentenza su tale aspetto.
Un profilo della sentenza, della Corte d'Appello che non è stato oggetto di ricorso per
Cassazione da parte degli odierni appellanti.
Pertanto tale profilo della sentenza risulta essere passato in giudicato e nulla è dovuto in restituzione a controparte trattandosi di spese e competenze legali non dovute in quanto erroneamente liquidate dal Giudice di primo grado per due volte allo stesso difensore, anziché una volta sola aumentata del 20%. […]» (comparsa di costituzione, § 10 di pag. 16).
L'argomento è manifestamente infondato, perché non tiene conto che il capo sulle spese, in quanto dipendente da quelli di merito, è caducato – a seguito della cassazione della sentenza – per effetto dell'art. 336 c.p.c.-
La questione dell'aumento dei compensi, che pare al collegio del tutto avulsa dal tema della restituzione del pagamento divenuto indebito per effetto della cassazione della sentenza d'appello, è, questi fini, irrilevante;
la questione, peraltro, è stata già affrontata nell'ambito del precedente paragrafo 9. pagina 22 di 25 Pertanto e ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, CP_2 CP_3 devono restituire le somme ricevute.
10.2 La difesa invece, contesta la misura degli interessi, in quanto richiesta ex art. CP_1
1284 co. 4^ c.c.: la norma, secondo la convenuta, sarebbe applicabile «[…] alle sole obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale, dovendosi invece in questo caso avere riguardo al tasso previsto del primo comma dello stesso articolo. […]».
La contestazione va recepita, anche se per una diversa ragione di diritto.
Infatti, la S.C. ha avuto modo di affermare che «In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio
- da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
28.3.2024 n. 8402 rv 670615-01).
Poiché il primo grado è iniziato ben prima del 2014, la norma non può trovare applicazione.
10.3 Gli interessi legali decorrono dalla data dei pagamenti al saldo, stante la necessità di una integrale restitutio in integrum della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 39915/2021 pubblicata il 14.12.2021, definitivamente decidendo nella causa tra il nonché, quali eredi di Parte_1 Parte_2
e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contro e, quali eredi di e Controparte_1 Persona_2 CP_2 CP_3 così provvede:
1. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 23 di 25 rimuovere il muro a retta realizzato nella proprietà condominiale dell'edificio sito in
Terricciola Via Generale Martini, ricadente sulla particella catastale 320, e a ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla sua realizzazione;
2. dichiara inammissibili tutte le domande avanzate da e CP_2 CP_3
[...]
3. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare alla parte attrice in riassunzione le spese processuali di tutti i gradi, che liquida:
3.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 10.223,62, di cui € 323,62 per esborsi ed € 9.900,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.905,74, di cui € 876,74 per esborsi ed € 9.029,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.c) per il giudizio di legittimità, in complessivi € 8.442,30, di cui € 1.276,30 per esborsi ed € 7.166,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
3.d) per il giudizio di rinvio, in complessivi € 9.856,88, di cui € 827,88 per esborsi ed € 9.029,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
4. compensa integralmente le spese processuali fra Controparte_1 CP_2
e CP_3
5. condanna a pagare a parte attrice in riassunzione, a titolo di Controparte_1 restituzione di quanto percepito in forza della sentenza d'appello, la somma di € 6.392,32, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c. dalla data dell'esborso al saldo;
6. condanna e ciascuno in proporzione alla CP_2 CP_3 rispettiva quota ereditaria in morte di a pagare a parte attrice in riassunzione, a Persona_2 titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza d'appello, la somma di €
6.043,15, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c. dalla data dell'esborso al saldo.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
pagina 24 di 25 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
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