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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3045 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, via della Libertà n. 37/i, presso lo studio dell'Avv.to Filippo Polizzi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma n. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115, (studio avv. Gabriella Lattuca) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115, (studio avv. Gabriella Lattuca) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28/06/2023, le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio ed E-UZ S.p.A. Controparte_1
premettendo:
- che era proprietaria di un immobile sito nel comune di Ciminna, contrada
Contessa snc;
- che aveva stipulato con un contratto di Controparte_1
“fornitura dell'energia elettrica nel Servizio Maggior Tutela” per uso domestico, in forza del quale veniva installato un contatore di 4,5 -5,0 KW;
- che a partire dal mese di aprile 2013 non veniva erogato il corretto valore della tensione di fornitura dell'energia elettrica e che ciò aveva cagionato gravi inconvenienti;
- che aveva sollecitato diverse volte le società convenute ad effettuare i necessari lavori di manutenzione per il ripristino del corretto valore di intensità.
Sulla base di tali premesse, l'attrice lamentava l'inadempimento ex art. 1218 c.c. delle convenute e, in via subordinata, invocava la responsabilità delle stesse ex artt.
2043 e 2050 c.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 2 - “Condannare - per tutti i motivi indicati in narrativa - le controparti alla esecuzione dei lavori
e/o interventi tecnici necessari affinché sia erogata, in favore di parte attrice, il valore corretto della tensione di fornitura.
Emettere, in ragione della presente domanda, ogni opportuno e consequenziale provvedimento anche di condanna nei confronti delle controparti.
Condannare, per responsabilità contrattuale, anche ex artt. 1218 e ss. c.c., per i motivi indicati al punto 1., le società e E-UZ S.p.A. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non, subiti dalla sig.ra Parte_1
oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, condannare, per i motivi di cui al punto 2. in narrativa, a norma degli artt.
2043 e ss. e 2050 c.c., le società convenute al risarcimento di tutti i danni in favore della sig.ra oltre interessi e rivalutazione. Parte_1
Per l'effetto - per tutti i motivi indicati in narrativa condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e alla corresponsione delle indennità di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al ”Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica” e successive modifiche, dalla sig.ra subiti Parte_1
in conseguenza dei fatti esposti, che si quantificano in Euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, da liquidarsi.
Condannare, ex art. 2033 c.c. - per i motivi indicati in narrativa al punto 5 - alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Se del caso accogliere tutte le domande che precedono determinando i danni facendo, se del caso, applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1223
e ss. e 1226 e s.. c.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio E-UZ S.p.A., contestando in fatto ed in diritto
- 3 - le domande attrici, e chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente emettere , in merito alla domanda di esecuzione dei lavori , declaratoria di cessata materia del contendere tenuto conto dell'avvenuto ripristino dei valori di tensione;
nel merito ritenere e dichiarare, per quanto esposto nella narrativa del presente atto, che i fatti in contesa non sono ascrivibili al gestore della rete, avuto riguardo alla condotta posta in essere dalla stessa;
e, per l'effetto rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice perchè non dovute
e, in ogni caso, eccessive e non provate. con il favore delle spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande attrici di cui chiedeva il rigetto, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare ritenere e dichiarare, per quanto esposto in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in linea ulteriormente gradata accogliere, in ragione delle richiamate pattuizioni contrattuali, la sollevata eccezione relativa alle clausole di limitazione di responsabilità e, coerentemente a ciò, ritenere e dichiarare che i fatti in contesa non sono imputabili al fornitore di energia;
nel merito rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice perchè non dovute e, in ogni caso, eccessive e non provate. con il favore delle spese e compensi professionali”.
Preso atto dell'esperimento della procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 28/06/2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei
- 4 - termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di invalidità degli atti di costituzione dei convenuti sollevata da parte attrice nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sostenendo un conflitto di interessi tra le società E-UZ e perchè rappresentate dal medesimo difensore. Controparte_1
Nessun conflitto di interessi si pone tra le suddette parti poiché le stesse hanno assunto la medesima posizione in ordine alle domande attrici, rilevandone l'infondatezza.
Vero è che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ma è anche vero che non vi è alcuna contrapposizione tra le parti in ordine all'assunzione della lite dal lato passivo, pacificamente ammessa da E-UZ.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società . Controparte_1
La convenuta nella propria comparsa ha distinto le Controparte_1
attività svolte dalla stessa da quelle svolte da E-UZ, ricostruendo il contesto normativo:
- il decreto legislativo n. 79/1999, con il quale è stato soppresso il monopolio nell'attività del settore elettrico, ha previsto la necessaria separazione tra attività di vendita e attività distribuzione di energia elettrica e, quindi, la costituzione di una società separata da per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di CP_3
energia elettrica;
- in conformità alle suddette disposizioni, ha costituito CP_3 [...]
al quale è stato conferito il ramo di azienda relativo alla Controparte_4
- 5 - distribuzione e alla vendita di energia elettrica;
- in ottemperanza all'art. 1 del D.Lgs. 73/2011, che ha previsto la separazione societaria tra attività di vendita e di distribuzione di energia, Controparte_4
ha costituito ed per
[...] Controparte_5 Controparte_6
vendita di energia elettrica.
Parte attrice ha lamentato abbassamenti di tensione nella erogazione dell'energia elettrica afferente alla propria fornitura nonché la mancata esecuzione dei lavori di potenziamento della rete: si tratta disfunzioni che attengono, inequivocabilmente, alla fase di distribuzione dell'energia elettrica, tant'è che i lavori di potenziamento sono stati eseguiti da E-UZ.
Nessuna doglianza è stata sollevata dall'attrice in ordine all'omessa adozione da parte di di comportamenti di sua competenza che le Controparte_1
avrebbero consentito di usufruire di una potenza corretta, con la conseguenza che l'invocato art. 18.3 delle Condizioni Generali del contratto di somministrazione, in mancanza di alcun inadempimento della società fornitrice, non può trovare applicazione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi più volte sulle domande di risarcimento poste dall'utente nei confronti del Distributore e del Fornitore, è pacifica nel ritenere che per i danni subiti dall'utente finale a causa della mancata erogazione di energia elettrica, dovuta ad un malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che si limiti alla mera attività di compravendita dell'energia non può essere chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 1228 c.c., ciò in ragione del fatto che i soggetti responsabili della gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia non possono in nessun caso essere ricondotti alla nozione di ausiliari del trader (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1581 del 23
- 6 - gennaio 2018).
“Possono infatti considerarsi [ausiliari] soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debito della prestazione” (Corte di Cassazione n. 13953 del 14/06/2007).
Deve essere, quindi, esclusa alcuna responsabilità della società venditrice di energia, sia per carenza di qualunque genere di nesso sostanziale con gli organi e gli apparati di rete provocanti il danno, sia per la palese impossibilità di ravvisarsi alcun legame eziologico tra la condotta della società fornitrice (che nulla può verso le infrastrutture adibite al trasporto dell'energia elettrica) e il lamentato evento lesivo.
Da qui deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_1
Passando alla trattazione del merito, le domande attoree sono parzialmente fondate.
Parte attrice ha invocato sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c. delle società convenute.
Quanto alla responsabilità contrattuale questa non può essere fatta valere nei confronti di E-UZ S.p.A., unico soggetto legittimato a stare in giudizio, atteso che il contratto di somministrazione è stato stipulato con
[...]
e che le disfunzioni lamentate non riguardavano l'attività di Controparte_8
vendita.
In ordine alla responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia
- 7 - elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione” (Cass. sez. 3, ord. del 12 dicembre 2019 n. 32498).
L' art. 2050 c.c. pone in capo al danneggiante una presunzione di colpa e pertanto, la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto storico, del nesso di causalità tra l'evento ed i danni nonché dei danni subiti;
spetta, invece alla parte convenuta, dimostrare di avere adottato tutte le misure adeguate ad evitare il danno.
Quanto al fatto storico, risulta provato che l'utenza di ha subito Parte_1
ripetutamente abbassamenti di potenza di energia elettrica.
La società , con nota n. 5170607300161, ha Controparte_1
rappresentato a che da una verifica condotta da E-UZ Parte_1
risultava che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente di cui art. 62 del TIQE, comunicandole che E-UZ avrebbe provveduto ad effettuare i lavori di ripristino entro
50 giorni (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte attrice).
Invero, dal rapporto di verifica eseguita il 13/0772017 depositato da E-
UZ è risultato un valore globale dell'analisi fuori dai limiti contrattuali.
Con successiva nota del 13/12/2017, comunicava Controparte_1
nuovamente all'attrice che avrebbe provveduto ad eseguire i lavori di ripristino dei corretti valori di tensione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (cfr. doc. n. 7 fascicolo di parte attrice).
Inoltre, il teste di parte resistente, , dipendente della E- Testimone_1
UZ ha confermato che la tensione della linea elettrica dell'attrice era al
- 8 - di sotto dei limiti di tolleranza.
È di tutta evidenza che il fatto storico risulta provato.
Ciò posto occorre valutare le due distinte domande spiegate da parte attrice: una volta alla condanna della convenuta E-UZ all'esecuzione dei lavori di ripristino dei corretti valori di tensione e l'altra al risarcimento dei danni.
In ordine alla domanda di condanna della società di distribuzione ad eseguire i lavori di potenziamento della reta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, E- UZ ha provato di avere eseguito le opere per il ripristino dei corretti valori di fornitura – seppur con notevole ritardo e solo dopo che in data 02/10/2019 è stato notificato l'atto di citazione – e, precisamente, le stesse sono state intraprese il 14/10/2019 e completate in data 28/10/2019, come risulta dalla lettera di consegna dei lavori (cfr. doc. 6 fascicolo E-UZ).
Quindi, seppure in ritardo e dopo la notifica dell'atto di citazione, la E-
UZ ha provveduto a potenziare la rete, eliminando il malfunzionamento lamentato da parte attrice.
Non assume rilevanza al riguardo la deposizione dei testi di parte attrice, Tes_2
e , che hanno dichiarato che il problema persisteva ancora nel 2022, atteso Tes_3
che, dopo la conclusione dei lavori di potenziamento della rete, parte attrice non ha provato di avere presentato ulteriori reclami alle società convenute per segnalazioni e/o richieste di verifica di tensione, con la conseguenza che i problemi lamentati nell'atto di citazione devono essere considerati risolti.
Pertanto, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene
- 9 - totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cassazione civile, ordinanza
17/01/2023 n. 1257).
Nel caso di specie, deve darsi atto che parte attrice, in mancanza di alcuna specifica e formale contestazione sull'idoneità dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata da E-
UZ a risolvere le problematiche lamentate, non ha provato di avere un interesse giuridicamente rilevante al fine di ottenere la richiesta condanna all'esecuzione delle opere necessarie per l'erogazione del valore corretto della tensione di fornitura pari a 4,5-5,0 KW.
Quanto alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Parte attrice non ha provato il nesso eziologico tra il malfunzionamento degli impianti elettrici e i lamentati guasti di alcuni elettrodomestici. Al riguardo si osserva che i testi escussi e , senza avere Testimone_4 Testimone_5
alcuna competenza tecnica, si sono limitati a riferire genericamente che gli elettrodomestici, i televisori, il cancello elettrico e la pompa dell'acqua si sono guastati a causa della cattiva erogazione dell'energia elettrica. Anche la testimonianza resa dal teste , l'unico ad avere cognizione in materia, Testimone_6
è generica sul punto, in quanto non riferisce la causa dei guasti della pompa dell'acqua e degli elettrodomestici, limitandosi ad imputarla genericamente “alla cattiva erogazione dell'energia elettrica, che arriva con flussi discontinui”, senza indicare in concreto i danni riportati alle “pompe dell'acqua”.
- 10 - Nessun'altra prova è stata fornita dall'attrice, se non scontrini fiscali non riferibili specificamente alla stessa e una fattura, peraltro intestata al marito, da cui non si evince in alcun modo quali siano state le cause dei guasti degli elettrodomestici e degli impianti della villa.
Nessuna scheda di intervento di tecnici specializzati è stata allegata a riprova della riconducibilità delle cause dell'avaria dei macchinari in questione al disfunzionamento dell'erogazione dell'energia elettrica. Ed ancora non è stata fornita alcuna documentazione fotografica attestante lo stato degli elettrodomestici e degli impianti dopo il lamentato danneggiamento.
Per quanto sopra la domanda di condanna al pagamento della somma di €
4.513,74, quale costo delle apparecchiature che ha affermato di Parte_1
avere acquistato in quanto danneggiate dal malfunzionamento dell'impianto di fornitura elettrica, non può essere accolta.
Anche in ordine all'importo di € 675,29, di cui l'attrice ha richiesto il pagamento ex art. 2033 c.c., si rileva che nessuna prova dell'avvenuto pagamento è stato fornito. Pertanto, poiché presupposto della domanda di ripetizione è il pagamento di indebito, è evidente che in mancanza di prova del pagamento, la domanda non può essere accolta.
Oltre detti importi, ha chiesto la restituzione della parte del Parte_1
prezzo corrisposto per la fornitura di energia elettrica pari alla differenza tra quanto l'attrice ha pagato in relazione alla potenza contrattualmente prevista di
4,5-5,0 Kw e quanto avrebbe dovuto pagare per avere usufruito di una potenza inferiore.
Anche questa domanda di ripetizione di indebito della differenza tra il prezzo corrisposto dall'attrice e commisurato al contratto di energia elettrica stipulato e
- 11 - quello che avrebbe dovuto pagare per un valore di tensione inferiore, non può trovare accoglimento stante l'indeterminatezza della stessa e l'impossibilità di quantificare con esattezza detta differenza, in assenza di elementi forniti dall'attrice al fine di provare che i cali di tensione abbiano dato luogo ad una diminuzione del consumo di energia elettrica. ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
individuati nel danno esistenziale e nell'indennità di cui all'allegato A alla Delibera dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas.
La domanda di risarcimento del danno esistenziale deve essere rigettata attesa l'assoluta mancanza di prova del cambiamento di vita subito dall'attrice. La giurisprudenza di legittimità ha statuito: “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cass. civ.
Sez.II ord. n. 28742 del 09/11/2018 ).
Vieppiù, deve osservarsi che per espressa affermazione del teste Testimone_4
l'attrice vive in Svizzera e si reca a Ciminna solo in occasione delle feste (cfr.
[...]
verbale del 27/04/2022) con la conseguenza che, ritenuti i limitati periodi di permanenza in paese, il lamentato danno esistenziale non è in alcun modo configurabile.
Trova accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità prevista dall'allegato A della Delibera ARERA di cui al TIQE, stante l'incontestato ritardo della esecuzione dei lavori di potenziamento, confermato anche dal teste
- 12 - di parte convenuta.
Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall' . Pt_2
L'indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- oltre lo standard specifico (30 giorni), ma entro un tempo doppio: € 25,00;
- oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo:
€ 50,00;
- oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00.
Ebbene, è acclarato che le opere di potenziamento sono state effettuate dopo oltre due anni dall'accertamento che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente, pertanto, E-
UZ deve essere condannata a corrispondere a parte attrice l'indennizzo nella misura massima, pari ad € 75,00.
Non può trovare, infine, accoglimento la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte ricorrente nelle note difensive autorizzate, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; n. 21798/2015).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui
- 13 - ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni, si dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di esecuzione di lavori necessari per l'erogazione del valore corretto della tensione della fornitura e si rigettano le domande condannatorie di parte attrice, ad eccezione della condanna di E-
UZ al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo di € 75,00 definito dall' . Pt_2
Quanto alle spese di lite, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996,
Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. 2/8/2004 n.
14775).
Non v'è dubbio che la domanda dell'attrice fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuta esecuzione delle opere di potenziamento della linea e dallo stesso atteggiamento della convenuta E-UZ, al fine adeguatasi alla richiesta. Pertanto, ritenuta la reciproca soccombenza di parte attrice e della convenuta E-UZ, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le
- 14 - parti.
Relativamente alla convenuta , ritenuta l'unicità della Controparte_1
difesa assunta dal medesimo legale in ordine alle domande attrici, vanno compensate in misura pari al 50% e il restante 50% va posto a carico di Parte_1
e si liquidano, considerando il valore effettivo della causa, per l'intero in €
[...]
2.540,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione dei lavori e/o interventi tecnici necessari per l'erogazione del valore corretto della tensione di fornitura;
condanna E-UZ S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore a pagare in favore di l'indennizzo di € 75,00 definito Parte_1
dall' ; Pt_2
rigetta le altre domande attrici;
condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, del 50% delle spese di lite,
[...]
liquidate per l'intero in € 2.540,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
dichiara compensato il restante 50% delle spese di lite, come sopra liquidate, tra e Parte_1 Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_9
- 15 - Così deciso Termini Imerese, in data 01/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 16 -
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3045 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, via della Libertà n. 37/i, presso lo studio dell'Avv.to Filippo Polizzi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma n. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115, (studio avv. Gabriella Lattuca) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa
Badalamenti ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Corso Umberto e
Margherita n. 115, (studio avv. Gabriella Lattuca) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28/06/2023, le parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio ed E-UZ S.p.A. Controparte_1
premettendo:
- che era proprietaria di un immobile sito nel comune di Ciminna, contrada
Contessa snc;
- che aveva stipulato con un contratto di Controparte_1
“fornitura dell'energia elettrica nel Servizio Maggior Tutela” per uso domestico, in forza del quale veniva installato un contatore di 4,5 -5,0 KW;
- che a partire dal mese di aprile 2013 non veniva erogato il corretto valore della tensione di fornitura dell'energia elettrica e che ciò aveva cagionato gravi inconvenienti;
- che aveva sollecitato diverse volte le società convenute ad effettuare i necessari lavori di manutenzione per il ripristino del corretto valore di intensità.
Sulla base di tali premesse, l'attrice lamentava l'inadempimento ex art. 1218 c.c. delle convenute e, in via subordinata, invocava la responsabilità delle stesse ex artt.
2043 e 2050 c.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 2 - “Condannare - per tutti i motivi indicati in narrativa - le controparti alla esecuzione dei lavori
e/o interventi tecnici necessari affinché sia erogata, in favore di parte attrice, il valore corretto della tensione di fornitura.
Emettere, in ragione della presente domanda, ogni opportuno e consequenziale provvedimento anche di condanna nei confronti delle controparti.
Condannare, per responsabilità contrattuale, anche ex artt. 1218 e ss. c.c., per i motivi indicati al punto 1., le società e E-UZ S.p.A. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non, subiti dalla sig.ra Parte_1
oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, condannare, per i motivi di cui al punto 2. in narrativa, a norma degli artt.
2043 e ss. e 2050 c.c., le società convenute al risarcimento di tutti i danni in favore della sig.ra oltre interessi e rivalutazione. Parte_1
Per l'effetto - per tutti i motivi indicati in narrativa condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e alla corresponsione delle indennità di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al ”Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica” e successive modifiche, dalla sig.ra subiti Parte_1
in conseguenza dei fatti esposti, che si quantificano in Euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, da liquidarsi.
Condannare, ex art. 2033 c.c. - per i motivi indicati in narrativa al punto 5 - alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Se del caso accogliere tutte le domande che precedono determinando i danni facendo, se del caso, applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1223
e ss. e 1226 e s.. c.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio E-UZ S.p.A., contestando in fatto ed in diritto
- 3 - le domande attrici, e chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente emettere , in merito alla domanda di esecuzione dei lavori , declaratoria di cessata materia del contendere tenuto conto dell'avvenuto ripristino dei valori di tensione;
nel merito ritenere e dichiarare, per quanto esposto nella narrativa del presente atto, che i fatti in contesa non sono ascrivibili al gestore della rete, avuto riguardo alla condotta posta in essere dalla stessa;
e, per l'effetto rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice perchè non dovute
e, in ogni caso, eccessive e non provate. con il favore delle spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande attrici di cui chiedeva il rigetto, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare ritenere e dichiarare, per quanto esposto in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in linea ulteriormente gradata accogliere, in ragione delle richiamate pattuizioni contrattuali, la sollevata eccezione relativa alle clausole di limitazione di responsabilità e, coerentemente a ciò, ritenere e dichiarare che i fatti in contesa non sono imputabili al fornitore di energia;
nel merito rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice perchè non dovute e, in ogni caso, eccessive e non provate. con il favore delle spese e compensi professionali”.
Preso atto dell'esperimento della procedura di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 28/06/2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei
- 4 - termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di invalidità degli atti di costituzione dei convenuti sollevata da parte attrice nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sostenendo un conflitto di interessi tra le società E-UZ e perchè rappresentate dal medesimo difensore. Controparte_1
Nessun conflitto di interessi si pone tra le suddette parti poiché le stesse hanno assunto la medesima posizione in ordine alle domande attrici, rilevandone l'infondatezza.
Vero è che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ma è anche vero che non vi è alcuna contrapposizione tra le parti in ordine all'assunzione della lite dal lato passivo, pacificamente ammessa da E-UZ.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società . Controparte_1
La convenuta nella propria comparsa ha distinto le Controparte_1
attività svolte dalla stessa da quelle svolte da E-UZ, ricostruendo il contesto normativo:
- il decreto legislativo n. 79/1999, con il quale è stato soppresso il monopolio nell'attività del settore elettrico, ha previsto la necessaria separazione tra attività di vendita e attività distribuzione di energia elettrica e, quindi, la costituzione di una società separata da per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di CP_3
energia elettrica;
- in conformità alle suddette disposizioni, ha costituito CP_3 [...]
al quale è stato conferito il ramo di azienda relativo alla Controparte_4
- 5 - distribuzione e alla vendita di energia elettrica;
- in ottemperanza all'art. 1 del D.Lgs. 73/2011, che ha previsto la separazione societaria tra attività di vendita e di distribuzione di energia, Controparte_4
ha costituito ed per
[...] Controparte_5 Controparte_6
vendita di energia elettrica.
Parte attrice ha lamentato abbassamenti di tensione nella erogazione dell'energia elettrica afferente alla propria fornitura nonché la mancata esecuzione dei lavori di potenziamento della rete: si tratta disfunzioni che attengono, inequivocabilmente, alla fase di distribuzione dell'energia elettrica, tant'è che i lavori di potenziamento sono stati eseguiti da E-UZ.
Nessuna doglianza è stata sollevata dall'attrice in ordine all'omessa adozione da parte di di comportamenti di sua competenza che le Controparte_1
avrebbero consentito di usufruire di una potenza corretta, con la conseguenza che l'invocato art. 18.3 delle Condizioni Generali del contratto di somministrazione, in mancanza di alcun inadempimento della società fornitrice, non può trovare applicazione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi più volte sulle domande di risarcimento poste dall'utente nei confronti del Distributore e del Fornitore, è pacifica nel ritenere che per i danni subiti dall'utente finale a causa della mancata erogazione di energia elettrica, dovuta ad un malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che si limiti alla mera attività di compravendita dell'energia non può essere chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 1228 c.c., ciò in ragione del fatto che i soggetti responsabili della gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia non possono in nessun caso essere ricondotti alla nozione di ausiliari del trader (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1581 del 23
- 6 - gennaio 2018).
“Possono infatti considerarsi [ausiliari] soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debito della prestazione” (Corte di Cassazione n. 13953 del 14/06/2007).
Deve essere, quindi, esclusa alcuna responsabilità della società venditrice di energia, sia per carenza di qualunque genere di nesso sostanziale con gli organi e gli apparati di rete provocanti il danno, sia per la palese impossibilità di ravvisarsi alcun legame eziologico tra la condotta della società fornitrice (che nulla può verso le infrastrutture adibite al trasporto dell'energia elettrica) e il lamentato evento lesivo.
Da qui deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_1
Passando alla trattazione del merito, le domande attoree sono parzialmente fondate.
Parte attrice ha invocato sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c. delle società convenute.
Quanto alla responsabilità contrattuale questa non può essere fatta valere nei confronti di E-UZ S.p.A., unico soggetto legittimato a stare in giudizio, atteso che il contratto di somministrazione è stato stipulato con
[...]
e che le disfunzioni lamentate non riguardavano l'attività di Controparte_8
vendita.
In ordine alla responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia
- 7 - elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione” (Cass. sez. 3, ord. del 12 dicembre 2019 n. 32498).
L' art. 2050 c.c. pone in capo al danneggiante una presunzione di colpa e pertanto, la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto storico, del nesso di causalità tra l'evento ed i danni nonché dei danni subiti;
spetta, invece alla parte convenuta, dimostrare di avere adottato tutte le misure adeguate ad evitare il danno.
Quanto al fatto storico, risulta provato che l'utenza di ha subito Parte_1
ripetutamente abbassamenti di potenza di energia elettrica.
La società , con nota n. 5170607300161, ha Controparte_1
rappresentato a che da una verifica condotta da E-UZ Parte_1
risultava che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente di cui art. 62 del TIQE, comunicandole che E-UZ avrebbe provveduto ad effettuare i lavori di ripristino entro
50 giorni (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte attrice).
Invero, dal rapporto di verifica eseguita il 13/0772017 depositato da E-
UZ è risultato un valore globale dell'analisi fuori dai limiti contrattuali.
Con successiva nota del 13/12/2017, comunicava Controparte_1
nuovamente all'attrice che avrebbe provveduto ad eseguire i lavori di ripristino dei corretti valori di tensione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (cfr. doc. n. 7 fascicolo di parte attrice).
Inoltre, il teste di parte resistente, , dipendente della E- Testimone_1
UZ ha confermato che la tensione della linea elettrica dell'attrice era al
- 8 - di sotto dei limiti di tolleranza.
È di tutta evidenza che il fatto storico risulta provato.
Ciò posto occorre valutare le due distinte domande spiegate da parte attrice: una volta alla condanna della convenuta E-UZ all'esecuzione dei lavori di ripristino dei corretti valori di tensione e l'altra al risarcimento dei danni.
In ordine alla domanda di condanna della società di distribuzione ad eseguire i lavori di potenziamento della reta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, E- UZ ha provato di avere eseguito le opere per il ripristino dei corretti valori di fornitura – seppur con notevole ritardo e solo dopo che in data 02/10/2019 è stato notificato l'atto di citazione – e, precisamente, le stesse sono state intraprese il 14/10/2019 e completate in data 28/10/2019, come risulta dalla lettera di consegna dei lavori (cfr. doc. 6 fascicolo E-UZ).
Quindi, seppure in ritardo e dopo la notifica dell'atto di citazione, la E-
UZ ha provveduto a potenziare la rete, eliminando il malfunzionamento lamentato da parte attrice.
Non assume rilevanza al riguardo la deposizione dei testi di parte attrice, Tes_2
e , che hanno dichiarato che il problema persisteva ancora nel 2022, atteso Tes_3
che, dopo la conclusione dei lavori di potenziamento della rete, parte attrice non ha provato di avere presentato ulteriori reclami alle società convenute per segnalazioni e/o richieste di verifica di tensione, con la conseguenza che i problemi lamentati nell'atto di citazione devono essere considerati risolti.
Pertanto, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene
- 9 - totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cassazione civile, ordinanza
17/01/2023 n. 1257).
Nel caso di specie, deve darsi atto che parte attrice, in mancanza di alcuna specifica e formale contestazione sull'idoneità dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata da E-
UZ a risolvere le problematiche lamentate, non ha provato di avere un interesse giuridicamente rilevante al fine di ottenere la richiesta condanna all'esecuzione delle opere necessarie per l'erogazione del valore corretto della tensione di fornitura pari a 4,5-5,0 KW.
Quanto alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Parte attrice non ha provato il nesso eziologico tra il malfunzionamento degli impianti elettrici e i lamentati guasti di alcuni elettrodomestici. Al riguardo si osserva che i testi escussi e , senza avere Testimone_4 Testimone_5
alcuna competenza tecnica, si sono limitati a riferire genericamente che gli elettrodomestici, i televisori, il cancello elettrico e la pompa dell'acqua si sono guastati a causa della cattiva erogazione dell'energia elettrica. Anche la testimonianza resa dal teste , l'unico ad avere cognizione in materia, Testimone_6
è generica sul punto, in quanto non riferisce la causa dei guasti della pompa dell'acqua e degli elettrodomestici, limitandosi ad imputarla genericamente “alla cattiva erogazione dell'energia elettrica, che arriva con flussi discontinui”, senza indicare in concreto i danni riportati alle “pompe dell'acqua”.
- 10 - Nessun'altra prova è stata fornita dall'attrice, se non scontrini fiscali non riferibili specificamente alla stessa e una fattura, peraltro intestata al marito, da cui non si evince in alcun modo quali siano state le cause dei guasti degli elettrodomestici e degli impianti della villa.
Nessuna scheda di intervento di tecnici specializzati è stata allegata a riprova della riconducibilità delle cause dell'avaria dei macchinari in questione al disfunzionamento dell'erogazione dell'energia elettrica. Ed ancora non è stata fornita alcuna documentazione fotografica attestante lo stato degli elettrodomestici e degli impianti dopo il lamentato danneggiamento.
Per quanto sopra la domanda di condanna al pagamento della somma di €
4.513,74, quale costo delle apparecchiature che ha affermato di Parte_1
avere acquistato in quanto danneggiate dal malfunzionamento dell'impianto di fornitura elettrica, non può essere accolta.
Anche in ordine all'importo di € 675,29, di cui l'attrice ha richiesto il pagamento ex art. 2033 c.c., si rileva che nessuna prova dell'avvenuto pagamento è stato fornito. Pertanto, poiché presupposto della domanda di ripetizione è il pagamento di indebito, è evidente che in mancanza di prova del pagamento, la domanda non può essere accolta.
Oltre detti importi, ha chiesto la restituzione della parte del Parte_1
prezzo corrisposto per la fornitura di energia elettrica pari alla differenza tra quanto l'attrice ha pagato in relazione alla potenza contrattualmente prevista di
4,5-5,0 Kw e quanto avrebbe dovuto pagare per avere usufruito di una potenza inferiore.
Anche questa domanda di ripetizione di indebito della differenza tra il prezzo corrisposto dall'attrice e commisurato al contratto di energia elettrica stipulato e
- 11 - quello che avrebbe dovuto pagare per un valore di tensione inferiore, non può trovare accoglimento stante l'indeterminatezza della stessa e l'impossibilità di quantificare con esattezza detta differenza, in assenza di elementi forniti dall'attrice al fine di provare che i cali di tensione abbiano dato luogo ad una diminuzione del consumo di energia elettrica. ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
individuati nel danno esistenziale e nell'indennità di cui all'allegato A alla Delibera dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas.
La domanda di risarcimento del danno esistenziale deve essere rigettata attesa l'assoluta mancanza di prova del cambiamento di vita subito dall'attrice. La giurisprudenza di legittimità ha statuito: “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cass. civ.
Sez.II ord. n. 28742 del 09/11/2018 ).
Vieppiù, deve osservarsi che per espressa affermazione del teste Testimone_4
l'attrice vive in Svizzera e si reca a Ciminna solo in occasione delle feste (cfr.
[...]
verbale del 27/04/2022) con la conseguenza che, ritenuti i limitati periodi di permanenza in paese, il lamentato danno esistenziale non è in alcun modo configurabile.
Trova accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità prevista dall'allegato A della Delibera ARERA di cui al TIQE, stante l'incontestato ritardo della esecuzione dei lavori di potenziamento, confermato anche dal teste
- 12 - di parte convenuta.
Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall' . Pt_2
L'indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- oltre lo standard specifico (30 giorni), ma entro un tempo doppio: € 25,00;
- oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo:
€ 50,00;
- oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00.
Ebbene, è acclarato che le opere di potenziamento sono state effettuate dopo oltre due anni dall'accertamento che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente, pertanto, E-
UZ deve essere condannata a corrispondere a parte attrice l'indennizzo nella misura massima, pari ad € 75,00.
Non può trovare, infine, accoglimento la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte ricorrente nelle note difensive autorizzate, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; n. 21798/2015).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui
- 13 - ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni, si dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di esecuzione di lavori necessari per l'erogazione del valore corretto della tensione della fornitura e si rigettano le domande condannatorie di parte attrice, ad eccezione della condanna di E-
UZ al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo di € 75,00 definito dall' . Pt_2
Quanto alle spese di lite, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996,
Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. 2/8/2004 n.
14775).
Non v'è dubbio che la domanda dell'attrice fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuta esecuzione delle opere di potenziamento della linea e dallo stesso atteggiamento della convenuta E-UZ, al fine adeguatasi alla richiesta. Pertanto, ritenuta la reciproca soccombenza di parte attrice e della convenuta E-UZ, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le
- 14 - parti.
Relativamente alla convenuta , ritenuta l'unicità della Controparte_1
difesa assunta dal medesimo legale in ordine alle domande attrici, vanno compensate in misura pari al 50% e il restante 50% va posto a carico di Parte_1
e si liquidano, considerando il valore effettivo della causa, per l'intero in €
[...]
2.540,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione dei lavori e/o interventi tecnici necessari per l'erogazione del valore corretto della tensione di fornitura;
condanna E-UZ S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore a pagare in favore di l'indennizzo di € 75,00 definito Parte_1
dall' ; Pt_2
rigetta le altre domande attrici;
condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, del 50% delle spese di lite,
[...]
liquidate per l'intero in € 2.540,00, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
dichiara compensato il restante 50% delle spese di lite, come sopra liquidate, tra e Parte_1 Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_9
- 15 - Così deciso Termini Imerese, in data 01/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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