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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/04/2024, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 12/4/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4654/2021 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Piero Marra (Pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Andrea Controparte_1
Mancini (Pec: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi allo Parte_1 intestato Tribunale la per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, Controparte_1 della somma di €. 8.457,40 a titolo di ripetizione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'auto
Porsche tg. CK627XV e delle spese sostenute asseritamente riconducibili ai vizi occulti del bene compavenduto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio la ha contestato variamente la domanda attorea Controparte_1 deducendone la inammissibilità / infondatezza, concludendo per il rigetto della stessa vinte le spese con distrazione.
La causa, istruita con prova testimoniale, dopo vari rinvii disposti per consentire alle parti di individuare una soluzione conciliativa della pendenza processuale nonchè a seguito della mancata comparizione delle parti all'udienza del 27/2/2024, approdava all'udienza del 12/4/2024.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo definitorio della controversia;
il decidente ha riservato la decisione. Con l'accordo raggiunto, le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle relative spese, come peraltro stabilito e dichiarato dalle parti in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 12/04/2024.
Il Giudice on.
Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 12/4/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4654/2021 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Piero Marra (Pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Andrea Controparte_1
Mancini (Pec: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi allo Parte_1 intestato Tribunale la per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, Controparte_1 della somma di €. 8.457,40 a titolo di ripetizione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'auto
Porsche tg. CK627XV e delle spese sostenute asseritamente riconducibili ai vizi occulti del bene compavenduto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio la ha contestato variamente la domanda attorea Controparte_1 deducendone la inammissibilità / infondatezza, concludendo per il rigetto della stessa vinte le spese con distrazione.
La causa, istruita con prova testimoniale, dopo vari rinvii disposti per consentire alle parti di individuare una soluzione conciliativa della pendenza processuale nonchè a seguito della mancata comparizione delle parti all'udienza del 27/2/2024, approdava all'udienza del 12/4/2024.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo definitorio della controversia;
il decidente ha riservato la decisione. Con l'accordo raggiunto, le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle relative spese, come peraltro stabilito e dichiarato dalle parti in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 12/04/2024.
Il Giudice on.
Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì