Sentenza 9 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/02/2021, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2021
N. 00186/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valter Buttignol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege con sede in Venezia, San Marco 63; Comando Generale dell'Arma dei -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di ottenere la documentazione richiesta con istanza del -OMISSIS-e per la condanna dell'Amministrazione alla consegna della stessa, nonché, all'occorrenza, per l'annullamento parziale del provvedimento -OMISSIS-- -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, nel corso del -OMISSIS- è stato coinvolto nelle indagini condotte a carico di un broker finanziario operante nell’area di -OMISSIS- (qui evocato quale controinteressato), cui erano state contestate pratiche fraudolente, poste in essere a danno della numerosa clientela.
Ritenuto inizialmente partecipe dell’attività criminosa, benché investito di un ruolo di secondo piano, egli assumeva la posizione di indagato nel procedimento penale, avviato nei suoi confronti dalla-OMISSIS-.
Di lì a breve, emergeva la sua estraneità ai fatti: il procedimento veniva quindi archiviato, conformemente alla richiesta del pubblico ministero del -OMISSIS-, con decreto del -OMISSIS-(doc. 1). Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen., autorizzava il rilascio di copia degli atti del fascicolo penale.
2. Tuttavia, pochi mesi prima, in un articolo apparso su un quotidiano locale il -OMISSIS-, il ricorrente (indentificato con le sole iniziali e mediante il riferimento alla sede di servizio di allora – -OMISSIS-) sarebbe stato descritto come una sorta di compartecipe ovvero di facilitatore delle condotte fraudolente addebitate al promotore finanziario. La vasta eco dei fatti, che aveva travalicato l’ambito territoriale nel quale si erano verificati, amplificava gli effetti della vicenda penale, allora ancora in atto, incidendo pesantemente sulla vita del ricorrente, compromettendone le relazioni intessute all’interno della ristretta comunità locale.
Egli, ritenendosi leso dalla narrazione giornalistica dei fatti (rispetto ai quali, va ricordato, di lì a breve sarebbe sopraggiunta l’archiviazione in sede penale) e dal discredito che la pubblicazione della notizia avrebbe inevitabilmente comportato per sé e per la propria famiglia, formulava una querela, con la quale chiedeva all’Autorità giudiziaria di accertare e reprimere tale condotta (a suo dire) potenzialmente illecita.
3. A sostegno della propria iniziativa e del futuro svolgimento dell’azione risarcitoria, il ricorrente depositava presso il -OMISSIS- una prima richiesta di accesso agli atti amministrativi, respinta per mancata allegazione del sottostante interesse all’ostensione della documentazione richiesta, e una seconda ben più articolata istanza, datata -OMISSIS-, con la quale, dopo aver precisato di avere già ottenuto copia integrale del procedimento archiviato, richiedeva di acquisire parte del fascicolo penale riguardante il controinteressato, con specifico riferimento ad “ ogni verbale, annotazione, relazione di servizio, appunto che abbiano qualsivoglia attinenza con la vicenda di cui è stato purtroppo protagonista involontario ”.
Oggetto della richiesta, in particolare, era la documentazione formata o acquisita in sede di assunzione di sommarie informazioni testimoniali, apparentemente confluite nella nota trasmessa dai -OMISSIS- del -OMISSIS- del -OMISSIS-(prot.-OMISSIS-), posta alla base del decreto che ha autorizzato la perquisizione svoltasi a carico del ricorrente (-OMISSIS-).
4. L’istanza era solo parzialmente accolta. Veniva infatti data piena ostensione agli atti pertinenti alla suddetta nota, ad eccezione di quelli estranei al procedimento aperto (e successivamente archiviato) nei confronti del ricorrente, sulla base del diniego del -OMISSIS- titolare del fascicolo, reso in data -OMISSIS-, il quale non autorizzava “ l’accesso ad atti diversi rispetto a quelli contenuti nel [procedimento] … a suo carico o [diversi rispetto] ad eventuali perquisizioni o verbali di -OMISSIS- a suo carico ”. Pur nella sua sintetica formulazione, il provvedimento del -OMISSIS- escludeva con chiarezza l’ostensione di atti non direttamente riferibili alla posizione del ricorrente e alle indagini svolte nei suoi confronti, confermando allo stato la segretazione di tutta la restante documentazione, pertinente al procedimento principale (riguardante il controinteressato) ancora in corso.
5. Avverso il diniego, benché parziale, opposto alla propria domanda di accesso, insorge in questa sede il ricorrente, ritenendo leso il proprio diritto di acquisire contezza dell’intero compendio degli atti di indagine, comprensivo quindi di atti riguardanti altri soggetti attinti dall’azione penale, al dichiarato scopo di acquisire ulteriori informazioni eventualmente spendibili in sede giudiziaria (o amministrativa) al fine di tutelare le proprie ragioni e, fra di esse, quelle specificamente riconducibili alla querela presentata dopo la notizia data sulla stampa del proprio coinvolgimento nella vicenda.
6. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale eccepisce sostanzialmente l’inammissibilità del ricorso perché volto a censurare il mancato rilascio di atti posti in essere su delega del pubblico ministero nel corso delle indagini penali. Ricorda, in merito, che il regime di ostensibilità di tali atti sfugge alla disciplina introdotta dagli art. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, restando integralmente regolato dall’art. 116 cod. proc. pen., il quale rimette all’autorità procedente la facoltà di autorizzare discrezionalmente il rilascio delle copie.
7. Chiamata all’udienza camerale del 27 gennaio 2021, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è inammissibile.
Deve essere infatti ricordato che non sono ostensibili, ai sensi degli artt. 114 e 329 cod. proc. amm., gli atti afferenti ad informative penali, per quanto redatti nei confronti dell’istante, quando essi siano riferibili ad indagini in corso o comunque a procedimenti (eventualmente riguardanti altro soggetto) non ancora definiti, in quanto tali rientranti nella esclusiva disponibilità dell'organo requirente (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 454 del 2017).
Ciò non significa che in tale fase, ossia finché perdurano la potenziale utilizzabilità della documentazione nel processo e il correlato interesse alla segretezza di questa, il singolo che possa trarre utilità dalla conoscenza degli atti sia sprovvisto di tutela, “ poiché l'ordinamento prevede che egli possa ottenerne copia dall'autorità giudiziaria penale (art. 116 c.p.p.), senza che ciò faccia venir meno il divieto di pubblicazione di cui al sopra citato art. 114 c.p.p.; la norma, nell'evidente finalità di contemperare le ragioni della giustizia penale con le ragioni del singolo, attribuisce la competenza a decidere sulla domanda all'autorità giudiziaria procedente (pubblico ministero o giudice) al momento della presentazione dell'istanza ” (così T.A.R. Campania, Sez. V, n. 2780 del 2004).
Pertanto, nella pendenza del procedimento (o, in seguito, sino alla definizione del processo), la pertinenza della documentazione allo svolgimento dell’attività giurisdizionale esclude la stessa possibilità di sindacare la scelta, in sé del tutto discrezionale, dell’autorità procedente di impedire l’accesso alla documentazione, anche quando materialmente formata (nel corso di indagini delegate) dalla polizia giudiziaria.
9. Il Collegio ritiene comunque di aggiungere, quanto al merito, che i motivi di ricorso non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento, poiché difetta nel caso in esame l’allegazione di un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22, 1° co., lett. b, L. n. 241 del 1990): non pare infatti emergere, in questa fase, riguardo all’art. 24, 7° co., L. n. 241 del 1990, alcuna esigenza di tutela connessa alla documentazione oggetto della richiesta, non avendo il ricorrente neppure tratteggiato seri profili di connessione tra gli atti reclamati e i contenuti (asseritamente lesivi) della notizia del proprio coinvolgimento nell’indagine, oggetto di querela.
10. Per quanto precede il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere compensate, considerata la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il controinteressato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.