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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice del tribunale di RE NZ in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè ha pronunciato all'udienza del 16.04.24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4492 ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, come in atti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Carlo CP_1
Costantino De Pompeis, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.21 la sig.ra proponeva, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi della legge 118/71,nonché lo status di portatore di handicap ex L. n. 104/1992. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'81%. La ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 04.08.2022, ha proposto rituale opposizione, chiedendo il rigetto dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. *** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte di natura dirimente. Invero, le censure della sig.ra si sostanziano essenzialmente nella Pt_1 considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico, attribuendo una percentuale non congrua alle patologie dell'artrosi polidistrettuale, della cardiopatia ischemica-ipertensiva e della broncopatia cronica ostruttiva. L'assunto non può essere condiviso;
difatti il CTU (dr. ), ha Persona_1 valutato compiutamente il quadro patologico a carico della ricorrente, riconoscendo la stessa invalida in percentuale del 81%.
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, venendo considerate tutte le infermità accertate. In particolare, il consulente ha ritenuto l'istante affetta dalle seguenti patologie:
“1.Artrosi polidistrettuale con valido impegno funzionale alle spalle, rachide cervicale e lombare, mani (s. del tunnel carpale bilaterale), anche e ginocchia in soggetto obeso (BMI= 34,4 kg/m2 ) con conservata autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali;
2 Cardiopatia ischemica-ipertensiva e dislipidemia in terapia farmacologica in attuale sufficiente compenso emodinamico (II classe NYHA); 3 Broncopatia cronica ostruttiva in ex tabagista;
4 Diabete mellito tipo 2 in terapia con farmaci ipoglicemizzanti orali;
5 Deficit del visus bilaterale adeguatamente corretto con lenti (9-10/10 a dx e sn)”, con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 81% (ottantuno percento). Inoltre ha ritenuto, valutando l'impatto che le suindicate patologie determinano sull' autonomia personale dell'istante, che la stessa presenta un handicap senza connotazione di gravità. Le doglianze di parte ricorrente non appaiono idonee a confutare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio, anche in considerazione della mancanza di ulteriore documentazione medica attestante la presenza di altre patologie o di successivi aggravamenti. Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cp.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso in opposizione;
nulla per le spese di lite.
RE NZ ,il 16.04.2024
Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice del tribunale di RE NZ in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè ha pronunciato all'udienza del 16.04.24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4492 ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, come in atti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Carlo CP_1
Costantino De Pompeis, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.21 la sig.ra proponeva, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi della legge 118/71,nonché lo status di portatore di handicap ex L. n. 104/1992. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'81%. La ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 04.08.2022, ha proposto rituale opposizione, chiedendo il rigetto dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. *** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte di natura dirimente. Invero, le censure della sig.ra si sostanziano essenzialmente nella Pt_1 considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico, attribuendo una percentuale non congrua alle patologie dell'artrosi polidistrettuale, della cardiopatia ischemica-ipertensiva e della broncopatia cronica ostruttiva. L'assunto non può essere condiviso;
difatti il CTU (dr. ), ha Persona_1 valutato compiutamente il quadro patologico a carico della ricorrente, riconoscendo la stessa invalida in percentuale del 81%.
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, venendo considerate tutte le infermità accertate. In particolare, il consulente ha ritenuto l'istante affetta dalle seguenti patologie:
“1.Artrosi polidistrettuale con valido impegno funzionale alle spalle, rachide cervicale e lombare, mani (s. del tunnel carpale bilaterale), anche e ginocchia in soggetto obeso (BMI= 34,4 kg/m2 ) con conservata autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali;
2 Cardiopatia ischemica-ipertensiva e dislipidemia in terapia farmacologica in attuale sufficiente compenso emodinamico (II classe NYHA); 3 Broncopatia cronica ostruttiva in ex tabagista;
4 Diabete mellito tipo 2 in terapia con farmaci ipoglicemizzanti orali;
5 Deficit del visus bilaterale adeguatamente corretto con lenti (9-10/10 a dx e sn)”, con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 81% (ottantuno percento). Inoltre ha ritenuto, valutando l'impatto che le suindicate patologie determinano sull' autonomia personale dell'istante, che la stessa presenta un handicap senza connotazione di gravità. Le doglianze di parte ricorrente non appaiono idonee a confutare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio, anche in considerazione della mancanza di ulteriore documentazione medica attestante la presenza di altre patologie o di successivi aggravamenti. Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cp.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso in opposizione;
nulla per le spese di lite.
RE NZ ,il 16.04.2024
Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)