Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 13/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 816462098F, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Formichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie 13;
contro
Ministero della Giustizia, Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consip Spa e di -OMISSIS- S.P.A;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Formichetti e Maria Lucia Civello;
-Ritenuto che l’istanza di sospensiva non sia meritevole di accoglimento per difetto del necessario presupposto del periculum in mora in ragione:
a) della circostanza che l’udienza di merito innanzi al giudice di prime cure si è tenuta nel giorno precedente alla presente udienza, per cui viene a mancare in radice il pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della decisione di merito nonché il carattere strumentale della misura cautelare rispetto alla decisione di merito;
b) dell’avvenuto cambio appalto a seguito non solo della sottoscrizione del contratto ma anche del verbale di avvio del servizio;
Ritenuto di dovere compensare le spese di lite della presente fase in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 740/2025).
Compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del presente giudizio nonché il numero dell’ordinanza cautelare oggetto di appello cautelare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.