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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta l'11.3.2022 al N° R.G.A.C. 2944/2022, promossa da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alfieri Parte_1 Parte_2
-attori- contro
residente in [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
in persona del suo procuratore ad negotia dott. , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Bruno AMMENDOLA
-convenuta-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo RODRIGUEZ e dall'Avv. Gianluca Controparte_4
CANIGLIA
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni
Per gli attori: Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. quale proprietario del ciclomotore Controparte_1
, nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare e l'assicuratore CP_5 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai sigg.ri in conseguenza del
[...] Pt_1 sinistro del 12.6.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compenso professionale in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. pagina 1 di 8
Per IN TESI Rigettare la domanda formulata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
IN CP_2
IPOTESI si chiede che venga accertata la responsabilità concorrente dei conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro e che le richieste risarcitorie siano ridimensionate secondo equità. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per si precisa che è intervenuto accordo tra e il comparente a definizione tombale della CP_4 Controparte_2 situazione.
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 12 giugno 2016, alle ore 17,50 circa, era alla guida del veicolo AT Parte_3
600, tg, BN339FL, di proprietà di e percorreva la Strada Provinciale NEna nr. 69 Parte_1 in direzione Tavernuzze quando, giunto all'altezza dei civici 10 -12, si immetteva nella circolazione un ciclomotore Aprilia, tg. X3K3TV, condotto da e di proprietà di Controparte_6 CP_1
Cont assicurato per la con che proveniva da un resede privato
[...] Controparte_2 affacciantesi sulla predetta SP.
Il conducente della Fiat 600 assume che, avendo il ciclomotore invaso la sua carreggiata, per evitare l'impatto con il motoveicolo, poneva in essere una manovra di emergenza a seguito della quale andava ad urtare contro un altro veicolo Kia Sportage, tg. EK535JH, condotta da che proveniva Controparte_4 dall'opposto senso di marcia.
a causa dell'urto, riportava lesioni personali e veniva trasportato al Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata di Firenze, dove gli veniva diagnosticata la “frattura pluriframmentata di rotula”, per cui veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura ed osteosintesi;
seguiva un lungo periodo di malattia che terminava in data 2.11.2016, con riserva di postumi;
nel novembre del 2018 venivano rimossi i mezzi di sintesi, per cui subiva un Parte_3 ulteriore periodo di malattia.
e agiscono in giudizio per essere risarciti dei danni complessivamente Pt_3 Parte_1 subiti assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo di proprietà all'uopo CP_1 citavano in questa sede sia che la sua Compagnia di Assicurazioni per la RCA Controparte_1
e richiamavano a loro sostegno le risultanze della CTU cinematica fatta espletare Controparte_2 dal Giudice di Pace di Firenze nell'ambito del procedimento civile - R.G. 12956/2016.
eniva dichiarato contumace. Controparte_1
– costituendosi in giudizio - contestava non solo il quantum debeatur ma Controparte_2 soprattutto la genericità con la quale era stata ricostruita in atto di citazione la dinamica del sinistro ed escludeva la responsabilità del conducente del motoveicolo, poiché questi si sarebbe Controparte_6 pagina 2 di 8 immesso nella circolazione di Via NEna ancor prima di incrociare nell'opposta corsia di marcia il veicolo Fiat 600 il cui conducente, transitando a forte velocità, perse il controllo finendo contro la Kia;
la
Compagnia, ritenendo responsabile o corresponsabile del sinistro anche il conducente della Kia, lo citava in giudizio per sentir accertare IN IPOTESI anche la sua corresponsabilità nella causazione del sinistro.
– costituendosi in giudizio – precisava che aveva già promosso autonoma causa Controparte_4 presso il Giudice di Pace di Firenze per sentirsi integralmente risarcire dei danni subiti a causa dell'impatto contro la sua autovettura di quella condotta da eccepiva, altresì, l'intervenuta Parte_3 prescrizione del diritto azionato da nei suoi confronti non avendo mai ricevuto Controparte_2 lettere di costituzione in mora prima della notificazione dell'atto di chiamata in causa di terzo;
chiedeva di citare in causa la propria Compagnia Assicurativa per la ASSIMOCO - per sentirsi CP_7 CP_2 manlevare e tenuto indenne da quanto eventualmente venisse condannato a pagare in favore dei sigg.ri
Pt_3
– costituendosi in giudizio – rilevava non solo che gli attori, pur citando Controparte_8 in giudizio la avevano concluso per la sola condanna di Controparte_2 Controparte_1 per cui la non era legittimata a chiamare in causa;
inoltre Controparte_2 Controparte_4 eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta sia nei riguardi di che nei propri confronti per CP_4 violazione degli artt. 145, 148 e 149 del C.d.A..
All'udienza del 23.5.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Gli attori, con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., integravano la domanda di condanna anche nei riguardi della società Controparte_2
Con ordinanza riservata del 1.10.2023, dando atto che in punto di an debeatur la causa era istruita mediante l'acquisizione agli atti del giudizio della CTU cinematica redatta dal perito e Persona_1 che la teste indicata dagli attori ( quale trasportata non poteva essere assunta (essendo Testimone_1 incapace a testimoniare avendo peraltro riportato lesioni personali nello scontro) e che non era stata chiesta l'ammissione di altri mezzi di prova, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. (per essere stata promossa da avverso i sigg.ri sig. e dinanzi al Giudice di Pace di CP_4 Pt_3 CP_1 Controparte_2
Firenze la causa portante il N° di R.G. 12956/2016, che risultava essere stata già trattenuta a sentenza già nell'ottobre del 2022).
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.11.2024, parte attrice dava atto che il Giudice di Pace di
Firenze aveva depositato in data 26.7.2024 la sentenza nr. 1766 definitoria del processo R.G. 12596/2016 e che intendeva proseguire nel presente procedimento. pagina 3 di 8 E' stata così fissata l'udienza cartolare del 29.1.2025.
Nelle more, e la raggiungevano un accordo Controparte_4 Controparte_8 transattivo per cui il primo rinunciava agli atti e la seconda l'accettava (depositando il 20.1.2025 all'uopo in
PCT il relativo atto); pertanto veniva dichiarata l'estinzione della causa pendente tra tali due soggetti.
Inoltre, ava atto, nella nota scritta autorizzata del 28.1.2025, che aveva anche raggiunto un CP_4 accordo transattivo con Controparte_2
Questo giudice invitava a formalizzare quanto sopra mediante il deposito di atto di CP_2 rinuncia e della relativa accettazione;
l'invito non è stato ottemperato, anche se occorre dare atto che non ha rassegnato nei riguardi di lcuna domanda di condanna (anche se Controparte_2 CP_4
Con ha chiesto di accertare IN IPOTESI il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli Fiat Panda 600 e nella produzione dell'incidente). Sono stati così assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Dal verbale dei Carabinieri della Compagnia di Scandicci intervenuti sul posto si legge quanto segue:
Dunque, è pacifico che tra la AT 600 e il motoveicolo RI non vi è stato urto e ciò consente di escludere da subito la presunzione di corresponsabilità.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 2° co. c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli pagina 4 di 8 coinvolti vi sia stato un urto (Cass. civ. Sez. 6, Ord. n. 19282 del 15/06/2022); al contempo, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
Occorre quindi procedere alla ricostruzione del sinistro per comprendere se vi è nesso causale tra la manovra di e la perdita di controllo della vettura da parte di . Controparte_6 Parte_3
Sull'utilizzabilità della CTU cinematica espletata in altro procedimento
L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'orientamento interpretativo prevalente ritiene che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
Così, con riferimento alla questione di quale valenza probatoria possano avere gli accertamenti effettuati dal consulente d'ufficio (CTU) nell'ambito di un diverso giudizio tra parti diverse, o in cui almeno una parte sia diversa, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica, ammessa purché l'acquisizione sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio.
Nel caso di specie, la documentazione formatasi nel giudizio conclusosi dinanzi al GdP di Firenze, peraltro tra le stesse parti è stata tempestivamente prodotta dagli stessi attori ed è stata sottoposta al contraddittorio delle altre parti, che hanno avuto la possibilità di dedurre e di farne oggetto di valutazione
(Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, Pres. Scoditti – Est. ; ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 Pt_4 del 2021).
Si tratta di prova idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio quando non è smentita dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie: la CTU si colloca tra le prove documentali atipiche cui si tende a riconoscere valore di prova libera, in quanto tali idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato.
Sul nesso causale
Sulla scorta di quanto sopra ed effettuate tutte le misurazioni e verifiche del caso, il CTU Per_1
redattore della relazione tecnica nella causa conclusasi dinanzi al Giudice di Pace di Firenze –
[...] non ha potuto ricostruire la velocità di marcia del conducente della Fiat nell'avvicinarsi al luogo del sinistro pagina 5 di 8 (in zona vigeva il limite di 50 km/h), ovvero nel momento della percezione del pericolo e soprattutto non ha potuto comprendere a quale distanza ha osservato l'immissione del motoveicolo nella Parte_3 strada, al fine di calcolare i tempi di reazione e verificare se l'improvvida manovra di emergenza posta in essere da si giustificava oggettivamente. Parte_3
Il CTU, sebbene abbia ritenuto che la manovra di ia stata compiuta senza tener conto CP_1 adeguatamente del sopraggiungere dell'autovettura in transito sull'arteria principale con senso di marcia da
NE verso ZZ (vi era infatti uno specchio parabolico per ispezionare l'arrivo di veicoli ma non è dato sapere fino a quale distanza consentiva di vedere il sopraggiungere dei veicoli), al contempo lo stesso ha sottolineato che la manovra di emergenza posta in essere da fu ed Pt_3 CP_10
, poiché deviò sì la propria traiettoria ma perse anche il controllo della vettura sbandando CP_11
Cont verso sinistra, andando ad occupare la corsia opposta nella quale stava sopraggiungendo la condotta da ontro la quale si scontrò e dal cui urto sono derivati i danni di cui in questa sede si lamenta. CP_4
Dalla fotografia che segue, facente parte della relazione di CTU, si comprende anche come Pt_1 avesse la possibilità di intercettare visivamente la presenza del motoveicolo.
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 Inoltre, se è vero che l'art. 143 cds prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, questo non impone che l'utente debba sempre rasentare la destra.
In effetti, lo stesso art. 143 C.d.S. individua espressamente quali sono i casi in cui bisogna mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
In particolare, bisogna mantenersi il più vicino possibile al margine destro quando la strada non è abbastanza larga da permettere ai veicoli di incrociarsi agevolmente;
di contro, in molti altri casi può costituire maggior pericolo il procedere strettamente a destra, specie in zone dove sulla destra si trovano abitazioni e/o caseggiati con possibilità di immissioni, come nel caso in esame;
di tal modo, avendo una buona visuale circa il fatto che di lì a poco la sua traiettoria avrebbe potuto intersecare Pt_3 quella di un qualsiasi veicolo proveniente dalla strada privata a destra, sarebbe stato prudenziale, oltre che viaggiare a velocità prudenziale (tale da consentire l'arresto della marcia), tenersi leggermente staccato dal margine destro al fine di evitare brusche sterzate.
La condotta di guida del conducente del motoveicolo non sminuisce minimamente la responsabilità di che ha assunto una condotta di guida sconsiderata nell'affrontare la situazione, Parte_3 sbandando.
Pertanto, sebbene la presenza del ciclomotore sulla corsia (non derivante da una manovra intrinsecamente pericolosa) abbia innescato la situazione di pericolo, l'evento dannoso si è concretizzato a causa della reazione scoordinata di che ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con Pt_3
Cont la di CP_4
La domanda viene pertanto rigettata.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali stante le oggettive difficoltà di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande attrici. Compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, 25 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 8 di 8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta l'11.3.2022 al N° R.G.A.C. 2944/2022, promossa da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alfieri Parte_1 Parte_2
-attori- contro
residente in [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
in persona del suo procuratore ad negotia dott. , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Bruno AMMENDOLA
-convenuta-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo RODRIGUEZ e dall'Avv. Gianluca Controparte_4
CANIGLIA
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni
Per gli attori: Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. quale proprietario del ciclomotore Controparte_1
, nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare e l'assicuratore CP_5 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai sigg.ri in conseguenza del
[...] Pt_1 sinistro del 12.6.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compenso professionale in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. pagina 1 di 8
Per IN TESI Rigettare la domanda formulata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
IN CP_2
IPOTESI si chiede che venga accertata la responsabilità concorrente dei conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro e che le richieste risarcitorie siano ridimensionate secondo equità. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per si precisa che è intervenuto accordo tra e il comparente a definizione tombale della CP_4 Controparte_2 situazione.
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 12 giugno 2016, alle ore 17,50 circa, era alla guida del veicolo AT Parte_3
600, tg, BN339FL, di proprietà di e percorreva la Strada Provinciale NEna nr. 69 Parte_1 in direzione Tavernuzze quando, giunto all'altezza dei civici 10 -12, si immetteva nella circolazione un ciclomotore Aprilia, tg. X3K3TV, condotto da e di proprietà di Controparte_6 CP_1
Cont assicurato per la con che proveniva da un resede privato
[...] Controparte_2 affacciantesi sulla predetta SP.
Il conducente della Fiat 600 assume che, avendo il ciclomotore invaso la sua carreggiata, per evitare l'impatto con il motoveicolo, poneva in essere una manovra di emergenza a seguito della quale andava ad urtare contro un altro veicolo Kia Sportage, tg. EK535JH, condotta da che proveniva Controparte_4 dall'opposto senso di marcia.
a causa dell'urto, riportava lesioni personali e veniva trasportato al Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata di Firenze, dove gli veniva diagnosticata la “frattura pluriframmentata di rotula”, per cui veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura ed osteosintesi;
seguiva un lungo periodo di malattia che terminava in data 2.11.2016, con riserva di postumi;
nel novembre del 2018 venivano rimossi i mezzi di sintesi, per cui subiva un Parte_3 ulteriore periodo di malattia.
e agiscono in giudizio per essere risarciti dei danni complessivamente Pt_3 Parte_1 subiti assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo di proprietà all'uopo CP_1 citavano in questa sede sia che la sua Compagnia di Assicurazioni per la RCA Controparte_1
e richiamavano a loro sostegno le risultanze della CTU cinematica fatta espletare Controparte_2 dal Giudice di Pace di Firenze nell'ambito del procedimento civile - R.G. 12956/2016.
eniva dichiarato contumace. Controparte_1
– costituendosi in giudizio - contestava non solo il quantum debeatur ma Controparte_2 soprattutto la genericità con la quale era stata ricostruita in atto di citazione la dinamica del sinistro ed escludeva la responsabilità del conducente del motoveicolo, poiché questi si sarebbe Controparte_6 pagina 2 di 8 immesso nella circolazione di Via NEna ancor prima di incrociare nell'opposta corsia di marcia il veicolo Fiat 600 il cui conducente, transitando a forte velocità, perse il controllo finendo contro la Kia;
la
Compagnia, ritenendo responsabile o corresponsabile del sinistro anche il conducente della Kia, lo citava in giudizio per sentir accertare IN IPOTESI anche la sua corresponsabilità nella causazione del sinistro.
– costituendosi in giudizio – precisava che aveva già promosso autonoma causa Controparte_4 presso il Giudice di Pace di Firenze per sentirsi integralmente risarcire dei danni subiti a causa dell'impatto contro la sua autovettura di quella condotta da eccepiva, altresì, l'intervenuta Parte_3 prescrizione del diritto azionato da nei suoi confronti non avendo mai ricevuto Controparte_2 lettere di costituzione in mora prima della notificazione dell'atto di chiamata in causa di terzo;
chiedeva di citare in causa la propria Compagnia Assicurativa per la ASSIMOCO - per sentirsi CP_7 CP_2 manlevare e tenuto indenne da quanto eventualmente venisse condannato a pagare in favore dei sigg.ri
Pt_3
– costituendosi in giudizio – rilevava non solo che gli attori, pur citando Controparte_8 in giudizio la avevano concluso per la sola condanna di Controparte_2 Controparte_1 per cui la non era legittimata a chiamare in causa;
inoltre Controparte_2 Controparte_4 eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta sia nei riguardi di che nei propri confronti per CP_4 violazione degli artt. 145, 148 e 149 del C.d.A..
All'udienza del 23.5.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Gli attori, con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., integravano la domanda di condanna anche nei riguardi della società Controparte_2
Con ordinanza riservata del 1.10.2023, dando atto che in punto di an debeatur la causa era istruita mediante l'acquisizione agli atti del giudizio della CTU cinematica redatta dal perito e Persona_1 che la teste indicata dagli attori ( quale trasportata non poteva essere assunta (essendo Testimone_1 incapace a testimoniare avendo peraltro riportato lesioni personali nello scontro) e che non era stata chiesta l'ammissione di altri mezzi di prova, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. (per essere stata promossa da avverso i sigg.ri sig. e dinanzi al Giudice di Pace di CP_4 Pt_3 CP_1 Controparte_2
Firenze la causa portante il N° di R.G. 12956/2016, che risultava essere stata già trattenuta a sentenza già nell'ottobre del 2022).
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.11.2024, parte attrice dava atto che il Giudice di Pace di
Firenze aveva depositato in data 26.7.2024 la sentenza nr. 1766 definitoria del processo R.G. 12596/2016 e che intendeva proseguire nel presente procedimento. pagina 3 di 8 E' stata così fissata l'udienza cartolare del 29.1.2025.
Nelle more, e la raggiungevano un accordo Controparte_4 Controparte_8 transattivo per cui il primo rinunciava agli atti e la seconda l'accettava (depositando il 20.1.2025 all'uopo in
PCT il relativo atto); pertanto veniva dichiarata l'estinzione della causa pendente tra tali due soggetti.
Inoltre, ava atto, nella nota scritta autorizzata del 28.1.2025, che aveva anche raggiunto un CP_4 accordo transattivo con Controparte_2
Questo giudice invitava a formalizzare quanto sopra mediante il deposito di atto di CP_2 rinuncia e della relativa accettazione;
l'invito non è stato ottemperato, anche se occorre dare atto che non ha rassegnato nei riguardi di lcuna domanda di condanna (anche se Controparte_2 CP_4
Con ha chiesto di accertare IN IPOTESI il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli Fiat Panda 600 e nella produzione dell'incidente). Sono stati così assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Dal verbale dei Carabinieri della Compagnia di Scandicci intervenuti sul posto si legge quanto segue:
Dunque, è pacifico che tra la AT 600 e il motoveicolo RI non vi è stato urto e ciò consente di escludere da subito la presunzione di corresponsabilità.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 2° co. c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli pagina 4 di 8 coinvolti vi sia stato un urto (Cass. civ. Sez. 6, Ord. n. 19282 del 15/06/2022); al contempo, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
Occorre quindi procedere alla ricostruzione del sinistro per comprendere se vi è nesso causale tra la manovra di e la perdita di controllo della vettura da parte di . Controparte_6 Parte_3
Sull'utilizzabilità della CTU cinematica espletata in altro procedimento
L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'orientamento interpretativo prevalente ritiene che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
Così, con riferimento alla questione di quale valenza probatoria possano avere gli accertamenti effettuati dal consulente d'ufficio (CTU) nell'ambito di un diverso giudizio tra parti diverse, o in cui almeno una parte sia diversa, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica, ammessa purché l'acquisizione sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio.
Nel caso di specie, la documentazione formatasi nel giudizio conclusosi dinanzi al GdP di Firenze, peraltro tra le stesse parti è stata tempestivamente prodotta dagli stessi attori ed è stata sottoposta al contraddittorio delle altre parti, che hanno avuto la possibilità di dedurre e di farne oggetto di valutazione
(Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, Pres. Scoditti – Est. ; ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 Pt_4 del 2021).
Si tratta di prova idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio quando non è smentita dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie: la CTU si colloca tra le prove documentali atipiche cui si tende a riconoscere valore di prova libera, in quanto tali idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato.
Sul nesso causale
Sulla scorta di quanto sopra ed effettuate tutte le misurazioni e verifiche del caso, il CTU Per_1
redattore della relazione tecnica nella causa conclusasi dinanzi al Giudice di Pace di Firenze –
[...] non ha potuto ricostruire la velocità di marcia del conducente della Fiat nell'avvicinarsi al luogo del sinistro pagina 5 di 8 (in zona vigeva il limite di 50 km/h), ovvero nel momento della percezione del pericolo e soprattutto non ha potuto comprendere a quale distanza ha osservato l'immissione del motoveicolo nella Parte_3 strada, al fine di calcolare i tempi di reazione e verificare se l'improvvida manovra di emergenza posta in essere da si giustificava oggettivamente. Parte_3
Il CTU, sebbene abbia ritenuto che la manovra di ia stata compiuta senza tener conto CP_1 adeguatamente del sopraggiungere dell'autovettura in transito sull'arteria principale con senso di marcia da
NE verso ZZ (vi era infatti uno specchio parabolico per ispezionare l'arrivo di veicoli ma non è dato sapere fino a quale distanza consentiva di vedere il sopraggiungere dei veicoli), al contempo lo stesso ha sottolineato che la manovra di emergenza posta in essere da fu ed Pt_3 CP_10
, poiché deviò sì la propria traiettoria ma perse anche il controllo della vettura sbandando CP_11
Cont verso sinistra, andando ad occupare la corsia opposta nella quale stava sopraggiungendo la condotta da ontro la quale si scontrò e dal cui urto sono derivati i danni di cui in questa sede si lamenta. CP_4
Dalla fotografia che segue, facente parte della relazione di CTU, si comprende anche come Pt_1 avesse la possibilità di intercettare visivamente la presenza del motoveicolo.
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 Inoltre, se è vero che l'art. 143 cds prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, questo non impone che l'utente debba sempre rasentare la destra.
In effetti, lo stesso art. 143 C.d.S. individua espressamente quali sono i casi in cui bisogna mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
In particolare, bisogna mantenersi il più vicino possibile al margine destro quando la strada non è abbastanza larga da permettere ai veicoli di incrociarsi agevolmente;
di contro, in molti altri casi può costituire maggior pericolo il procedere strettamente a destra, specie in zone dove sulla destra si trovano abitazioni e/o caseggiati con possibilità di immissioni, come nel caso in esame;
di tal modo, avendo una buona visuale circa il fatto che di lì a poco la sua traiettoria avrebbe potuto intersecare Pt_3 quella di un qualsiasi veicolo proveniente dalla strada privata a destra, sarebbe stato prudenziale, oltre che viaggiare a velocità prudenziale (tale da consentire l'arresto della marcia), tenersi leggermente staccato dal margine destro al fine di evitare brusche sterzate.
La condotta di guida del conducente del motoveicolo non sminuisce minimamente la responsabilità di che ha assunto una condotta di guida sconsiderata nell'affrontare la situazione, Parte_3 sbandando.
Pertanto, sebbene la presenza del ciclomotore sulla corsia (non derivante da una manovra intrinsecamente pericolosa) abbia innescato la situazione di pericolo, l'evento dannoso si è concretizzato a causa della reazione scoordinata di che ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con Pt_3
Cont la di CP_4
La domanda viene pertanto rigettata.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali stante le oggettive difficoltà di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande attrici. Compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, 25 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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