Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1367/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 21 maggio 2025
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 10.20 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Dorota Tabero, per delega dell'avv. Alfredo Martignetti, nell'interesse della Agenzia delle Entrate Riscossione la quale si riporta a quanto dedotto nella comparsa di costituzione e nella documentazione depositata.
Nessuno è presente nell'interesse dell'opponente e nell'interesse del Parte_1 nonché dell' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
L'avv. Tabero, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 1367/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Speranza
1
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martignetti
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_3 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21/05/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione del 18/11/2024 ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249012750292000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
28/10/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di Con
€ 6.724,70 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420140006964571000 (sanzioni ) formalmente notificata in data 13/12/2014.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e del titolo esecutivo prodromico ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge e dell'omessa motivazione. Ha, altresì, dedotto che trattandosi di credito sorto non oltre il
2010 (a giudicare dal ruolo) e non avendo ricevuto validi atti interruttivi si è maturato il termine prescrizionale quinquennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
La Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva per la censura sull'omessa notifica dell'atto impositivo originario.
Nel merito, ha dedotto che la cartella esattoriale n. 09420140006964571000 è stata ritualmente notificata in data 13/12/2014 all'indirizzo di residenza del destinatario, con ricezione da parte di familiare convivente e successiva raccomandata di avviso (doc. 10
e 11 del fascicolo di parte) e che successivamente sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi della prescrizione:
2 - in data 30/03/2019, intimazione di pagamento n. 09420199004046805000 via pec (doc. 6 del fascicolo di parte);
- in data 13/10/2019, intimazione di pagamento n. 09420199010844289000 via pec (doc. 12 del fascicolo di parte);
- in data 30/08/2023, intimazione di pagamento n. 09420239004593308000 all'indirizzo di residenza del destinatario, con ricezione da parte di familiare convivente e successiva raccomandata di avviso (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte).
Il e l' Controparte_1 Controparte_2 si sono costituiti la carenza di legittimazione passiva del
[...] CP_1 nonché la carenza di legittimazione passiva dell' per le fasi successive alla CP_2 formazione del ruolo. Hanno eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione e l'incompetenza del Tribunale adito. Nel merito l' ha dedotto la regolarità della CP_2 procedura di imposizione della sanzione amministrativa atteso che l'ordinanza ingiunzione n. 316/2012 emessa in data 26/04/2012 per un importo di € 3.929,60 è stata validamente notificata in data 3/05/2012, tant'è che il debitore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 innanzi al Tribunale di Palmi-Sede Distaccata di
Cinquefrondi definita con sentenza di rigetto n. 54/2013; ha aggiunto che proprio sulla base di tale ultima statuizione è stato formato il ruolo 2014/000678 poi riscosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ho invocato il termine prescrizionale decennale in ragione dell'accertamento giudiziale del debito.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia chiaramente infondata.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249012750292000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
28/10/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di
€ 6.724,70 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420140006964571000 (sanzioni ITL) formalmente notificata in data 13/12/2014.
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione degli atti presupposti con il plurimo effetto:
- dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale;
- della prescrizione quinquennale maturata dall'insorgenza del credito, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 28/10/2024, con la conseguente estinzione del credito ed illegittimità dell'intimazione opposta.
3 I – I motivi relativi all'omessa notifica dell'atto presupposto ed alla mancata motivazione quali vizi formale dell'intimazione impugnata costituiscono giuridicamente un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria.
Sufficiente al riguardo risulta il richiamo alle argomentazioni espresse dalla Suprema
Corte (Cass. n. 21080 del 19/10/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602 del 1973”).
Nel caso in esame l'intimazione opposta è stata notificata in data 28/10/2024 – il dato è riferito dallo stesso opponente – e la citazione in opposizione è stata redatta in data
18/11/2024, risultando così oggettivamente violato il termine dei 20 giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
Peraltro – anche se non si intendesse condividere la predetta valutazione in rito – la circostanza dell'omessa notifica dell'originario atto impositivo e della successiva cartella esattoriale è oggettivamente smentita dalla documentazione prodotta tanto dall'agente per la riscossione, quanto dall'ente impositore.
Al riguardo è sufficiente osservare che l' ha allegato sia Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 316/2012 emessa in data 26/04/2012 per un importo di €
3.929,60 validamente notificata in data 3/05/2012, sia la sentenza n. 54/2013 con la quale il Tribunale di Palmi-Sede Distaccata di Cinquefrondi ha rigettato l'opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 dal debitore. Tale documentazione comprova oggettivamente non soltanto la rituale ricezione dell'O.I. da parte dell'odierno opponente (ricezione che gli ha consentito, appunto, di proporre opposizione) ma anche l'accertamento giudiziale sulla legittimità della sanzione amministrativa.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha poi allegato la cartella esattoriale n.
09420140006964571000 notificata in data 13/12/2014 all'indirizzo di residenza del
4 destinatario, sottoscritta per ricezione da familiare convivente e con e con invio della raccomandata informativa (doc. 10 e 11 del fascicolo di parte).
La notifica non è stata specificamente contestata dall'opponente nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. di talchè deve ritenersi processualmente utilizzabile.
Pertanto, la domanda in parte qua va rigettata.
II – Si è detto che l'opponente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti oltre che per il vizio proprio dell'intimazione anche per invocare la maturata prescrizione quinquennale.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Il credito azionato con l'intimazione opposta è una sanzione amministrativa soggetta normalmente alla prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, tuttavia, l'ordinanza ingiunzione con la quale è stata comminata la sanzione è stata oggetto di specifico accertamento giudiziale che ne ha confermata la legittimità (Tribunale di Palmi-Sede Distaccata di Cinquefrondi sentenza n. 54/2013).
Conseguentemente alla posizione oggetto di causa deve essere applicato il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. (Cass. n. 20425 del 25/08/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752 del 04/04/2017).
Ciò posto, si è detto che successivamente alla sentenza n. 54/2013 l'agente per la riscossione ha notificato al debitore:
- in data 13/12/2014 la cartella esattoriale n. 09420140006964571000 all'indirizzo di residenza del destinatario, con ricezione da parte di familiare convivente e successiva raccomandata di avviso (doc. 10 e 11 del fascicolo di parte);
- in data 30/03/2019, intimazione di pagamento n. 09420199004046805000 via pec
(doc. 6 del fascicolo di parte);
- in data 13/10/2019, intimazione di pagamento n. 09420199010844289000 via pec
(doc. 12 del fascicolo di parte);
- in data 30/08/2023, intimazione di pagamento n. 09420239004593308000 all'indirizzo di residenza del destinatario, con ricezione da parte di familiare
5 convivente e successiva raccomandata di avviso (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte).
Nessuna di tali notificazioni è stata specificamente contestata dall'opponente nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. di talchè devono ritenersi processualmente utilizzabili.
La notifica degli atti interruttivi sopra richiamati consente l'agevole riscontro del mancato perfezionamento del termine decennale di prescrizione. Conclusione per la cui valenza sarebbe sufficiente la ritualità anche di uno solo dei citati atti interruttivi, avuto riguardo al termine decennale ed al periodo di sospensione per la normativa emergenziale c.d.
Covid 19 dall'8/0372020 al 31/8/2021.
Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapposizione con gli atti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori) ed in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, del Controparte_1
e dell' così
[...] Controparte_2 provvede:
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna alla refusione in favore del Parte_1 Controparte_1
e dell
[...] Controparte_4 in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1702,00, oltre spese for. 15%, cpa e iva come per legge.
• Condanna alla refusione in favore della Agenzia delle Entrate Parte_1
Riscossione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.702,00, oltre spese for.
15%, cpa e iva come per legge.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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