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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/09/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 opponenti, con l'avv.to Luca Berni
e
Controparte_1 opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.4.2025 (come già precisate all'udienza del 1.6.2023) e perciò, per parte opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente e per parte opposta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 5667 ord., in data 26.11.2018 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, ) e al fideiussore di Parte_2 Pt_2 Parte_1 pagare in solido, in favore della ricorrente (poi incorporata in Controparte_2 Controparte_1
e da ora, ), la somma di € 65.430,23=, oltre interessi e spese, quale residuo debito (per CP_3
pagina 1 di 15 canoni scaduti, e “adeguamento indicizzazione canoni, comprensivi di quanto dovuto per spese di insoluto, […], spese condominiali, adeguamento indicizzazione canoni, rimborso spese incasso e spese postali e IVA su fatture da emettere ”) dovuto a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 6038618 concluso in data 12.5.2010, contratto risolto in forza di clausola risolutiva espressa per inadempimento della società utilizzatrice.
Avverso detto decreto, notificato in data 27.11.2018 (AR.MA) e 19.12.2018 (Arena), hanno proposto tempestiva opposizione entrambe le ingiunte con atto di citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 7.1.2019.
Cont Le opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) l'applicazione di interessi moratori usurari;
ii) l'illegittimità della “maggiorazione a carico dell'utilizzatore a titolo di penale” prevista dall'art. 16 del contratto di leasing;
iii) la violazione Parte della l. 124/2017; iv) lo scostamento fra e TIR indicati nel contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; v) la nullità della fideiussione per violazione della c.d. disciplina antitrust.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, disporre la riunione Cont della causa a quella già promossa da er il rilascio dell'immobile e iscritta al n. 14531/2018 R.G.;
ii) in via principale, “accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento invocata dall'ingiungente in quanto traente origine dal contratto di leasing n. 6038618, caratterizzato dall'invalida pattuizione ex Art. 1284, 3° comma Cod. Civ. dei tassi di interesse applicati al rapporto nonché al superamento delle soglie consentite per Legge per operazioni creditizie similari, sia con riferimento all'interesse di mora che all'applicazione di componenti non finanziarie del credito, nonché al piano di ammortamento alla francese e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle relative clausole di pattuizione degli oneri, a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 1419 Cod. Civ. , disponendo, altresì, i correttivi sostitutivi previsti dagli Art. 1284, 3° comma, Cod. Civ. Art. 117 TUB ovvero 1815, 2° comma, Cod. Civ., non necessariamente nell'ordine in cui sono state elencate le norme stesse”; iii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalla Pt_1
pagina 2 di 15 Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza dei motivi di opposizione, ha concluso per il rigetto delle medesime con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 5.11.2019, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso dell'istruzione parte opponente ha articolato varie istanze istruttorie (richiesta di ordine di esibizione e c.t.u.) e il g.i., ritenuta l'opportunità di decidere su tali istanze istruttorie unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 1.6.2023.
Con ordinanza in data 23.11.2023 il g.i., ritenuta l'opportunità di verificare: i) l'esito del giudizio già promosso avanti a questo tribunale e iscritto al n. 9950/2015 (ormai pendente presso la Corte di cassazione), nel quale le opponenti avevano sollevato censure in parte identiche a quelle oggetto del presente giudizio;
ii) l'effettiva restituzione dell'immobile, e, in caso affermativo, la sua eventuale riallocazione e le relative condizioni, ha rimesso la causa in istruttoria per tali verifiche.
Assunte le informazioni richieste, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
10.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Riunione.
L'istanza di riunione, reiterata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi ormai superata, atteso che la causa iscritta al n. 14531/2018 R.G. è stata già decisa con ordinanza ex art. Cont 702 ter c.p.c. in data 29.3.2019 (prodotta da uale doc. n. 12), peraltro definitiva.
3. Thema decidendum.
Per giurisprudenza costante la nullità del contratto (o di singole clausole dello stesso) può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché fondata su fatti tempestivamente allegati dalle parti nel giudizio (“il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo,
pagina 3 di 15 non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”; così, tra le altre, Cass, 36353/2021, da cui è tratta la massima;
conforme, fra le altre, la recente Cass. 28983/2023).
La regola generale di rilevabilità (anche d'ufficio) della nullità in ogni fase del giudizio trova quindi un limite insuperabile nella tempestiva allegazione dei fatti sui quali risulti fondato il preteso vizio.
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto, con l'atto di citazione in opposizione, specifiche ipotesi di nullità fondate su fatti – altrettanto specifici – astrattamente idonei a supportarle, provvedendo poi, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a modeste integrazioni assertive.
Richiamato il principio di diritto sopra enunciato, l'oggetto del presente giudizio risulta perciò limitato alle sole censure fondate su fatti tempestivamente allegati dalle opponenti con l'atto di citazione in opposizione e con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; di contro, non possono essere oggetto di esame nel merito, perché fondate su fatti mai allegati nel rispetto dei termini per le preclusioni assertive, le ulteriori censure sollevate successivamente.
4. Disciplina applicabile.
Come precisato dalla corte di legittimità “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art.
1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (Cass. SS.UU. 2061/2021 da cui è tratta la massima). Contr Nel caso in esame il contratto si è risolto di diritto nel settembre del 2015, quando “ i è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 del Contratto con comunicazione del 23 settembre 2015 (doc. 5), intimando la restituzione dell'Immobile” (cfr. ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 29.3.2019, già richiamata).
Gli effetti della risoluzione del contratto per cui è causa risultano perciò disciplinati dalla normativa anteriore.
5. Pretesa usurarietà degli interessi moratori.
pagina 4 di 15 La censura deve essere disattesa perché ormai preclusa per l'intervenuto giudicato.
Le odierne opponenti hanno difatti già proposto la medesima censura nel giudizio promosso avanti a questo tribunale e iscritto al n. 9950/2015 R.G., definito con sentenza n. 2904 ord. in data 29.10.2018 Cont (prodotta da uale doc. n. 11), che ha escluso la pretesa usurarietà degli interessi moratori pattuiti col contratto per cui è causa.
L'appello proposto avverso la sentenza è stato respinto dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 154 ord. in data 25.1.2023, sia pure con parziale modifica della motivazione (prodotta dalle opponenti quale doc. n. 23), e la sentenza della corte distrettuale è ormai definitiva, essendo stato dichiarato improcedibile il relativo ricorso per cassazione (ordinanza della Corte di cassazione n. Cont 32196/2024 in data 12.12.2024, prodotta da uale doc. n. 13).
Ne deriva che risulta definitivamente accertata la legittimità della misura degli interessi moratori in esame.
Solo per completezza, va quindi rilevata la palese erroneità della tesi sostenuta dalle opponenti secondo cui la natura usuraria degli interessi moratori deriverebbe, nel caso in esame, dal mero superamento del c.d. tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.
La ormai nota sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 19597/2020 ha difatti chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi
pagina 5 di 15 lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno
o l'altro rimedio”.
Ribadito pertanto che anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e che, tuttavia, la verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria deve essere operata, per tale tipo di interessi, utilizzando come parametro, là dove sussistente, il dato del “T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”, va anche rilevato che il contratto per cui è causa è stato stipulato il 12.5.2010,
e perciò in data successiva all'adozione del d.m. 25.3.2003, che ha provveduto all'indicazione della maggiorazione media prevista per gli interessi moratori, non potendo perciò trovare applicazione la tesi delle opponenti, secondo cui il tasso-soglia degli interessi moratori andrebbe individuato mediante impiego del tasso-soglia stabilito per gli interessi corrispettivi “senza alcuna maggiorazione o di incremento”.
Ciò posto, va altresì rilevato che le opponenti non hanno nemmeno allegato in termini specifici che il tasso degli interessi moratori concretamente pattuito ecceda quello previsto quale soglia per gli interessi di tale natura, correttamente calcolato.
6. Violazione della legge 124/2017.
Richiamate le considerazioni svolte sub 4., va ribadito che la risoluzione del contratto per cui è causa è intervenuta nel mese di settembre 2015 e, perciò, in data anteriore all'entrata in vigore della l.
124/2017, che non può pertanto trovare applicazione.
7. Nullità della clausola n. 16 del contratto recante gli “Effetti della risoluzione anticipata del
Contratto”.
Anche tale censura risulta infondata e va pertanto disattesa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, “nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo
pagina 6 di 15 (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e
1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)” (fra le altre, Cass. 26518/2024, dalla quale è tratta la massima).
La Corte di cassazione ha poi ulteriormente precisato che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (così Cass. 28022/2021, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, l'art. 16 del contratto di leasing disciplina le conseguenze della risoluzione prevedendo a titolo di “penale” la corresponsione, in favore della concedente, di “un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato a un tasso pari […], e detratto quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo”.
pagina 7 di 15 La clausola riconosce, in sostanza, alla concedente l'integrale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, comprensivo del lucro cessante, prevedendo al contempo il c.d. patto di deduzione, e risulta perciò rispettosa dei principi di diritto enunciati dalla
Corte di legittimità, replicando, in definitiva, la disciplina di cui all'art. 1526, 2° comma, c.c.
La clausola in esame prevede, come ricordato, la detrazione di “quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo”, senza perciò contemplare la diversa ipotesi della mancata riallocazione del bene.
Tale lacuna non comporta tuttavia alcun profilo di illegittimità della clausola, potendosi ritenere che, in tale ipotesi, risulterà sempre consentita al giudice l'eventuale riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., utilizzando quale parametro il valore di mercato del bene.
Ciò posto, va in ogni caso rilevato che le stesse opponenti riconoscono che nel caso in esame è già intervenuta la riallocazione del bene (pag. 13 della comparsa conclusionale: “il bene è stato poi venduto solamente il 20/12/2023, […] al prezzo di € 900.000,00”) senza tuttavia sviluppare alcun Cont conteggio dal quale ricavare che la somma delle utilità ricevute da importi pagati dall'utilizzatrice in costanza di regolare esecuzione del contratto, valore dell'immobile oggetto di restituzione e ulteriore importo azionato in via monitoria, avente ad oggetto, per la maggior parte, i canoni scaduti e non pagati) ecceda quanto la stessa avrebbe percepito in caso di integrale adempimento del contratto. Cont Resta, di contro, estraneo al presente giudizio l'ulteriore eventuale credito di er canoni a scadere e opzione attualizzati, non azionato dalla società concedente.
Debbono ritenersi infine del tutto tardive, e perciò inammissibili, le ulteriori censure sollevate dalle Cont opponenti per la prima volta in sede di difese finali relative alla pretesa negligenza di nella riallocazione del bene.
8. Scollatura fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale: TAN) e TIR.
Anche tale censura risulta infondata sulla scorta della costante giurisprudenza di questo tribunale.
Censure di tenore analogo sono state già esaminate da questo tribunale, che ha costantemente ribadito che la scollatura fisiologica fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale) e tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato non integra un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
pagina 8 di 15 Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per
l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due
pagina 9 di 15 termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove
l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento
pagina 10 di 15 di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)””.
Quanto alle conseguenze della difformità fra TAN indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto
a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art.
1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
pagina 11 di 15 Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato possa determinare la lamentata indeterminabilità delle condizioni applicate per mancato rispetto del principio di equivalenza.
Rilevato inoltre che il contratto di leasing per cui è causa contiene tutte le indicazioni (relative a: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing;
ix) parametro di indicizzazione), che consentono all'utilizzatore di avere completa conoscenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento, resta escluso che la mera elaborazione di un piano di ammortamento, anche alla francese, possa comportare alcun vizio della pattuizione relativa agli interessi (cfr., nella materia a questi fini analoga del mutuo supportato da piano di ammortamento alla francese, la ormai nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 15130/2024, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”), restando altresì esclusa la sussistenza di un fenomeno di anatocismo.
9. Nullità della fideiussione prestata dalla per violazione della disciplina antitrust. Pt_1
Anche questa censura deve essere disattesa.
Va difatti rilevata l'esistenza di un giudicato esterno, avendo il Tribunale di Milano, con sentenza n.
8291 ord. in data 25.9.2024 (ormai definitiva, in difetto di impugnazione) già respinto la domanda di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
pagina 12 di 15 La domanda di nullità, già valutata dal Tribunale di Milano-Sezione Spec. Impresa, quale giudice funzionalmente competente a conoscerla ex art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, non può essere perciò esaminata nel presente giudizio anche quale mera eccezione proposta dalle opponenti, convenute in senso sostanziale.
10. Contestazioni relative al quantum.
Le contestazioni relative al quantum devono essere disattese per il loro tenore del tutto generico.
E infatti, a differenza di quanto accade per il contratto di conto corrente, ove l'eventuale saldo creditore a favore della banca (o del cliente) costituisce il risultato della somma algebrica delle singole operazioni in dare e avere effettuate nel periodo di apertura del conto, che deve essere ricostruito (e documentato nel giudizio) attraverso la necessaria produzione dell'estratto conto analitico riportante le singole operazioni eseguite, nel contratto di leasing il credito della società concedente risulta, per la quasi totalità, adeguatamente provato per effetto della produzione del contratto, recante, come ricordato, l'indicazione – fra l'altro – de: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing;
ix) parametro di indicizzazione. Cont Ciò posto, va altresì rilevato come la abbia anche prodotto nel presente giudizio l'estratto conto
(doc. n. 3) che contiene la ricostruzione analitica del proprio credito e che, a fronte di tale produzione, le opponenti non hanno sollevato alcuna specifica censura in ordine alle risultanze di tale documento, limitandosi a contestare, in modo del tutto generico, il difetto di idonea prova del credito azionato.
Del tutto incomprensibile appare poi la richiesta di ordine di esibizione reiterata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni. Cont La fattura n. 3346632 del 24.11.2014 è stata difatti già prodotta da (doc. n. 3 citato), risultando perciò superflua la sua ulteriore acquisizione, mentre le ulteriori fatture “da emettere” risultano, per l'appunto, ancora non emesse e quindi, al più, oggetto di futura emissione. Cont Discorso del tutto diverso è poi che bbia stornato le fatture già emesse (relative a canoni scaduti), mai pagate da (o dalla , trattandosi di condotta consentita dalla legge fiscale, onde Pt_2 Pt_1 evitare alla società concedente di dover provvedere al versamento in favore dell'Erario dell'iva relativa a fatture mai pagate dalla società utilizzatrice, obbligata, quanto all'iva, in via di rivalsa.
pagina 13 di 15 Parte opposta ha poi chiarito che l'importo della fattura n. 3346632 del 24.11.2014 costituisce una delle voci che compongono l'intero credito, che comprende gli ulteriori importi dovuti per canoni a scadere, indicizzazione, spese condominiali, spese di incasso e altro (come d'altronde ben evidenziato dall'estratto conto prodotto).
11. Intervenuta restituzione dell'immobile.
La circostanza deve ritenersi del tutto irrilevante, atteso che la intervenuta risoluzione del contratto di leasing comporta la definitiva caducazione del diritto di godimento della società utilizzatrice, tenuta pertanto alla restituzione dell'immobile.
Resta fermo che la restituzione del bene e la sua successiva riallocazione risultano idonee alla definitiva elaborazione dei conteggi di dare/avere fra le parti secondo i criteri indicati nei paragrafi precedenti (conteggi che dovranno essere comprensivi anche degli importi rimasti estranei al presente giudizio, quali quelli per canoni a scadere ed esercizio dell'opzione, sia pure da attualizzare).
12. Ulteriori censure relative al contratto n. 6038618 stipulato “per rinegoziare ed estinguere il contratto n. 3021693 assumendo come valore finanziario del secondo contratto il capitale residuo del primo maggiorato degli interessi maturati su tale rapporto, delle rate insolute e dell'Iva delle rate stesse”.
Anche tale censura deve ritenersi inammissibile, perché sviluppata in termini minimamente specifici per la prima volta in sede di difese finali e perciò tardivamente.
Solo per completezza va quindi rilevata l'infondatezza di tale censura, che non tiene in alcun conto il principio di autonomia negoziale, che consente alle parti di stipulare un (nuovo) contratto di leasing che consideri quale “costo di acquisto del bene” il debito residuo di un precedente contratto di leasing, stipulato peraltro con un soggetto giuridico diverso, quale utilizzatore.
Operazione di per sé lecita, là dove non confliggente con specifiche disposizioni di legge, restando in ogni caso escluso che possa configurarsi un fenomeno di anatocismo là dove il debito maturato da un diverso soggetto – anche a titolo di interessi – in forza di un precedente contratto, venga utilizzato quale base per determinare l'importo del “capitale finanziato” in favore del nuovo soggetto con il quale viene concluso il (nuovo) contratto.
13. Riepilogo.
pagina 14 di 15 In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure tempestivamente sollevate da e dalla l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la CP_4 Pt_1 conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, senza che si debba procedere all'espletamento della c.t.u. richiesta.
Non risulta, in particolare, che l' abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta in corso Pt_1 di causa (circostanza genericamente evocata dalle opponenti in memoria di replica e rimasta sprovvista di prova).
Va poi ribadita l'inammissibilità degli ordini di esibizione richiesti.
14. Spese.
Le opponenti, soccombenti, vanno poi condannate alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano (come da nota spese depositata dall'opposta, che espone valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=) in € 8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo di Parte_2 Parte_1 questo tribunale n. 5667 ord., in data 26.11.2018 e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna le opponenti in solido al pagamento, in favore di della somma di € 8.109,23=, per CP_1 Controparte_1 compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 opponenti, con l'avv.to Luca Berni
e
Controparte_1 opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.4.2025 (come già precisate all'udienza del 1.6.2023) e perciò, per parte opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente e per parte opposta come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 5667 ord., in data 26.11.2018 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, ) e al fideiussore di Parte_2 Pt_2 Parte_1 pagare in solido, in favore della ricorrente (poi incorporata in Controparte_2 Controparte_1
e da ora, ), la somma di € 65.430,23=, oltre interessi e spese, quale residuo debito (per CP_3
pagina 1 di 15 canoni scaduti, e “adeguamento indicizzazione canoni, comprensivi di quanto dovuto per spese di insoluto, […], spese condominiali, adeguamento indicizzazione canoni, rimborso spese incasso e spese postali e IVA su fatture da emettere ”) dovuto a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 6038618 concluso in data 12.5.2010, contratto risolto in forza di clausola risolutiva espressa per inadempimento della società utilizzatrice.
Avverso detto decreto, notificato in data 27.11.2018 (AR.MA) e 19.12.2018 (Arena), hanno proposto tempestiva opposizione entrambe le ingiunte con atto di citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 7.1.2019.
Cont Le opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) l'applicazione di interessi moratori usurari;
ii) l'illegittimità della “maggiorazione a carico dell'utilizzatore a titolo di penale” prevista dall'art. 16 del contratto di leasing;
iii) la violazione Parte della l. 124/2017; iv) lo scostamento fra e TIR indicati nel contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; v) la nullità della fideiussione per violazione della c.d. disciplina antitrust.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, disporre la riunione Cont della causa a quella già promossa da er il rilascio dell'immobile e iscritta al n. 14531/2018 R.G.;
ii) in via principale, “accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento invocata dall'ingiungente in quanto traente origine dal contratto di leasing n. 6038618, caratterizzato dall'invalida pattuizione ex Art. 1284, 3° comma Cod. Civ. dei tassi di interesse applicati al rapporto nonché al superamento delle soglie consentite per Legge per operazioni creditizie similari, sia con riferimento all'interesse di mora che all'applicazione di componenti non finanziarie del credito, nonché al piano di ammortamento alla francese e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle relative clausole di pattuizione degli oneri, a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 1419 Cod. Civ. , disponendo, altresì, i correttivi sostitutivi previsti dagli Art. 1284, 3° comma, Cod. Civ. Art. 117 TUB ovvero 1815, 2° comma, Cod. Civ., non necessariamente nell'ordine in cui sono state elencate le norme stesse”; iii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dalla Pt_1
pagina 2 di 15 Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza dei motivi di opposizione, ha concluso per il rigetto delle medesime con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 5.11.2019, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso dell'istruzione parte opponente ha articolato varie istanze istruttorie (richiesta di ordine di esibizione e c.t.u.) e il g.i., ritenuta l'opportunità di decidere su tali istanze istruttorie unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 1.6.2023.
Con ordinanza in data 23.11.2023 il g.i., ritenuta l'opportunità di verificare: i) l'esito del giudizio già promosso avanti a questo tribunale e iscritto al n. 9950/2015 (ormai pendente presso la Corte di cassazione), nel quale le opponenti avevano sollevato censure in parte identiche a quelle oggetto del presente giudizio;
ii) l'effettiva restituzione dell'immobile, e, in caso affermativo, la sua eventuale riallocazione e le relative condizioni, ha rimesso la causa in istruttoria per tali verifiche.
Assunte le informazioni richieste, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
10.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Riunione.
L'istanza di riunione, reiterata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi ormai superata, atteso che la causa iscritta al n. 14531/2018 R.G. è stata già decisa con ordinanza ex art. Cont 702 ter c.p.c. in data 29.3.2019 (prodotta da uale doc. n. 12), peraltro definitiva.
3. Thema decidendum.
Per giurisprudenza costante la nullità del contratto (o di singole clausole dello stesso) può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché fondata su fatti tempestivamente allegati dalle parti nel giudizio (“il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo,
pagina 3 di 15 non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”; così, tra le altre, Cass, 36353/2021, da cui è tratta la massima;
conforme, fra le altre, la recente Cass. 28983/2023).
La regola generale di rilevabilità (anche d'ufficio) della nullità in ogni fase del giudizio trova quindi un limite insuperabile nella tempestiva allegazione dei fatti sui quali risulti fondato il preteso vizio.
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto, con l'atto di citazione in opposizione, specifiche ipotesi di nullità fondate su fatti – altrettanto specifici – astrattamente idonei a supportarle, provvedendo poi, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a modeste integrazioni assertive.
Richiamato il principio di diritto sopra enunciato, l'oggetto del presente giudizio risulta perciò limitato alle sole censure fondate su fatti tempestivamente allegati dalle opponenti con l'atto di citazione in opposizione e con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; di contro, non possono essere oggetto di esame nel merito, perché fondate su fatti mai allegati nel rispetto dei termini per le preclusioni assertive, le ulteriori censure sollevate successivamente.
4. Disciplina applicabile.
Come precisato dalla corte di legittimità “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art.
1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (Cass. SS.UU. 2061/2021 da cui è tratta la massima). Contr Nel caso in esame il contratto si è risolto di diritto nel settembre del 2015, quando “ i è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 del Contratto con comunicazione del 23 settembre 2015 (doc. 5), intimando la restituzione dell'Immobile” (cfr. ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 29.3.2019, già richiamata).
Gli effetti della risoluzione del contratto per cui è causa risultano perciò disciplinati dalla normativa anteriore.
5. Pretesa usurarietà degli interessi moratori.
pagina 4 di 15 La censura deve essere disattesa perché ormai preclusa per l'intervenuto giudicato.
Le odierne opponenti hanno difatti già proposto la medesima censura nel giudizio promosso avanti a questo tribunale e iscritto al n. 9950/2015 R.G., definito con sentenza n. 2904 ord. in data 29.10.2018 Cont (prodotta da uale doc. n. 11), che ha escluso la pretesa usurarietà degli interessi moratori pattuiti col contratto per cui è causa.
L'appello proposto avverso la sentenza è stato respinto dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 154 ord. in data 25.1.2023, sia pure con parziale modifica della motivazione (prodotta dalle opponenti quale doc. n. 23), e la sentenza della corte distrettuale è ormai definitiva, essendo stato dichiarato improcedibile il relativo ricorso per cassazione (ordinanza della Corte di cassazione n. Cont 32196/2024 in data 12.12.2024, prodotta da uale doc. n. 13).
Ne deriva che risulta definitivamente accertata la legittimità della misura degli interessi moratori in esame.
Solo per completezza, va quindi rilevata la palese erroneità della tesi sostenuta dalle opponenti secondo cui la natura usuraria degli interessi moratori deriverebbe, nel caso in esame, dal mero superamento del c.d. tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.
La ormai nota sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 19597/2020 ha difatti chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi
pagina 5 di 15 lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno
o l'altro rimedio”.
Ribadito pertanto che anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria e che, tuttavia, la verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria deve essere operata, per tale tipo di interessi, utilizzando come parametro, là dove sussistente, il dato del “T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”, va anche rilevato che il contratto per cui è causa è stato stipulato il 12.5.2010,
e perciò in data successiva all'adozione del d.m. 25.3.2003, che ha provveduto all'indicazione della maggiorazione media prevista per gli interessi moratori, non potendo perciò trovare applicazione la tesi delle opponenti, secondo cui il tasso-soglia degli interessi moratori andrebbe individuato mediante impiego del tasso-soglia stabilito per gli interessi corrispettivi “senza alcuna maggiorazione o di incremento”.
Ciò posto, va altresì rilevato che le opponenti non hanno nemmeno allegato in termini specifici che il tasso degli interessi moratori concretamente pattuito ecceda quello previsto quale soglia per gli interessi di tale natura, correttamente calcolato.
6. Violazione della legge 124/2017.
Richiamate le considerazioni svolte sub 4., va ribadito che la risoluzione del contratto per cui è causa è intervenuta nel mese di settembre 2015 e, perciò, in data anteriore all'entrata in vigore della l.
124/2017, che non può pertanto trovare applicazione.
7. Nullità della clausola n. 16 del contratto recante gli “Effetti della risoluzione anticipata del
Contratto”.
Anche tale censura risulta infondata e va pertanto disattesa.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, “nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo
pagina 6 di 15 (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e
1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)” (fra le altre, Cass. 26518/2024, dalla quale è tratta la massima).
La Corte di cassazione ha poi ulteriormente precisato che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (così Cass. 28022/2021, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, l'art. 16 del contratto di leasing disciplina le conseguenze della risoluzione prevedendo a titolo di “penale” la corresponsione, in favore della concedente, di “un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato a un tasso pari […], e detratto quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo”.
pagina 7 di 15 La clausola riconosce, in sostanza, alla concedente l'integrale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, comprensivo del lucro cessante, prevedendo al contempo il c.d. patto di deduzione, e risulta perciò rispettosa dei principi di diritto enunciati dalla
Corte di legittimità, replicando, in definitiva, la disciplina di cui all'art. 1526, 2° comma, c.c.
La clausola in esame prevede, come ricordato, la detrazione di “quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo”, senza perciò contemplare la diversa ipotesi della mancata riallocazione del bene.
Tale lacuna non comporta tuttavia alcun profilo di illegittimità della clausola, potendosi ritenere che, in tale ipotesi, risulterà sempre consentita al giudice l'eventuale riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., utilizzando quale parametro il valore di mercato del bene.
Ciò posto, va in ogni caso rilevato che le stesse opponenti riconoscono che nel caso in esame è già intervenuta la riallocazione del bene (pag. 13 della comparsa conclusionale: “il bene è stato poi venduto solamente il 20/12/2023, […] al prezzo di € 900.000,00”) senza tuttavia sviluppare alcun Cont conteggio dal quale ricavare che la somma delle utilità ricevute da importi pagati dall'utilizzatrice in costanza di regolare esecuzione del contratto, valore dell'immobile oggetto di restituzione e ulteriore importo azionato in via monitoria, avente ad oggetto, per la maggior parte, i canoni scaduti e non pagati) ecceda quanto la stessa avrebbe percepito in caso di integrale adempimento del contratto. Cont Resta, di contro, estraneo al presente giudizio l'ulteriore eventuale credito di er canoni a scadere e opzione attualizzati, non azionato dalla società concedente.
Debbono ritenersi infine del tutto tardive, e perciò inammissibili, le ulteriori censure sollevate dalle Cont opponenti per la prima volta in sede di difese finali relative alla pretesa negligenza di nella riallocazione del bene.
8. Scollatura fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale: TAN) e TIR.
Anche tale censura risulta infondata sulla scorta della costante giurisprudenza di questo tribunale.
Censure di tenore analogo sono state già esaminate da questo tribunale, che ha costantemente ribadito che la scollatura fisiologica fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale) e tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato non integra un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
pagina 8 di 15 Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per
l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due
pagina 9 di 15 termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove
l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento
pagina 10 di 15 di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)””.
Quanto alle conseguenze della difformità fra TAN indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto
a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art.
1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
pagina 11 di 15 Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Va perciò escluso che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto e il tasso concretamente applicato possa determinare la lamentata indeterminabilità delle condizioni applicate per mancato rispetto del principio di equivalenza.
Rilevato inoltre che il contratto di leasing per cui è causa contiene tutte le indicazioni (relative a: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing;
ix) parametro di indicizzazione), che consentono all'utilizzatore di avere completa conoscenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento, resta escluso che la mera elaborazione di un piano di ammortamento, anche alla francese, possa comportare alcun vizio della pattuizione relativa agli interessi (cfr., nella materia a questi fini analoga del mutuo supportato da piano di ammortamento alla francese, la ormai nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 15130/2024, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”), restando altresì esclusa la sussistenza di un fenomeno di anatocismo.
9. Nullità della fideiussione prestata dalla per violazione della disciplina antitrust. Pt_1
Anche questa censura deve essere disattesa.
Va difatti rilevata l'esistenza di un giudicato esterno, avendo il Tribunale di Milano, con sentenza n.
8291 ord. in data 25.9.2024 (ormai definitiva, in difetto di impugnazione) già respinto la domanda di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
pagina 12 di 15 La domanda di nullità, già valutata dal Tribunale di Milano-Sezione Spec. Impresa, quale giudice funzionalmente competente a conoscerla ex art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, non può essere perciò esaminata nel presente giudizio anche quale mera eccezione proposta dalle opponenti, convenute in senso sostanziale.
10. Contestazioni relative al quantum.
Le contestazioni relative al quantum devono essere disattese per il loro tenore del tutto generico.
E infatti, a differenza di quanto accade per il contratto di conto corrente, ove l'eventuale saldo creditore a favore della banca (o del cliente) costituisce il risultato della somma algebrica delle singole operazioni in dare e avere effettuate nel periodo di apertura del conto, che deve essere ricostruito (e documentato nel giudizio) attraverso la necessaria produzione dell'estratto conto analitico riportante le singole operazioni eseguite, nel contratto di leasing il credito della società concedente risulta, per la quasi totalità, adeguatamente provato per effetto della produzione del contratto, recante, come ricordato, l'indicazione – fra l'altro – de: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing;
ix) parametro di indicizzazione. Cont Ciò posto, va altresì rilevato come la abbia anche prodotto nel presente giudizio l'estratto conto
(doc. n. 3) che contiene la ricostruzione analitica del proprio credito e che, a fronte di tale produzione, le opponenti non hanno sollevato alcuna specifica censura in ordine alle risultanze di tale documento, limitandosi a contestare, in modo del tutto generico, il difetto di idonea prova del credito azionato.
Del tutto incomprensibile appare poi la richiesta di ordine di esibizione reiterata dalle opponenti in sede di precisazione delle conclusioni. Cont La fattura n. 3346632 del 24.11.2014 è stata difatti già prodotta da (doc. n. 3 citato), risultando perciò superflua la sua ulteriore acquisizione, mentre le ulteriori fatture “da emettere” risultano, per l'appunto, ancora non emesse e quindi, al più, oggetto di futura emissione. Cont Discorso del tutto diverso è poi che bbia stornato le fatture già emesse (relative a canoni scaduti), mai pagate da (o dalla , trattandosi di condotta consentita dalla legge fiscale, onde Pt_2 Pt_1 evitare alla società concedente di dover provvedere al versamento in favore dell'Erario dell'iva relativa a fatture mai pagate dalla società utilizzatrice, obbligata, quanto all'iva, in via di rivalsa.
pagina 13 di 15 Parte opposta ha poi chiarito che l'importo della fattura n. 3346632 del 24.11.2014 costituisce una delle voci che compongono l'intero credito, che comprende gli ulteriori importi dovuti per canoni a scadere, indicizzazione, spese condominiali, spese di incasso e altro (come d'altronde ben evidenziato dall'estratto conto prodotto).
11. Intervenuta restituzione dell'immobile.
La circostanza deve ritenersi del tutto irrilevante, atteso che la intervenuta risoluzione del contratto di leasing comporta la definitiva caducazione del diritto di godimento della società utilizzatrice, tenuta pertanto alla restituzione dell'immobile.
Resta fermo che la restituzione del bene e la sua successiva riallocazione risultano idonee alla definitiva elaborazione dei conteggi di dare/avere fra le parti secondo i criteri indicati nei paragrafi precedenti (conteggi che dovranno essere comprensivi anche degli importi rimasti estranei al presente giudizio, quali quelli per canoni a scadere ed esercizio dell'opzione, sia pure da attualizzare).
12. Ulteriori censure relative al contratto n. 6038618 stipulato “per rinegoziare ed estinguere il contratto n. 3021693 assumendo come valore finanziario del secondo contratto il capitale residuo del primo maggiorato degli interessi maturati su tale rapporto, delle rate insolute e dell'Iva delle rate stesse”.
Anche tale censura deve ritenersi inammissibile, perché sviluppata in termini minimamente specifici per la prima volta in sede di difese finali e perciò tardivamente.
Solo per completezza va quindi rilevata l'infondatezza di tale censura, che non tiene in alcun conto il principio di autonomia negoziale, che consente alle parti di stipulare un (nuovo) contratto di leasing che consideri quale “costo di acquisto del bene” il debito residuo di un precedente contratto di leasing, stipulato peraltro con un soggetto giuridico diverso, quale utilizzatore.
Operazione di per sé lecita, là dove non confliggente con specifiche disposizioni di legge, restando in ogni caso escluso che possa configurarsi un fenomeno di anatocismo là dove il debito maturato da un diverso soggetto – anche a titolo di interessi – in forza di un precedente contratto, venga utilizzato quale base per determinare l'importo del “capitale finanziato” in favore del nuovo soggetto con il quale viene concluso il (nuovo) contratto.
13. Riepilogo.
pagina 14 di 15 In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure tempestivamente sollevate da e dalla l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la CP_4 Pt_1 conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, senza che si debba procedere all'espletamento della c.t.u. richiesta.
Non risulta, in particolare, che l' abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta in corso Pt_1 di causa (circostanza genericamente evocata dalle opponenti in memoria di replica e rimasta sprovvista di prova).
Va poi ribadita l'inammissibilità degli ordini di esibizione richiesti.
14. Spese.
Le opponenti, soccombenti, vanno poi condannate alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano (come da nota spese depositata dall'opposta, che espone valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=) in € 8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo di Parte_2 Parte_1 questo tribunale n. 5667 ord., in data 26.11.2018 e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna le opponenti in solido al pagamento, in favore di della somma di € 8.109,23=, per CP_1 Controparte_1 compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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