Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15728 del 2025, proposto da IC Attanasi, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
FO Pa, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale FO in data 28 ottobre 2025 - l'esito della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia”, per il profilo “Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, svoltasi in data 21 ottobre 2025, per la quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,75/30 e, pertanto, la prova è stata dichiarata "NON SUPERATA";
- ove occorra e ove adottato, del verbale di correzione della prova della ricorrente; della valutazione della prova della Sig.ra IC Attanasi, nelle parti in cui vengono ritenute errate le risposte ai quesiti nn. 8, 15 e 31 fornite dalla candidata; di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti;
- ove e per quanto occorra, degli atti amministrativi con i quali risultano approvate le domande di esame della prova “de qua” e le relative risposte, somministrate alla ricorrente nella sessione del 21 ottobre 2025 (sessione ore 08:00), ancorché non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FO Pa, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- la ricorrente ha agito in giudizio per contestare gli esiti del concorso in oggetto, lamentando l’erroneità della valutazione di diversi quiz da parte della commissione;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam e del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva sia della Commissione Ripam, in quanto soggetto che ha adottato gli atti della procedura concorsuale, che del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse come da richiesta della parte contenuta nella memoria depositata il 9 gennaio 2026;
- tenuto conto del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha attribuito tempestivamente alla candidata il punteggio richiesto in autotutela, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EL | IT CA |
IL SEGRETARIO