Articolo 1317 del Codice civile
Articolo 1316Articolo 1318
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19 aprile 1942
Art. 1317.

(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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