Articolo 1318 del Codice civile
Articolo 1317Articolo 1284
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19 aprile 1942
Art. 1318.

(Indivisibilita' nei confronti con gli eredi).

L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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