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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4590/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Moras, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Mestrina 6;
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. Francesca Parte_2 C.F._2
Armano, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre, Corso del Popolo 8;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.02.1997 a Venezia in regime di separazione dei beni ed esponevano che dall'unione non erano pagina 1 di 3 nati figli ma che i coniugi avevano adottato nata il [...]; che con sentenza n. Persona_1
1690/2022 R.G. del 05.10.2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori e - trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Venezia al n. 3, parte II, serie A, anno 1997; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione della emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia;
dichiararsi la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico di ed a favore della figlia ”. Parte_1 Persona_1
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio con decreto di data 12.02.2025.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota del 17.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge, sicché va dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento previsto a carico di a favore della Parte_1 figlia . Persona_1
Le spese processuale vanno interamente compensate tra le parti attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 4590/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 01.02.1997 a Venezia, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Venezia, al n. 3, parte II, anno 1997, Serie A;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 25.02.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4590/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Moras, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Mestrina 6;
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. Francesca Parte_2 C.F._2
Armano, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre, Corso del Popolo 8;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.02.1997 a Venezia in regime di separazione dei beni ed esponevano che dall'unione non erano pagina 1 di 3 nati figli ma che i coniugi avevano adottato nata il [...]; che con sentenza n. Persona_1
1690/2022 R.G. del 05.10.2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori e - trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Venezia al n. 3, parte II, serie A, anno 1997; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione della emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia;
dichiararsi la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico di ed a favore della figlia ”. Parte_1 Persona_1
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio con decreto di data 12.02.2025.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota del 17.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge, sicché va dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento previsto a carico di a favore della Parte_1 figlia . Persona_1
Le spese processuale vanno interamente compensate tra le parti attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 4590/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 01.02.1997 a Venezia, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Venezia, al n. 3, parte II, anno 1997, Serie A;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 25.02.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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