Ordinanza cautelare 18 marzo 2021
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caldarola, Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del dm del 26/06/2020, notificato in data 30/10/2020, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa AR BA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS- cittadino albanese ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- del 26/06/2020 notificato in data 30/10/2020 con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera F della Legge 91/92 presentata in data 14/07/2015.
La motivazione del rigetto è basata su informativa della Questura dalla quale risulta che la moglie del -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, è stata segnalata per reati inerenti la prostituzione (art. 3 L. 75/1958).
2. In diritto, lamenta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto il preavviso di rigetto non sarebbe stato comunicato nelle forme tradizionali ma tramite sistema informatico, di difficile utilizzo.
Una comunicazione regolare avrebbe consentito al ricorrente di dimostrare e produrre il decreto di archiviazione, che riguarda, comunque, la moglie del ricorrente e non lui stesso.
Lamenta altresì l’eccessiva durata del procedimento (alla data dell’emissione del provvedimento 26/06/2020, anche se notificato il 30/10/2020, erano stati comunque superati i termini di 730 giorni,
previsti dall’art. 3 DPR 18 aprile 1994, n. 362).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita depositando apposita relazione oltre a documenti.
4. Con ordinanza cautelare nm. 1760 del 2021, il Collegio, in disparte i profili di irreprensibilità della condotta del coniuge, ha rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a smentire la rilevata insufficienza dei requisiti reddituali minimi nei periodi di interesse, condizione richiesta al fine di comprovare l’idoneità del richiedente la cittadinanza ad assolvere ai doveri di solidarietà sociale; ha inoltre rilevato che il preavviso di diniego, per quanto si legge nella relazione del Ministero, è stato inoltrato mediante inserimento nel SICITT e che il richiedente risulta avere fatto accesso alla piattaforma visualizzando la relativa comunicazione il 29.11.2019.
5. In vista del merito, la parte ha depositato memorie nelle quali ha prospettato la presenza di redditi per gli anni di riferimento.
6. Il ricorso è passato in decisione all’udienza di smaltimento del 12.12.2025.
7. Vanno respinte le censure relative al preavviso di rigetto e alla durata eccessiva della procedura.
Per giurisprudenza costante, la violazione dei termini per la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992 non comporta l'annullamento del diniego, essendo i termini di natura meramente ordinatoria. Pertanto, il silenzio dell'Amministrazione può essere impugnato unicamente per ottenere l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla domanda (ex plurimis, T.A.R. Roma Lazio sez. V, 5/05/2025, n. 8621).
Quanto al preavviso di rigetto, è stata seguita la procedura introdotta dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21.06.2013, n. 69, che all’art. 33 ha aggiunto il comma 2 bis, che recita: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici”.
Peraltro, l’Amministrazione afferma – senza essere smentita – che il richiedente ha fatto accesso alla piattaforma visualizzando la relativa comunicazione il 29.11.2019.
8. Il ricorrente non ha censurato la parte del provvedimento relativa alla carenza del requisito reddituale, provvedendo a farlo solo in sede di memorie.
Il motivo de quo si è quindi cristallizzato ed è diventato inoppugnabile.
Trattandosi di atto plurimotivato, anche accogliendo la censura relativa alla notizia di reato riguardante il coniuge, resta la dirimente circostanza che la contestazione relativa all’assenza di prova dei redditi minimi per ottenere la cittadinanza non è stata neppure affrontata, come peraltro evidenziato anche nell’ordinanza cautelare.
Infatti, il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento del ricorso, stante l'impossibilità di provvedere all'annullamento del provvedimento lesivo — sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ormai irretrattabile in sede giurisdizionale, in quanto non tempestivamente censurata (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5453).
9. Il ricorso va quindi respinto, con compensazione delle spese posto che l’Amministrazione si è difesa tramite relazione depositata dall’Avvocatura, quindi con attività minima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR BA AV, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.