TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1909
TAR
Ordinanza cautelare 18 marzo 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 per modalità di comunicazione del preavviso di rigetto

    La procedura seguita è conforme alla legge che prevede l'acquisizione e trasmissione dei dati tramite strumenti informatici. L'amministrazione afferma, senza smentita, che il richiedente ha avuto accesso alla piattaforma e visualizzato la comunicazione.

  • Rigettato
    Eccessiva durata del procedimento

    Per giurisprudenza costante, i termini per la concessione della cittadinanza sono di natura meramente ordinatoria e il loro superamento non comporta l'annullamento del diniego.

  • Rigettato
    Carenza del requisito reddituale

    Il ricorrente non ha censurato questa parte del provvedimento nel ricorso introduttivo, ma solo in sede di memorie, rendendo il motivo inoppugnabile. Tale motivo, autonomo e dirimente, giustifica il rigetto del ricorso anche se le altre censure fossero accolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1909
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1909
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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