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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1381/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione lavoro nella persona del dott. Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1381/2018 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1345/2017)
TRA
n. a ROMANIA il 03/02/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA SALA ANTONIO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2018 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno mensile di invalidità
1 civile ex lege 30.03.1971 n. 118 artt. 2 e 13, nonché per essere riconosciuta persona portatrice di “handicap grave” ex art. 3 comma 3
Legge 104/92, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
E' stata disposta integrazione C.T.U., depositata in data 25.04.2019.
Il C.T.U. è stato, poi chiamato a rendere ulteriori chiarimenti, resi in data
24.12.2022 e 05.11.2024.
All'udienza del 05.11.2024, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, c. 3, L.
104/92 e chiedeva la decisione della causa.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1345/2017 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In sede di integrazione, il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:“ spondilartrosi e da coxartrosi bilaterale con rilievo strumentale di osteonecrosi asettica bilaterale delle anche. Nel 2017 ha subito intervento chirurgico di protesi d'anca a sinistra ed è affetta, inoltre da alcuni anni da polineuropatia, più evidente agli arti, inferiori: ne risulta una importante
2 limitazione funzionale alla deambulazione. Come detto all'esame obiettivo,
Dunque le due minorazioni principali riscontrate ed appena descritte, esiti di intervento di protesi d'anca a sinistra in coxartrosi con necrosi asettica bilaterale e polineuropatia più evidente agli arti inferiori, sono concorrenti nel ridurre in modo sensibile la capacità di deambulazione della
e vanno valutate riferendosi ad essa con criterio analogico Parte_1 proporzionale: un valore pari all'80% si ritiene che ben consideri le difficoltà sopra descritte nel dettaglio. Le altre minorazioni riscontrate: esiti di colecistectomia e di intervento di tunnel carpale a sinistra, coesistenti tra loro, assumono un valore invalidante sfumato, non raggiungendo il valore minimo del 11% e pertanto non sono da considerare nel computo complessivo della riduzione della capacità lavorativa.”
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato che: la periziata , giunta in ambulatorio per la visita di ctu in carrozzella, riesce con notevole difficoltà a mettersi in piedi ed a mantenere la stazione eretta per muovere qualche passo.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quantoh ha ritenuto sussistenti “le condizioni cliniche previste dalla Norma vigente per la concessione del beneficio economico richiesto, la cui decorrenza inoltre può essere posta dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2017 in quanto sono presenti agli atti documentazioni cliniche che a tale epoca già rilevavano e descrivevano le principali minorazioni di cui sopra.”
A seguito di contestazione dell'ente resistente circa la decorrenza, il C.T.U. nominato, chiamato a chiarimenti, specificava: “Per quanto riguarda la decorrenza: Ho riesaminato attentamente la documentazione in atti e letto con attenzione i rilievi mossi: ebbene tenendo conto di tutti gli aspetti, tra
3 cui l'esame obiettivo eseguito in sede di visita medica da parte dell' di CP_1
Potenza e la documentazione medica successiva, effettivamente sembra opportuno e più congruo modificare la data della decorrenza del beneficio: dalla data della domanda amministrativa del 20/02/2017 al 01/02/2018.”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse da entrambe le parti nel corso del giudizio, quindi, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nel presente giudizio di opposizione. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita in fase di opposizione, può essere riconosciuta alla parte ricorrente il diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, con decorrenza dal 01.02.2018.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese vanno compensate integralmente, in quanto la domanda riceve accoglimento con una decorrenza posteriore sia alla domanda amministrativa che al deposito del ricorso per A.T.P., configurandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca. Sul punto, Cass. civ. [ord.], 15-04-
2019, n. 10510: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla
Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre
2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della
4 soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.
92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”.
Le spese della consulenza tecnica disposta in sede di opposizione e liquidate con separato decreto del 26.01.2024, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del 09.07.2018 nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1 beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal febbraio 2018;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda per il riconoscimento della condizione di “handicap grave” ex art. 3 comma 3 Legge 104/92;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. del CP_1 presente procedimento;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione lavoro nella persona del dott. Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1381/2018 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1345/2017)
TRA
n. a ROMANIA il 03/02/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA SALA ANTONIO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2018 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno mensile di invalidità
1 civile ex lege 30.03.1971 n. 118 artt. 2 e 13, nonché per essere riconosciuta persona portatrice di “handicap grave” ex art. 3 comma 3
Legge 104/92, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Lagonegro contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
E' stata disposta integrazione C.T.U., depositata in data 25.04.2019.
Il C.T.U. è stato, poi chiamato a rendere ulteriori chiarimenti, resi in data
24.12.2022 e 05.11.2024.
All'udienza del 05.11.2024, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, c. 3, L.
104/92 e chiedeva la decisione della causa.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1345/2017 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
In sede di integrazione, il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:“ spondilartrosi e da coxartrosi bilaterale con rilievo strumentale di osteonecrosi asettica bilaterale delle anche. Nel 2017 ha subito intervento chirurgico di protesi d'anca a sinistra ed è affetta, inoltre da alcuni anni da polineuropatia, più evidente agli arti, inferiori: ne risulta una importante
2 limitazione funzionale alla deambulazione. Come detto all'esame obiettivo,
Dunque le due minorazioni principali riscontrate ed appena descritte, esiti di intervento di protesi d'anca a sinistra in coxartrosi con necrosi asettica bilaterale e polineuropatia più evidente agli arti inferiori, sono concorrenti nel ridurre in modo sensibile la capacità di deambulazione della
e vanno valutate riferendosi ad essa con criterio analogico Parte_1 proporzionale: un valore pari all'80% si ritiene che ben consideri le difficoltà sopra descritte nel dettaglio. Le altre minorazioni riscontrate: esiti di colecistectomia e di intervento di tunnel carpale a sinistra, coesistenti tra loro, assumono un valore invalidante sfumato, non raggiungendo il valore minimo del 11% e pertanto non sono da considerare nel computo complessivo della riduzione della capacità lavorativa.”
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato che: la periziata , giunta in ambulatorio per la visita di ctu in carrozzella, riesce con notevole difficoltà a mettersi in piedi ed a mantenere la stazione eretta per muovere qualche passo.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quantoh ha ritenuto sussistenti “le condizioni cliniche previste dalla Norma vigente per la concessione del beneficio economico richiesto, la cui decorrenza inoltre può essere posta dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2017 in quanto sono presenti agli atti documentazioni cliniche che a tale epoca già rilevavano e descrivevano le principali minorazioni di cui sopra.”
A seguito di contestazione dell'ente resistente circa la decorrenza, il C.T.U. nominato, chiamato a chiarimenti, specificava: “Per quanto riguarda la decorrenza: Ho riesaminato attentamente la documentazione in atti e letto con attenzione i rilievi mossi: ebbene tenendo conto di tutti gli aspetti, tra
3 cui l'esame obiettivo eseguito in sede di visita medica da parte dell' di CP_1
Potenza e la documentazione medica successiva, effettivamente sembra opportuno e più congruo modificare la data della decorrenza del beneficio: dalla data della domanda amministrativa del 20/02/2017 al 01/02/2018.”
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse da entrambe le parti nel corso del giudizio, quindi, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nel presente giudizio di opposizione. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita in fase di opposizione, può essere riconosciuta alla parte ricorrente il diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, con decorrenza dal 01.02.2018.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese vanno compensate integralmente, in quanto la domanda riceve accoglimento con una decorrenza posteriore sia alla domanda amministrativa che al deposito del ricorso per A.T.P., configurandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca. Sul punto, Cass. civ. [ord.], 15-04-
2019, n. 10510: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla
Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre
2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della
4 soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.
92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”.
Le spese della consulenza tecnica disposta in sede di opposizione e liquidate con separato decreto del 26.01.2024, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del 09.07.2018 nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1 beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal febbraio 2018;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda per il riconoscimento della condizione di “handicap grave” ex art. 3 comma 3 Legge 104/92;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. del CP_1 presente procedimento;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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