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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R . G . 4 1 8 9 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I T R E V I S O
SEZIONE TERZA
VERBALE D'UDIENZA
Nel procedimento recante n. 4189/2024 R.G. introdotto da on l'avv. BARBATO Parte_1
GIOIA contro Controparte_1
Oggi, 12/06/2025, avanti al Giudice dott. Marco Saran è comparso per parte ricorrente l'avv. Gianmarco
Crovato in sostituzione avv. Barbato, il quale chiede di dare corso alla prova testimoniale sui capitoli ammessi.
Il Giudice dispone procedersi in tal senso, essendo stata ammessa prova per testimoni sui capitoli n. 1, 2 e 3 di cui al ricorso.
Viene introdotto il testimone , nata il [...] ed identificata a mezzo c.i. n. Testimone_1 Numero_1 valida sino al 10.7.27, la quale presta l'impegno di rito e così precisa:
“Sono parente dell'attore, ma preciso che sono indifferente alla controversia di cui mi si è dato ora conto in ordine ad immobile sito in Via Ronzinella a Mogliano Veneto (TV).”
Sentita sui capitoli ammessi, così dichiara: sub. 1: “Confermo, preciso che ero presente. La era amica della mia vicina di casa e CP_1 Controparte_2 mi era stato riferito che aveva necessità di un appartamento più vicino a Mestre, per motivi di salute e famigliari. Per questo ero presente, dato che mio figlio per alcuni mesi non aveva necessità dell'immobile.” sub. 2: “Confermo, aveva alcuni mobili. Le cose minimali tipo il letto e la cucina e il tavolo e le sedie. Non
c'erano tv e lavatrice, se non ricordo male.” sub. 3: “Confermo. L'immobile non è stato liberato ad oggi. Mi risulta che la signora si neghi a contatti di sorta. Anche l'amministratore mi riferisce di queste questioni. Preciso che l'amministratore mi aggiorna direttamente in quanto mio figlio è spesso via per lavoro e per studio ed è spesso fuori città.”
Del presente verbale viene data lettura. Essendo stato il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico, si fa menzione che il testimone è impossibilitato a sottoscrivere.
Viene introdotto il testimone nato il [...] ed identificato a mezzo patente n. , Testimone_2 NumeroD_1 valida sino al 4.9.26, il quale presta l'impegno di rito e così precisa:
“Non sono parente dell'attore e sono indifferente alla controversia di cui mi si è dato ora conto in ordine ad immobile di via Ronzinella. Ero amministratore del condominio fino a dicembre 2024.”
Sentito sui capitoli ammessi, così dichiara: sub. 1: “Confermo. Mi è stato riferito via mail da e dalla madre.” Parte_1 sub. 2: “Confermo. Sono anche entrato un paio di volte nell'immobile. sub. 3: “Confermo, ma non so per certo se abiti lì in questo ultimo periodo, nel senso che ultimamente non risponde al telefono da quanto mi è stato riferito. I consiglieri del – che ho recentemente sentito - Parte_2 non sono stati chiari su questa questione. Ho ricevuto, quando ero amministratore, molte lamentele per i suoi comportamenti, fra cui gettare materiale dalla finestra e c'è stata anche una denuncia per questo nel febbraio
1 2025, per come riferitomi dai consiglieri e dalla denunciante. Fino a quando ero amministratore fino alla fine del 2024 so comunque per certo che era lì. Il condominio era molto degradato. Era una zona multi etnica con molti cambi di inquilino e vi erano vari problemi, anche se ora la situazione è abbastanza migliorata.”
Del presente verbale viene data lettura. Essendo stato il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico, si fa menzione che il testimone è impossibilitato a sottoscrivere.
L'avv. Crovato insiste in quanto chiesto e chiede prudenzialmente termine per deposito di note conclusive e fissazione di udienza per discussione e per precisare le conclusioni.
Il Giudice preso atto;
ritenuta la causa matura per la decisione, risultando superflua ogni ulteriore istruttoria;
visto l'art. 429 c.p.c.; autorizza la precisazione delle conclusioni ed invita alla discussione in data odierna, risultando superflui ulteriori adempimenti.
L'avv. Crovato precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice, preso atto, invita
a discutere la causa.
L'avv. Crovato discute la causa, riportandosi agli atti difensivi e chiede di tener conto dell'esito dell'istruttoria e dell'audizione dei testimoni dai quali si desume ulteriormente la prova del perfezionamento del contratto di comodato descritto in atto introduttivo e la mancata restituzione dell'immobile ad opera della resistente, a fronte di plurime richieste di restituzione, sussistendo pertanto tutti gli elementi per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, aggiorna l'udienza alle ore 17.00 per la lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
* * *
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Marco Saran;
aggiornata alle ore 17.00 l'udienza del 12/06/2025, a seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; dato atto che nessuno è comparso per la lettura del verbale e della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con sottoscrizione telematica da parte del Giudice unitamente al verbale che la contiene e conseguente deposito telematico in Cancelleria.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4189 del 2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARBATO GIOIA - Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) - resistente contumace Controparte_1 C.F._2
* * *
OGGETTO: Comodato di immobile urbano;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 12/06/2025; per parte ricorrente:
Nel merito:
- in via principale: accertata la conclusione del contratto di comodato d'uso stipulato tra
l'odierno ricorrente e la Sig.ra avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Controparte_3
Mogliano Veneto (TV), via Ronzinella n. 170, int. 43 (doc. 1), dichiararne la risoluzione, avendo il comodante esplicitamente richiesto la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1810 c.c., e conseguentemente condannare la Sig.ra al rilascio immediato del predetto Controparte_3 immobile in favore dell'odierno ricorrente, libero da persone e cose;
in ogni caso:
Per le ragioni esposte in narrativa, condannare la Sig.ra alla corresponsione Controparte_3 di un'indennità di occupazione fino alla data del rilascio effettivi (oggi, ammontanti ad € €
5.616,00) ovvero diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, sempre con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre a quelli per la fase di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024, proposto ex art. 447 bis c.p.c., Parte_1
ha agito nei confronti di al fine di conseguire nei suoi
[...] Controparte_1
confronti ordine di immediato rilascio dell'immobile situato a Mogliano Veneto (TV), via
Ronzinella n. 170, int. 43, di proprietà esclusiva del ricorrente, in quanto occupato sine titulo dalla resistente a seguito del legittimo recesso dal contratto di comodato verbale in precedenza intercorso tra le parti, oltre alla corresponsione di un'indennità di occupazione dalla data del recesso all'effettivo rilascio.
La resistente è stata dichiarata contumace, in quanto non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
E' stata ammessa l'assunzione della prova orale e sono stati sentiti i testimoni Tes_1
e .
[...] Testimone_2
All'esito, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e disposto procedersi a discussione orale.
La causa passa quindi direttamente in decisione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va innanzitutto premesso che il giudizio va trattato ex art. 447 bis c.p.c., atteso che il presente rito è applicabile anche nell'ipotesi in cui venga meno un titolo - anche solo lato sensu locatizio quale il comodato - originariamente esistente.
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che la domanda del ricorrente è stata formulata lamentando la sopravvenuta occupazione sine titulo di un immobile di sua proprietà,
in precedenza concesso alla resistente in comodato precario, come tale revocabile ad nutum ex art. 1810 c.c. (come di fatto legittimamente avvenuto, secondo quanto prospettato, con conseguente diritto alla restituzione del bene).
A tal riguardo, si osserva che la domanda di rilascio è fondata.
E' innanzitutto documentato che il ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà sul bene di cui si discute (cfr. doc. 1, fascicolo del ricorrente);
L'esistenza di un antecedente contratto di comodato precario verbale, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, si evince – oltre che dall'ingiustificata mancata partecipazione della resistente alla mediazione, ex art. 12 bis di cui al d.lgs. 28 / 10 – dal contegno processuale tenuto
4 dalla resistente e dalla disamina congiunta della raccomandata di recesso (prodotta quale documento 2) e delle risultanze della prova orale (cfr. audizione di che ha riferito Testimone_1
“Confermo, preciso che ero presente. La era amica della mia vicina di casa CP_1 CP_2
e mi era stato riferito che aveva necessità di un appartamento più vicino a Mestre, per
[...]
motivi di salute e famigliari. Per questo ero presente, dato che mio figlio per alcuni mesi non aveva necessità dell'immobile”; cfr. audizione dell'ex amministratore del condominio _4
, da cui si desume che la resistente aveva fatto ingresso presso i locali a tale titolo, per come
[...]
comunicatogli dalla proprietà).
E' inoltre documentato che la resistente occupa l'immobile per cui è causa, in sopravvenuta assenza di un titolo che giustifichi l'attuale situazione di fatto, per come desumibile dal contegno processuale di cui sopra e dalla trasmissione di raccomandate (pur non ritirate – cfr. doc. 2 e 3) presso i luoghi di causa, oltre che dal tenore delle testimonianze assunte (cfr. audizione dell'ex amministratore del condominio , cha sul punto ha riferito “Confermo. Sono anche _4 entrato un paio di volte nell'immobile”).
L'occupazione ad oggi perdura, in quanto l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato alla resistente presso i luoghi di causa, ove la predetta di fatto risiede, nonché per risultare la circostanza confermata anche dalla complessiva disamina delle testimonianze assunte (cfr. audizione di , che ha riferito “Confermo. L'immobile non è stato liberato ad oggi. Testimone_1
Mi risulta che la signora si neghi a contatti di sorta. Anche l'amministratore mi riferisce di queste questioni. Preciso che l'amministratore mi aggiorna direttamente in quanto mio figlio è spesso via per lavoro e per studio ed è spesso fuori città.”; cfr. audizione di che ha Testimone_2 riferito “Confermo, ma non so per certo se abiti lì in questo ultimo periodo, nel senso che ultimamente non risponde al telefono da quanto mi è stato riferito. I consiglieri del Parte_2
– che ho recentemente sentito - non sono stati chiari su questa questione. Ho ricevuto, quando ero amministratore, molte lamentele per i suoi comportamenti, fra cui gettare materiale dalla finestra e c'è stata anche una denuncia per questo nel febbraio 2025, per come riferitomi dai consiglieri e dalla denunciante. Fino a quando ero amministratore fino alla fine del 2024 so comunque per certo che era lì…).
Dell'attendibilità dei testimoni non vi è motivo di dubitare.
, infatti, è da ritenersi indifferente rispetto alla lite, oltre che frequentatore abituale Testimone_2
dei luoghi di causa quale amministratore del condominio sino alla fine del 2024.
Per quanto concerna la posizione di , per quanto la stessa sia la madre del Testimone_1
ricorrente, in assenza di eccezione di incapacità a testimoniare e non trattandosi di questione
5 rilevabile d'ufficio (cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023), si ritiene comunque attendibile quanto riferito dalla stessa, in quanto coerente rispetto alla testimonianza del , Tes_2
oltre che rispetto al contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalla convenuta.
Viene accertato, quindi, che la comodataria non ha restituito il bene entro il termine di giorni 15, per come assegnato con diffida del 1° agosto 2023, essendo venuto pertanto meno ex art. 1810
c.c. il rapporto di comodato precario avente ad oggetto l'immobile situato a Mogliano Veneto
(TV), via Ronzinella n. 170, int. 43, con conseguente occupazione sine titulo del predetto immobile da parte della resistente per essere ampiamente decorso il termine di cui sopra.
La resistente, pertanto, viene condannata al rilascio del bene, entro giorni trenta.
Nella fattispecie è infatti equo stabilire in detto termine la data per il rilascio dell'immobile, in quanto l'intenzione del proprietario di ottenere la disponibilità del bene è nota da tempo, essendo oramai decorso un arco temporale oltremodo significativo rispetto al decorso del termine per la restituzione in precedenza assegnato (15 giorni, a partire dalla ricezione della diffida del 1° agosto
2023).
2. Per quanto concerne la domanda del ricorrente di condanna della resistente alla corresponsione dell'importo di € 468,00 per ogni mensilità di occupazione senza titolo dell'immobile, si osserva, in conformità alla pronuncia a Sezioni Unite n. 33645 / 22 che:
- in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Tanto premesso, si osserva che, nella fattispecie per cui è causa, sino alla domanda giudiziale non
è dovuta alcuna somma, in quanto il ricorrente non ha subito alcun danno emergente, né
6 tantomeno un lucro cessante, posto che non ha mai manifestato la sua intenzione di porre a reddito il bene che era stato concesso in comodato gratuito alla resistente, per esigenze abitative di quest'ultima (le diffide prodotte quali documenti 2 e 3 dal ricorrente risultano infatti generiche sulla questione).
Per quanto concerne l'arco temporale successivo al deposito della domanda giudiziale, si osserva che può essere di converso valorizzata la domanda formulata di riconoscimento di indennità di occupazione. A partire da tale data, infatti, l'occupante è stata posta nelle condizioni di conoscere l'inequivoca intenzione dei ricorrenti non solo di rientrare nella disponibilità del bene, ma anche di ricavarne un'utilità.
Tanto evidenziato, deve inoltre ritenersi comprovato che l'immobile risulti abitabile, essendo la circostanza desumibile sulla base della già citate testimonianze, per come sopra riportate, oltre che dagli ulteriori elementi sopra riportati.
Per quanto concerne la quantificazione di detto danno, in conformità rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, si stima equo e congruo utilizzare quale parametro la somma di €
401,00 mensili, ovvero la cifra più bassa tra quelle di cui alle banche dati c.d. OMI della zona di riferimento, per come applicabili ad immobili aventi le dimensioni di quello di causa (cfr. doc. 7
di cui al fascicolo di parte ricorrente).
A detta conclusione si perviene in quanto non vi è prova dello stato dell'immobile di cui si discute, in assenza di documentazione fotografica di riferimento, in aggiunta al fatto che va considerato che per anni (ovvero dal 2019 e quantomeno sino al 1° agosto 2023) il proprietario ha ritenuto di concedere il bene in godimento gratuito, senza porlo a reddito.
Tale somma, inoltre, va quantificata al netto della tassazione minima (ovvero con cedolare secca del 10%) applicabile in ipotesi di locazione, al fine di evitare locupletazioni a favore del ricorrente rispetto alla situazione che contraddistingue un rapporto locatizio ordinario.
Ne deriva che il danno subito dal ricorrente viene quantificato in € 360,90 mensili, con decorrenza dal novembre 2024 e sino al rilascio effettivo del bene, escludendo rivalutazione monetaria in quanto la quantificazione di cui sopra è effettuata all'attualità.
La resistente va quindi condannata al pagamento di € 2.526,30 a favore del ricorrente per il periodo da novembre 2024 a maggio 2025 (compresi), oltre ad ulteriori € 360,90 mensili da giugno 2025 (compreso) e sino all'effettivo rilascio del bene da parte della resistente.
Quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo.
7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15% ed oltre alla rifusione di € 591,00 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22 - secondo lo scaglione di riferimento dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa (ovvero sino ad € 26.000,00), applicando i valori minimi delle varie fasi, in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e della non particolare complessità dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accertato che la comodataria non ha restituito il bene entro il termine di giorni 15, assegnatole in data 1° agosto 2023, essendo venuto pertanto meno ex art. 1810 c.c. il rapporto di comodato precario avente ad oggetto l'immobile situato a Mogliano Veneto (TV), via Ronzinella n. 170, int. 43, con conseguente attuale occupazione sine titulo del bene da parte della resistente, condanna quest'ultima al rilascio, entro giorni trenta, dell'immobile predetto;
2) condanna la resistente al pagamento di un'indennità di occupazione di detto immobile a favore del ricorrente, pari ad € 2.526,30 per il periodo da novembre 2024 a maggio 2025 (compresi), oltre ad ulteriori € 360,90 mensili da giugno 2025 (compreso) e sino all'effettivo rilascio del bene da parte della resistente;
quanto sopra oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo;
esclusa rivalutazione monetaria;
rigetta per l'arco temporale precedente la richiesta di condanna al pagamento di indennità di occupazione;
3) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad alla rifusione di € 591,00 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 12/06/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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