CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2060/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA TA, Presidente
ROSI TA, AT
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18843/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302165 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12268/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC)-IMU anno 2019 n. 302165 - Importo € 41.422,17 oltre sanzioni di € 12.426,55 e ne ha chiesto l'annullamento, sollevando eccezioni in merito alla carenza di soggettività passiva, in quanto gli immobili presupposto impositivo sono oggetto di contratti di leasing finanziario, posto che la normativa (art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011) prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
che per quanto attiene agli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore e non riconsegnati (Indirizzo_1), la società concedente diventa soggetto passivo per il pagamento del tributo solo dopo la riconsegna dell'immobile; che si è costituita Roma Capitale e ha evidenziato che, ai sensi dell'art 48 comma 1 D.lgs. n 546/92, la
Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato a Roma Capitale, con PEC del 19/03/2025, istanza di conciliazione extragiudiziale e che è stato stipulato accordo conciliativo riconoscendo che, in base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, la Ricorrente_1 S.p.A. non risulta essere soggetto passivo d'imposta relativamente alle unità immobiliari site in Indirizzo_2, Indirizzo_3 e Indirizzo_4 in quanto tutte concesse in leasing con contratti ancora in essere e che quanto al residuo dovuto in relazione agli immobili di Indirizzo_1 è stato allegato all'accordo piano di rateizzazione, per cui con la sottoscrizione e l'accettazione integrale della pretesa tributaria la Ricorrente_1 S.p.A. ha rinunciato incondizionatamente a successive contestazioni o richieste di rimborso aventi ad oggetto quanto determinato nell'Atto di definizione extragiudiziale, con anche rinuncia da parte del difensore costituito al beneficio della solidarietà professionale;
la parte resistente ha concluso chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs.
n. 546/92 va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere (ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”);
che vanno compensate le spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma
2-octies, d. lgs n. 546/92;
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IS RO IS CO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA TA, Presidente
ROSI TA, AT
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18843/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302165 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12268/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC)-IMU anno 2019 n. 302165 - Importo € 41.422,17 oltre sanzioni di € 12.426,55 e ne ha chiesto l'annullamento, sollevando eccezioni in merito alla carenza di soggettività passiva, in quanto gli immobili presupposto impositivo sono oggetto di contratti di leasing finanziario, posto che la normativa (art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011) prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
che per quanto attiene agli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore e non riconsegnati (Indirizzo_1), la società concedente diventa soggetto passivo per il pagamento del tributo solo dopo la riconsegna dell'immobile; che si è costituita Roma Capitale e ha evidenziato che, ai sensi dell'art 48 comma 1 D.lgs. n 546/92, la
Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato a Roma Capitale, con PEC del 19/03/2025, istanza di conciliazione extragiudiziale e che è stato stipulato accordo conciliativo riconoscendo che, in base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, la Ricorrente_1 S.p.A. non risulta essere soggetto passivo d'imposta relativamente alle unità immobiliari site in Indirizzo_2, Indirizzo_3 e Indirizzo_4 in quanto tutte concesse in leasing con contratti ancora in essere e che quanto al residuo dovuto in relazione agli immobili di Indirizzo_1 è stato allegato all'accordo piano di rateizzazione, per cui con la sottoscrizione e l'accettazione integrale della pretesa tributaria la Ricorrente_1 S.p.A. ha rinunciato incondizionatamente a successive contestazioni o richieste di rimborso aventi ad oggetto quanto determinato nell'Atto di definizione extragiudiziale, con anche rinuncia da parte del difensore costituito al beneficio della solidarietà professionale;
la parte resistente ha concluso chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs.
n. 546/92 va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere (ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”);
che vanno compensate le spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma
2-octies, d. lgs n. 546/92;
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IS RO IS CO