Articolo 887 del Codice civile
Articolo 886Articolo 888
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19 aprile 1942
Art. 887.

(Fondi a dislivello negli abitati).

Se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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