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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 570/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 570/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. VALERIA DONATO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi con l'Avv. , costituito in proprio C.F._4 Controparte_2
(ex art. 86 c.p.c.) e altresì per l'altra appellata (pec: Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 603/2020, pubblicata in data 7.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1248/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito Parte_1
il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 1248/2016 R.G.) nei confronti di e (eredi dell'avv. Fiorillo IO Controparte_2 CP_1
CE), la quale, in tale atto e poi nei successivi scritti difensivi (cfr. memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c.), ha in particolare dedotto che:
(1) essa attrice aveva conferito al predetto avv. Fiorillo IO CE l'incarico per la costituzione come parte civile in un giudizio penale (proc. n. 1832/1997 R.G.N.R., a carico dell'imputata ; CP_3
(2) nel corso di tale procedura si erano succedute diverse pronunce, e in particolare era intervenuta sentenza di condanna [sent. n. 519 del 12.06.2000 del Tribunale di Palmi, con condanna dell'imputata, anche al risarcimento del danno – da liquidarsi in separata sede - e alla refusione delle spese in favore della parte civile], poi confermata in appello [sent. n. 113 del 26.01.2004 della Corte d'Appello di Reggio Calabria – ove si era esclusivamente ridotta la pena comminata, confermando nel resto la sentenza di prime cure e condannando l'imputata alla refusione, in favore della parte civile, anche delle spese del secondo grado], alla quale era tuttavia seguita la pronuncia cassatoria della S. Corte [sent. n. 1407/2004 del 5.10.2004 – con annullamento della sentenza d'appello e rinvio alla Corte d'Appello di ES per nuovo esame] e, a fronte di ciò, nuova sentenza d'appello, in tal caso della predetta Corte d'Appello di ES [sent. n. 1532/2005 del 27.09.2005 - rideterminativa solo della pena inflitta all'imputata , anch'essa impugnata e in tal caso però confermata dalla CP_3
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Cassazione [giusta pronuncia del 13.07.2006 (R.G. 4004/2006), dichiarante l'inammissibilità del ricorso e la condanna della Artuso alla refusione delle spese in favore della parte civile anche per il giudizio di legittimità];
(3) nelle more di tale procedura il difensore dell'attrice aveva poi azionato, per suo conto, le pronunce condannatorie alle spese di lite rese dal Tribunale di Palmi (12.06.2000) e dalla
Corte d'Appello di Reggio Calabria (26.01.2004), all'uopo notificando alla i relativi CP_3
atti di precetto e altresì avviando azione esecutiva;
(4) la predetta si era tuttavia opposta sia ai precetti, sia all'esecuzione, con opposizioni CP_3
entrambe accolte dal Tribunale di Palmi [giuste sentenze n. 14/2007 del 9.01.2007
(accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – proc. n. 1544/2004 R.G.) e n. 536/2007 del
28.06.2007 (accoglimento dell'opposizione all'esecuzione – proc. n. 129/2005 R.G.), entrambe con condanna dell'opposta alle spese di lite];
(5) sulla scorta delle spese di lite ivi liquidate la le aveva notificato i relativi precetti CP_3
(precetto del 10.09.2007 per € 2.232,91 e precetto del 27.10.2007 per € 2.912,47), ed essa CP_ attrice aveva già versato all'avv. , procuratrice della , l'importo di € 4.891,00; CP_3
(6) tale danno era da ritenersi imputabile a responsabilità professionale del difensore nominato (avv. Fiorillo IO CE), nelle more deceduto (aprile 2008), per la redazione di precetti con voci superiori a quelle dovute ovvero per attività non comprovate, per aver instaurato un'azione esecutiva in mancanza del titolo e per aver poi aggravato la situazione costituendosi in sede di opposizione;
(6) gli eredi dell'avvocato deceduto non avevano poi dato riscontro alla sua richiesta di pagamento.
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del legale e per l'effetto condannare i suoi eredi al ristoro del danno patrimoniale patito (quantificabile in € 4.891,00, pari all'importo da ella versato CP_ all'avv. , procuratrice della , a seguito delle sentenze del Tribunale di Palmi n. CP_3
14/2007 e n. 536/2007), oltre condanna alle spese di lite.
I.1.2.- Con comparsa dell'1.12.2016 si sono poi costituiti i convenuti CP_2
e , i quali, in tale comparsa e poi nei successivi scritti
[...] CP_1
difensivi (cfr. memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.), hanno in particolare contestato che:
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(A) avverso il precetto notificato dalla sulla base della sent. n. 14/2007 [v. supra, sub CP_3
I.1.1., punti (4) e (5)] era stata proposta opposizione volta a contestare la non dovutezza di una parte delle somme e comunque la compensazione con il maggior credito di cui era titolare l'opponente (proc. n. 1254/2007 R.G., sempre innanzi al Tribunale di Palmi) – CP_1 opposizione tuttavia estintasi a fronte dell'interruzione per morte del difensore (avv. Fiorillo
IO CE) e della mancata riassunzione della procedura;
(B) tale mancata riassunzione, in uno alla mancata impugnazione delle (erronee) sentenze reiettive dell'opposizione, precludeva ogni possibilità di accoglimento della domanda, derivando le spese corrisposte non da responsabilità del de cuius, ma da evenienze processuali e condotte della stessa attrice;
(C) alcun ristoro poteva ritenersi poi dovuto, considerando che, a seguito della conclusione di altri due giudizi patrocinati dall'avv. Fiorillo (sent. Trib. Palmi n. 1832/97 e Corte Appello
RC n. 998/01) e dell'omesso saldo dei compensi, le parti avevano concordato che l'attrice avrebbe trattenuto le somme dovute per tali prestazioni a titolo di risarcimento per eventuali danni futuri derivanti dalle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, come da sua dichiarazione del
5.11.2007.
In virtù di ciò tali parti hanno chiesto al Tribunale di voler rigettare la domanda attorea e condannarla alle spese, anche ex art. 96 c.p.c..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado, poi, con istanze dell'11.02.2019 e del 13.02.2019
l'attrice proponeva querela di falso avverso l'atto del 5.11.2007, venendo tuttavia poi resa dichiarazione negativa ex art. 222 c.p.c. da parte della producens (all'udienza del 13.02.2019)
e non venendo pertanto autorizzata la presentazione della predetta querela di falso (cfr. provvedimento del 27.02.2019).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 603/2020, pubblicata in data
7.10.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) compensato integralmente fra le parti le spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 570/2020) dalla parte , la quale ha ivi in particolare contestato: Parte_1
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(1) l'omessa informazione alla cliente sia sull'opportunità di impugnazione delle sentenze del
Tribunale di Palmi (n. 14/2007 del 9.01.2007 e n. 536/2007 del 28.06.2007), sia della necessità di riassunzione dopo l'interruzione per morte del difensore;
(2) l'intervenuta prova, diversamente da quanto prospettato in prime cure, della sicura riferibilità del danno patito alla condotta negligente del professionista;
(3) l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure, in ogni caso, del rilievo ex art. 115 c.p.c. del contegno dei convenuti e in particolare sia della risposta negativa all'interpello ex art. 222 c.p.c., sia della loro proposta conciliativa poi rifiutata dall'attrice.
I.2.2.- Con comparsa del 16.02.2021 si sono poi qui costituiti gli appellati CP_2
e , contestando le prospettazioni dell'appellante e in
[...] CP_1
particolare eccependo:
(A) la violazione ex art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter
c.p.c.;
(B) l'inammissibilità e infondatezza, in ogni caso, di tutti i motivi di gravame, poiché violativi del divieto dei nova ex art. 345 c.p.c. e comunque inaccoglibili.
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, con provvedimento dell'1.06.2021, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
19.06.2025 e con provvedimento del 20.06.2025, comunicato alle parti in pari data, l'appello
è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
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doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) è da ritenersi poi senz'altro superata anche l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub
I.2.2., punto (A), 2° parte], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(3) va parimenti ribadita l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 89, comma II, c.p.c., officioso e latamente discrezionale (cfr. Cass. civ., 14/12/2017, n. 30057;
Cass. civ., 5/06/2018, n. 14364), non potendosi ritenere che le espressioni adoperate, al di là della loro asprezza, risultino altresì del tutto “del tutte avulse dall'oggetto della lite”, prive di
“alcuna relazione” e alcun “rapporto, anche indiretto”, “con l'esercizio della difesa” e “con la materia controversa” e dunque suscettibili di cancellazione ex art. 89 c.p.c. [v. Cass. civ.,
31/08/2015, n. 17325; Cass. civ., 22/06/2009, n. 14552, nonché Cons. Stato, 4/09/2019, n.
6097; Cons. Stato, 29/10/2018, n. 6131; Cons. Stato, 27/09/2004, n. 6291; Cons. Stato,
29/10/2002, n. 5902];
(4) può qui ovviamente poi tenersi conto del solo compendio documentale di prime cure, risultando i documenti prodotti solo in questa sede (cfr. spec. all. a) e b) della comparsa del degli appellati del 16.02.2021) pacificamente inammissibili [poiché, come noto, in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III, c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile - risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 7.10.2020 e dunque trovando applicazione il D.L. n. 83/2012: cfr.
Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n.
6590), essendo poi pacifico che non si tratti di documenti sopravvenuti (risalendo o attestando fatti addirittura dell'aprile 2008), né di cui risulti dimostrata previa non producibilità oggettiva e assoluta, ricadendosi, pertanto, nel “divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi” previsto, senza eccezioni, da tale norma [“senza” peraltro “che assuma
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rilevanza” alcuna, nella formulazione qui da applicarsi, neanche l'eventuale “indispensabilità degli stessi” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ., 24/10/2023, n.
29506; Cass. n. 26522/2017, cit.)];
(5) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199/2017, cit., e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata insuscettibile di delibazione alcuna, poiché passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso, come eccepito ex adverso [cfr. pag. 6 della comparsa del 16.02.2021], verte su contestazioni nuove ed è dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c..
V.1.- A tal riguardo giova evidenziare che, nell'ambito di tale ragione di doglianza, la parte appellante risulta aver prospettato l'asserita violazione del dovere informativo (art. 27 cod. deont. for.) e in particolare contestato al legale (avv. Fiorillo IO CE) e ai di lui eredi:
(a) la mancata informazione in ordine all'opportunità di proporre appello avverso le pronunce del Tribunale di Palmi n. 14/2007 del 9.01.2007 e n. 536/2007 del 28.06.2007;
(b) la mancata informazione altresì sull'onere di riassunzione del procedimento n. 1254/2007
R.G. a seguito dell'interruzione per decesso del predetto difensore.
V.2.- E tuttavia, occorre osservarsi che si tratta di contestazioni non già previamente avanzate nel corso del giudizio di prime cure e dunque qui pacificamente non scrutinabili, “ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c.” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 22/03/2022,
n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529].
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Divieto, quest'ultimo, pacificamente integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico” - la cui “violazione” è pertanto sempre rilevabile, anche ex officio, essendo “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” che esclude l'insorgenza di alcun potere-dovere di pronuncia a tal riguardo [v., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2020, n. 157; Cass. civ.,
30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 22/12/1998, n. 12789] –
e da cui qui evidentemente discende l'impossibilità di delibare tali nuove questioni, considerando che:
(a) si tratta di diversi inadempimenti e dunque di una vera e propria nuova domanda [atteso che, nel caso di diritti di credito, essendo etero-determinati, è la causa petendi a individuare il diritto (poiché “ogni singola fattispecie” “è univocamente determinata dai suoi fatti costitutivi specifici” e “non può” “essere” “definita” “in riferimento a fatti diversi”) e pertanto la “nuova causa petendi” “comporta mutamento del diritto”, con l'evidente conseguenza che nel caso di
“due inadempimenti diversi” si tratta, in definitiva, di “una pretesa... diversa” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666; Cass. civ., 13/09/2024, n. 24656; Cass. civ., 15/09/2020, n.
19186; Cass. civ., 2/09/2014, n. 18514; Cass. civ., 30/06/2014, n. 14771; Cass. civ., sez. un.,
11/04/2014, n. 8510; Cass. civ., 12/10/2012, n. 17408; Cass. civ., 2/3/2006, n. 4598)];
(b) “il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda”, del resto e come noto, “non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni nuove”, atteso che anche le mere nuove “pretese in iure” ovvero le mere nuove
“indagini in fatto”, ove “non esplicate” e non “offerte al contraddittorio di prime cure” e a prescindere da qualsivoglia correlazione alle argomentazioni della pronuncia impugnata ovvero al contegno processuale della controparte, risultino sempre e comunque inammissibili, considerando che, “modificando i temi di indagine”, esse “trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale” [cfr., ex multis, Cass. n. 9211/2022, cit.; Cass. n.
2529/2018, cit.; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20502; Cass. civ., 28/02/2014, n. 4854; Cass. civ.,
9/06/2000, n. 7878].
V.3.- Applicando tali coordinate e muovendo, in particolare, dalla contestazione indicata supra, sub V.1., punto (a) [omissione informativa in ordine all'opportunità di proporre appello avverso le pronunce del Tribunale di Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007], il suo carattere inedito
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(e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.) pacificamente emerge per tabulas, risultando evidente che:
(A) essa non fosse stata fatta valere né nell'atto di citazione notificato il 3.08.2016, né nella
1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 14.02.2017 [pur integrando proprio quest'ultimo l'ultimo termine utile, come noto e anche secondo la più recente impostazione, per la definizione del thema decidendum, successivamente “non” “più modificabile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un.,
30/04/2025, n. 11455; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., 26/09/2019, n.
24040; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., 31/05/ 2017, n. 13769; Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., 24/01/2012, n. 947];
(B) in tali atti difensivi la parte attrice non aveva in alcun modo contestato il difetto di impugnativa delle predette sentenze del Tribunale di Palmi (n. 14/2007 del 9.01.2007 e n.
536/2007 del 28.06.2007) ovvero l'omessa informazione del legale a tal riguardo, prospettando invece contestazioni del tutto diverse e distinte e riguardanti il precetto e l'azione esecutiva [con riferimento, in particolare, all'applicazione di voci non dovute, all'attivazione in mancanza del titolo e alla resistenza in sede di opposizione al precetto pur a fronte della “palese” “fondatezza” dei “motivi di opposizione” proposti ex adverso (cfr. spec. pagg.
6-7 dell'atto di citazione e pag. 7 della memoria del 14.02.2017)];
(C) la predetta possibilità di impugnativa, del resto, non solo non era stata affatto prospettata fra le doglianze attoree, ma era stata invero recisamente contestata, per converso, proprio dall'odierna appellante e già attrice in prime cure, avendo proprio quest'ultima evidenziato, a sostegno dell'invocata “palese fondatezza” delle altrui opposizioni, che le “sentenze” emesse in loro accoglimento risultavano del tutto “immuni da errore”, adducendo che, in caso contrario, “l'avv. Fiorillo” “avrebbe provveduto ad impugnar[l]e” [cfr. pag. 6 della memoria del 14.02.2017];
(D) la contestazione avanzata è, pertanto e come evidente, qui del tutto inammissibile, risultando del tutto estranea alle doglianze di prime cure, fondandosi queste ultime su inadempimenti del tutto diversi (e dunque su “domande” diverse – v. supra, sub V.2.) e persino sull'espresso contrasto alla possibilità impugnatoria [v. supra, sub (C)], avendo l'attrice invero articolato le proprie argomentazioni proprio sulla base della decisa negazione di una siffatta eventualità [con la conseguenza che qualsivoglia delibazione sarebbe risultata
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non solo praeter, ma contra partem] e in particolare sull'asserita idoneità di tale carenza di impugnativa, in thesi, a dimostrare l'asserita incontrovertibilità delle sentenze emesse [cfr. ancora pag. 6 della memoria del 14.02.2017], con argumentum peraltro già superato in prime cure e anche in questa sede senz'altro da disattendersi [v. infra, sub VI.2.5.].
V.4.- Analogamente inammissibile in base al divieto dei nova in appello risulta altresì la doglianza compendiata supra, sub V.1., punto (b) [omissione informativa in ordine all'onere di riassunzione del procedimento n. 1254/2007 R.G. a seguito dell'interruzione per decesso del difensore], considerando che:
(1) anche tale contestazione non è stata pacificamente avanzata in prime cure, non rientrando tra quelle fatte valere in sede di citazione ovvero nella 1° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c. [v. supra, sub V.3., punto (B), nonché già supra, sub I.1.1., punto (5)];
(2) anch'essa dunque integra una contestazione insuscettibile, in questa sede, di scrutinio alcuno, in quanto evidentemente nuova e diversa – con diversità, peraltro, qui anche subiettiva, rivolgendosi una tale (nuova) domanda nei confronti non già nei confronti dell'avv. Fiorillo IO CE, bensì direttamente nei confronti dei di lui eredi, cui solo in questa sede viene invero contestata una responsabilità in proprio (e non già sicut heredes) per l'omessa informazione all'attrice dell'onere di riassunzione [cfr. pag. 9, 3° cpv., 2° periodo, dell'atto di appello], così tuttavia evidentemente proponendo una domanda che, al di là di ogni valutazione di merito [essendo invero pacifico che il “rapporto” di mandato, poiché
“basato sull'intuitus personae”, si estingua definitivamente con la morte del mandatario (art. 1722, n. 4), c.c.), potendo in seguito solo darsi conto degli “atti già compiuti”, poiché “ormai spogli di ogni profilo di personalità”, ma senza alcuna protrazione, in difetto dei presupposti ex art. 1728, comma II, c.c. (qui invero neanche dedotti), per “il futuro” (cfr., nonché arg. ex,
Cass. civ. 3/08/2023, n. 23717; Cass. civ., 10/06/2003, n. 9262; Cass. civ., 4/09/1998, n.
8801; Cass. civ., 30/08/1994, n. 7592; Cass. civ., 6/06/1980, n. 3672)], è in ogni caso evidentemente inammissibile, poiché del tutto autonoma e distinta da quella originaria [tanto sul piano obiettivo, quanto, in questo caso, persino su quello subiettivo].
V.5.- Alla luce di quanto globalmente precede, pertanto, è evidente che il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], vertendo su contestazioni nuove e dunque senz'altro inammissibili ex art. 345 c.p.c. [v. supra, sub V.-V.4.], sia insuscettibile di accoglimento.
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VI.- Parimenti meritevole di reiezione, in tal caso nel merito, risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- A tal riguardo la parte appellante ha in particolare assunto di aver fornito prova della sicura riferibilità del danno patito alla condotta negligente del professionista, sostenendo che:
(1) la predetta prova doveva ritenersi ex se soddisfatta con la produzione delle già menzionate sentenze del Tribunale di Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007, da cui emergeva il difetto di diligenza del difensore;
(2) il suo onere risultava in ogni caso limitato all'allegazione dell'altrui inadempimento e alla prova, qui offerta, della fonte dell'obbligazione.
Tali argomenti, come qui di seguito esaminati, risultano tuttavia da disattendere.
VI.2.- Procedendo dal rilievo indicato supra, sub VI.1., punto (1), occorre qui rammentare, sulla scorta della pacifica e consolidata giurisprudenza a tal riguardo (v. spec. Cass. civ.,
11/11/2019, n. 28991 e Cass. civ., 11/11/2019, n. 28992), che:
(A) il contegno negligente dell'avvocato “nei confronti del cliente” “non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata”, dovendo poi tale adeguatezza essere pacificamente “valutata ex ante” (“e non ex post” e “sulla base dell'esito del giudizio”, potendo una prestazione ritenersi diligente “ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”, “non potendo il professionista” ovviamente “garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente”) e tenendo conto della discrezionalità del professionista (atteso che “costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale”), nonché dell'eventuale difficoltà delle questioni sottesa (operando l'art. 2236 c.c. quale norma integrativa - per complementarietà – dell'art. 1176 c.c.),
“restando” una tale responsabilità in particolare sempre e “comunque esclusa” “in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino”, “in astratto o con riferimento al caso concreto”, “margini di opinabilità”;
(B) “la responsabilità dell'avvocato”, inoltre e in ogni caso, “non può … affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale”, essendo “il cliente”
“tenuto a dimostrare”, “oltre” all'“inadempimento” e al “pregiudizio subito”, “il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno”; e ciò perché, come noto, “nel …
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territorio del facere professionale”, a differenza dello “schema classico dell'obbligazione di dare o di fare”, inadempimento e danno attingono a piani diversi: “il danno evento”, infatti,
“consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”, e dunque, se “la prestazione oggetto dell'obbligazione non è … la vittoria della causa”, “ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore” (i.e. il cliente), “il danno evento”
“attinge” invece “non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma” proprio e solo “quello presupposto”;
(C) a fronte di tale duplicità di piani, è ben possibile, per un verso, che l'evento dannoso lamentato non sia stato causato da un inadempimento (atteso che i pregiudizi afferenti l'interesse presupposto “non sono immanenti alla violazione delle leges artis” e che “il danno evento … non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”) e, per altro verso, che ricorra un inadempimento (i.e. una violazione delle leges artis) non produttivo, tuttavia, di alcun evento dannoso (“posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento” e che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha … un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento”);
(D) in virtù di ciò è evidente che “il cliente” che “deduca la responsabilità civile de[l] difensore” deve prima di tutto “dare la prova” che “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato” risulti senz'altro “riconducibile” proprio e solo “alla condotta” negligente del professionista (essendo “la sua responsabilità” poi senz'altro “esclusa” ove, “ripercorrendo astrattamente il processo” “in cui si è manifestata la negligenza del difensore”, il pregiudizio risulti ricollegabile anche o solo ad evenienze diverse ed ulteriori - come nel caso in cui sia stato lo “stesso” cliente, “decidendo di non procedere giudizialmente”, “a provocare
l'estinzione del diritto” - e si possa dunque affermare che il danno sarebbe potuto occorrere pur “ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto”, “dovendosi” evidentemente “ritenere”, in un tal caso, “che tale responsabilità difetti”) [cfr., anche per i punti che precedono ed ex multis, Cass. civ., 10/04/2025, n. 9407; Cass. civ., 27/07/2024, n.
21045; Cass. civ., 14/11/2022, n. 33442; Cass. civ., 9/11/2022, n. 32971; Cass. civ.,
12/03/2021, n. 7064; Cass. iv., 22/02/2021, n. 4655; Cass. civ., 20/11/2020, n. 26516; Cass. n.
28991/2019, cit.; Cass. n. 28992/2019, cit.; Cass. civ., 28/06/2019, n. 17414; Cass. civ.,
22/11/2018, n. 30169; Cass. civ., 16/05/2017, n. 12038; Cass. civ., 24/10/2017, n. 25112;
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Cass. civ., 10/11/2016, n. 22882; Cass. civ., 10/06/2016, n. 11906; Cass. civ., 20/05/2015, n.
10289; Cass. civ., 14/12/2010, n. 25234; Cass. civ., 27/03/2006, n. 6967; 11/08/2005, n.
16846; Cass. civ., 15/01/2001, n. 499].
VI.2.1.- A fronte di ciò è evidente che la (mera) esibizione delle sentenze del Tribunale di
Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007 risulti ex se inidonea a dimostrare tutti i presupposti della responsabilità azionata, considerando, come evidenziato in prime cure [cfr. pagg.
8-12 della pronuncia impugnata] e qui da ribadirsi, che:
(1) le “questioni giuridiche” trattate nelle predette due sentenze del Tribunale di Palmi (n.
14/2007 e n. 536/2007) risultavano connotate da “margine di opinabilità”;
(2) il danno patito (la debenza delle relative spese di lite) non poteva poi ritenersi esclusivamente riferibile al legale, atteso, per un verso, che le predette sentenze avrebbero potuto essere appellate e, per altro verso, che il giudizio di opposizione proposto avverso il precetto azionato ex adverso (proc. n. 1254/2007 R.G., ove si era evidenziata tanto la non dovutezza di una parte delle somme, quanto la compensazione con un maggior credito della
) si era estinto per mancata riassunzione dopo la morte del difensore, essendo CP_1
pertanto intervenute evenienze diverse e ulteriori incidenti sul nesso eziologico e, per l'effetto, su qualsivoglia eventuale responsabilità del difensore.
VI.2.2.- Entrambe tali statuizioni risultano qui da condividersi, occorrendo in particolare osservare quanto segue con riguardo sia al profilo dei margini di opinabilità [v. infra, sub
VI.2.3.-VI.2.5.], sia al profilo del nesso causale [v. infra, sub VI.2.6.-VI.2.8.].
VI.2.3.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI.2.1., punto (1), non v'è dubbio che tali
“margini di opinabilità” risultavano senz'altro sussistenti tanto per la sentenza n. 14/2007 [v. infra, sub VI.2.3.1.], quanto per la sentenza n. 536/2007 [v. infra, sub VI.2.3.2.].
VI.2.3.1.- La prima pronuncia (n. 14/2007), in particolare, aveva ritenuto non dovute alcune voci del precetto assumendo il difetto della corrispondente attività professionale e l'applicazione di tariffe relative a scaglioni superiori, senza tuttavia considerare che:
(i) l'attività di “richiesta notifica sentenza”, diversamente da quanto ivi valutato (cfr. pagg. 2-
3, punto A), della sent. n. 14/2007), era pacificamente intervenuta, essendo state le sentenze notificate unitamente al precetto opposto [cfr. 1° cpv., ult. inciso, dell'all. B) alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 17.03.2017, nonché pagg.
8-9 delle memorie conclusive dei convenuti (del 10.03.2020 e del 17.09.2020)];
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(ii) le attività di “corrispondenza con il cliente”, a differenza di quanto ivi stabilito (cfr. ancora pagg. 2-3, punto A), della sent. n. 14/2007), erano anch'esse senz'altro da riconoscersi, trattandosi di voci da presumersi e dunque, in difetto di prova contraria (in alcun modo dedotta, né inverto menzionata in sentenza), da indefettibilmente attribuirsi al difensore [cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/08/2016, n. 16008; Cass. civ., 4/05/2015, n. 8869; Cass. civ.,
11/04/2014, n. 8517; Cass. civ., 18/09/2012, n. 15656; Cass. civ., 20/06/2011, n. 13482; Cass. civ., 17/10/2007, n. 21841];
(iii) gli scaglioni dovevano essere poi stabiliti tenendo conto non solo delle spese liquidate
(come pur ritenuto dal giudice dell'opposizione - cfr. pag. 3, punto B), della sent. n. 14/2007), ma anche degli accessori [R.S.F., IVA e C.P.A.], poiché “spettant[i] automaticamente al professionista difensore”, anche ove “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali … non contenga la statuizione”, in quanto “dovuti per legge” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 27/08/2025, n. 24007; Cass. civ., 13/08/2020, n. 17076; Cass. civ., 4/04/2019, n.
9385; Cass. civ., 28/10/2015, n. 22074], risultando quindi dovuto, per la sent. n. 519/2000,
l'importo non già di € 2.107,14, ma di € 2.879,78 [giusta sommatoria fra le spese liquidate (€
2.107,14) e gli accessori (C.P.A. al 2,5 % e R.S.G. al 12,5 %, nonché, sull'importo totale,
IVA al 20%), e dunque, per come ricostruito dai convenuti, complessivi € 2.879,78] - essendo pertanto corretto proprio lo scaglione applicato in precetto (€ 2.600,01-€ 5.200,00, atteso che
€ 2.879,78 > € 2.600,01) e non già quello, inferiore, ritenuto invece applicabile nella sentenza d'opposizione (€ 1.600,0-€ 2.600,00) -, e per la sent. n. 113/2004 l'importo non già di €
600,00, ma di € 824,40 [giusta sommatoria fra le spese liquidate (€ 600,00) e gli accessori
(R.S.G. al 12,5 %, C.P.A. al 2,5 % e poi, sull'importo totale, IVA al 20%), e dunque, per come ricostruito dai convenuti, complessivi € 824,40] - essendo pertanto pur in tal caso corretto proprio lo scaglione applicato in precetto (€ 600,01-€ 1.600,00, atteso che € 824,40 >
€ 600,01) e non già quello, inferiore, ritenuto invece applicabile nella sentenza d'opposizione
(fino a € 600,01).
VI.2.3.2.- La seconda sentenza (n. 536/2007), poi, aveva ritenuto che l'azione in executivis prefigurata dal precetto opposto (e poi concretamente esperita, successivamente estinguendosi
“a seguito del mancato deposito dell'istanza di vendita”: cfr. pag. 2 della sent. n. 536/2007) fosse divenuta “improcedibile” a seguito della prospettata “caducazione” del titolo esecutivo azionato (essendo stata la sentenza d'appello, confermativa della pronuncia di prime cure, poi
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annullata dalla Cassazione con la pronuncia n. 1407/2004), omettendo tuttavia di osservare che:
(A) la Corte d'Appello di ES, in sede di rinvio a seguito della predetta pronuncia cassatoria, si era poi limitata a rideterminare la pena inflitta, confermando pertanto la statuizione (i.e. la condanna alle spese di lite di prime cure) fondante il diritto di credito fatto valere mediante il precetto opposto [giusta sent. n. 1532/2005 del 27.09.2005, peraltro già passata in giudicato (considerando l'inammissibilità del ricorso in Cassazione – cfr. pronuncia del 13.07.2006, R.G. 4004/2006) al momento della pronuncia di opposizione (28.06.2007)];
(B) la predetta pronuncia della Corte di ES, prodotta nel corso del giudizio di opposizione, risultava poi ovviamente ivi valutabile anche se esibita oltre il termine ex art. 184 c.p.c. (cfr. invece pagg.
3-4 della sent. n. 536/2007), considerando non solo il carattere sopravvenuto - quantomeno del suo passaggio in giudicato (realizzatosi, come detto, solo nel luglio 2006, e dunque solo in seguito all'instaurazione del giudizio di opposizione del 2005) –
e la sua conseguente ammissibilità [atteso che, come noto, la “venut[a] ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali” di per sé “legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini” (cfr.
Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631, spec. ult. cpv. del punto 4.1. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465 e Cass. civ., 22/05/2006, n. 11922)], ma altresì la pacifica rilevabilità officiosa della questione sottesa [afferendo alla “persistenza del fondamento legittimante l'azione esecutiva”, e dunque a profilo che, “indipendentemente dall'atteggiamento delle parti”, integra “il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l'opposizione” e pertanto “deve essere sempre verificata d'ufficio” “dal giudice dell'opposizione esecutiva”, “in ogni stato e grado del giudizio” e per “l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 30/07/2024, n.
21264, nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. un, 21/09/2021, n. 25478; Cass. civ., 3/09/2019, n.
21996; Cass. civ., 13/03/2012, n. 3977;Cass. civ., 13/07/2011, n. 15363; Cass. civ.,
19/05/2011, n. 11021; Cass. civ., 29/11/2004, n. 22430];
(C) a fronte di ciò, anche a voler ritenere che il diritto di credito azionato (spese di lite di 1° grado) risultasse direttamente inciso dalla pronuncia cassatoria [pur trattandosi di statuizione invero non coinvolta dalla riforma intervenuta in appello, né oggetto della pronuncia di
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annullamento della S. Corte e dunque solo a voler accedere alla tesi, tuttora invero dibattuta, per cui l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello sarebbe sempre indefettibile e dunque la
“sentenza di primo grado” dovrebbe “considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”
(cfr. Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186)], era in ogni pacifico che si fosse qui realizzata non una
“caducazione”, ma una semplice “trasformazione” del titolo esecutivo – non essendosi invero integrato il definitivo “venir meno di un provvedimento giudiziale”, con conseguente
“irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva”, ma un più articolato e composito fenomeno trasformativo [che appunto “si realizza quando ad un titolo di formazione giudiziale”, già “azionato esecutivamente” (sent. n. 519/2000), “si sostituisca” o si aggiunga
“un altro provvedimento”, “emesso nell'ambito del medesimo giudizio” e “recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione” (sent. n. 1532/2005)] comportante, a differenza della “caducazione” e “in ragione dell'estensione del principio dettato dall'art.
653 cod. proc. civ., comma 2” pur per la successione di sentenze nei vari gradi di giudizio, la
“conservazione degli effetti degli atti esecutivi giù compiuti”, atteso che “gli atti esecutivi già compiuti in forza di un titolo esecutivo dichiarato nullo o revocato conservano i loro effetti qualora sopravvenga, nello stesso processo, altro titolo, con efficacia esecutiva, che confermi il riconoscimento del credito oggetto della statuizione di condanna” [cfr. Cass. n.
21264/2024, cit., nonché già Cass. civ., 16/04/2013, n. 9161 e, da ultimo ed ex multis, Trib.
Torre Annunziata, 22/01/2025];
(D) il diritto di procedere in executivis, pertanto, non poteva ritenersi affatto venuto meno, essendo stata la condanna alle spese di lite pronunciata di prime cure (già esecutiva e nelle more peraltro in alcun modo sospesa o inibita) definitivamente confermata dalla Corte
d'Appello di ES (la cui pronuncia era altresì già passata in giudicato - cfr. pronuncia della S. Corte del 13.07.2006, R.G. 4004/2006), con conseguente conservazione di ogni attività anche esecutiva nelle more compiuta e possibilità, se del caso, anche di riattivare l'esecuzione nelle more estintasi (cfr. pag. 2 della sent. n. 536/2007), meramente notificando un nuovo precetto per un diritto in executivis già in essere e ancora pacificamente persistente
[cfr. ancora Cass. n. 21264/2024, cit., e Cass. n. 9161/2013, cit.].
VI.2.4.- Tanto le questioni sottese, quanto le stesse determinazioni adottate nelle due sentenze del Tribunale di Palmi (n. 14/2007 e n. 536/2007) risultavano dunque effettivamente
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connotate, come evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi [v. supra, sub VI.2.3.1.-
VI.2.3.2.], da “margini di opinabilità” ampi e di per sé confliggenti con la possibilità di ravvisare, nel caso di specie e al netto dell'alea processuale (“non potendo il professionista” ovviamente “garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente”), una specifica grave negligenza da parte dell'avvocato [v. supra, sub VI.2., punto (A)].
VI.2.5.- Né può ritenersi idoneo a sovvertire quanto precede l'argumentum prospettato dalla parte appellante e già attrice in prime cure in ordine al difetto di impugnativa [avendo tale parte dedotto, come già innanzi osservato, che le “sentenze” sarebbero risultate del tutto
“immuni da errore”, poiché, in caso contrario, “l'avv. Fiorillo” “avrebbe provveduto ad impugnar[l]e” (v. supra, sub V.3., punto (C)], atteso che:
(a) la mancata proposizione di gravame evidentemente non implica, di per sé sola, l'assenza di margini di opinabilità nelle questioni trattate e nelle statuizioni assunte, trattandosi di evenienza meramente contingente e non necessariamente correlata, né ex se comprovante, la loro inoppugnabile correttezza o radicale inconfutabilità [potendo chiaramente dipendere dalle più varie ragioni, fra cui, e.g., la volontà dello stesso cliente di non sostenere un altro grado di giudizio];
(b) una tale circostanza, di per sé neutra, avrebbe potuto poi in thesi ritenersi significativa e rilevante solo ove la parte avesse puntualmente dimostrato che la carenza di impugnativa fosse esclusivamente dipesa dalla valutazione del legale di assoluta incontrovertibilità delle determinazioni emesse – dimostrazione, quest'ultima, tuttavia evidentemente non fornita, non avendo la parte invero in alcun modo provato che ella lo aveva incaricato di proporre appello
(quando ancora in vita, essendo invero deceduto in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. – v. infra) e che egli si fosse rifiutato proprio e solo sulla base della ravvisata insuperabilità delle statuizioni di prime cure [cfr. pagg. 9 e 12 della sentenza appellata];
(c) la dimostrazione da ultimo indicata (e qui pacificamente non offerta) chiaramente poi gravava proprio sulla cliente eccipiente, non potendosi evidentemente utilmente invocare, in senso diverso, l'arresto di Cass. civ., 23/03/2017, n. 7410; e ciò considerando che, se in quest'ultimo caso la “mancata presentazione, nonostante il mandato ricevuto dai clienti, del ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte d'appello” costituiva lo specifico inadempimento tempestivamente contestato dagli attori [ivi basandosi “la domanda” “per responsabilità professionale dell'avv[ocato]” proprio su tale omessa impugnazione “pur” a
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fronte “di incarico per la difesa in tutti i gradi di giudizio” (cfr. Cass. n. 7410/2017, cit.)], nell'odierna fattispecie, al contrario, la parte attrice, al di là di quanto dedotto solo in questa sede (del tutto inammissibilmente – v. supra, sub V.-V.5.), aveva non solo proposto contestazioni del tutto diverse dalla mancata impugnativa [v. supra, sub V.3., punto (B), nonché pagg.
6-7 dell'atto di citazione e pag. 7 della memoria del 14.02.2017], ma aveva fondato la propria difesa sulla contestazione e decisa negazione di una siffatta possibilità
[assumendo che le sentenze erano “immuni da errore” e dunque insuscettibili di essere proficuamente impugnate, poiché non plausibilmente riformabili (v. supra, sub V.3., punto
(C), nonché pag. 6 della memoria del 14.02.2017)], integrando pertanto nel caso di specie la mancata impugnazione non già l'inadempimento allegato e di cui dimostrare la diligente attuazione (come invece in Cass. n. 7410/2017, cit.), ma il fatto eccepito dalla parte (a sostegno della prospettata incontrastabilità delle statuizioni assunte nella sentenze n. 14/2007
e n. 536/2007) e di cui pertanto proprio la parte eccipiente (odierna appellante) doveva dimostrare la sussistenza e la rilevanza ai fini del decidere [in ossequio al principio ex art. 2697, comma II, c.c., e alla valenza schiettamente processuale della regola dell'onere probatorio (integrante una “regola residuale di giudizio” condizionata dalla tipologia di prospettazione fatta valere e dalla posizione conseguentemente assunta – cfr. Cass. civ.,
19/06/2018, n. 16176 e Cass. civ., 16/06/1998, n. 5980)].
VI.2.6.- Ciò detto sul profilo dei “margini di opinabilità”, pienamente corrette e condivisibili risultano altresì le statuizioni assunte in prime cure con riguardo al versante eziologico [v. supra, sub VI.2.1., punto (2)].
VI.2.7.- E infatti, fermo e ribadito che l'onere di dimostrare il nesso causale gravava sulla cliente, incombendo a quest'ultima congruamente provare che il danno patito risultasse riconducibile proprio e solo alla condotta negligente dell'avvocato specificamente contestata
[v. supra, sub VI.2., punto (D)], occorre qui osservare che tale prova non poteva ritenersi qui offerta sulla scorta delle mera esibizione delle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, considerando che:
(A) tali pronunce non comprovavano alcuna grave negligenza o specifica incuria del difensore, vertendo su questioni articolate e risultando proprio le determinazioni ivi assunte senz'altro opinabili e ampiamente controvertibili [v. supra, sub VI.2.3.1.-VI.2.3.2.];
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(B) si trattava, inoltre, di mere pronunce di prime cure, suscettibili di essere pertanto impugnate e rimeditate nei successivi gradi di giudizio;
(C) il precetto fatto valere ex adverso sulla base della sent. n. 14/2007 era stato poi opposto nell'interesse dell'attrice nell'ambito del proc. n. 1254/2007 R.G., nel quale si era fatto valere tanto la compensazione con un suo maggior credito [cfr. pagg. 1-2, punti 1) e 2), dell'atto di opposizione a precetto prodotto sub all. C) alla memoria istruttoria dei convenuti del
17.03.2017], quanto la non debenza di alcune delle voci esposte in precetto [cfr. pagg. 2-3, 2° punto 2), del menzionato all. C) alla memoria istruttoria dei convenuti del 17.03.2017];
(D) tale giudizio di opposizione, tuttavia, si era estinto perché non riassunto a seguito dell'interruzione per morte del legale (avv. Fiorillo IO CE);
(E) il pregiudizio, pertanto, non poteva ritenersi ex se ricollegabile alle condotte del difensore contestate dall'attrice, trattandosi di nocumento correlabile ad evenienze diverse e ulteriori e in specie: (i) a tale omessa riassunzione del giudizio oppositivo, le cui eccezioni, ove accolte, avrebbero chiaramente impedito ogni esborso correlato al precetto [anche in virtù dell'invocata estinzione, ex art. 1241 c.c., del credito azionato: v. supra, sub (C))] e ovviamente non riferibile al difensore [trattandosi invero del soggetto il cui decesso aveva comportato l'interruzione];
(ii) alla mancata impugnazione, poi, delle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, la cui riforma, non implausibile [anche alla luce delle diverse criticità di tali pronunce: v. supra, sub
VI.2.3.1.-VI.2.3.2.)], avrebbe parimenti scongiurato integralmente il pagamento oggetto di doglianza e la cui riferibilità al difensore non poteva parimenti ritenersi dimostrata [non avendo la parte eccipiente ottemperato al proprio onus e dimostrato, in specie, che tale mancata impugnativa fosse da ricondursi all'avv. Fiorillo (v. supra, sub VI.2.5.) – riferibilità peraltro confliggente, anche in tal caso, con l'intervenuto decesso nell'aprile 2008, e dunque allorquando la cliente era ancora nei termini per impugnare (e ciò con riguardo, in particolare, alla sentenza n. 536/2007, pubblicata il 28.06.2007 e dunque ancora impugnabile, alla luce del termine annuale all'epoca vigente e pur a prescindere dalla sospensione feriale – trattandosi di opposizione esecutiva – almeno fino al 28.06.2008)].
VI.2.8.- Né in senso contrario, come evidente, possono utilmente invocarsi le contestazioni dell'appellante in ordine alla prospettata correlazione fra tali omissioni e la presunta violazione di asseriti obblighi informativi, trattandosi, come già osservato, di contestazioni
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nuove e dunque del tutto inammissibili (v. supra, sub V.-V.5.), nonché invero contrastanti con le deduzioni attoree in 1° grado e persino rivolte nei confronti di soggetti diversi (v. supra, sub V.3.-V.4.).
VI.2.9.- Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, attesa la piena condivisibilità delle statuizioni assunte in prime cure e la non ravvisabilità, nel caso di specie, degli estremi necessari a dar luogo a responsabilità del professionista [v. supra, sub VI.2.-VI.2.8.], ciò evidentemente impone, come detto e qui da ribadirsi, il rigetto della doglianza indicata supra, sub VI.1., punto (1).
VI.3.- Analogamente da respingere risulta altresì il rilievo compendiato supra, sub VI.1., punto (2) e fondato, come detto, sull'assunto per cui l'onere della cliente fosse qui limitato, come di consueto in materia contrattuale (Cass. civ., Sez. un., 30/20/2001, n. 13553), solo all'allegazione dell'inadempimento e alla prova del titolo contrattuale (contratto di patrocinio), gravando invece sulla controparte ogni prova contraria (e dunque l'onere di dimostrare l'adempimento o la causa non imputabile che l'avesse reso impossibile).
VI.3.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre rammentare che:
(a) l'invocato riparto del carico dimostrativo non è applicabile nella fattispecie qui in esame, atteso che esso “attiene”, come noto, proprio e solo “allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile”, ma non al “diverso territorio del facere professionale”;
(b) solo nel predetto “schema classico dell'obbligazione”, del resto, “la lesione dell'interesse tutelato dal contratto” dà contestualmente luogo sia all'“inadempimento”, sia “al danno evento” [considerando che “la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione” e pertanto “che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento”, da ciò discendendo che “la causalità materiale … non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”] e dunque per il creditore è senz'altro ivi sufficiente “allegare l'inadempimento” [“perché allegare l'inadempimento”, in tale ambito, “significa allegare anche nesso di causalità e danno evento”], laddove “nel diverso territorio del facere professionale”, ciò non è sufficiente, atteso che, come già innanzi osservato [v. supra, sub VI.2., punti (B) e (C)], inadempimento e danno evento afferiscono a piani distinti, “la causalità materiale non è
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praticamente assorbita dall'inadempimento” e dunque “persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico”;
(c) “questione pratica”, quest'ultima, che ovviamente incide e amplia significativamente l'onere allegatorio e probatorio del creditore, non potendo quest'ultimo in questo caso limitarsi a provare il contratto e ad allegare l'inadempimento [in quanto obbligazioni – aventi ad oggetto la “diligenza professionale” e non già la “vittoria della causa” - “allegare
l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”], ma dovendo invece “allegare” e “provare” anche la “connessione” “naturalistica” fra l'altrui condotta in thesi inadempiente e il danno patito, atteso che qui la causalità materiale “non è … soltanto causa di esonero da responsabilità”, ma “materia dell'onere probatorio”, trattandosi di “elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio” e dunque che “il creditore di prestazione professionale”
(i.e. il cliente istante) “deve provare”;
(d) a fronte di ciò è evidente che al cliente non “basterà” qui “allegare l'inadempimento” da parte “dell'avvocato”, essendo invece “egli” “tenuto a dimostrare” altresì che si tratti di inadempimento: (i) proprio dell'obbligazione di diligenza [la cui concreta mancanza non può chiaramente desumersi dal mero difetto di “vittoria della causa” (non essendo “oggetto della prestazione” il raggiungimento del risultato utile, “dipend[endo]” quest'ultimo, del resto,
“troppo poco dalla volontà” e dalla corretta esecuzione del professionista intellettuale per poter “dedott[o] in obbligazione”) e la cui effettiva sussistenza è poi da valutarsi, come detto, ex ante e alla luce dei “margini di opinabilità” delle questioni sottese: v. supra, sub VI.2., punto (A)]; (ii) altresì eziologicamente “qualificato”, ossia “tale da comportare”, “di per sé” solo, “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato”, il quale deve essere strettamente
“riconducibile” “alla condotta” del “professionista” e non già a evenienze diverse e ulteriori
[v. supra, sub VI.2., punto (D)];
(e) in mancanza di una siffatta rigorosa prova non v'è dubbio che neppure “sorgono gli oneri probatori a carico del debitore” (“chiamato a provare di avere adempiuto o che
l'inadempimento non gli è imputabile” “soltanto” se vi sia il previo assolvimento dell'“onere gravante sull'attore”, essendo del resto “evidente” che “la … dimostrazione del nesso causale
“deve precedere quello relativo al profilo soggettivo della colpa”) e che si debba senz'altro
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“ritenere che tale responsabilità difetti” [cfr., anche per i punti che precedono ed ex multis,
Cass. n. 9407/2025, cit.; Cass. civ., 25/01/2023 n. 2353; Cass. n. 33442/2022, cit.; Cass. n.
32971/2022, cit.; Cass. civ., 29/03/2022 n. 10050; Cass. civ., 26/11/2020, n. 26907; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18102; Cass. n. 28991/2019, cit.; Cass. n. 28992/2019, cit.; Cass. n.
17414/2019, cit.].
VI.3.2.- Ciò rammentato, è evidente che anche l'argomentazione compendiata supra, sub
VI.1., punto (2) sia da disattendersi, fondandosi su principi qui pacificamente non invocabili
[v. supra, sub VI.3.1.] e risultando del tutto evidente che l'effettivo carico allegatorio e probatorio qui gravante sul cliente non sia stato poi qui congruamente ottemperato [non potendosi ritenere dimostrato lo specifico inadempimento connotato nei termini indicati supra, sub VI.3.1., punto (d) - alla luce, come osservato in prime cure e qui nuovamente ribadito, sia degli ampi margini di opinabilità delle questioni e delle determinazioni assunte
(sub VI.2.3.-VI.2.5.), sia dell'impossibilità di ritenere, alla luce delle ulteriori evenienze intervenute (o mancate), che la condotta professionale contestata fosse “tale da comportare”,
“di per sé” sola, “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato” (v. infra, sub VI.2.6.-VI.2.8., nonché spec. Cass. n. 32971/2022, cit.)].
VI.4.- Alla luce di ciò, non potendosi accogliere, per le complessive ragioni sin qui esposte (v. supra, sub VI.2.-VI.3.2.), le relative argomentazioni difensive [né la prima (v. supra, sub
VI.1., punto (1), nonché sub VI.2.-VI.2.9.), né la seconda (v. supra, sub VI.1., punto (2), nonché sub VI.3.-VI.3.2.)], è pacifico che sia da rigettarsi anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente da disattendersi, infine, risulta anche la 3° e ultima ragione d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], fondata sull'asserita valenza non contestativa sia della risposta negativa all'interpello ex art. 222 c.p.c., sia della proposta conciliativa proposta dai convenuti e rifiutata dall'attrice.
VII.1.- E tuttavia, è evidente che il prospettato meccanismo istruttorio ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. non possa qui in alcun modo trovare applicazione, considerando, al contempo:
(A) la pacifica non invocabilità, già in astratto, di un tale strumento probatorio con riguardo al diritto fatto valere - potendo invero la non contestazione “operare” solo “in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche
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rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460 e Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181];
(B) l'evidente non ravvisabilità nell'odierna fattispecie, in ogni caso, di alcun contegno non contestativo da parte dei convenuti e odierni appellati – avendo questi ultimi invero recisamente contrastato le altrui richieste fin dalla costituzione e per l'intero corso del giudizio, senza in alcun modo aderire, anche solo implicitamente o in parte qua, alle altrui deduzioni, né invero proporre “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti” e tali da far ritenere questi ultimi addirittura “pacifici” [cfr., ex multis ed evidenziando la rigorosa “circolarità” e “proporzionalità” fra gli oneri di allegazione e contestazione, Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ.,
24/10/2017, n. 25148; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1878; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n.
11353; Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n. 761; Cass. civ., 20/10/2000, n. 13904, nonché, nel merito ed ex aliis, Trib. Napoli Nord, 11/10/2023, n. 4035] e non potendo chiaramente invocarsi in tal senso né l'esito della procedura ex artt. 221 e ss. c.p.c. innescata dalla querela proposta ex latere actoris [v. infra, sub VII.2.], né la proposta transattiva formulata dai convenuti all'udienza del 13.02.2019 [v. infra, sub VII.3.].
VII.2.- Muovendo dalla risposta negativa resa dalla parte producens in sede di interpello [v. supra, sub I.1.3., nonché pag. 1, 3° cpv., 2° periodo, del verbale del 13.02.2019 (“rende dichiarazione negativa ex art. 222 cpc.”)], è pacifico che da essa sia conseguita esclusivamente l'inutilizzabilità del documento e non anche ulteriori effetti, anche di carattere non contestativo o di relevatio ab onere probandi, in ordine alle domande proposte nel giudizio principale, deponendo in senso a ciò chiaramente contrario:
(i) sia il dato normativo, chiaramente ricollegante a tale risposta negativa solo la predetta inutlizzabilità [peraltro strettamente endo-processuale, poiché circoscritta, ex lege, al solo giudizio in essere (“se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa”: cfr. art. 222 c.p.c.)] e non già ulteriori conseguenze sostanziali o processuali [espressamente previste, al contrario e anche solo ex art. 116, comma II, c.p.c., a fronte di altre condotte
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processuali (e.g. art. 232 c.p.c. ovvero artt. 117, 118 e 200, comma II, c.p.c.) e dunque qui chiaramente da escludersi (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)];
(ii) sia il dato teleologico-funzionale, avendo tale interpello uno scopo chiaramente acceleratorio e mirando, in particolare, solo a scongiurare lo svolgimento di un procedimento complesso e oneroso, il quale, in difetto di risposta positiva e di successiva autorizzazione alla
“presentazione” della querela (art. 222 c.p.c.), non viene affatto attivato [ponendosi tanto la previa “proposizione” di cui all'art. 221 c.p.c., quanto l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., in una fase meramente preliminare ed essendo solo la successiva “presentazione” che “dà origine al subprocedimento incidentale di falso” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/05/2009, n.
12263, nonché Corte App. ES, 31/10/2024, n. 1046)], evitandosi pertanto con tale risposta negativa sia qualsivoglia accertamento sul documento [di cui la falsità o meno non viene affatto accertata, trattandosi di documento semplicemente “non utilizzabile” in quella
“causa”], sia specifici effetti pregiudizievoli per la parte interpellata [potendo quest'ultima liberamente valutare di dare risposta negativa o positiva al solo fine di evitare o affrontare l'accusatio falsi, nella consapevolezza che ciò potrà incidere esclusivamente sulla persistente utilizzabilità della produzione previamente effettuata, ma non già sul complesso delle proprie difese (semplicemente da valutarsi aliunde e a prescindere dal documento rinunciato)];
(iii) sia, infine, il dato sistematico – considerando il pacifico principio per cui il procedimento di falso non involge in alcun modo la fondatezza o meno delle domande proposte nel giudizio principale [avendo ad “oggetto” solo e soltanto “l'accertamento della falsità o meno di un atto” e rimanendo pertanto, al di là della sua eventuale instaurazione “in via incidentale”, sempre e “comunque autonomo” dal predetto giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/05/2007,
n. 12399)] e la già evidenziata “circolarità” fra allegazione e non contestazione [dovendo il contegno non contestativo specificamente riguardare proprio il fatto allegato e asseritamente non contrastato, come qui chiaramente da escludersi per la risposta negativa ex art. 222 c.p.c.
– esclusivamente afferente il documento in contestazione e non riguardante, neanche implicitamente, la fondatezza dell'altrui domanda (trattandosi di profilo del tutto estraneo al procedimento de quo e pertanto da delibarsi in ossequio alle ordinarie regole probatorie, senza alcun aggravio, né tuttavia esonero, sulla scorta dell'esito della predetta “autonoma” procedura – cfr. ancora Cass. n. 12399/2007, cit.)].
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VII.3.- Quanto, poi, alla proposta transattiva formulata dai convenuti nel corso del giudizio di prime cure [e in particolare all'udienza del 13.02.2019, avendo il legale “formula[to] proposta transattiva alla controparte che prevede il pagamento di euro 1.000,00 omnia, con compensazione delle spese dell'attuale giudizio” (cfr. pag. 1, 3° cpv., 3° periodo, del verbale del 13.02.2019)], occorre qui osservare che:
(a) “le proposte” “fatte dalle parti a scopo transattivo” “in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui”, “non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria”, bensì essendo esclusivamente volte a raggiungere, in un'ottica strettamente transattivo-conciliativa (aliquid datum, aliquid retentum), un immediato punto di convergenza fra i contrapposti interessi in modo da neutralizzare gli aggravi [tempi, costi e alea] inevitabilmente connessi al prosieguo del giudizio e alla sua decisione finale [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/02/2019, n. 5721; Cass. civ., 24/09/2015, n.
18879; Cass. civ., 6/03/2008 n. 6034; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27169; Cass. civ.,
13/11/2003, n. 17134; Cass. civ., 17/10/2002, n. 14748; Cass. civ., 14/02/2000, n. 1642];
(b) una mera “proposta transattiva” (come quella qui formulata - cfr. verbale del 13.02.2019), pertanto e come evidente, “mira” esclusivamente “a risolvere un rapporto”, senza con ciò in alcun modo riconoscere, neanche implicitamente, le altrui spettanze [trattandosi di proposta avanzata solo “al fine di pervenire alla definizione della questione” e nella quale pertanto si
“manifesta” esclusivamente una volontà di transigere”, non già “di riconoscere un debito”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/12/2021, n. 38941, nonché, evidenziando che analogo intento definitorio e che “prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa” permea anche la proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., Trib. Bologna, 3/05/2022, n. 1172 e Trib.
Verbania, 10/04/2004)], non potendo dunque evidentemente assegnarsi alla stessa alcun valore ex art. 115 c.p.c. ovvero di relevatio ab onere probandi [trattandosi di mera proposta negoziale, volta esclusivamente a immediatamente definire la questione e da valutarsi secondo la logica sua propria (strettamente transattivo-conciliativa), risultando senz'altro priva di alcun valore confessorio, adesivo ovvero non contestativo (non contenendo né ammissioni, né “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti” ex adverso invocati: cfr. Cass. n. 23214/2024, cit.; Cass. n. 31704/2019, cit.; Cass. n.
25148/2017, cit.; Cass. n. 1878/2012, cit.; Cass., Sez. un., n. 11353/2004, cit.; Cass., Sez. un.,
n. 761/2002, cit.; Cass. n. 13904/2000, cit.].
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VII.4.- Essendo pertanto inaccoglibili anche gli argomenti ivi sviluppati [v. supra, sub VII.-
VII.3.], non v'è dubbio che risulti meritevole di reiezione, come detto e qui da ribadirsi, anche il 3° e ultimo motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.4.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (5)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alla statuizione, ex art. 92, comma II, c.p.c., emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza, avanzata da entrambe le parti, di vittoria di spese e competenze per il doppio grado, poiché non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti della nota spese prodotta in uno alla conclusionale del 16.09.2025 [integrando la nota ex art. 75 disp.att.c.p.c. un “limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa” (essendo precluso “attribuire alla parte” “una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n. 30087; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n.
11522)] e in favore delle parti appellate [non influendo sul “diritto alla liquidazione giudiziale” la facoltà, qui esercitata, di difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. (atteso che ciò pacificamente “non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe [o ai parametri] professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 8/11/2023, n. 31141; Cass. civ., 18/02/2019, n. 4698; Cass. civ.,
30/01/2008, n. 2193)], avendo riguardo:
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(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione applicabile
(da € 5.200,01 a € 26.000,00) in base al valore della causa [non mutato in sede di gravame e pari all'importo domandato (€ 5.658,57) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ.,
31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381;
Cass. civ., 15/07/2004, n. 13113)];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo, considerando le questioni trattate, la natura strettamente documentale della vertenza e il difetto in questa sede di attività strictu sensu istruttoria, contenere la liquidazione di quest'ultima ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(4) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente adottarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018, n.
12093)];
(5) alla non concedibilità delle maggiorazioni richieste ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
[né ex art. 4, comma I bis (aumento di carattere “discrezionale” e di “regola” da “esclu[dere]” nei casi, analoghi a quello di specie, di allegati e documenti di “dimensioni” e “numero”
“contenuto” – risultando qui prodotti, al di là di procura, nota spese e atto d'appello notificato,
n. 10 allegati -, non ricorrendo, “in tali situazioni” e a fronte “di atti” la cui “redazione” e
“comunicazione” già “normalmente” avviene “con tecniche digitali”, elementi tali “da giustificare la maggiorazione”: cfr. Cass. 27/07/2023, n. 22762, nonché Cass. civ., 6/12/2022,
n. 35753; Cass. civ., 16/05/2022, n. 15572; Cass. civ., 31/03/2022, n. 10531), né ex art. 4, comma II (attesa la perfetta “identità” non solo di posizione processuale, ma anche di questioni di fatto e di diritto da esaminarsi rispetto ai due appellati - entrambi, del resto, eredi
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dell'avvocato Fiorillo IO CE e portatori delle medesime istanze ed eccezioni, con conseguenti questioni “non specifiche e non distinte”, ma pienamente sovrapponibili -, rimanendo pertanto la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, neutralizzata dall'analoga deminutio di cui all'art. 4, comma IV: cfr. Cass. civ., 17/04/2024, n. 10367, spec. ipotesi sub
(e) al punto 4.12. dei “Motivi della decisione”), né, infine, ex art. 4, comma VIII (non vertendosi in ipotesi di soccombenza “qualificata”, né in causa di così manifesta fondatezza da potersi ritenere di pronta soluzione per la basilarità delle questioni sottese o la non contestazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere – cfr. Trib. Verona, 19/06/2014 -, avendo la sua definizione richiesto non solo l'adozione della sentenza – e non già dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.: v. supra, sub III., punto (2) -, ma anche il vaglio di plurime questioni giuridico-fattuali e lo scioglimento di diversi profili controversi fra le parti – v. supra)];
(6) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore degli appellati, trattandosi di istanza senz'altro ammissibile [a prescindere dal già evidenziato esercizio della facoltà ex art. 86 c.p.c. (non incidente, come detto, sulla natura professionale dell'attività difensiva e sulla conseguente spettanza dei relativi compensi – cfr. Cass. n. 31141/2023, cit.;
Cass. n. 4698/2019, cit.; Cass. n. 2193/2008, cit.) e dal tempus della richiesta (non essendo soggetta a specifici limiti preclusivi, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla” - cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006, n. 412;
Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526 – e dunque non rilevando la sua formulazione solo nel corso del giudizio – cfr. note scritte del 21.05.2021 e del
10.06.2025 -, né invero la sua omessa riproposizione negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
– “non deputat[i]”, del resto e così la memoria ex art. 378 c.p.c., “a precisare le conclusioni” ed essendo pacifico che “l'istanza di distrazione … si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia”: cfr. Cass. civ., 7/07/2020, n. 14098)] e alla quale poi dar corso sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario
[trattandosi di dichiarazione del tutto “sufficiente” e di statuizione in ordine alla quale non v'è
“alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto,
“una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un
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soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.1.- Va invece disattesa la richiesta degli appellati di condanna della parte impugnante ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato
[ulteriore a quello dal processo in cui si è resistito (già “ristorato” dalle spese di lite) e non essendo in tal caso sufficiente una mera richiesta generica di condanna, occorrendo adempiere al relativo onus con riguardo all'asserito danno lamentato (cfr. Cass. civ., 27/10/2015, n.
21798 e Cass. civ., Sez. un., 20/04/2004, n. 7583)], né presupposti tali da giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma III, c.p.c. [considerando
- a prescindere dal documento del 5.11.2007 (invero centrale ai fini della richiesta di condanna per lite temeraria, domandata dai convenuti “soprattutto alla luce della rinuncia scritta” - cfr. pag. 4 della comparsa dell'1.12.2016 - e tuttavia divenuto inutilizzabile proprio a seguito della loro risposta negativa ex art. 222 c.p.c. - v. supra, sub I.1.3.) -, la non specifica ravvisabilità, con riguardo alle ulteriori condotte e questioni, di un utilizzo addirittura palesemente distorto e abusivo dello “strumento” processuale e in specie di “motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ.,
18/11/2019, n. 29812), di “tesi” persino “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796) ovvero di ulteriori condotte comunque peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave
(cfr. da ultimo, Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ., 3/07/2019, n. 17814; Cass. civ.,
23/05/2019, n. 14053), non bastando a tal riguardo, come noto, né la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) né la sola conferma della sentenza di primo grado (di per sé ovviamente insufficiente a determinare – anche alla luce dello specifico approfondimento motivazionale qui comunque compiuto: v. supra, sub V.-VII.4. - il carattere meramente pretestuoso e assolutamente dilatorio del gravame proposto)].
IX.2.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 570/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 603/2020, pubblicata in data 7.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1248/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate (unitariamente difese e unitariamente considerate), spese liquidate in € 4.888,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, senza alcuna ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e da distarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 570/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. VALERIA DONATO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi con l'Avv. , costituito in proprio C.F._4 Controparte_2
(ex art. 86 c.p.c.) e altresì per l'altra appellata (pec: Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 603/2020, pubblicata in data 7.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1248/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito Parte_1
il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 1248/2016 R.G.) nei confronti di e (eredi dell'avv. Fiorillo IO Controparte_2 CP_1
CE), la quale, in tale atto e poi nei successivi scritti difensivi (cfr. memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c.), ha in particolare dedotto che:
(1) essa attrice aveva conferito al predetto avv. Fiorillo IO CE l'incarico per la costituzione come parte civile in un giudizio penale (proc. n. 1832/1997 R.G.N.R., a carico dell'imputata ; CP_3
(2) nel corso di tale procedura si erano succedute diverse pronunce, e in particolare era intervenuta sentenza di condanna [sent. n. 519 del 12.06.2000 del Tribunale di Palmi, con condanna dell'imputata, anche al risarcimento del danno – da liquidarsi in separata sede - e alla refusione delle spese in favore della parte civile], poi confermata in appello [sent. n. 113 del 26.01.2004 della Corte d'Appello di Reggio Calabria – ove si era esclusivamente ridotta la pena comminata, confermando nel resto la sentenza di prime cure e condannando l'imputata alla refusione, in favore della parte civile, anche delle spese del secondo grado], alla quale era tuttavia seguita la pronuncia cassatoria della S. Corte [sent. n. 1407/2004 del 5.10.2004 – con annullamento della sentenza d'appello e rinvio alla Corte d'Appello di ES per nuovo esame] e, a fronte di ciò, nuova sentenza d'appello, in tal caso della predetta Corte d'Appello di ES [sent. n. 1532/2005 del 27.09.2005 - rideterminativa solo della pena inflitta all'imputata , anch'essa impugnata e in tal caso però confermata dalla CP_3
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Cassazione [giusta pronuncia del 13.07.2006 (R.G. 4004/2006), dichiarante l'inammissibilità del ricorso e la condanna della Artuso alla refusione delle spese in favore della parte civile anche per il giudizio di legittimità];
(3) nelle more di tale procedura il difensore dell'attrice aveva poi azionato, per suo conto, le pronunce condannatorie alle spese di lite rese dal Tribunale di Palmi (12.06.2000) e dalla
Corte d'Appello di Reggio Calabria (26.01.2004), all'uopo notificando alla i relativi CP_3
atti di precetto e altresì avviando azione esecutiva;
(4) la predetta si era tuttavia opposta sia ai precetti, sia all'esecuzione, con opposizioni CP_3
entrambe accolte dal Tribunale di Palmi [giuste sentenze n. 14/2007 del 9.01.2007
(accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – proc. n. 1544/2004 R.G.) e n. 536/2007 del
28.06.2007 (accoglimento dell'opposizione all'esecuzione – proc. n. 129/2005 R.G.), entrambe con condanna dell'opposta alle spese di lite];
(5) sulla scorta delle spese di lite ivi liquidate la le aveva notificato i relativi precetti CP_3
(precetto del 10.09.2007 per € 2.232,91 e precetto del 27.10.2007 per € 2.912,47), ed essa CP_ attrice aveva già versato all'avv. , procuratrice della , l'importo di € 4.891,00; CP_3
(6) tale danno era da ritenersi imputabile a responsabilità professionale del difensore nominato (avv. Fiorillo IO CE), nelle more deceduto (aprile 2008), per la redazione di precetti con voci superiori a quelle dovute ovvero per attività non comprovate, per aver instaurato un'azione esecutiva in mancanza del titolo e per aver poi aggravato la situazione costituendosi in sede di opposizione;
(6) gli eredi dell'avvocato deceduto non avevano poi dato riscontro alla sua richiesta di pagamento.
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del legale e per l'effetto condannare i suoi eredi al ristoro del danno patrimoniale patito (quantificabile in € 4.891,00, pari all'importo da ella versato CP_ all'avv. , procuratrice della , a seguito delle sentenze del Tribunale di Palmi n. CP_3
14/2007 e n. 536/2007), oltre condanna alle spese di lite.
I.1.2.- Con comparsa dell'1.12.2016 si sono poi costituiti i convenuti CP_2
e , i quali, in tale comparsa e poi nei successivi scritti
[...] CP_1
difensivi (cfr. memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.), hanno in particolare contestato che:
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(A) avverso il precetto notificato dalla sulla base della sent. n. 14/2007 [v. supra, sub CP_3
I.1.1., punti (4) e (5)] era stata proposta opposizione volta a contestare la non dovutezza di una parte delle somme e comunque la compensazione con il maggior credito di cui era titolare l'opponente (proc. n. 1254/2007 R.G., sempre innanzi al Tribunale di Palmi) – CP_1 opposizione tuttavia estintasi a fronte dell'interruzione per morte del difensore (avv. Fiorillo
IO CE) e della mancata riassunzione della procedura;
(B) tale mancata riassunzione, in uno alla mancata impugnazione delle (erronee) sentenze reiettive dell'opposizione, precludeva ogni possibilità di accoglimento della domanda, derivando le spese corrisposte non da responsabilità del de cuius, ma da evenienze processuali e condotte della stessa attrice;
(C) alcun ristoro poteva ritenersi poi dovuto, considerando che, a seguito della conclusione di altri due giudizi patrocinati dall'avv. Fiorillo (sent. Trib. Palmi n. 1832/97 e Corte Appello
RC n. 998/01) e dell'omesso saldo dei compensi, le parti avevano concordato che l'attrice avrebbe trattenuto le somme dovute per tali prestazioni a titolo di risarcimento per eventuali danni futuri derivanti dalle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, come da sua dichiarazione del
5.11.2007.
In virtù di ciò tali parti hanno chiesto al Tribunale di voler rigettare la domanda attorea e condannarla alle spese, anche ex art. 96 c.p.c..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado, poi, con istanze dell'11.02.2019 e del 13.02.2019
l'attrice proponeva querela di falso avverso l'atto del 5.11.2007, venendo tuttavia poi resa dichiarazione negativa ex art. 222 c.p.c. da parte della producens (all'udienza del 13.02.2019)
e non venendo pertanto autorizzata la presentazione della predetta querela di falso (cfr. provvedimento del 27.02.2019).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 603/2020, pubblicata in data
7.10.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) compensato integralmente fra le parti le spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 570/2020) dalla parte , la quale ha ivi in particolare contestato: Parte_1
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(1) l'omessa informazione alla cliente sia sull'opportunità di impugnazione delle sentenze del
Tribunale di Palmi (n. 14/2007 del 9.01.2007 e n. 536/2007 del 28.06.2007), sia della necessità di riassunzione dopo l'interruzione per morte del difensore;
(2) l'intervenuta prova, diversamente da quanto prospettato in prime cure, della sicura riferibilità del danno patito alla condotta negligente del professionista;
(3) l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure, in ogni caso, del rilievo ex art. 115 c.p.c. del contegno dei convenuti e in particolare sia della risposta negativa all'interpello ex art. 222 c.p.c., sia della loro proposta conciliativa poi rifiutata dall'attrice.
I.2.2.- Con comparsa del 16.02.2021 si sono poi qui costituiti gli appellati CP_2
e , contestando le prospettazioni dell'appellante e in
[...] CP_1
particolare eccependo:
(A) la violazione ex art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter
c.p.c.;
(B) l'inammissibilità e infondatezza, in ogni caso, di tutti i motivi di gravame, poiché violativi del divieto dei nova ex art. 345 c.p.c. e comunque inaccoglibili.
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, con provvedimento dell'1.06.2021, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
19.06.2025 e con provvedimento del 20.06.2025, comunicato alle parti in pari data, l'appello
è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
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doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) è da ritenersi poi senz'altro superata anche l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub
I.2.2., punto (A), 2° parte], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(3) va parimenti ribadita l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 89, comma II, c.p.c., officioso e latamente discrezionale (cfr. Cass. civ., 14/12/2017, n. 30057;
Cass. civ., 5/06/2018, n. 14364), non potendosi ritenere che le espressioni adoperate, al di là della loro asprezza, risultino altresì del tutto “del tutte avulse dall'oggetto della lite”, prive di
“alcuna relazione” e alcun “rapporto, anche indiretto”, “con l'esercizio della difesa” e “con la materia controversa” e dunque suscettibili di cancellazione ex art. 89 c.p.c. [v. Cass. civ.,
31/08/2015, n. 17325; Cass. civ., 22/06/2009, n. 14552, nonché Cons. Stato, 4/09/2019, n.
6097; Cons. Stato, 29/10/2018, n. 6131; Cons. Stato, 27/09/2004, n. 6291; Cons. Stato,
29/10/2002, n. 5902];
(4) può qui ovviamente poi tenersi conto del solo compendio documentale di prime cure, risultando i documenti prodotti solo in questa sede (cfr. spec. all. a) e b) della comparsa del degli appellati del 16.02.2021) pacificamente inammissibili [poiché, come noto, in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III, c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile - risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 7.10.2020 e dunque trovando applicazione il D.L. n. 83/2012: cfr.
Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n.
6590), essendo poi pacifico che non si tratti di documenti sopravvenuti (risalendo o attestando fatti addirittura dell'aprile 2008), né di cui risulti dimostrata previa non producibilità oggettiva e assoluta, ricadendosi, pertanto, nel “divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi” previsto, senza eccezioni, da tale norma [“senza” peraltro “che assuma
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rilevanza” alcuna, nella formulazione qui da applicarsi, neanche l'eventuale “indispensabilità degli stessi” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ., 24/10/2023, n.
29506; Cass. n. 26522/2017, cit.)];
(5) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199/2017, cit., e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata insuscettibile di delibazione alcuna, poiché passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso, come eccepito ex adverso [cfr. pag. 6 della comparsa del 16.02.2021], verte su contestazioni nuove ed è dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c..
V.1.- A tal riguardo giova evidenziare che, nell'ambito di tale ragione di doglianza, la parte appellante risulta aver prospettato l'asserita violazione del dovere informativo (art. 27 cod. deont. for.) e in particolare contestato al legale (avv. Fiorillo IO CE) e ai di lui eredi:
(a) la mancata informazione in ordine all'opportunità di proporre appello avverso le pronunce del Tribunale di Palmi n. 14/2007 del 9.01.2007 e n. 536/2007 del 28.06.2007;
(b) la mancata informazione altresì sull'onere di riassunzione del procedimento n. 1254/2007
R.G. a seguito dell'interruzione per decesso del predetto difensore.
V.2.- E tuttavia, occorre osservarsi che si tratta di contestazioni non già previamente avanzate nel corso del giudizio di prime cure e dunque qui pacificamente non scrutinabili, “ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c.” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 22/03/2022,
n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529].
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Divieto, quest'ultimo, pacificamente integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico” - la cui “violazione” è pertanto sempre rilevabile, anche ex officio, essendo “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica” che esclude l'insorgenza di alcun potere-dovere di pronuncia a tal riguardo [v., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2020, n. 157; Cass. civ.,
30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n. 6094; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 22/12/1998, n. 12789] –
e da cui qui evidentemente discende l'impossibilità di delibare tali nuove questioni, considerando che:
(a) si tratta di diversi inadempimenti e dunque di una vera e propria nuova domanda [atteso che, nel caso di diritti di credito, essendo etero-determinati, è la causa petendi a individuare il diritto (poiché “ogni singola fattispecie” “è univocamente determinata dai suoi fatti costitutivi specifici” e “non può” “essere” “definita” “in riferimento a fatti diversi”) e pertanto la “nuova causa petendi” “comporta mutamento del diritto”, con l'evidente conseguenza che nel caso di
“due inadempimenti diversi” si tratta, in definitiva, di “una pretesa... diversa” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666; Cass. civ., 13/09/2024, n. 24656; Cass. civ., 15/09/2020, n.
19186; Cass. civ., 2/09/2014, n. 18514; Cass. civ., 30/06/2014, n. 14771; Cass. civ., sez. un.,
11/04/2014, n. 8510; Cass. civ., 12/10/2012, n. 17408; Cass. civ., 2/3/2006, n. 4598)];
(b) “il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda”, del resto e come noto, “non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni nuove”, atteso che anche le mere nuove “pretese in iure” ovvero le mere nuove
“indagini in fatto”, ove “non esplicate” e non “offerte al contraddittorio di prime cure” e a prescindere da qualsivoglia correlazione alle argomentazioni della pronuncia impugnata ovvero al contegno processuale della controparte, risultino sempre e comunque inammissibili, considerando che, “modificando i temi di indagine”, esse “trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale” [cfr., ex multis, Cass. n. 9211/2022, cit.; Cass. n.
2529/2018, cit.; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20502; Cass. civ., 28/02/2014, n. 4854; Cass. civ.,
9/06/2000, n. 7878].
V.3.- Applicando tali coordinate e muovendo, in particolare, dalla contestazione indicata supra, sub V.1., punto (a) [omissione informativa in ordine all'opportunità di proporre appello avverso le pronunce del Tribunale di Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007], il suo carattere inedito
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(e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.) pacificamente emerge per tabulas, risultando evidente che:
(A) essa non fosse stata fatta valere né nell'atto di citazione notificato il 3.08.2016, né nella
1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 14.02.2017 [pur integrando proprio quest'ultimo l'ultimo termine utile, come noto e anche secondo la più recente impostazione, per la definizione del thema decidendum, successivamente “non” “più modificabile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un.,
30/04/2025, n. 11455; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., 26/09/2019, n.
24040; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., 31/05/ 2017, n. 13769; Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., 24/01/2012, n. 947];
(B) in tali atti difensivi la parte attrice non aveva in alcun modo contestato il difetto di impugnativa delle predette sentenze del Tribunale di Palmi (n. 14/2007 del 9.01.2007 e n.
536/2007 del 28.06.2007) ovvero l'omessa informazione del legale a tal riguardo, prospettando invece contestazioni del tutto diverse e distinte e riguardanti il precetto e l'azione esecutiva [con riferimento, in particolare, all'applicazione di voci non dovute, all'attivazione in mancanza del titolo e alla resistenza in sede di opposizione al precetto pur a fronte della “palese” “fondatezza” dei “motivi di opposizione” proposti ex adverso (cfr. spec. pagg.
6-7 dell'atto di citazione e pag. 7 della memoria del 14.02.2017)];
(C) la predetta possibilità di impugnativa, del resto, non solo non era stata affatto prospettata fra le doglianze attoree, ma era stata invero recisamente contestata, per converso, proprio dall'odierna appellante e già attrice in prime cure, avendo proprio quest'ultima evidenziato, a sostegno dell'invocata “palese fondatezza” delle altrui opposizioni, che le “sentenze” emesse in loro accoglimento risultavano del tutto “immuni da errore”, adducendo che, in caso contrario, “l'avv. Fiorillo” “avrebbe provveduto ad impugnar[l]e” [cfr. pag. 6 della memoria del 14.02.2017];
(D) la contestazione avanzata è, pertanto e come evidente, qui del tutto inammissibile, risultando del tutto estranea alle doglianze di prime cure, fondandosi queste ultime su inadempimenti del tutto diversi (e dunque su “domande” diverse – v. supra, sub V.2.) e persino sull'espresso contrasto alla possibilità impugnatoria [v. supra, sub (C)], avendo l'attrice invero articolato le proprie argomentazioni proprio sulla base della decisa negazione di una siffatta eventualità [con la conseguenza che qualsivoglia delibazione sarebbe risultata
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non solo praeter, ma contra partem] e in particolare sull'asserita idoneità di tale carenza di impugnativa, in thesi, a dimostrare l'asserita incontrovertibilità delle sentenze emesse [cfr. ancora pag. 6 della memoria del 14.02.2017], con argumentum peraltro già superato in prime cure e anche in questa sede senz'altro da disattendersi [v. infra, sub VI.2.5.].
V.4.- Analogamente inammissibile in base al divieto dei nova in appello risulta altresì la doglianza compendiata supra, sub V.1., punto (b) [omissione informativa in ordine all'onere di riassunzione del procedimento n. 1254/2007 R.G. a seguito dell'interruzione per decesso del difensore], considerando che:
(1) anche tale contestazione non è stata pacificamente avanzata in prime cure, non rientrando tra quelle fatte valere in sede di citazione ovvero nella 1° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c. [v. supra, sub V.3., punto (B), nonché già supra, sub I.1.1., punto (5)];
(2) anch'essa dunque integra una contestazione insuscettibile, in questa sede, di scrutinio alcuno, in quanto evidentemente nuova e diversa – con diversità, peraltro, qui anche subiettiva, rivolgendosi una tale (nuova) domanda nei confronti non già nei confronti dell'avv. Fiorillo IO CE, bensì direttamente nei confronti dei di lui eredi, cui solo in questa sede viene invero contestata una responsabilità in proprio (e non già sicut heredes) per l'omessa informazione all'attrice dell'onere di riassunzione [cfr. pag. 9, 3° cpv., 2° periodo, dell'atto di appello], così tuttavia evidentemente proponendo una domanda che, al di là di ogni valutazione di merito [essendo invero pacifico che il “rapporto” di mandato, poiché
“basato sull'intuitus personae”, si estingua definitivamente con la morte del mandatario (art. 1722, n. 4), c.c.), potendo in seguito solo darsi conto degli “atti già compiuti”, poiché “ormai spogli di ogni profilo di personalità”, ma senza alcuna protrazione, in difetto dei presupposti ex art. 1728, comma II, c.c. (qui invero neanche dedotti), per “il futuro” (cfr., nonché arg. ex,
Cass. civ. 3/08/2023, n. 23717; Cass. civ., 10/06/2003, n. 9262; Cass. civ., 4/09/1998, n.
8801; Cass. civ., 30/08/1994, n. 7592; Cass. civ., 6/06/1980, n. 3672)], è in ogni caso evidentemente inammissibile, poiché del tutto autonoma e distinta da quella originaria [tanto sul piano obiettivo, quanto, in questo caso, persino su quello subiettivo].
V.5.- Alla luce di quanto globalmente precede, pertanto, è evidente che il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], vertendo su contestazioni nuove e dunque senz'altro inammissibili ex art. 345 c.p.c. [v. supra, sub V.-V.4.], sia insuscettibile di accoglimento.
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VI.- Parimenti meritevole di reiezione, in tal caso nel merito, risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- A tal riguardo la parte appellante ha in particolare assunto di aver fornito prova della sicura riferibilità del danno patito alla condotta negligente del professionista, sostenendo che:
(1) la predetta prova doveva ritenersi ex se soddisfatta con la produzione delle già menzionate sentenze del Tribunale di Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007, da cui emergeva il difetto di diligenza del difensore;
(2) il suo onere risultava in ogni caso limitato all'allegazione dell'altrui inadempimento e alla prova, qui offerta, della fonte dell'obbligazione.
Tali argomenti, come qui di seguito esaminati, risultano tuttavia da disattendere.
VI.2.- Procedendo dal rilievo indicato supra, sub VI.1., punto (1), occorre qui rammentare, sulla scorta della pacifica e consolidata giurisprudenza a tal riguardo (v. spec. Cass. civ.,
11/11/2019, n. 28991 e Cass. civ., 11/11/2019, n. 28992), che:
(A) il contegno negligente dell'avvocato “nei confronti del cliente” “non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata”, dovendo poi tale adeguatezza essere pacificamente “valutata ex ante” (“e non ex post” e “sulla base dell'esito del giudizio”, potendo una prestazione ritenersi diligente “ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”, “non potendo il professionista” ovviamente “garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente”) e tenendo conto della discrezionalità del professionista (atteso che “costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale”), nonché dell'eventuale difficoltà delle questioni sottesa (operando l'art. 2236 c.c. quale norma integrativa - per complementarietà – dell'art. 1176 c.c.),
“restando” una tale responsabilità in particolare sempre e “comunque esclusa” “in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino”, “in astratto o con riferimento al caso concreto”, “margini di opinabilità”;
(B) “la responsabilità dell'avvocato”, inoltre e in ogni caso, “non può … affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale”, essendo “il cliente”
“tenuto a dimostrare”, “oltre” all'“inadempimento” e al “pregiudizio subito”, “il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno”; e ciò perché, come noto, “nel …
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territorio del facere professionale”, a differenza dello “schema classico dell'obbligazione di dare o di fare”, inadempimento e danno attingono a piani diversi: “il danno evento”, infatti,
“consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”, e dunque, se “la prestazione oggetto dell'obbligazione non è … la vittoria della causa”, “ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore” (i.e. il cliente), “il danno evento”
“attinge” invece “non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma” proprio e solo “quello presupposto”;
(C) a fronte di tale duplicità di piani, è ben possibile, per un verso, che l'evento dannoso lamentato non sia stato causato da un inadempimento (atteso che i pregiudizi afferenti l'interesse presupposto “non sono immanenti alla violazione delle leges artis” e che “il danno evento … non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”) e, per altro verso, che ricorra un inadempimento (i.e. una violazione delle leges artis) non produttivo, tuttavia, di alcun evento dannoso (“posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento” e che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha … un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento”);
(D) in virtù di ciò è evidente che “il cliente” che “deduca la responsabilità civile de[l] difensore” deve prima di tutto “dare la prova” che “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato” risulti senz'altro “riconducibile” proprio e solo “alla condotta” negligente del professionista (essendo “la sua responsabilità” poi senz'altro “esclusa” ove, “ripercorrendo astrattamente il processo” “in cui si è manifestata la negligenza del difensore”, il pregiudizio risulti ricollegabile anche o solo ad evenienze diverse ed ulteriori - come nel caso in cui sia stato lo “stesso” cliente, “decidendo di non procedere giudizialmente”, “a provocare
l'estinzione del diritto” - e si possa dunque affermare che il danno sarebbe potuto occorrere pur “ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto”, “dovendosi” evidentemente “ritenere”, in un tal caso, “che tale responsabilità difetti”) [cfr., anche per i punti che precedono ed ex multis, Cass. civ., 10/04/2025, n. 9407; Cass. civ., 27/07/2024, n.
21045; Cass. civ., 14/11/2022, n. 33442; Cass. civ., 9/11/2022, n. 32971; Cass. civ.,
12/03/2021, n. 7064; Cass. iv., 22/02/2021, n. 4655; Cass. civ., 20/11/2020, n. 26516; Cass. n.
28991/2019, cit.; Cass. n. 28992/2019, cit.; Cass. civ., 28/06/2019, n. 17414; Cass. civ.,
22/11/2018, n. 30169; Cass. civ., 16/05/2017, n. 12038; Cass. civ., 24/10/2017, n. 25112;
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Cass. civ., 10/11/2016, n. 22882; Cass. civ., 10/06/2016, n. 11906; Cass. civ., 20/05/2015, n.
10289; Cass. civ., 14/12/2010, n. 25234; Cass. civ., 27/03/2006, n. 6967; 11/08/2005, n.
16846; Cass. civ., 15/01/2001, n. 499].
VI.2.1.- A fronte di ciò è evidente che la (mera) esibizione delle sentenze del Tribunale di
Palmi n. 14/2007 e n. 536/2007 risulti ex se inidonea a dimostrare tutti i presupposti della responsabilità azionata, considerando, come evidenziato in prime cure [cfr. pagg.
8-12 della pronuncia impugnata] e qui da ribadirsi, che:
(1) le “questioni giuridiche” trattate nelle predette due sentenze del Tribunale di Palmi (n.
14/2007 e n. 536/2007) risultavano connotate da “margine di opinabilità”;
(2) il danno patito (la debenza delle relative spese di lite) non poteva poi ritenersi esclusivamente riferibile al legale, atteso, per un verso, che le predette sentenze avrebbero potuto essere appellate e, per altro verso, che il giudizio di opposizione proposto avverso il precetto azionato ex adverso (proc. n. 1254/2007 R.G., ove si era evidenziata tanto la non dovutezza di una parte delle somme, quanto la compensazione con un maggior credito della
) si era estinto per mancata riassunzione dopo la morte del difensore, essendo CP_1
pertanto intervenute evenienze diverse e ulteriori incidenti sul nesso eziologico e, per l'effetto, su qualsivoglia eventuale responsabilità del difensore.
VI.2.2.- Entrambe tali statuizioni risultano qui da condividersi, occorrendo in particolare osservare quanto segue con riguardo sia al profilo dei margini di opinabilità [v. infra, sub
VI.2.3.-VI.2.5.], sia al profilo del nesso causale [v. infra, sub VI.2.6.-VI.2.8.].
VI.2.3.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI.2.1., punto (1), non v'è dubbio che tali
“margini di opinabilità” risultavano senz'altro sussistenti tanto per la sentenza n. 14/2007 [v. infra, sub VI.2.3.1.], quanto per la sentenza n. 536/2007 [v. infra, sub VI.2.3.2.].
VI.2.3.1.- La prima pronuncia (n. 14/2007), in particolare, aveva ritenuto non dovute alcune voci del precetto assumendo il difetto della corrispondente attività professionale e l'applicazione di tariffe relative a scaglioni superiori, senza tuttavia considerare che:
(i) l'attività di “richiesta notifica sentenza”, diversamente da quanto ivi valutato (cfr. pagg. 2-
3, punto A), della sent. n. 14/2007), era pacificamente intervenuta, essendo state le sentenze notificate unitamente al precetto opposto [cfr. 1° cpv., ult. inciso, dell'all. B) alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 17.03.2017, nonché pagg.
8-9 delle memorie conclusive dei convenuti (del 10.03.2020 e del 17.09.2020)];
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(ii) le attività di “corrispondenza con il cliente”, a differenza di quanto ivi stabilito (cfr. ancora pagg. 2-3, punto A), della sent. n. 14/2007), erano anch'esse senz'altro da riconoscersi, trattandosi di voci da presumersi e dunque, in difetto di prova contraria (in alcun modo dedotta, né inverto menzionata in sentenza), da indefettibilmente attribuirsi al difensore [cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/08/2016, n. 16008; Cass. civ., 4/05/2015, n. 8869; Cass. civ.,
11/04/2014, n. 8517; Cass. civ., 18/09/2012, n. 15656; Cass. civ., 20/06/2011, n. 13482; Cass. civ., 17/10/2007, n. 21841];
(iii) gli scaglioni dovevano essere poi stabiliti tenendo conto non solo delle spese liquidate
(come pur ritenuto dal giudice dell'opposizione - cfr. pag. 3, punto B), della sent. n. 14/2007), ma anche degli accessori [R.S.F., IVA e C.P.A.], poiché “spettant[i] automaticamente al professionista difensore”, anche ove “il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali … non contenga la statuizione”, in quanto “dovuti per legge” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 27/08/2025, n. 24007; Cass. civ., 13/08/2020, n. 17076; Cass. civ., 4/04/2019, n.
9385; Cass. civ., 28/10/2015, n. 22074], risultando quindi dovuto, per la sent. n. 519/2000,
l'importo non già di € 2.107,14, ma di € 2.879,78 [giusta sommatoria fra le spese liquidate (€
2.107,14) e gli accessori (C.P.A. al 2,5 % e R.S.G. al 12,5 %, nonché, sull'importo totale,
IVA al 20%), e dunque, per come ricostruito dai convenuti, complessivi € 2.879,78] - essendo pertanto corretto proprio lo scaglione applicato in precetto (€ 2.600,01-€ 5.200,00, atteso che
€ 2.879,78 > € 2.600,01) e non già quello, inferiore, ritenuto invece applicabile nella sentenza d'opposizione (€ 1.600,0-€ 2.600,00) -, e per la sent. n. 113/2004 l'importo non già di €
600,00, ma di € 824,40 [giusta sommatoria fra le spese liquidate (€ 600,00) e gli accessori
(R.S.G. al 12,5 %, C.P.A. al 2,5 % e poi, sull'importo totale, IVA al 20%), e dunque, per come ricostruito dai convenuti, complessivi € 824,40] - essendo pertanto pur in tal caso corretto proprio lo scaglione applicato in precetto (€ 600,01-€ 1.600,00, atteso che € 824,40 >
€ 600,01) e non già quello, inferiore, ritenuto invece applicabile nella sentenza d'opposizione
(fino a € 600,01).
VI.2.3.2.- La seconda sentenza (n. 536/2007), poi, aveva ritenuto che l'azione in executivis prefigurata dal precetto opposto (e poi concretamente esperita, successivamente estinguendosi
“a seguito del mancato deposito dell'istanza di vendita”: cfr. pag. 2 della sent. n. 536/2007) fosse divenuta “improcedibile” a seguito della prospettata “caducazione” del titolo esecutivo azionato (essendo stata la sentenza d'appello, confermativa della pronuncia di prime cure, poi
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annullata dalla Cassazione con la pronuncia n. 1407/2004), omettendo tuttavia di osservare che:
(A) la Corte d'Appello di ES, in sede di rinvio a seguito della predetta pronuncia cassatoria, si era poi limitata a rideterminare la pena inflitta, confermando pertanto la statuizione (i.e. la condanna alle spese di lite di prime cure) fondante il diritto di credito fatto valere mediante il precetto opposto [giusta sent. n. 1532/2005 del 27.09.2005, peraltro già passata in giudicato (considerando l'inammissibilità del ricorso in Cassazione – cfr. pronuncia del 13.07.2006, R.G. 4004/2006) al momento della pronuncia di opposizione (28.06.2007)];
(B) la predetta pronuncia della Corte di ES, prodotta nel corso del giudizio di opposizione, risultava poi ovviamente ivi valutabile anche se esibita oltre il termine ex art. 184 c.p.c. (cfr. invece pagg.
3-4 della sent. n. 536/2007), considerando non solo il carattere sopravvenuto - quantomeno del suo passaggio in giudicato (realizzatosi, come detto, solo nel luglio 2006, e dunque solo in seguito all'instaurazione del giudizio di opposizione del 2005) –
e la sua conseguente ammissibilità [atteso che, come noto, la “venut[a] ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali” di per sé “legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini” (cfr.
Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631, spec. ult. cpv. del punto 4.1. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465 e Cass. civ., 22/05/2006, n. 11922)], ma altresì la pacifica rilevabilità officiosa della questione sottesa [afferendo alla “persistenza del fondamento legittimante l'azione esecutiva”, e dunque a profilo che, “indipendentemente dall'atteggiamento delle parti”, integra “il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l'opposizione” e pertanto “deve essere sempre verificata d'ufficio” “dal giudice dell'opposizione esecutiva”, “in ogni stato e grado del giudizio” e per “l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 30/07/2024, n.
21264, nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. un, 21/09/2021, n. 25478; Cass. civ., 3/09/2019, n.
21996; Cass. civ., 13/03/2012, n. 3977;Cass. civ., 13/07/2011, n. 15363; Cass. civ.,
19/05/2011, n. 11021; Cass. civ., 29/11/2004, n. 22430];
(C) a fronte di ciò, anche a voler ritenere che il diritto di credito azionato (spese di lite di 1° grado) risultasse direttamente inciso dalla pronuncia cassatoria [pur trattandosi di statuizione invero non coinvolta dalla riforma intervenuta in appello, né oggetto della pronuncia di
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annullamento della S. Corte e dunque solo a voler accedere alla tesi, tuttora invero dibattuta, per cui l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello sarebbe sempre indefettibile e dunque la
“sentenza di primo grado” dovrebbe “considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”
(cfr. Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186)], era in ogni pacifico che si fosse qui realizzata non una
“caducazione”, ma una semplice “trasformazione” del titolo esecutivo – non essendosi invero integrato il definitivo “venir meno di un provvedimento giudiziale”, con conseguente
“irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva”, ma un più articolato e composito fenomeno trasformativo [che appunto “si realizza quando ad un titolo di formazione giudiziale”, già “azionato esecutivamente” (sent. n. 519/2000), “si sostituisca” o si aggiunga
“un altro provvedimento”, “emesso nell'ambito del medesimo giudizio” e “recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione” (sent. n. 1532/2005)] comportante, a differenza della “caducazione” e “in ragione dell'estensione del principio dettato dall'art.
653 cod. proc. civ., comma 2” pur per la successione di sentenze nei vari gradi di giudizio, la
“conservazione degli effetti degli atti esecutivi giù compiuti”, atteso che “gli atti esecutivi già compiuti in forza di un titolo esecutivo dichiarato nullo o revocato conservano i loro effetti qualora sopravvenga, nello stesso processo, altro titolo, con efficacia esecutiva, che confermi il riconoscimento del credito oggetto della statuizione di condanna” [cfr. Cass. n.
21264/2024, cit., nonché già Cass. civ., 16/04/2013, n. 9161 e, da ultimo ed ex multis, Trib.
Torre Annunziata, 22/01/2025];
(D) il diritto di procedere in executivis, pertanto, non poteva ritenersi affatto venuto meno, essendo stata la condanna alle spese di lite pronunciata di prime cure (già esecutiva e nelle more peraltro in alcun modo sospesa o inibita) definitivamente confermata dalla Corte
d'Appello di ES (la cui pronuncia era altresì già passata in giudicato - cfr. pronuncia della S. Corte del 13.07.2006, R.G. 4004/2006), con conseguente conservazione di ogni attività anche esecutiva nelle more compiuta e possibilità, se del caso, anche di riattivare l'esecuzione nelle more estintasi (cfr. pag. 2 della sent. n. 536/2007), meramente notificando un nuovo precetto per un diritto in executivis già in essere e ancora pacificamente persistente
[cfr. ancora Cass. n. 21264/2024, cit., e Cass. n. 9161/2013, cit.].
VI.2.4.- Tanto le questioni sottese, quanto le stesse determinazioni adottate nelle due sentenze del Tribunale di Palmi (n. 14/2007 e n. 536/2007) risultavano dunque effettivamente
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connotate, come evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi [v. supra, sub VI.2.3.1.-
VI.2.3.2.], da “margini di opinabilità” ampi e di per sé confliggenti con la possibilità di ravvisare, nel caso di specie e al netto dell'alea processuale (“non potendo il professionista” ovviamente “garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente”), una specifica grave negligenza da parte dell'avvocato [v. supra, sub VI.2., punto (A)].
VI.2.5.- Né può ritenersi idoneo a sovvertire quanto precede l'argumentum prospettato dalla parte appellante e già attrice in prime cure in ordine al difetto di impugnativa [avendo tale parte dedotto, come già innanzi osservato, che le “sentenze” sarebbero risultate del tutto
“immuni da errore”, poiché, in caso contrario, “l'avv. Fiorillo” “avrebbe provveduto ad impugnar[l]e” (v. supra, sub V.3., punto (C)], atteso che:
(a) la mancata proposizione di gravame evidentemente non implica, di per sé sola, l'assenza di margini di opinabilità nelle questioni trattate e nelle statuizioni assunte, trattandosi di evenienza meramente contingente e non necessariamente correlata, né ex se comprovante, la loro inoppugnabile correttezza o radicale inconfutabilità [potendo chiaramente dipendere dalle più varie ragioni, fra cui, e.g., la volontà dello stesso cliente di non sostenere un altro grado di giudizio];
(b) una tale circostanza, di per sé neutra, avrebbe potuto poi in thesi ritenersi significativa e rilevante solo ove la parte avesse puntualmente dimostrato che la carenza di impugnativa fosse esclusivamente dipesa dalla valutazione del legale di assoluta incontrovertibilità delle determinazioni emesse – dimostrazione, quest'ultima, tuttavia evidentemente non fornita, non avendo la parte invero in alcun modo provato che ella lo aveva incaricato di proporre appello
(quando ancora in vita, essendo invero deceduto in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. – v. infra) e che egli si fosse rifiutato proprio e solo sulla base della ravvisata insuperabilità delle statuizioni di prime cure [cfr. pagg. 9 e 12 della sentenza appellata];
(c) la dimostrazione da ultimo indicata (e qui pacificamente non offerta) chiaramente poi gravava proprio sulla cliente eccipiente, non potendosi evidentemente utilmente invocare, in senso diverso, l'arresto di Cass. civ., 23/03/2017, n. 7410; e ciò considerando che, se in quest'ultimo caso la “mancata presentazione, nonostante il mandato ricevuto dai clienti, del ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte d'appello” costituiva lo specifico inadempimento tempestivamente contestato dagli attori [ivi basandosi “la domanda” “per responsabilità professionale dell'avv[ocato]” proprio su tale omessa impugnazione “pur” a
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fronte “di incarico per la difesa in tutti i gradi di giudizio” (cfr. Cass. n. 7410/2017, cit.)], nell'odierna fattispecie, al contrario, la parte attrice, al di là di quanto dedotto solo in questa sede (del tutto inammissibilmente – v. supra, sub V.-V.5.), aveva non solo proposto contestazioni del tutto diverse dalla mancata impugnativa [v. supra, sub V.3., punto (B), nonché pagg.
6-7 dell'atto di citazione e pag. 7 della memoria del 14.02.2017], ma aveva fondato la propria difesa sulla contestazione e decisa negazione di una siffatta possibilità
[assumendo che le sentenze erano “immuni da errore” e dunque insuscettibili di essere proficuamente impugnate, poiché non plausibilmente riformabili (v. supra, sub V.3., punto
(C), nonché pag. 6 della memoria del 14.02.2017)], integrando pertanto nel caso di specie la mancata impugnazione non già l'inadempimento allegato e di cui dimostrare la diligente attuazione (come invece in Cass. n. 7410/2017, cit.), ma il fatto eccepito dalla parte (a sostegno della prospettata incontrastabilità delle statuizioni assunte nella sentenze n. 14/2007
e n. 536/2007) e di cui pertanto proprio la parte eccipiente (odierna appellante) doveva dimostrare la sussistenza e la rilevanza ai fini del decidere [in ossequio al principio ex art. 2697, comma II, c.c., e alla valenza schiettamente processuale della regola dell'onere probatorio (integrante una “regola residuale di giudizio” condizionata dalla tipologia di prospettazione fatta valere e dalla posizione conseguentemente assunta – cfr. Cass. civ.,
19/06/2018, n. 16176 e Cass. civ., 16/06/1998, n. 5980)].
VI.2.6.- Ciò detto sul profilo dei “margini di opinabilità”, pienamente corrette e condivisibili risultano altresì le statuizioni assunte in prime cure con riguardo al versante eziologico [v. supra, sub VI.2.1., punto (2)].
VI.2.7.- E infatti, fermo e ribadito che l'onere di dimostrare il nesso causale gravava sulla cliente, incombendo a quest'ultima congruamente provare che il danno patito risultasse riconducibile proprio e solo alla condotta negligente dell'avvocato specificamente contestata
[v. supra, sub VI.2., punto (D)], occorre qui osservare che tale prova non poteva ritenersi qui offerta sulla scorta delle mera esibizione delle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, considerando che:
(A) tali pronunce non comprovavano alcuna grave negligenza o specifica incuria del difensore, vertendo su questioni articolate e risultando proprio le determinazioni ivi assunte senz'altro opinabili e ampiamente controvertibili [v. supra, sub VI.2.3.1.-VI.2.3.2.];
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(B) si trattava, inoltre, di mere pronunce di prime cure, suscettibili di essere pertanto impugnate e rimeditate nei successivi gradi di giudizio;
(C) il precetto fatto valere ex adverso sulla base della sent. n. 14/2007 era stato poi opposto nell'interesse dell'attrice nell'ambito del proc. n. 1254/2007 R.G., nel quale si era fatto valere tanto la compensazione con un suo maggior credito [cfr. pagg. 1-2, punti 1) e 2), dell'atto di opposizione a precetto prodotto sub all. C) alla memoria istruttoria dei convenuti del
17.03.2017], quanto la non debenza di alcune delle voci esposte in precetto [cfr. pagg. 2-3, 2° punto 2), del menzionato all. C) alla memoria istruttoria dei convenuti del 17.03.2017];
(D) tale giudizio di opposizione, tuttavia, si era estinto perché non riassunto a seguito dell'interruzione per morte del legale (avv. Fiorillo IO CE);
(E) il pregiudizio, pertanto, non poteva ritenersi ex se ricollegabile alle condotte del difensore contestate dall'attrice, trattandosi di nocumento correlabile ad evenienze diverse e ulteriori e in specie: (i) a tale omessa riassunzione del giudizio oppositivo, le cui eccezioni, ove accolte, avrebbero chiaramente impedito ogni esborso correlato al precetto [anche in virtù dell'invocata estinzione, ex art. 1241 c.c., del credito azionato: v. supra, sub (C))] e ovviamente non riferibile al difensore [trattandosi invero del soggetto il cui decesso aveva comportato l'interruzione];
(ii) alla mancata impugnazione, poi, delle sentenze n. 14/2007 e n. 536/2007, la cui riforma, non implausibile [anche alla luce delle diverse criticità di tali pronunce: v. supra, sub
VI.2.3.1.-VI.2.3.2.)], avrebbe parimenti scongiurato integralmente il pagamento oggetto di doglianza e la cui riferibilità al difensore non poteva parimenti ritenersi dimostrata [non avendo la parte eccipiente ottemperato al proprio onus e dimostrato, in specie, che tale mancata impugnativa fosse da ricondursi all'avv. Fiorillo (v. supra, sub VI.2.5.) – riferibilità peraltro confliggente, anche in tal caso, con l'intervenuto decesso nell'aprile 2008, e dunque allorquando la cliente era ancora nei termini per impugnare (e ciò con riguardo, in particolare, alla sentenza n. 536/2007, pubblicata il 28.06.2007 e dunque ancora impugnabile, alla luce del termine annuale all'epoca vigente e pur a prescindere dalla sospensione feriale – trattandosi di opposizione esecutiva – almeno fino al 28.06.2008)].
VI.2.8.- Né in senso contrario, come evidente, possono utilmente invocarsi le contestazioni dell'appellante in ordine alla prospettata correlazione fra tali omissioni e la presunta violazione di asseriti obblighi informativi, trattandosi, come già osservato, di contestazioni
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nuove e dunque del tutto inammissibili (v. supra, sub V.-V.5.), nonché invero contrastanti con le deduzioni attoree in 1° grado e persino rivolte nei confronti di soggetti diversi (v. supra, sub V.3.-V.4.).
VI.2.9.- Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, attesa la piena condivisibilità delle statuizioni assunte in prime cure e la non ravvisabilità, nel caso di specie, degli estremi necessari a dar luogo a responsabilità del professionista [v. supra, sub VI.2.-VI.2.8.], ciò evidentemente impone, come detto e qui da ribadirsi, il rigetto della doglianza indicata supra, sub VI.1., punto (1).
VI.3.- Analogamente da respingere risulta altresì il rilievo compendiato supra, sub VI.1., punto (2) e fondato, come detto, sull'assunto per cui l'onere della cliente fosse qui limitato, come di consueto in materia contrattuale (Cass. civ., Sez. un., 30/20/2001, n. 13553), solo all'allegazione dell'inadempimento e alla prova del titolo contrattuale (contratto di patrocinio), gravando invece sulla controparte ogni prova contraria (e dunque l'onere di dimostrare l'adempimento o la causa non imputabile che l'avesse reso impossibile).
VI.3.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre rammentare che:
(a) l'invocato riparto del carico dimostrativo non è applicabile nella fattispecie qui in esame, atteso che esso “attiene”, come noto, proprio e solo “allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile”, ma non al “diverso territorio del facere professionale”;
(b) solo nel predetto “schema classico dell'obbligazione”, del resto, “la lesione dell'interesse tutelato dal contratto” dà contestualmente luogo sia all'“inadempimento”, sia “al danno evento” [considerando che “la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione” e pertanto “che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento”, da ciò discendendo che “la causalità materiale … non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”] e dunque per il creditore è senz'altro ivi sufficiente “allegare l'inadempimento” [“perché allegare l'inadempimento”, in tale ambito, “significa allegare anche nesso di causalità e danno evento”], laddove “nel diverso territorio del facere professionale”, ciò non è sufficiente, atteso che, come già innanzi osservato [v. supra, sub VI.2., punti (B) e (C)], inadempimento e danno evento afferiscono a piani distinti, “la causalità materiale non è
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praticamente assorbita dall'inadempimento” e dunque “persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico”;
(c) “questione pratica”, quest'ultima, che ovviamente incide e amplia significativamente l'onere allegatorio e probatorio del creditore, non potendo quest'ultimo in questo caso limitarsi a provare il contratto e ad allegare l'inadempimento [in quanto obbligazioni – aventi ad oggetto la “diligenza professionale” e non già la “vittoria della causa” - “allegare
l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”], ma dovendo invece “allegare” e “provare” anche la “connessione” “naturalistica” fra l'altrui condotta in thesi inadempiente e il danno patito, atteso che qui la causalità materiale “non è … soltanto causa di esonero da responsabilità”, ma “materia dell'onere probatorio”, trattandosi di “elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio” e dunque che “il creditore di prestazione professionale”
(i.e. il cliente istante) “deve provare”;
(d) a fronte di ciò è evidente che al cliente non “basterà” qui “allegare l'inadempimento” da parte “dell'avvocato”, essendo invece “egli” “tenuto a dimostrare” altresì che si tratti di inadempimento: (i) proprio dell'obbligazione di diligenza [la cui concreta mancanza non può chiaramente desumersi dal mero difetto di “vittoria della causa” (non essendo “oggetto della prestazione” il raggiungimento del risultato utile, “dipend[endo]” quest'ultimo, del resto,
“troppo poco dalla volontà” e dalla corretta esecuzione del professionista intellettuale per poter “dedott[o] in obbligazione”) e la cui effettiva sussistenza è poi da valutarsi, come detto, ex ante e alla luce dei “margini di opinabilità” delle questioni sottese: v. supra, sub VI.2., punto (A)]; (ii) altresì eziologicamente “qualificato”, ossia “tale da comportare”, “di per sé” solo, “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato”, il quale deve essere strettamente
“riconducibile” “alla condotta” del “professionista” e non già a evenienze diverse e ulteriori
[v. supra, sub VI.2., punto (D)];
(e) in mancanza di una siffatta rigorosa prova non v'è dubbio che neppure “sorgono gli oneri probatori a carico del debitore” (“chiamato a provare di avere adempiuto o che
l'inadempimento non gli è imputabile” “soltanto” se vi sia il previo assolvimento dell'“onere gravante sull'attore”, essendo del resto “evidente” che “la … dimostrazione del nesso causale
“deve precedere quello relativo al profilo soggettivo della colpa”) e che si debba senz'altro
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“ritenere che tale responsabilità difetti” [cfr., anche per i punti che precedono ed ex multis,
Cass. n. 9407/2025, cit.; Cass. civ., 25/01/2023 n. 2353; Cass. n. 33442/2022, cit.; Cass. n.
32971/2022, cit.; Cass. civ., 29/03/2022 n. 10050; Cass. civ., 26/11/2020, n. 26907; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18102; Cass. n. 28991/2019, cit.; Cass. n. 28992/2019, cit.; Cass. n.
17414/2019, cit.].
VI.3.2.- Ciò rammentato, è evidente che anche l'argomentazione compendiata supra, sub
VI.1., punto (2) sia da disattendersi, fondandosi su principi qui pacificamente non invocabili
[v. supra, sub VI.3.1.] e risultando del tutto evidente che l'effettivo carico allegatorio e probatorio qui gravante sul cliente non sia stato poi qui congruamente ottemperato [non potendosi ritenere dimostrato lo specifico inadempimento connotato nei termini indicati supra, sub VI.3.1., punto (d) - alla luce, come osservato in prime cure e qui nuovamente ribadito, sia degli ampi margini di opinabilità delle questioni e delle determinazioni assunte
(sub VI.2.3.-VI.2.5.), sia dell'impossibilità di ritenere, alla luce delle ulteriori evenienze intervenute (o mancate), che la condotta professionale contestata fosse “tale da comportare”,
“di per sé” sola, “l'evento produttivo del pregiudizio lamentato” (v. infra, sub VI.2.6.-VI.2.8., nonché spec. Cass. n. 32971/2022, cit.)].
VI.4.- Alla luce di ciò, non potendosi accogliere, per le complessive ragioni sin qui esposte (v. supra, sub VI.2.-VI.3.2.), le relative argomentazioni difensive [né la prima (v. supra, sub
VI.1., punto (1), nonché sub VI.2.-VI.2.9.), né la seconda (v. supra, sub VI.1., punto (2), nonché sub VI.3.-VI.3.2.)], è pacifico che sia da rigettarsi anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente da disattendersi, infine, risulta anche la 3° e ultima ragione d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], fondata sull'asserita valenza non contestativa sia della risposta negativa all'interpello ex art. 222 c.p.c., sia della proposta conciliativa proposta dai convenuti e rifiutata dall'attrice.
VII.1.- E tuttavia, è evidente che il prospettato meccanismo istruttorio ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. non possa qui in alcun modo trovare applicazione, considerando, al contempo:
(A) la pacifica non invocabilità, già in astratto, di un tale strumento probatorio con riguardo al diritto fatto valere - potendo invero la non contestazione “operare” solo “in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche
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rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460 e Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181];
(B) l'evidente non ravvisabilità nell'odierna fattispecie, in ogni caso, di alcun contegno non contestativo da parte dei convenuti e odierni appellati – avendo questi ultimi invero recisamente contrastato le altrui richieste fin dalla costituzione e per l'intero corso del giudizio, senza in alcun modo aderire, anche solo implicitamente o in parte qua, alle altrui deduzioni, né invero proporre “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti” e tali da far ritenere questi ultimi addirittura “pacifici” [cfr., ex multis ed evidenziando la rigorosa “circolarità” e “proporzionalità” fra gli oneri di allegazione e contestazione, Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ.,
24/10/2017, n. 25148; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1878; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n.
11353; Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n. 761; Cass. civ., 20/10/2000, n. 13904, nonché, nel merito ed ex aliis, Trib. Napoli Nord, 11/10/2023, n. 4035] e non potendo chiaramente invocarsi in tal senso né l'esito della procedura ex artt. 221 e ss. c.p.c. innescata dalla querela proposta ex latere actoris [v. infra, sub VII.2.], né la proposta transattiva formulata dai convenuti all'udienza del 13.02.2019 [v. infra, sub VII.3.].
VII.2.- Muovendo dalla risposta negativa resa dalla parte producens in sede di interpello [v. supra, sub I.1.3., nonché pag. 1, 3° cpv., 2° periodo, del verbale del 13.02.2019 (“rende dichiarazione negativa ex art. 222 cpc.”)], è pacifico che da essa sia conseguita esclusivamente l'inutilizzabilità del documento e non anche ulteriori effetti, anche di carattere non contestativo o di relevatio ab onere probandi, in ordine alle domande proposte nel giudizio principale, deponendo in senso a ciò chiaramente contrario:
(i) sia il dato normativo, chiaramente ricollegante a tale risposta negativa solo la predetta inutlizzabilità [peraltro strettamente endo-processuale, poiché circoscritta, ex lege, al solo giudizio in essere (“se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa”: cfr. art. 222 c.p.c.)] e non già ulteriori conseguenze sostanziali o processuali [espressamente previste, al contrario e anche solo ex art. 116, comma II, c.p.c., a fronte di altre condotte
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processuali (e.g. art. 232 c.p.c. ovvero artt. 117, 118 e 200, comma II, c.p.c.) e dunque qui chiaramente da escludersi (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)];
(ii) sia il dato teleologico-funzionale, avendo tale interpello uno scopo chiaramente acceleratorio e mirando, in particolare, solo a scongiurare lo svolgimento di un procedimento complesso e oneroso, il quale, in difetto di risposta positiva e di successiva autorizzazione alla
“presentazione” della querela (art. 222 c.p.c.), non viene affatto attivato [ponendosi tanto la previa “proposizione” di cui all'art. 221 c.p.c., quanto l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., in una fase meramente preliminare ed essendo solo la successiva “presentazione” che “dà origine al subprocedimento incidentale di falso” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/05/2009, n.
12263, nonché Corte App. ES, 31/10/2024, n. 1046)], evitandosi pertanto con tale risposta negativa sia qualsivoglia accertamento sul documento [di cui la falsità o meno non viene affatto accertata, trattandosi di documento semplicemente “non utilizzabile” in quella
“causa”], sia specifici effetti pregiudizievoli per la parte interpellata [potendo quest'ultima liberamente valutare di dare risposta negativa o positiva al solo fine di evitare o affrontare l'accusatio falsi, nella consapevolezza che ciò potrà incidere esclusivamente sulla persistente utilizzabilità della produzione previamente effettuata, ma non già sul complesso delle proprie difese (semplicemente da valutarsi aliunde e a prescindere dal documento rinunciato)];
(iii) sia, infine, il dato sistematico – considerando il pacifico principio per cui il procedimento di falso non involge in alcun modo la fondatezza o meno delle domande proposte nel giudizio principale [avendo ad “oggetto” solo e soltanto “l'accertamento della falsità o meno di un atto” e rimanendo pertanto, al di là della sua eventuale instaurazione “in via incidentale”, sempre e “comunque autonomo” dal predetto giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/05/2007,
n. 12399)] e la già evidenziata “circolarità” fra allegazione e non contestazione [dovendo il contegno non contestativo specificamente riguardare proprio il fatto allegato e asseritamente non contrastato, come qui chiaramente da escludersi per la risposta negativa ex art. 222 c.p.c.
– esclusivamente afferente il documento in contestazione e non riguardante, neanche implicitamente, la fondatezza dell'altrui domanda (trattandosi di profilo del tutto estraneo al procedimento de quo e pertanto da delibarsi in ossequio alle ordinarie regole probatorie, senza alcun aggravio, né tuttavia esonero, sulla scorta dell'esito della predetta “autonoma” procedura – cfr. ancora Cass. n. 12399/2007, cit.)].
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VII.3.- Quanto, poi, alla proposta transattiva formulata dai convenuti nel corso del giudizio di prime cure [e in particolare all'udienza del 13.02.2019, avendo il legale “formula[to] proposta transattiva alla controparte che prevede il pagamento di euro 1.000,00 omnia, con compensazione delle spese dell'attuale giudizio” (cfr. pag. 1, 3° cpv., 3° periodo, del verbale del 13.02.2019)], occorre qui osservare che:
(a) “le proposte” “fatte dalle parti a scopo transattivo” “in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui”, “non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria”, bensì essendo esclusivamente volte a raggiungere, in un'ottica strettamente transattivo-conciliativa (aliquid datum, aliquid retentum), un immediato punto di convergenza fra i contrapposti interessi in modo da neutralizzare gli aggravi [tempi, costi e alea] inevitabilmente connessi al prosieguo del giudizio e alla sua decisione finale [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/02/2019, n. 5721; Cass. civ., 24/09/2015, n.
18879; Cass. civ., 6/03/2008 n. 6034; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27169; Cass. civ.,
13/11/2003, n. 17134; Cass. civ., 17/10/2002, n. 14748; Cass. civ., 14/02/2000, n. 1642];
(b) una mera “proposta transattiva” (come quella qui formulata - cfr. verbale del 13.02.2019), pertanto e come evidente, “mira” esclusivamente “a risolvere un rapporto”, senza con ciò in alcun modo riconoscere, neanche implicitamente, le altrui spettanze [trattandosi di proposta avanzata solo “al fine di pervenire alla definizione della questione” e nella quale pertanto si
“manifesta” esclusivamente una volontà di transigere”, non già “di riconoscere un debito”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/12/2021, n. 38941, nonché, evidenziando che analogo intento definitorio e che “prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa” permea anche la proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., Trib. Bologna, 3/05/2022, n. 1172 e Trib.
Verbania, 10/04/2004)], non potendo dunque evidentemente assegnarsi alla stessa alcun valore ex art. 115 c.p.c. ovvero di relevatio ab onere probandi [trattandosi di mera proposta negoziale, volta esclusivamente a immediatamente definire la questione e da valutarsi secondo la logica sua propria (strettamente transattivo-conciliativa), risultando senz'altro priva di alcun valore confessorio, adesivo ovvero non contestativo (non contenendo né ammissioni, né “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti” ex adverso invocati: cfr. Cass. n. 23214/2024, cit.; Cass. n. 31704/2019, cit.; Cass. n.
25148/2017, cit.; Cass. n. 1878/2012, cit.; Cass., Sez. un., n. 11353/2004, cit.; Cass., Sez. un.,
n. 761/2002, cit.; Cass. n. 13904/2000, cit.].
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VII.4.- Essendo pertanto inaccoglibili anche gli argomenti ivi sviluppati [v. supra, sub VII.-
VII.3.], non v'è dubbio che risulti meritevole di reiezione, come detto e qui da ribadirsi, anche il 3° e ultimo motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.4.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (5)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alla statuizione, ex art. 92, comma II, c.p.c., emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza, avanzata da entrambe le parti, di vittoria di spese e competenze per il doppio grado, poiché non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti della nota spese prodotta in uno alla conclusionale del 16.09.2025 [integrando la nota ex art. 75 disp.att.c.p.c. un “limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa” (essendo precluso “attribuire alla parte” “una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n. 30087; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n.
11522)] e in favore delle parti appellate [non influendo sul “diritto alla liquidazione giudiziale” la facoltà, qui esercitata, di difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. (atteso che ciò pacificamente “non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe [o ai parametri] professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 8/11/2023, n. 31141; Cass. civ., 18/02/2019, n. 4698; Cass. civ.,
30/01/2008, n. 2193)], avendo riguardo:
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(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione applicabile
(da € 5.200,01 a € 26.000,00) in base al valore della causa [non mutato in sede di gravame e pari all'importo domandato (€ 5.658,57) - trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ.,
31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ., 9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381;
Cass. civ., 15/07/2004, n. 13113)];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo, considerando le questioni trattate, la natura strettamente documentale della vertenza e il difetto in questa sede di attività strictu sensu istruttoria, contenere la liquidazione di quest'ultima ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(4) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente adottarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018, n.
12093)];
(5) alla non concedibilità delle maggiorazioni richieste ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
[né ex art. 4, comma I bis (aumento di carattere “discrezionale” e di “regola” da “esclu[dere]” nei casi, analoghi a quello di specie, di allegati e documenti di “dimensioni” e “numero”
“contenuto” – risultando qui prodotti, al di là di procura, nota spese e atto d'appello notificato,
n. 10 allegati -, non ricorrendo, “in tali situazioni” e a fronte “di atti” la cui “redazione” e
“comunicazione” già “normalmente” avviene “con tecniche digitali”, elementi tali “da giustificare la maggiorazione”: cfr. Cass. 27/07/2023, n. 22762, nonché Cass. civ., 6/12/2022,
n. 35753; Cass. civ., 16/05/2022, n. 15572; Cass. civ., 31/03/2022, n. 10531), né ex art. 4, comma II (attesa la perfetta “identità” non solo di posizione processuale, ma anche di questioni di fatto e di diritto da esaminarsi rispetto ai due appellati - entrambi, del resto, eredi
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dell'avvocato Fiorillo IO CE e portatori delle medesime istanze ed eccezioni, con conseguenti questioni “non specifiche e non distinte”, ma pienamente sovrapponibili -, rimanendo pertanto la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, neutralizzata dall'analoga deminutio di cui all'art. 4, comma IV: cfr. Cass. civ., 17/04/2024, n. 10367, spec. ipotesi sub
(e) al punto 4.12. dei “Motivi della decisione”), né, infine, ex art. 4, comma VIII (non vertendosi in ipotesi di soccombenza “qualificata”, né in causa di così manifesta fondatezza da potersi ritenere di pronta soluzione per la basilarità delle questioni sottese o la non contestazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere – cfr. Trib. Verona, 19/06/2014 -, avendo la sua definizione richiesto non solo l'adozione della sentenza – e non già dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.: v. supra, sub III., punto (2) -, ma anche il vaglio di plurime questioni giuridico-fattuali e lo scioglimento di diversi profili controversi fra le parti – v. supra)];
(6) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore degli appellati, trattandosi di istanza senz'altro ammissibile [a prescindere dal già evidenziato esercizio della facoltà ex art. 86 c.p.c. (non incidente, come detto, sulla natura professionale dell'attività difensiva e sulla conseguente spettanza dei relativi compensi – cfr. Cass. n. 31141/2023, cit.;
Cass. n. 4698/2019, cit.; Cass. n. 2193/2008, cit.) e dal tempus della richiesta (non essendo soggetta a specifici limiti preclusivi, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla” - cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006, n. 412;
Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526 – e dunque non rilevando la sua formulazione solo nel corso del giudizio – cfr. note scritte del 21.05.2021 e del
10.06.2025 -, né invero la sua omessa riproposizione negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
– “non deputat[i]”, del resto e così la memoria ex art. 378 c.p.c., “a precisare le conclusioni” ed essendo pacifico che “l'istanza di distrazione … si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia”: cfr. Cass. civ., 7/07/2020, n. 14098)] e alla quale poi dar corso sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario
[trattandosi di dichiarazione del tutto “sufficiente” e di statuizione in ordine alla quale non v'è
“alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto,
“una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un
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soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.1.- Va invece disattesa la richiesta degli appellati di condanna della parte impugnante ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato
[ulteriore a quello dal processo in cui si è resistito (già “ristorato” dalle spese di lite) e non essendo in tal caso sufficiente una mera richiesta generica di condanna, occorrendo adempiere al relativo onus con riguardo all'asserito danno lamentato (cfr. Cass. civ., 27/10/2015, n.
21798 e Cass. civ., Sez. un., 20/04/2004, n. 7583)], né presupposti tali da giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma III, c.p.c. [considerando
- a prescindere dal documento del 5.11.2007 (invero centrale ai fini della richiesta di condanna per lite temeraria, domandata dai convenuti “soprattutto alla luce della rinuncia scritta” - cfr. pag. 4 della comparsa dell'1.12.2016 - e tuttavia divenuto inutilizzabile proprio a seguito della loro risposta negativa ex art. 222 c.p.c. - v. supra, sub I.1.3.) -, la non specifica ravvisabilità, con riguardo alle ulteriori condotte e questioni, di un utilizzo addirittura palesemente distorto e abusivo dello “strumento” processuale e in specie di “motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ.,
18/11/2019, n. 29812), di “tesi” persino “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796) ovvero di ulteriori condotte comunque peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave
(cfr. da ultimo, Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ., 3/07/2019, n. 17814; Cass. civ.,
23/05/2019, n. 14053), non bastando a tal riguardo, come noto, né la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) né la sola conferma della sentenza di primo grado (di per sé ovviamente insufficiente a determinare – anche alla luce dello specifico approfondimento motivazionale qui comunque compiuto: v. supra, sub V.-VII.4. - il carattere meramente pretestuoso e assolutamente dilatorio del gravame proposto)].
IX.2.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 570/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 603/2020, pubblicata in data 7.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1248/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate (unitariamente difese e unitariamente considerate), spese liquidate in € 4.888,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, senza alcuna ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e da distarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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