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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 2774/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 31.05.2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Federica Parte_1
Parrozzani ricorrente contro
nato a [...] il [...] CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata il
28.01.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 25.02.2025
Conclusioni della ricorrente: “
1. pronunciare in via giudiziale il divorzio tra la
sig.ra e il sig. , relativamente al Matrimonio contratto Parte_1 CP_1
in Comune di ISTOG, Gjurakoc – Repubblica del KOSOVO, e la trascrizione del provvedimento sull'atto di matrimonio registrato al n. serie: M 11523261,
Numero di riferimento 6/2017RM/6005, Numero ordinario 44 del 22/08/2017, nonché procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro della
Stato Civile RI (ISTOG, Gjurakoc – Repubblica del KOS) ordinandosi le annotazioni di legge;
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2 l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa;
3. A titolo di mantenimento, imporre il versamento quale contributo allo stesso dell'importo di Euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a carico del sig. CP_1
4. sospensione del diritto di visita paterno in ragione dell'intervenuta situazione di carcerazione, con ripresa successivamente in modalità protetta;
5. Spese straordinarie al 50%, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Padova, previa esibizione di idonea documentazione;
6. Assegno unico nella misura del 100% alla madre, sig.ra Pt_1
7. spese integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2024 la ricorrente , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 22.08.2017 in Istog, CP_1
Gjurakoc – Repubblica del Kosovo (atto di matrimonio registrato al n. seri.: M
11523261, Numero di riferimento 6/2017RM/6005, Numero ordinario 44 del
22/08/2017), che dall'unione coniugale era nata la LI in Persona_1
Bassano del Grappa il 22.09.2020 e che a seguito della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol.
2336/2023 del 07.03.2023 (rg. n. 6570/2022) non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa;
corresponsione da parte del padre di euro 350,00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario per la LI, oltre a 50% delle spese straordinarie;
sospensione del diritto di visita paterno in ragione dell'intervenuta carcerazione, con ripresa successivamente in modalità protetta;
assegno unico al 100% alla madre.
All'udienza del 10.01.2025 parte ricorrente compariva personalmente avanti al
Giudice del., mentre nessuno compariva per il resistente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Parte CP_1
ricorrente rendeva le dichiarazioni riportate a verbale e in particolare riferiva
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che il se ne era andato via ad agosto “perché aveva ricevuto una notifica CP_1 relativa a dei precedenti penali” e che, quando la LI aveva 29 giorni, questi veniva arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti (rinvenute nel garage della abitazione in cui i coniugi vivevano in affitto). La ricorrente precisava che il rimaneva in carcere “quasi 4 mesi, poi” veniva “messo ai CP_1 domiciliari presso i genitori” (che vivevano in Italia) e ad agosto 2024 andava via. Sul punto, la signora sottolineava che il resistente le aveva Parte_1
scritto “che scappava perché la polizia era entrata in casa, aveva trovato solo un bilancino, ma lui era dovuto comunque scappare”. La signora Parte_1
evidenziava di avere sempre consentito i contatti tra padre e LI quando richiesti, che comunque da luglio il non aveva più visto e che era CP_1 Per_1
venuta a sapere che, in data 31.12.2024, il resistente aveva provato a rientrare in Italia ed ora si trovava recluso presso il carcere di SO. Concludeva precisando che il padre non aveva mai versato “quanto doveva” per la LI.
Il Giudice pronunciava quindi i seguenti provvedimenti provvisori e temporanei nell'interesse delle parti e della prole: “1. dispone l'affido super- esclusivo della minore alla madre con collocamento Persona_1 Parte_1
presso la stessa;
2. conferma il contributo di mantenimento per la minore già stabilito in sede di separazione;
3. sospende il diritto di visita paterno in ragione dell'intervenuta situazione di carcerazione”. All'esito, invitava parte ricorrente a depositare a fascicolo telematico documentazione relativa allo stato di carcerazione del resistente e rinviava all'udienza del 30.01.2025 per la definizione del procedimento.
Con note scritte per l'udienza depositate in data 28.01.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come in premessa, rinunciando ai termini di cui all'art 473bis.28 c.p.c., produceva certificato di detenzione del resistente e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(parte ricorrente è nata in [...], parte resistente è nata in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza
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giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
1. domanda di divorzio
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalla ricorrente, è in Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 31.05.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
d) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana. Nel caso de quo i coniugi, che si sono sposati in Kosovo, hanno vissuto e continuano a vivere in Italia, ove hanno posto la loro residenza abituale.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza del 10.01.2025, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del. del Tribunale di Vicenza (udienza tenutasi il 21.02.2023). Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. La stessa mancata comparizione del resistente all'udienza del 10.01.2025 è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo. Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio può trovare accoglimento.
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2. domanda di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento della LI minore . Per_1
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle
Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, la LI della coppia risiede in Italia fin dalla nascita (cfr: doc. 1), attualmente risiede in Gazzo alla via Enrico Dandolo n. 9 con la madre;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.
1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata
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dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la LI minore residente in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del Regolamento
CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”.
Nel caso di specie, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale dei ricorrenti e della LI , quale creditore della Per_1
prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia;
inoltre,
l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la LI che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Tanto evidenziato, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela della LI minore della coppia , si osserva quanto segue. Per_1
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
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Nel caso di specie, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, nel caso de quo, disporre l'affidamento in via super-esclusiva alla madre con collocamento della minore presso la stessa. Invero, non appare conforme all'interesse della minore né tutelante nei suoi confronti disporre l'affidamento condiviso, soluzione che appare impraticabile in considerazione dello stato di carcerazione del padre, delle problematiche che lo affliggono e della mancanza ovvero discontinuità dei contatti tra e il nucleo familiare rappresentato dalla madre e CP_1
dalla LI nel corso di questi ultimi anni.
Va inoltre osservato che non ha mai contribuito al mantenimento CP_1
della LI. La reiterata violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dalla legge fa ritenere, quindi, la sussistenza di una inidoneità educativa e di carenze genitoriali in capo a dovendosi optare, pertanto, per una CP_1 deroga al regime dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. Civ. Sez.
6-1 n. 24526 del 2.12.2010; nella giurisprudenza di merito, cfr. ex multis Tribunale di
Catania, decreto 14.1.2007).
La minore va poi senz'altro collocata presso l'abitazione materna, in conformità alle sua consolidate abitudini di vita.
Con riferimento al diritto di visita padre-LI, può stabilirsi che la ripresa dei rapporti potrà avvenire, a richiesta del resistente e al termine del periodo di carcerazione, solo per il tramite dei Servizi Sociali competenti in ambiente protetto e secondo il calendario predisposto dagli operatori e con facoltà dei servizi di sospendere gli incontri ove gli stessi dovessero risultare disturbanti per la minore.
Infine, in punto di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della minore a carico del padre, posto che la ricorrente si è sempre fatta carico in maniera pressoché esclusiva del mantenimento e della crescita della minore e tenuto conto che il padre si trova attualmente detenuto presso il carcere di
SO (con fine pena previsto al 28.2.2027), appare congruo stabilire che, per il tempo della carcerazione, il padre contribuisca al mantenimento mediante il versamento di una somma ridotta pari a euro 200 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e che, al termine della carcerazione sia disposto che il padre
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versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della LI la somma mensile di euro 350,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Quanto alla domanda relativa all'assegno unico, nulla deve disporsi al riguardo, essendo detto beneficio disciplinato esclusivamente dalla legge.
3. spese di lite
Nulla sulle spese processuali, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Istog, Gjurakoc – Repubblica del Kosovo in data CP_1
22.08.2017, atto di matrimonio registrato al n. seri.: M 11523261, Numero di riferimento 6/2017RM/6005, Numero ordinario 44 del 22/08/2017;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare la sentenza nei registri
3) affida in via super-esclusiva la LI minore alla madre, con Persona_1
collocazione presso di lei;
la madre è autorizzata a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
4) stabilisce che il padre possa incontrare la LI, al termine del periodo di carcerazione e ove il padre stesso lo richieda e la LI manifesti la propria disponibilità, presso il servizio sociale competente in modalità protetta e secondo il calendario che verrà predisposto dal servizio;
5) stabilisce che versi a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, quale contributo per il mantenimento della LI l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, sino a che perdurerà la carcerazione;
successivamente egli verserà quale contributo per il mantenimento l'importo mensile di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
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6) stabilisce la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo in uso presso il tribunale di Padova;
7) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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