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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliere dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. MASCI BAMBINA STEFANIA, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. PANETTA FERNANDO PIETRO, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 215/2024 del 03/06/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/01/2025 infermiera professionale già iscritta Parte_1 all' ente previdenziale di categoria, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, CP_1 pronunciata il 03/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato respinto il ricorso proposto in data 28/03/2023, con il quale chiedeva la restituzione dei contributi previdenziali versati all'ente ex art. 15 del regolamento previdenziale CP_1 avendo raggiunto l'età pensionabile senza avere maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia, per carenza di interesse ad agire, non avendo ella effettivamente versato la contribuzione di cui chiedeva la restituzione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché aveva svolto principalmente attività di lavoro dipendente, maturando la relativa pensione, ed era stata iscritta all' olo per quattro anni, senza maturare diritto CP_1
a pensione, sicché, ex art. 15 del regolamento previdenziale dell'ente, aveva diritto alla restituzione dei contributi versati, essendo irrilevante che parte di quelli dovuti non fossero stati versati, poiché dopo il compimento dell'età pensionabile l'ente non può più richiedere alcuna somma a titolo di contributi.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità per genericità in violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente inammissibile per tardività, per le seguenti considerazioni.
Difatti, come pacifico in giurisprudenza, in materia di controversie soggette al rito del lavoro,
l'art. 429 c. 1 c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass. Sez.
6-L. nn. 28099 del 6/10/2022 e 3394 del 11/02/2021; Cass.
Sez. L. n. 13617 del 30/05/2017). Nella fattispecie, l'impugnata sentenza è stata pronunciata all'udienza del 03/06/2024 ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione, depositata il giorno stesso, e peraltro comunicata alle parti in pari data, come si rileva dal fascicolo telematico d'ufficio.
Non risultandone notifica, il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione ex art. 327
c.p.c. decorreva dalla data di deposito ed è quindi scaduto in data 03/12/2024.
Difatti, ex art. 3 l. n. 742/1969, alla presente controversia, vertente in materia di previdenza obbligatoria (materia ricomprendente, come pacifico, tutte le controversie in cui vengano comunque in questione una prestazione previdenziale o un rapporto contributivo, anche se gestito dagli enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, e debbano essere applicate le relative norme – cfr. Cass. Sez. L. nn.. 29965 del 20/11/2024 rv. 673064 – 01 e 6911 del 26/05/2000 rv. 536923 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 3338 del 12/02/2020 rv. 656782 - 01), non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il presente gravame è pertanto tardivo in quanto proposto con ricorso depositato il
02/01/2025, oltre il decorso del detto termine ex art. 327 c.p.c..
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado possono essere compensate, stante il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 215/2024 in data 03/06/2024 03/06/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliere dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. MASCI BAMBINA STEFANIA, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. PANETTA FERNANDO PIETRO, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 215/2024 del 03/06/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/01/2025 infermiera professionale già iscritta Parte_1 all' ente previdenziale di categoria, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, CP_1 pronunciata il 03/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato respinto il ricorso proposto in data 28/03/2023, con il quale chiedeva la restituzione dei contributi previdenziali versati all'ente ex art. 15 del regolamento previdenziale CP_1 avendo raggiunto l'età pensionabile senza avere maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia, per carenza di interesse ad agire, non avendo ella effettivamente versato la contribuzione di cui chiedeva la restituzione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché aveva svolto principalmente attività di lavoro dipendente, maturando la relativa pensione, ed era stata iscritta all' olo per quattro anni, senza maturare diritto CP_1
a pensione, sicché, ex art. 15 del regolamento previdenziale dell'ente, aveva diritto alla restituzione dei contributi versati, essendo irrilevante che parte di quelli dovuti non fossero stati versati, poiché dopo il compimento dell'età pensionabile l'ente non può più richiedere alcuna somma a titolo di contributi.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità per genericità in violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente inammissibile per tardività, per le seguenti considerazioni.
Difatti, come pacifico in giurisprudenza, in materia di controversie soggette al rito del lavoro,
l'art. 429 c. 1 c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass. Sez.
6-L. nn. 28099 del 6/10/2022 e 3394 del 11/02/2021; Cass.
Sez. L. n. 13617 del 30/05/2017). Nella fattispecie, l'impugnata sentenza è stata pronunciata all'udienza del 03/06/2024 ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione, depositata il giorno stesso, e peraltro comunicata alle parti in pari data, come si rileva dal fascicolo telematico d'ufficio.
Non risultandone notifica, il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione ex art. 327
c.p.c. decorreva dalla data di deposito ed è quindi scaduto in data 03/12/2024.
Difatti, ex art. 3 l. n. 742/1969, alla presente controversia, vertente in materia di previdenza obbligatoria (materia ricomprendente, come pacifico, tutte le controversie in cui vengano comunque in questione una prestazione previdenziale o un rapporto contributivo, anche se gestito dagli enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, e debbano essere applicate le relative norme – cfr. Cass. Sez. L. nn.. 29965 del 20/11/2024 rv. 673064 – 01 e 6911 del 26/05/2000 rv. 536923 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 3338 del 12/02/2020 rv. 656782 - 01), non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Il presente gravame è pertanto tardivo in quanto proposto con ricorso depositato il
02/01/2025, oltre il decorso del detto termine ex art. 327 c.p.c..
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado possono essere compensate, stante il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 215/2024 in data 03/06/2024 03/06/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 10/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -