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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - opposizio- ne avverso avviso di addebito – contributi Gestione Commercianti promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marce- done –
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa NToparte_1 C.F._1 dall'avv.ta Cristina Marletta – Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1439 del 12.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del la- voro, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 598 2919 000223004100 con il quale l aveva richiesto il Pt_1 pagamento della somma di € 6.204,00 per omesso versamento di contributi
IVS fissi dovuti alla gestione commercianti, periodo dal 1/2018 al 12/2019.
Per quanto qui d'interesse, l'opponente allegava di essere amministratrice uni- ca della società sportiva dilettantistica “Danza & Danza” S.r.l. senza scopo di
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lucro, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Il Tribunale, esaminate le difese dell e richiamata la normativa di rife- Pt_1 rimento delle società sportive dilettantistiche, reputava che l non avesse Pt_1 fornito la prova della partecipazione dell'opponente «al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza» e che «l'attività svolta abbia fini esclusivamente com- merciali o che non sia stata svolta esclusivamente nell'interesse degli iscritti, dei tesserati», anche considerata l'assenza di accertamento ispettivo.
Riteneva, inoltre, che alcun effetto potesse riconoscersi alla sentenza nr.
1360/2021 emessa dallo stesso ufficio, relativa alla contribuzione per l'anno
2016 e favorevole all , in quanto non coperta da giudicato. Pt_1
Impugnava la sentenza l'ente soccombente con atto del 28.04.2022. Resisteva al gravame l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 1 legge 1397/60 e del comma 202 della legge 662/96. Sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di valutare che la società sportiva dilettantistica (d'ora in Parte_2
NT avanti ) è una società commerciale che genera ricavi, come riscontrabile dai bilanci depositati presso la locale Camera di commercio;
che l'abitualità, la prevalenza e la continuità dell'attività lavorativa della sarebbe dimo- CP_1 strata anche dalla pubblicazione su internet del curriculum vitae ove la stessa appellata - socia al 90% - si afferma essere “docente e direttore artistico” della NT ; inoltre, la scuola di danza, priva di dipendenti, offre relativi corsi, pacifi- camente a pagamento, mentre la non documenta altra fonte di reddito. CP_1
Lo stesso Tribunale di Siracusa, del resto, con la sentenza n. 1360/2021, favo- revole all , aveva ritenuto provata l'esistenza dei presupposti per Pt_1
l'iscrizione dell'odierna appellata alla gestione commercianti.
R.G. 366_2022 3
2. Va esaminata prioritariamente l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellata sia con riferimento alla sentenza del Tribunale di Siracusa nr.
1100/2018 che con riferimento a ulteriori quattro pronunce aventi a oggetto avvisi di addebito per annualità differenti, e cioè la sentenza n. 1298/2020 del
Tribunale di Siracusa, nonché le sentenze n. 800/2023, n. 1475/2022 e n.
1246/2024 di questa Corte (indicate nelle note del 26.03.2025).
Sulla questione l nelle note del 21.03.2025 ha affermato che le preceden- Pt_1 ti decisioni riguardano l'attività svolta dall'appellata con la ditta individuale e con mentre nel periodo per il quale è stato notificato NToparte_3
l'avviso di addebito qui oggetto di esame la è stata socia amministra- CP_1 trice e lavoratrice della distinta società sportiva dilettantistica (nuova società); sicché l'efficacia di giudicato non può estendersi anche a periodi diversi qualo- ra la situazione normativa e fattuale sia mutata rispetto al contesto oggetto delle altre pronunce passate in giudicato.
3. Il rilievo dell'appellante è fondato.
Con sentenza nr. 1360/2021, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso l'avviso di addebito ivi indicato, relati- vo all'anno 2016, dichiarando che la stessa, quale «amministratore unico non- ché socio lavoratore della “Società sportiva dilettantistica “Danza & Danza”
a responsabilità limitata” avente come attività prevalente “corsi di danza”
(dalla visura della CCIAA)», svolgeva per essa attività lavorativa prevalente, come tale soggetta a contribuzione.
La suddetta pronuncia è stata riformata da questa Corte con sentenza nr.
1246/2024.
L ha indi documentato di aver proposto ricorso per cassazione avverso la Pt_1 predetta sentenza, che, pertanto, non è passata in giudicato.
3.1. Dalla visura storica di archivio della Camera di commercio, prodotta dall (pag. 2 del file “.pdf”), risulta, tra l'altro e per quanto qui Pt_1
d'interesse, che la società ”, costituita NToparte_4
l'1.12.2012, è stata messa in liquidazione il 10.12.2013 e cancellata il 4.1.2016 Cont mentre la è stata iscritta alla Camera di commercio il 23.10.2013, come da
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visura in atti prodotta da entrambe le parti.
Pertanto, l'attività che viene in esame in questo giudizio è proprio quella della NT
e non quella della ”. NToparte_4
Dalla documentazione prodotta dall è emerso che la SSD ha dichiarato la Pt_1 percezione di “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (cfr. bilanci depositati dall , pag. 15 del file “pdf.”). Pt_1
Inoltre, la prestazione di attività da parte della è documentata dal curri- CP_1 culum e dalle stampe della pagina internet in cui si descrive l'attività lavorativa prestata dalla predetta nella società sportiva dilettantistica in maniera continua- tiva.
Da tanto deriva che l ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Pt_1
4. L'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da NToparte_1 deve essere rigettata.
5. L'appellata, per il principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri del DM 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 dei due gradi di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il presente, oltre rimborso forfetario (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 366_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - opposizio- ne avverso avviso di addebito – contributi Gestione Commercianti promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marce- done –
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa NToparte_1 C.F._1 dall'avv.ta Cristina Marletta – Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1439 del 12.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del la- voro, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 598 2919 000223004100 con il quale l aveva richiesto il Pt_1 pagamento della somma di € 6.204,00 per omesso versamento di contributi
IVS fissi dovuti alla gestione commercianti, periodo dal 1/2018 al 12/2019.
Per quanto qui d'interesse, l'opponente allegava di essere amministratrice uni- ca della società sportiva dilettantistica “Danza & Danza” S.r.l. senza scopo di
R.G. 366_2022 2
lucro, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Il Tribunale, esaminate le difese dell e richiamata la normativa di rife- Pt_1 rimento delle società sportive dilettantistiche, reputava che l non avesse Pt_1 fornito la prova della partecipazione dell'opponente «al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza» e che «l'attività svolta abbia fini esclusivamente com- merciali o che non sia stata svolta esclusivamente nell'interesse degli iscritti, dei tesserati», anche considerata l'assenza di accertamento ispettivo.
Riteneva, inoltre, che alcun effetto potesse riconoscersi alla sentenza nr.
1360/2021 emessa dallo stesso ufficio, relativa alla contribuzione per l'anno
2016 e favorevole all , in quanto non coperta da giudicato. Pt_1
Impugnava la sentenza l'ente soccombente con atto del 28.04.2022. Resisteva al gravame l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 1 legge 1397/60 e del comma 202 della legge 662/96. Sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di valutare che la società sportiva dilettantistica (d'ora in Parte_2
NT avanti ) è una società commerciale che genera ricavi, come riscontrabile dai bilanci depositati presso la locale Camera di commercio;
che l'abitualità, la prevalenza e la continuità dell'attività lavorativa della sarebbe dimo- CP_1 strata anche dalla pubblicazione su internet del curriculum vitae ove la stessa appellata - socia al 90% - si afferma essere “docente e direttore artistico” della NT ; inoltre, la scuola di danza, priva di dipendenti, offre relativi corsi, pacifi- camente a pagamento, mentre la non documenta altra fonte di reddito. CP_1
Lo stesso Tribunale di Siracusa, del resto, con la sentenza n. 1360/2021, favo- revole all , aveva ritenuto provata l'esistenza dei presupposti per Pt_1
l'iscrizione dell'odierna appellata alla gestione commercianti.
R.G. 366_2022 3
2. Va esaminata prioritariamente l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellata sia con riferimento alla sentenza del Tribunale di Siracusa nr.
1100/2018 che con riferimento a ulteriori quattro pronunce aventi a oggetto avvisi di addebito per annualità differenti, e cioè la sentenza n. 1298/2020 del
Tribunale di Siracusa, nonché le sentenze n. 800/2023, n. 1475/2022 e n.
1246/2024 di questa Corte (indicate nelle note del 26.03.2025).
Sulla questione l nelle note del 21.03.2025 ha affermato che le preceden- Pt_1 ti decisioni riguardano l'attività svolta dall'appellata con la ditta individuale e con mentre nel periodo per il quale è stato notificato NToparte_3
l'avviso di addebito qui oggetto di esame la è stata socia amministra- CP_1 trice e lavoratrice della distinta società sportiva dilettantistica (nuova società); sicché l'efficacia di giudicato non può estendersi anche a periodi diversi qualo- ra la situazione normativa e fattuale sia mutata rispetto al contesto oggetto delle altre pronunce passate in giudicato.
3. Il rilievo dell'appellante è fondato.
Con sentenza nr. 1360/2021, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso l'avviso di addebito ivi indicato, relati- vo all'anno 2016, dichiarando che la stessa, quale «amministratore unico non- ché socio lavoratore della “Società sportiva dilettantistica “Danza & Danza”
a responsabilità limitata” avente come attività prevalente “corsi di danza”
(dalla visura della CCIAA)», svolgeva per essa attività lavorativa prevalente, come tale soggetta a contribuzione.
La suddetta pronuncia è stata riformata da questa Corte con sentenza nr.
1246/2024.
L ha indi documentato di aver proposto ricorso per cassazione avverso la Pt_1 predetta sentenza, che, pertanto, non è passata in giudicato.
3.1. Dalla visura storica di archivio della Camera di commercio, prodotta dall (pag. 2 del file “.pdf”), risulta, tra l'altro e per quanto qui Pt_1
d'interesse, che la società ”, costituita NToparte_4
l'1.12.2012, è stata messa in liquidazione il 10.12.2013 e cancellata il 4.1.2016 Cont mentre la è stata iscritta alla Camera di commercio il 23.10.2013, come da
R.G. 366_2022 4
visura in atti prodotta da entrambe le parti.
Pertanto, l'attività che viene in esame in questo giudizio è proprio quella della NT
e non quella della ”. NToparte_4
Dalla documentazione prodotta dall è emerso che la SSD ha dichiarato la Pt_1 percezione di “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (cfr. bilanci depositati dall , pag. 15 del file “pdf.”). Pt_1
Inoltre, la prestazione di attività da parte della è documentata dal curri- CP_1 culum e dalle stampe della pagina internet in cui si descrive l'attività lavorativa prestata dalla predetta nella società sportiva dilettantistica in maniera continua- tiva.
Da tanto deriva che l ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Pt_1
4. L'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da NToparte_1 deve essere rigettata.
5. L'appellata, per il principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri del DM 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell delle spese processuali Pt_1 dei due gradi di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il presente, oltre rimborso forfetario (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 366_2022